Sez. 3, Sentenza n. 6569 del 19/12/1980 (Rv. 410362 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE D'INFORMAZIONI DA TERZI - ACCERTAMENTO DI OGNI CIRCOSTANZA NECESSARIA PER RISPONDERE AI QUESITI DEL GIUDICE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - LIMITI - ACQUISIZIONE DI DATI FONDAMENTALI MEDIANTE INFORMAZIONI CHIESTE A TERZI O CHIARIMENTI DOMANDATI ALLE PARTI - DIVIETO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE D'INFORMAZIONI DA TERZI - ACCERTAMENTO DI OGNI CIRCOSTANZA NECESSARIA PER RISPONDERE AI QUESITI DEL GIUDICE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - LIMITI - ACQUISIZIONE DI DATI FONDAMENTALI MEDIANTE INFORMAZIONI CHIESTE A TERZI O CHIARIMENTI DOMANDATI ALLE PARTI - DIVIETO.*
Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice - sempre indicando le sue fonti d'informazione - e circoscritto agli elementi accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non ai fatti o alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere provati da queste. Detto potere non puo, quindi, spingersi fino all'acquisizione di dati fondamentali, mediante informazioni chieste a terzi o chiarimenti domandati alle parti stesse, cio che si tradurrebbe nell'assunzione di una prova testimoniale o in un interrogatorio non formale da parte di un organo del processo diverso da quello previsto dalla legge senza l'osservanza delle forme e garanzie dalla stessa previste. (Conf 3616/79, mass n 400032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)