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Sez. 5, Sentenza n. 26496 del 11/10/2024 (Rv. 672671-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Beni in fondo patrimoniale - Applicabilità dell'art. 170 c.c. - Conseguenze - Onere probatorio del debitore - Contenuto. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672671-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI

In tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità.

Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, DPR 29/03/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)