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Sez. 3, Sentenza n. 10025 del 26/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 209429 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Autorità amministrativa - Sanatoria di primo e secondo piano di immobile abusivo - Relativa demolizione giudiziale - Possibilità - Esclusione - Demolizione di piano terra non regolarizzato - Impossibilità - Ragione.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209429-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio - poiché nel sistema della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 l'ordine giudiziale di demolizione, di cui all'art. 7, ultimo comma, presuppone l'inerzia della pubblica amministrazione competente, che può sanare amministrativamente l'abuso edilizio ovvero acquisire gratuitamente al patrimonio comunale l'opera abusiva e l'area di sedime - qualora l'autorità amministrativa abbia sanato sotto il profilo urbanistico sia il primo che il secondo piano dell'immobile abusivo, sotto questo profilo (e solo sotto questo) viene in considerazione l'unità strutturale della costruzione, con la conseguenza che non solo il giudice penale non può giuridicamente ordinare la demolizione dei piani ormai amministrativamente regolarizzati, ma neppure può ordinare la demolizione del piano terra non regolarizzato, poiché è materialmente impossibile (e quindi giuridicamente improponibile) procedere alla demolizione del piano terreno senza demolire contemporaneamente anche i piani superiori, che invece sono giuridicamente sottratti alla demolizione in virtù della sanatoria amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)