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Sez. 3, Sentenza n. 1239 del 03/05/1974 (Rv. 369294 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI - ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1974-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369294-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI - ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ATTORE.*

Non sussiste responsabilita per le spese processuali sulla base del riferimento al principio della soccombenza quando la sentenza sia pronunziata in favore dell'attore non in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, ma in considerazione di un interesse esclusivo dell'attore stesso all'accertamento giudiziale o alla Costituzione di un titolo esecutivo. (nella specie, la Corte ha ritenuto inapplicabile il principio della soccombenza per la condanna alle spese giudiziali nei confronti di affittuari ai quali l'attore aveva chiesto il rilascio del fondo per una data futura, considerando che al momento della citazione era perdurante il rapporto giuridico legittimamente la detenzione del fondo da parte dei convenuti e mancava ogni elemento per prevedere la loro eventuale successiva inadempienza). (V 1713'67, mass n 328559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)