Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 luglio 1982, causa 40/82
Epigrafe
Nella causa 40/82,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. Peter Oliver, entrambi membri del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dalla
Repubblica francese, rappresentata dal sig. Gilbert Guillaume, capo della Direzione affari giuridici del Ministero per gli affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Alexandre Carnelutti, in qualità di vice-agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'Ambasciata di Francia,
interveniente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dai sigg. Sir Ian Percival, Q.C, Solicitor General, Peter Scott, Q.C., e Peter Langdon-Davies, Barrister, e G. Dagtoglou in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'Ambasciata del Regno Unito,
convenuto,
sostenuto dall'
Irlanda, rappresentata dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'Ambasciata d'Irlanda,
interveniente,
causa avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che, applicando restrizioni all'importazione di carne di pollame, di uova e di prodotti di uova, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori J. Meitens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
II presente ricorso riguarda l'istituzione in Gran Bretagna di nuovi provvedimenti nazionali per lottare contro la malattia di Newcastle (pseudopeste avicola) che hanno come conseguenza restrizioni all'importazione di pollame, di uova e di prodotti di uova.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › La malattia di Newcastle: natura e profilassi
paragrafo 2
Statistiche della malattia di Newcastle (1972-1981)
Dati dell'UIE
Numero di casi
Stato membro 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Belgio 65 26 125 17 1 —
Danimarca 4 — — — — —
Francia 887 471 465 204 4 —
Germania 5523 963 69 97 21 8
Grecia 1933 1399 673 349 267 511
Irlanda — — — — — —
Italia 349 564 105 197 97 38
Lussemburgo 33 2 14 1 — —
Paesi Bassi 160 27 — 18 — 2
Regno Unito (GB) 400 74 35 7 6 —
Regno Unito (Irlanda del Nord) — 36 — — — —
Totale 9354 3562 1486 890 396 559
paragrafo 3
Stato membro 1978 1979 1980 1981 Totale 1972-1981
Belgio 6 1 6 — 247
Danimarca — — — — 4
Francia — — — — 2031
Germania 2 4 2 — 6689
Grecia 150 36 10 12 5340
Irlanda — — — — —
Italia 107 17 2 2 1478
Lussemburgo — — — — 50
Paesi Bassi — — — — 207
Regno Unito (GB) 1 — — — 523
Regno Unito (Irlanda del Nord) — — — — 36
Totale 266 58 20 14 16605
paragrafo 4
In un primo tempo si era tentato di eliminare completamente la malattia di Newcastle macellando il pollame infetto, spesso contro compensazione finanziaria e unitamente a restrizioni all'importazione. Questo metodo dava buoni risultati nei paesi scandinavi, particolarmente in Danimarca e in Irlanda, dove gli ultimi casi si sono avuti nel 1956. In altri paesi, la malattia era stata messa sotto controllo mediante una politica di macellazione e vaccinazione combinate o di vaccinazione generalizzata, a volte obbligatoria a volte volontaria, a seconda della frequenza dei casi. Per la vaccinazione, vengono utilizzati due tipi di vaccino: vivo e disattivato. I volatili vaccinati possono essere portatori di virus selvaggi.
paragrafo 5
Così nel Regno Unito il Governo, nel 1964, abbandonava la politica di eliminazione mediante la sola macellazione ed adottava una politica di controllo delle forme più benigne della malattia di Newcastle mediante vaccini disattivati, pur riservandosi la facoltà di disporre la macellazione nei casi più gravi. In seguito all'epidemia del 1970-1971, il vaccino vivo veniva introdotto e somministrato in massa. Si accertava che la percentuale di vaccinazione, che era volontaria ma periodicamente incoraggiata dalle autorità veterinarie, tendeva a regredire di pari passo con la riduzione della frequenza della malattia.
punto 1
Dal fascicolo, in particolare dal «Report of the Committee on Fowl Pest Policy, 1962» (Command Paper 1664) (relazione del Comitato sulla politica in materia di peste avicola, del 1962) (allegato I al controricorso) e dal «Report of the Review Panel on the Newcastle Disease Epidemic, 1970-1971» (Command Paper 4797) (relazione del gruppo di periti sull'epidemia della malattia di Newcastle nel 1979-1971) (allegato II al controricorso), si desume che la malattia di Newcastle è particolarmente contagiosa e può colpire praticamente tutte le specie di pollame. La malattia viene provocata da un virus che si sviluppa in maniera molto rapida negli embrioni di polli e in talune cellule vive di volatili. Il virus resta attivo per un longo periodo fuori di un volatile vivo: a temperature molto basse, per due anni, e a temperature normali, per più di sette settimane. Esso viene trasportato da uccelli — morti o vivi — da uova di uccelli, da escrementi di uccelli e da taluni animali (volpi, ratti), che sono stati a contatto con tali escrementi. Gli uccelli marini (e persino il vento) possono, in determinate condizioni climatiche, trasportare il virus.
La malattia si manifesta in forme diverse, la cui gravità dipende dalle variazioni di virulenza del ceppo di virus e dalla resistenza del portatore. L'esito della malattia è molto variabile nel pollame, e va da un'alta mortalità in un breve lasso di tempo, a conseguenze più o meno gravi per la crescita e per la produzione delle uova, ad un'infezione che non può essere rilevata senza esami di laboratorio.
Gravi epidemie della malattia, che venivano segnalate per la prima volta in Europa nel 1926 a Newcastle-upon-Tyne, si sono avute negli anni '60 e nel periodo 1969-1972. Secondo i dati forniti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, riprodotti nella tabella che segue, il numero dei casi segnalati è da allora considerevolmente diminuito.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › La legislazione del Regno Unito
punto 2
La normativa in materia vigente nel Regno Unito è costituita dall'«Animal Health Act 1981» (legge del 1981 sulla salute degli animali) e dall'«Importation of Animal Products and Poultry Products Order 1980 (Statutory Instrument 1980, n. 14)» (decreto del 1980 relativo all'importazione di prodotti animali e di prodotti del pollame), nella versione emendata da un decreto del 1981 (Statutory Instrument 1981, n. 1238).
In forza dell'art. 4 del decreto del 1980, il Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione aveva rilasciato licenze generali, che consentivano l'importazione da diversi paesi nel Regno Unito di carni di volatili da cortile fresche o refrigerate. In conformità all'avviso pubblicato nella «London Gazette» e nell' «Edinburgh Gazette» il 1o settembre 1981, le licenze generali esistenti venivano annullate con effetto dal 1o settembre 1981, e con una nuova licenza generale, rilasciata lo stesso giorno, si autorizzava l'importazione di carni di volatili da cortile fresche o refrigerate e di uova (eccettuate le uova destinate alla cova) provenienti dalla Danimarca e dalla Repubblica d'Irlanda. Provvedimenti analoghi erano già in vigore nell'Irlanda settentrionale.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › Gli scambi comunitari
paragrafo 2
Dalle statistiche Eurostat relative al 1980 risulta che in detto anno il Regno Unito importava notevoli quantitativi di carne di pollame e di prodotti del pollame da altri Stati membri. Soprattutto il valore delle importazioni da altri Stati membri di tacchini interi aumentava, cioè da 941000 unità di conto nel 1979 a 5844000 unità di conto nel 1980. Fra dette importazioni, il valore di quelle di tacchini interi dalla Francia aumentava da 28000 unità di conto nel 1979 a 4809000 unità di conto nel 1980 e dall'Irlanda da 258000 unità di conto nel 1979 a 966000 unità di conto nel 1980; il valore delle importazioni dalla Danimarca passava da 653000 unità di conto nel 1979 a 69000 unità di conto nel 1980.
punto 3
Nell'ambito della Comunità, il controllo sanitario nel settore del pollame costituiva oggetto della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23).
L'ultimo considerando di detta direttiva recita :
«... le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di volatili da cortile e di carni fresche di volatili da cortile formeranno oggetto di altre direttive comunitarie; ... è sembrato fin da ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in tale settore precisando alcune condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro territorio per motivi di polizia sanitaria, prevedendo una procedura comunitaria d'urgenza nell'ambito del suddetto Comitato veterinario permanente, in base alla quale le misure adottate da uno Stato membro possono essere esaminate e, all'occorrenza, modificate o abrogate, in stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione;»
e l'art. 11 dispone che
«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi di volatili da cortile vivi e di carni fresche di volatili da cortile restano applicabili fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni comunitarie.
2.
Qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:
a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, può vietare o limitare temporanea-, mente l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;
b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo, o nel caso di apparizione di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, può vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di dette carni dall'intero territorio di tale Stato.
3. Ogni Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'apparizione sul proprio territorio di uno dei morbi previsti al paragrafo 2 e le misure di lotta da adottare. Esso deve del pari comunicare loro, senza indugio, la scomparsa del morbo.
4. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'art. 12, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure soppresse.
5. Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 2 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 4, le disposizioni appropriate sono prese secondo la procedura definita all'art. 12».
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › Procedimento amministrativo
punto 4
Con lettera 27 agosto 1981, il Governo del Regno Unito comunicava alla Commissione la propria decisione di reintrodurre in Gran Bretagna, con effetto dal 1o settembre 1981, la politica già seguita nell'Irlanda del Nord, per il controllo della malattia di Newcastle, consistente nel divieto di vaccinare i volatili contro tale malattia e nella macellazione obbligatoria di qualsiasi gruppo di volatili ove si fosse manifestata la malattia.
Secondo la lettera, onde garantire che il massimo livello riconosciuto di immunità dalla malattia di Newcastle fosse conservato, la nuova politica comportava pure, a partire dal 1o settembre 1981, il divieto d'importare in Gran Bretagna carni fresche di pollame (comprese le carni refrigerate), uova e prodotti di uova da tutti i paesi, eccettuati quelli totalmente esenti dalla malattia di Newcastle, in cui l'uso del vaccino era vietato e che applicavano, in caso di apparizione della malattia, provvedimenti di macellazione obbligatoria. Fra gli Stati membri della Comunità europea, solo la Danimarca e l'Irlanda erano in grado di soddisfare queste condizioni.
Con lettera 4 settembre 1981, il Governo britannico aggiungeva che, alla luce delle discussioni tenutesi in seno al Comitato veterinario permanente il 1o settembre 1981, era stato deciso che il divieto di importare non si applicava ai prodotti di uova che avevano subito un trattamento termico al momento della loro fabbricazione.
Con lettera 11 settembre 1981, indirizzata al Regno Unito in forza dell'art. 169, 1o comma, del Trattato CEE, la Commissione comunicava che le restrizioni delle importazioni annunciate erano incompatibili con l'art. 30 del Trattato CEE ed invitava il Governo del Regno Unito a presentare proprie osservazioni in proposito.
Nella lettera, la Commissione sosteneva che le importazioni di pollame vivo, di uova da cova e di talune varietà di uccelli esotici, che erano tutti potenziali focolai della malattia di Newcastle, erano sempre possibili mediante presentazione di una licenza, dato che le disposizioni vigenti per tali prodotti non erano state modificate.
Essa dichiarava che attualmente le norme di polizia sanitaria relative al commercio del pollame, di carne di pollame, di uova e di prodotti di uova non erano state armonizzate a livello comunitario, fatta eccezione per determinate disposizioni d'ordine sostanzialmente procedurale valide per la carne fresca di pollame. In proposito, essa si richiamava all'art. 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23), la quale dichiara che le disposizioni nazionali degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi di volatili da cortile vivi e di carni fresche di volatili da cortile restano in vigore.
La Commissione sosteneva che di conseguenza, i provvedimenti di polizia sanitaria adottati dagli Stati membri per tali prodotti erano tuttora soggetti all'art. 30 del Trattato qualora restringessero gli scambi intracomunitari. Infatti, secondo la sentenza 15 dicembre 1976 nella causa 41/76, Donckerwolcke c/Procuratore della Repubblica (Race. 1976, pag. 1921), tutte le restrizioni dell'importazione e tutti i sistemi di licenze d'importazione costituiscono misure d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
La Commissione assumeva che le restrizioni delle importazioni imposte dal Regno Unito non potevano giustificarsi con motivi di tutela della salute degli animali ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
Sotto questo aspetto, essa rilevava che il bilancio comunitario in fatto di sanità veterinaria era stato, negli ultimi anni, eccezionalmente soddisfacente per quanto riguarda la malattia di Newcastle. Nessun caso grave era stato segnalato dall'inizio degli anni '70 ed i focolai d'infezione secondari, che si erano in seguito manifestati, erano stati rapidamente eliminati senza che dessero luogo ad epidemie diffuse né all'interno dei singoli Stati membri, né attraverso le frontiere intracomunitarie. Gli Stati membri oggetto del divieto di importare, in particolare quelli che avevano gli scambi più importanti col Regno Unito per quanto riguarda i prodotti in esame, cioè la Francia ed i Paesi Bassi, negli ultimi anni erano stati particolarmente risparmiati dalla malattia.
Circa la vaccinazione, la Commissione osservava che in generale solo una parte del pollame, negli Stati membri in cui la vaccinazione era autorizzata, veniva effettivamente vaccinata. Infatti, benché fosse usuale vaccinare gli animali da riproduzione e le galline ovaiole, i volatili allevati per la loro carne, specialmente i volatili da arrosto, in genere non venivano vaccinati. Perciò, pollame vaccinato e non vaccinato sussisteva contemporaneamente in ciascuno Stato membro, e sebbene negli ultimi anni sino al 60 % del pollame del Regno Unito fosse non vaccinato, cionondimento nessun caso di malattia di Newcastle era stato attribuito a carni fresche di pollame, a uova o a prodotti di uova importate dalla Comunità.
Essa quindi riteneva che l'argomento secondo cui, uno Stato membro che non vaccinava contro la malattia di Newcastle, doveva necessariamente impedire l'importazione di carne o di uova in quanto il vaccino poteva dissimulare altre varietà di virus, dovesse disattendersi dato lo stato sanitario attuale nella Comunità.
La Commissione rilevava poi che dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti criticati, soggetti britannici vaccinati avrebbero continuato a sussistere fra il pollame del Regno Unito e che carne e uova provenienti da volatili vaccinati sarebbero rimasti sul mercato del Regno Unito per almeno un anno, mentre l'importazione degli stessi prodotti era stata vietata con effetto immediato. Essa osservava inoltre che il Regno Unito continuava ad autorizzare l'entrata nel proprio territorio di uccelli esotici, che costituivano un pericolo potenziale di diffusione della malattia di Newcastle molto maggiore dei prodotti la cui importazione era stata vietata.
La Commissione concludeva la propria lettera dichiarando che i provvedimenti adottati dal Regno Unito, equivalevano ad un divieto assoluto senza limiti di tempo ed erano:
i) sproporzionati rispetto ai rischi corsi;
ii) discriminatori per quanto riguardava la data della loro entrata in vigore e
iii) arbitrari, giacché riguardavano solo taluni prodotti assertivamente atti a propagare la malattia di Newcastle.
punto 5
Con lettera 2 ottobre 1981, il Governo del Regno Unito ribatteva alle opinioni espresse dalla Commissione, sostenendo in sostanza che i provvedimenti contestati erano giustificati da motivi di salute degli animali, ai sensi dell'art. 36 del Trattato. Nella risposta, il Governo britannico ripeteva talune spiegazioni già fornite nel corso della discussione tenutasi il 1o settembre 1981 in seno al Comitato veterinario permanente:
In primo luogo, esso osservava che la politica del Regno Unito in materia di polizia sanitaria in generale era dettata, da una parte, dall'esigenza di garantire la tutela della salute degli animali al massimo livello compatibile con la prassi internazionalmente ammessa e, d'altra parte, dagli obblighi comunitari del Regno Unito.
Era venuto il momento di vietare la vaccinazione e, al fine di far fronte a qualsiasi manifestazione della malattia di Newcastle, d'instaurare una politica di macellazione con indennità nelle parti del Regno Unito in cui questa politica non era ancora seguita. I provvedimenti adottati il 1o settembre 1981 avevano lo scopo di ristabilire il più alto livello sanitario per il pollame del Regno Unito con riguardo alla malattia di Newcastle; essi riducevano al minimo i rischi di malattia ed aumentavano l'efficienza della produzione di pollame.
I provvedimenti nel loro complesso erano necessari per conservare l'immunità dalla malattia di Newcastle in Gran Bretagna. Le restrizioni delle importazioni costituivano un elemento essenziale, onde impedire il rischio di malattia. In mancanza di disposizioni comunitarie, essi dovevano essere imposti sul piano nazionale.
Quanto al se detti provvedimenti potessero essere adottati sul piano nazionale, il Governo britannico rilevava che la stessa Commissione aveva dichiarato che le disposizioni veterinarie relative agli scambi di pollame vivo, di carni di pollame, di uova e di prodotti di uova non erano ancora state armonizzate nell'ambito della Comunità e che, in conformità all'art. 11, n. 1, della direttiva del Consiglio n. 71/118, essa ammetteva che, finché la situazione non fosse cambiata, gli Stati membri continuassero ad applicare i provvedimenti contemplati dalla loro legislazione nazionale.
Il Governo del Regno Unito riteneva di conseguenza che i provvedimenti da esso adottati il 1o settembre 1981 erano giustificati alla luce dell'art. 36 del Trattato e dell'art. 11, n. 1. della direttiva n. 71/118, e quindi non trasgredivano l'art. 30 del Trattato.
Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui la situazione sanitaria della Comunità, per quanto riguarda la malattia di Newcastle, era buona, il Governo britannico osservava che le relazioni indirizzate all'Ufficio internazionale delle epizoozie ed altri documenti mostravano che la malattia continuava ad imperversare. Inoltre, era dubio che tutti i casi fossero correttamente segnalati, data la diversità delle interpretazioni circa le caratteristiche di un caso di malattia di Newcastle. Vi erano molti motivi scientifici e pratici per ritenere che il vaccino può dissimulare l'infezione e portare così all'esistenza di un virus occulto negli uccelli, nelle carcasse e nelle uova. Non si poteva quindi accedere al massimo livello di immunità dalla malattia di Newcastle, corrispondente alla politica di non vaccinazione e di macellazione obbligatoria, con l'inevitabile conseguenza di rendere il pollame nazionale più vulnerabile, senza ridurre in pari tempo al minimo possibile il pericolo manifesto di reinfezione. Tenuto conto della presenza di virus selvaggi negli altri Stati membri, eventualmente dissimulati dalla vaccinazione ed atti a propagarsi attraverso le frontiere terrestri o in seguito agli scambi di carni di pollame e di uova, i controlli all'importazione costituivano un necessario complemento dei rigorosi provvedimenti interni. Essi non erano quindi sproporzionati rispetto ai rischi corsi.
Ribattendo all'argomento secondo cui le restrizioni delle importazioni erano discriminatorie già per la data della loro entrata in vigore, veniva dichiarato che una differenza, a breve termine, nell'applicazione dei provvedimenti alle scorte nazionali, da una parte, e ai prodotti importati, dall'altra, era inevitabile e non costituiva una discriminazione ai sensi del diritto comunitario. I nuovi provvedimenti dovevano essere applicati senza indugio, tanto nell'ambito del mercato interno quanto alle esportazioni. Le importazioni che già si trovavano in depositi frigoriferi in Gran Bretagna il 1o settembre avrebbero continuato ad essere vendute insieme al pollame nostrano vaccinato, ed entrambi sarebbero diminuiti rapidamente per effetto dei nuovi provvedimenti. L'autorizzare, dopo ilo settembre, il trasferimento in depositi frigoriferi in Gran Bretagna di grandi quantitativi di prodotti importati da paesi che praticavano la vaccinazione e la loro distribuzione per un periodo di vari mesi, avrebbe fatto correre un rischio sanitario evidente e inaccettabile al pollame del Regno Unito.
Infine, quanto all'asserito carattere arbitrario dei provvedimenti criticati, il Governo si richiamava ai rigorosi provvedimenti disposti dall'«Importation of Birds, Poultry and Hatching Eggs Order, 1979» (Statutory Instrument 1979, n. 1702) (decreto del 1979 concernente l'importazione degli uccelli, di pollame e di uova da cova). Esso soggiungeva che il Regno Unito eveva appena sospeso l'importazione di tutti gli uccelli esotici e delle loro uova, in attesa dell'istituzione di più severi controlli.
punto 6
Con lettera 12 ottobre 1981, la Commissione trasmetteva al Governo britannico il parere motivato, rivolto al Regno Unito in forza dell'art. 169, 1o comma, del Trattato, in cui essa dichiarava che subordinando le importazioni da altri Stati membri di carni di pollame, di prodotti del pollame, di uova e di prodotti di uova ai provvedimenti di cui trattasi, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE; essa invitava il Regno Unito, in forza dell'art. 169, 2o comma, del Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dello stesso.
Nel parere motivato, la Commissione ripeteva gli addebiti comunicati al Regno Unito con la lettera 11 settembre 1981. Essa precisava che l'art 11, n. 1, della direttiva n. 71/118 non derogava al divieto di cui all'art. 30 del Trattato.
Per quanto riguarda il rischio d'infezione attraverso le importazioni di volatili vaccinati, essa esprimeva il parere che il virus selvaggio era molto raro, o persino inesistente, nella maggior parte degli Stati membri. In proposito, essa sottolineava che, secondo i dati forniti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, dal 1976 la malattia di Newcastle si era manifestata in Gran Bretagna solo una volta, anche se si era avuta una costante corrente d'importazioni da altri Stati membri ed una elevata percentuale del pollame britannico non era stata vaccinata. In Francia, dove, come in Gran Bretagna, era stata di recente instaurata una politica di non vaccinazione, dal 1976 non era stato segnalato alcun caso di malattia di Newcastle, benché il pollame di detto paese fosse pure in parte vaccinato ed in parte non vaccinato. Il divieto di importare i prodotti di cui trattasi dalla Francia in Gran Bretagna, benché i due paesi si trovassero in una situazione sostanzialmente analoga con riguardo alla malattia di Newcastle, costituiva quindi una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36, 2o inciso, del Trattato. Ciò valeva pure per gli accordi relativi all'entrata in vigore dei provvedimenti criticati.
Con lettera 30 ottobre 1981, il Governo del Regno Unito rispondeva al parere motivato emesso dalla Commissione, confermando che esso considerava le restrizioni all'importazione interamente giustificate dall'art. 36 del Trattato e che non era quindi in grado di accogliere la domanda della Commissione che fossero abrogati. A questo riguardo, esso richiamava l'attenzione sul fatto che gli stessi provvedimenti, cioè i provvedimenti interni ed il divieto d'importare, erano stati applicati senza contestazioni dall'Irlanda del Nord, anche nei confronti delle importazioni dal resto del Regno Unito, da quando nel 1958 vi era stata instaurata una politica di macellazione e di non vaccinazione. Erano ammesse in Irlanda del Nord unicamente le importazioni da paesi in cui vigevano le stesse norme.
Il Governo del Regno Unito contestava inoltre che i provvedimenti di cui trattasi fossero divenuti arbitrari a causa della recente instaurazione da parte della Francia di una politica di macellazione obbligatoria e di non vaccinazione. Infatti, nessun provvedimento era stato adottato in Francia per quanto riguarda le importazioni di carni di pollame fresche o refrigerate o di uova per il consumo umano. Data l'entità degli scambi internazionali, questa omissione rappresentava un grave rischio di malattia. Il Regno Unito non poteva considerare come una politica efficace provvedimenti nazionali adottati isolatamente e non accompagnati da una politica d'importazione complementare analoga a quella che esso aveva instaurata.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › La fase scritta
punto 7
Con atto depositato il 4 febbraio 1982, la Commissione ha proposto il presente ricorso in forza dell'art. 169, 2o comma, del Trattato.
Con ordinanze 15 giugno 1982, la Corte ha ammesso la Republica francese ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e l'Irlanda ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno Unito.
La Commissione ha rinunciato a presentare una replica e la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Cionondimeno, essa ha invitato le parti a rispondere ai seguenti quesiti:
Commissione
a) Alla Commissione si chiede di fornire informazioni alla Corte sull'interpretazione che essa ritiene si debba dare alla direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23). Alla Corte interessa in particolare sapere:
se, a parere della Commissione, la direttiva implichi l'esauriente armonizzazione delle legislazioni nazionali nel senso che essa esclude qualsiasi ricorso a normative nazionali ivi non contemplate;
qual è, secondo la Commissione, l'interpretazione da darsi all'art. 11, n. 1, della direttiva.
b) Quali siano precisamente i provvedimenti adottati dal Regno Unito che la Commissione ritiene incompatibili col Trattato per quanto riguarda l'Irlanda del Nord.
e) Si chiede alla Commissione di svolgere più a fondo l'argomento secondo cui l'art. 36 del Trattato vieta qualsiasi sistema di licenza d'importazione, salvo a un sistema di «licenze generali aperte». Cosa significhi quest'ultima espressione.
d) Si chiede alla Commissione di ribattere all'argomento secondo cui la malattia di Newcastle sussiste in forma latente, dissimulata dall'uso dei vaccini, fra il pollame vaccinato contro tale malattia.
e) Se la Commissione possa fornire informazioni alla Corte in merito al sistema di lotta contro le malattie del pollame attualmente adottato in Danimarca. Se tale sistema implichi restrizioni delle importazioni da altri Stati membri.
Regno Unito
Che cosa si debba intendere per «ring vaccination».
Repubblica francese
A norma dell'art. 21, 2o comma, dello Statuto della Corte, il Governo francese è invitato a chiarire alla stessa Corte i motivi che l'hanno indotto a reintrodurre, nel novembre del 1981, il vecchio sistema di lotta contro la malattia di Newcastle basato sulla vaccinazione, dopo aver instaurato un diverso sistema di lotta, basato sul divieto di vaccinazione e sulla macellazione obbligatoria del pollame infetto nel settembre del 1981.
Inoltre, le parti principali e gli intervenienti sono stati invitati a far accompagnare il loro agente, all'udienza, da un perito di malattie del pollame.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare che, vietando le importazioni e istituendo il criticato sistema di licenze nel settore dei prodotti del pollame, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE;
2) condannare il Regno Unito alle spese di causa.
paragrafo 3
Il Regno Unito conclude che la Corte voglia respingere il ricorso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Nelle memorie, le parti principali svolgono in sostanza gli argomenti già dedotti nel procedimento amministrativo.
paragrafo 2
Sul piano dei fatti, la Commissione delle Comunità europee, ricorrente, aggiunge di aver ricevuto numerosi reclami riguardanti le restrizioni dell'importazione di prodotti del pollame da commercianti che sostengono di aver subito un grave danno pecuniario a causa di tali restrizioni.
paragrafo 3
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 30 del Trattato, la Commissione osserva anzitutto che una disposizione di diritto derivato quale l'art. 11, n. 1, della direttiva del Consiglio n. 71/118, secondo cui le disposizioni sanitarie nazionali riguardanti gli scambi di carni di volatili da cortile restano valide sino all'entrata in vigore di disposizioni comunitarie, non può derogare al divieto di cui all'art. 30. Essa dichiara che i nn. 2-5 dell'art. 11, relativi a restrizioni temporanee degli scambi che gli Stati membri possono adottare, si applicano unicamente in caso di apparizione di una malattia epizootica come la malattia di Newcastle.
paragrafo 4
Essa si richiama alla sentenza della Corte 14 dicembre 1979 nella causa 34/79, Regina e/ Henn e Darby (Race. 1979, pag. 3795), per sostenere che il divieto d'importare posto in atto revocando licenze d'importazione costituisce evidentemente una restrizione quantitativa delle importazioni ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE. Inoltre, la nozione di misure d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, riguarda «la norma nazionale la quale imponga, sia pure solo come formalità, la condizione della licenza d'importazione o altra condizione simile» (sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke, già menzionata), giacché un'imposizione del genere può sempre dar luogo a ritardi inutili e causare agli importatori spese superflue. Di conseguenza, per il fatto stesso che una licenza d'importazione viene richiesta per importare i prodotti del pollame di cui trattasi, i provvedimenti di cui è causa adottati dal Regno Unito costituiscono misure di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE.
paragrafo 5
La Commissione tratta poi dell' impossibilità di giustificare le restrizioni dell'importazione con la tutela della salute degli animali ai sensi dell'art. 36 del Trattato. In proposito, essa sottolinea l'importanza da attribuire alla salute degli animali ed ammette le gravi conseguenze finanziarie che possono derivare dalla malattia di Newcastle. Essa insiste cionondimeno sul fatto che i provvedimenti destinati a ridurre l'incidenza delle malattie degli animali devono restare nei limiti fissati dal Trattato.
paragrafo 6
Tenuto conto dell'attuale situazione nella Comunità, in cui è diffusa la pratica di tenere pollame vaccinato e non vaccinato nello stesso Stato membro, la Commissione ritiene alquanto teorico l'argomento secondo cui la vaccinazione può dissimulare un virus selvaggio. Infatti, negli Stati membri in cui una notevole percentuale del pollame nazionale non è stata vaccinata ed è quindi totalmente esposta alla malattia di Newcastle, la presenza del virus provocherebbe indubbiamente dei casi di malattia entro breve tempo. La parziale vaccinazione non può quindi dissimulare per lungo tempo la presenza del virus selvaggio in un paese. L'esattezza di questo punto di vista viene dimostrata dall'esempio della Francia il cui pollame, prima della recente adozione della politica di non vaccinazione, era per il 15 % vaccinato e per l'85 % non vaccinato e dello stesso Regno Unito, che fino al settembre del 1981 aveva un 40 % di volatili vaccinati ed un 60 % di volatili non vaccinati. Cionondimeno, per molti anni in nessuno di questi due paesi si sono avute epidemie della malattia di Newcastle.
paragrafo 7
Ciò trova conferma nei dati forniti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie. Infatti, dal 1976 non si è avuta in Francia alcuna epidemia ed in Gran Bretagna se n'è avuta una sola.
paragrafo 8
La Commissione deduce che i dubbi espressi dal Governo del Regno Unito quanto alle statistiche fornite non sono stati corroborati da alcuna prova. Sotto questo aspetto, essa rileva che l'Ufficio internazionale delle epizoozie è una organizzazione internazionale che raggruppa un centinaio di paesi e che ha il compito di fornire informazioni sulle epidemie di malattie degli animali e di emettere raccomandazioni sui mezzi per combatterle; è il solo ente internazionale che pubblica statistiche sul numero di epidemie di queste malattie negli Stati membri, in base ai dati che questi gli comunicano.
paragrafo 9
Inoltre, benché la Gran Bretagna abbia importato fino al settembre del 1981 rilevanti quantitativi di prodotti del pollame da Stati membri che seguivano una politica di vaccinazione, le statistiche del Regno Unito mostrano che dal 1976 vi è stata una sola epidemia in Gran Bretagna, e non è mai stato detto alla Commissione che questo caso fosse in relazione con importazioni di carni di pollame o di prodotti del pollame da altri Stati membri.
paragrafo 10
Di conseguenza, il rischio d'introduzione nel Regno Unito del virus della malattia dei Newcastle è attualmente minimo per quanto riguarda taluni Stati membri ed inesistente per altri. La Commissione ritiene quindi che il divieto d'importare costituisca un provvedimento sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti, giacché limita le importazioni più di quanto è necessario per tutelare la salute degli animali.
paragrafo 11
La Commissione osserva pure che incombe allo Stato membro che si richiama all'art. 36 l'onere di provare che il provvedimento risponde ai criteri di tale disposizione (sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit Futtermittel, Race. 1979, pag. 3369).
paragrafo 12
Inoltre, la Commissione sostiene che il divieto di importare è incompatibile col secondo inciso dell'art. 36 del Trattato.
paragrafo 13
In proposito, essa allega, in primo luogo, che il divieto con effetto immediato dal 1o settembre 1981 delle importazioni di prodotti del pollame da Stati membri che praticano una politica di vaccinazione costituisce una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36, 2o inciso, giacché la parte vaccinata del pollame britannico, che continuerà ad esistere per circa 12 mesi, può essere smerciato senza restrizioni nel Regno Unito. La Commissione non ammette che tale discriminazione sia una conseguenza inevitabile del cambiamento di politica. Infatti, per le medesime ragioni sopra esposte circa la mancata giustificazione dei provvedimenti restrittivi come tali, detto cambiamento non è atto a giustificare un trattamento discriminatorio.
paragrafo 14
Questo punto di vista vale, a più forte ragione, per le importazioni dalla Francia, giacché in seguito alla recente adozione di una politica di non vaccinazione in tale paese, la Francia e la Gran Bretagna si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla malattia di Newcastle. È vero che, nella risposta al parere motivato, il Regno Unito ha cercato di giustificare il mantenimento del divieto d'importare prodotti del pollame francesi col fatto che le autorità di questo paese non hanno adottato provvedimenti generali per quanto riguarda le importazioni di carni di pollame fresche o congelate e di uova destinate al consumo umano. La Commissione sostiene cionondimeno che non si può pretendere che le autorità francesi violino l'art. 30 adottando provvedimenti identici o analoghi a quelli adottati dal Regno Unito.
paragrafo 15
La Commissione ammette pure che non vi è discriminazione arbitraria per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, dato che ivi, già da un certo tempo, tutto il pollame non è vaccinato.
paragrafo 16
Per quanto riguarda gli uccelli esotici, che costituiscono un elevato rischio potenziale di propagazione della malattia di Newcastle, la Commissione sostiene che la successiva sospensione delle importazioni di uccelli esotici, a far tempo dal 1o ottobre 1981, e l'introduzione di un nuovo rigoroso regime d'importazione, a partire dal 18 gennaio 1982, costituiscano poco più di una riflessione che conferma il carattere arbitrario dei provvedimenti riguardanti la carne di pollame ed i prodotti di uova.
paragrafo 17
A proposito dell'art. 36, 2o inciso, la Commissione sostiene, in secondo luogo, che il divieto d'importazione costituisce una «restrizione dissimulata al commercio». Questa parte del 2o inciso dell'art. 36 ha lo scopo «di impedire che le restrizioni degli scambi basate sui motivi indicati nel primo inciso di detto articolo siano distolte dal loro fine ed usate in maniera da ... proteggere indirettamente taluni prodotti nazionali» (sentenza 14 dicembre 1979, causa 34/79, Henn e Darby, menzionata).
paragrafo 18
Le importazioni di pollame, in particolare di tacchini, nel Regno Unito sono aumentate in maniera spettacolosa nel corso degli ultimi anni. Come risulta dagli articoli apparsi nella stampa britannica, nel 1981 i produttori britannici di pollame si sono sentiti particolarmente minacciati ed hanno spinto il Governo del Regno Unito ad agire. Sotto questo aspetto, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che i nuovi provvedimenti, annunciati il 27 agosto, sono stati posti in vigore in un termine molto breve, il 1o settembre 1981, cioè immediatamente prima del periodo durante il quale si stipulano normalmente i contratti per approvvigionare il remunerativo mercato del tecchino di Natale. Stando così le cose, alla Commissione pare che l'argomento della tutela della salute animale venga usato come un mezzo di protezionismo e che il divieto delle importazioni costituisca, pertanto, una restrizione dissimulata degli scambi.
paragrafo 19
Per quanto riguarda infine il sistema delie licenze di importazione, la Commissione non ritiene che «licenze generali aperte», nel significato ch'essa ha dato a tale termine nella replica per la causa 124/81, Commissione e/ Regno Unito, attualmente pendente davanti alla Corte, costituiscano misure di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Essa sostiene cionondimeno che un regime di «licenze specifiche», come quello istituito per l'importazione di prodotti di uova che hanno subito un trattamento termico, può ostacolare le importazioni provocando ritardi inutili e, quindi, essere ingiustificato, in particolare qualora non dia alcuna garanzia supplementare rispetto ai certificati sanitari rilasciati dall'autorità dello Stato membro esportatore.
paragrafo 20
Il Regno Unito, convenuto, dichiara in primo luogo che la sua politica di lotta contro la malattia di Newcastle si basa su considerazioni universalmente ammesse in questo campo, e cioè che la malattia di Newcastle può essere trasmessa al pollame nostrano tramite l'importazione di carni di pollame fresche (comprese le congelate) e che il rischio di un contagio del genere è maggiore quando nel paese d'esportazione viene praticata la vaccinazione. Per il Regno Unito, tali considerazioni assumono rilevanza particolare in considerazione del volume delle importazioni e del numero dei suoi volatili da cortile (circa 130 milioni, concentrati in grandi unità). Il manifestarsi della malattia può quindi provocare conseguenze molto gravi ed onerose.
paragrafo 21
In secondo luogo, il Regno Unito richiama il contesto storico dell'adozione dei nuovi provvedimenti di macellazione e di non vaccinazione.
paragrafo 22
In Gran Bretagna, le epidemie avicole, che comprendono la peste avicola e tutte le forme della malattia di Newcastle, sono le sole malattie del pollame che devono esser denunciate. Per molti anni, il competente ministero seguiva una politica di macellazione con compensazione, che era in armonia coi provvedimenti adottati contro altre pericolose malattie virali con conseguenze economiche gravi, come la febbre aftosa e la febbre porcina. Tuttavia, dopo un forte aumento del numero e dell'estensione dei casi di malattia verso la fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60 (3000 casi nel 1962; 8,8 milioni di sterline d'indennizzi), la politica di macellazione veniva abbandonata per una politica, diretta a combattere la malattia, basata sulla vaccinazione facoltativa. A tal fine, veniva usato in un primo tempo un vaccino disattivato, in conformità alle raccomandazioni del «Report of the Committee on Fowl Pest Policy, 1962» (già menzionato). Più tardi, in seguito al «Report of the Review Panel on the Newcastle Disease Epidemic», 1970-1971 (già menzionato), si decideva di autorizzare l'uso di vaccini vivi.
paragrafo 23
Ogni volta, il cambiamento di politica aveva un certo successo iniziale per quanto riguarda la percentuale di vaccinazioni facoltative, ma, col diminuire della frequenza della malattia, le vaccinazioni avevano tendenza a calare nonostante la pubblicità ripetutamente fatta dal Governo. Tenuto conto di questa tendenza, la reintroduzione della politica di macellazione, combinata col sistema della «ring vaccination», da applicarsi in singoli casi di manifestazione della malattia, veniva preconizzata dalla stampa veterinaria sin dal 1974, al fine di arrivare all'eliminazione completa della malattia di Newcastle nel Regno Unito. Sino al 1980, l'adozione di tale politica, che rappresentava il non plus ultra in fatto di salute animale, era impossibile a causa delle restrizioni di bilancio che non consentivano la corresponsione di indennizzi per la macellazione obbligatoria.
paragrafo 24
Cionondimeno, il 20 luglio 1981, la «British Poultry Federation» (Federazione avicola britannica) trasmetteva al Ministero dell'agricoltura una relazione di periti veterinari dell'industria del pollame, che propugnava con buoni argomenti tecnici un cambiamento di politica ed indicava che la stessa industria avrebbe sostenuto le spese degli indennizzi per la macellazione. Secondo tale relazione, la frequenza della malattia di Newcastle era stata abbastanza bassa per un periodo abbastanza lungo perché si potesse passare alla politica più impegnativa dell'eliminazione, a condizione di limitare le importazioni a quelle da paesi che avessero adottato norme di tutela altrettanto severe.
paragrafo 25
Stando così le cose, sorgeva la questione se il passaggio al livello di tutela più elevato nei confronti della malattia per il pollame britannico, interamente giustificato da ragioni di salute degli animali, dovesse essere impedito dal fatto che un siffatto cambiamento di politica avrebbe implicato restrizioni, naturalmente molto ben viste dai produttori britannici, degli scambi con altri paesi, compresi taluni Stati membri che non applicavano gli stessi criteri.
paragrafo 26
Secondo il Regno Unito, i motivi di salute degli animali devono essere considerati di per sé. I provvedimenti adottati, se sono giustificati da motivi attinenti alla salute degli animali ai sensi dell'art. 36, non possono costituire restrizioni vietate. In particolare, l'eventuale esistenza di altri motivi per adottare detti provvedimenti è irrilevante.
paragrafo 27
Sotto questo aspetto, il Regno Unito sostiene che, affermando che tali provvedimenti equivalevano ad un divieto totale o assoluto, la Commissione ha travisato la loro natura. Infatti, il Regno Unito è sempre stato disposto a rilasciare una licenza generale aperta a qualsiasi paese che sia del tutto immune dalla malattia di Newcastle, vieti l'uso di vaccini ed applichi prescrizioni di macellazione obbligatoria analoghe a quelle adottate dal Regno Unito in caso di manifestazione della malattia, e che vieti pure le importazioni da paesi che hanno disposizioni meno rigorose per la protezione del loro pollame. L'effetto di questa politica è di agevolare gli scambi per tutti gli Stati che applicano gli stessi criteri del Regno Unito; l'eventuale restrizione degli scambi dipende da fattori su cui può influire lo Stato membro interessato, non già il Regno Unito.
paragrafo 28
Per quanto riguarda la giustificazione dei provvedimenti criticati in forza dell'art. 36 del Trattato, il Regno Unito sostiene che le norme da esso adottate ed applicate dal settembre del 1981 costituiscono il non plus ultra in fatto di tutela del pollame contro la malattia di Newcastle e che tutti gli Stati membri dovrebbero prefiggersi l'obiettivo di raggiungere lo stesso optimum. Come viene confermato dai recenti provvedimenti comunitari contro la febbre porcina (GU 1980, L 325, pagg. 1 e 11), è usuale passare, quando le circostanze lo consentono, dalla lotta mediante vaccinazione all'eliminazione mediante macellazione combinata col divieto di vaccinazione. Questo divieto costituisce un aspetto inevitabile di qualsiasi politica di macellazione coronata da successo, in quanto gli uccelli vaccinati possono essere portatori della malattia senza mostrarne i segni clinici. Comunque, ciò non impedisce l'uso della «ring vaccination» quando una epidemia minaccia di sfuggire a qualsiasi controllo e non può essere efficacemente combattuta mediante la sola macellazione.
paragrafo 29
A parte ciò, il passaggio ad una politica di eliminazione mediante macellazione, combinata col divieto di vaccinazione, può essere preso in considerazione solo qualora esistano buone ragioni per credere che il pollame di un paese è immune da virus selvaggi. La diminuzione della percentuale di vaccinazioni può costituire un ulteriore indizio della necessità di un siffatto cambiamento, giacché la parte restante vaccinata continua a costituire una fonte in seno alla quale può dissimularsi la presenza di virus selvaggi.
paragrafo 30
Infine un cambiamento del genere, benché esponga ad un rischio tutto il pollame, presenta il vantaggio che ciascun volatile diviene, per così dire, una sentinella. Tuttavia, esso crea il pericolo che ciascun gruppo di volatili sia vulnerabile o al virus selvaggio che può ancora trovarsi nel paese, o all'infezione dovuta ad importazioni da altri paesi e ciò determina un rischio potenziale di epizoozia, che è maggiore quando questi altri paesi praticano la vaccinazione e minore quando essi adottano i provvedimenti istituiti dal Regno Unito.
paragrafo 31
La leggittimità della nuova politica in quanto tale è incontestabile. Deve esser lecito adottare provvedimenti ragionevoli per proteggere il pollame nostrano contro il pericolo d'infezioni dovute all'importazione, in seguito all'adozione delle norme ottimali. In proposito, l'Irlanda e la Danimarca, che applicano le stesse norme dal 1972, non hanno avuto una sola epizoozia. Secondo i dati dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, le importazioni da paesi come il Belgio, la Germania, la Grecia e l'Italia costituiscono rischi evidenti. Per quanto riguarda la Francia, la cui percentuale di vaccinazione è approssimativamente la stessa della Gran Bretagna, il pericolo deriva fra l'altro dal fatto che, benché abbia adottato lo stesso sistema, essa continua ad esporre la parte non vaccinata del suo pollame ai rischi derivanti da importazioni da altri paesi.
paragrafo 32
Per quanto riguarda la tesi della sproporzione, sostenuta dalla Commissione, l'opinione della Commissione quanto ai pericoli d'infezione è troppo ottimistica. Non vi sono dubbi sull'autenticità dei dati statistici forniti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, ma in mancanza di principi veterinari comuni per le indagini sulla malattia di Newcastle, è impossibile determinare con quale criterio si consideri che un «caso di malattia» si è manifestato in un determinato Stato, ai fini della segnalazione a detto Ufficio. Di conseguenza, la precisa situazione in merito alla malattia di Newcastle nell'ambito della Comunità è ampiamente sconosciuta. Questo stato di cose, che indica d'altronde la necessità di un'armonizzazione comunitaria in materia, viene confermata dalla distribuzione ufficiosa, da parte della Commissione, di un progetto di proposta di direttiva del Consiglio relativa, fra l'altro, ai problemi di definizione connessi alla denuncia della malattia di Newcastle.
paragrafo 33
All'epoca in cui veniva seguita la politica di vaccinazione, la questione se i prodotti avicoli importati provenissero o no da un paese in cui si praticava la vaccinazione era di scarsa rilevanza. Di conseguenza, la tesi della Commissione secondo cui a partire dal 1978 non vi è stato un solo caso di malattia di Newcastle, nonostante le importazioni da Stati membri che seguivano la politica di vaccinazione, è irrilevante.
paragrafo 34
D'altro canto, tenuto conto dell'effetto combinato del passaggio ad un nuovo metodo di non vaccinazione nel 1981, e dell'aumento considerevole delle importazioni di prodotti del pollame nel 1980, le restrizioni dell'importazione erano indispensabili per far fronte ad una situazione completamente nuova.
paragrafo 35
Inoltre, lungi dall'essere teorico, l'argomento secondo cui la vaccinazione può dissimulare la presenza di un virus è basato su ricerche scientifiche che hanno dimostrato che un virus può essere presente in un volatile adulto vaccinato per un periodo che va fino a 12 mesi, senza provocare malattia apparente. Anche ammettendo con la Commissione che in un paese in cui coesistono pollame vaccinato e pollame non vaccinato, la presenza del virus provoca, a breve scadenza, dei casi di malattia, questa breve scadenza può essere il periodo stesso durante il quale vengono effettuate le importazioni che introducono il virus in Gran Bretagna. Inoltre, il fatto che, secondo la Commissione, il rischio sia minimo non costituisce una ragione per correrlo.
paragrafo 36
Infine, circa la proporzionalità dèi provvedimenti, va tenuto conto non solo delle probabilità d'infezione, ma pure delle sue conseguenze nel caso in cui avvenga. In seguito al cospicuo aumento negli ultimi anni del consumo di carne di pollame e di altri prodotti avicoli, le conseguenze economiche di una epizoozia sono attualmente molto più gravi di quelle della grande epizoozia del 1970 in Inghilterra, che è costata 20 milioni di sterline. Infatti, le autorità del Regno Unito sarebbero venute meno al dovere di tutelare la salute degli animali nel loro territorio qualora non avessero adottato provvedimenti per garantire che il cambiamento di politica fosse accompagnato da adeguate restrizioni delle importazioni.
paragrafo 37
Per quanto riguarda l'argomento della Commissione basato sul secondo inciso dell'art. 36, è anzitutto infondato l'assunto secondo cui i provvedimenti contestati avrebbero dato luogo ad una discriminazione arbitraria.
paragrafo 38
In proposito, il convenuto spiega la differenza fra, da una parte, il normale smercio, per un periodo valutato in 12 mesi, del pollame vaccinato che si trova già nel paese alla data di entrata in vigore della politica di non vaccinazione e, d'altra parte, l'importazione di prodotti del pollame da paesi che praticano ancora la vaccinazione. Qualsiasi ritardo nell'instaurazione di restrizioni dell'importazione avrebbe avuto come risultato un afflusso massiccio di merce nei depositi frigoriferi in Gran Bretagna e avrebbe così reso vana la strategia scelta. Nei limiti in cui l'entrata in vigore delle restrizioni di cui è causa costituisce una discriminazione, questa è quindi giustificata per i medesimi motivi dei provvedimenti stessi.
paragrafo 39
Per quanto riguarda l'asserzione, contenuta nel ricorso, che la Francia e la Gran Bretagna sono in una situazione identica, tale situazione è stata predominante solo dal 16 settembre al 24 novembre 1981, data in cui la Francia ha reintrodotto la vaccinazione contro la malattia di Newcastle.
paragrafo 40
Quanto agli uccelli esotici, l'esistenza di controlli già molto rigorosi ha consentito di procedere rapidamente alla consultazione degli interessati a tale commercio, prima di stabilire controlli ancora più rigorosi.
paragrafo 41
In secondo luogo, il divieto d'importazione non costituisce una restrizione dissimulata degli scambi fra Stati membri ai sensi del 2o inciso dell'art. 36. È vero che l'aumento continuo delle importazioni di tacchini dalla Francia e, in particolare, l'ampiezza e l'opinabile legittimità degli aiuti ai produttori francesi avevano causato nel Regno Unito grave apprensione. Comunque, l'ufficio veterinario del competente ministero aveva concluso che il notevole aumento delle importazioni avrebbe inevitabilmente aumentato in proporzione il rischio di importare la malattia. È vero che la percentuale di vaccinazioni in Francia era approssimativamente la stessa di quella del Regno Unito, ma i periti avevano accertato che la Francia autorizzava le importazioni di carne di pollame dall'Europa Orientale e dalla Spagna. Stando così le cose, il rischio apparente d'importare la malattia di Newcastle avrebbe potuto realizzarsi, nonostante cifre che indicavano che la malattia era scarsamente diffusa in taluni paesi come la Francia.
paragrafo 42
Riferendosi alla sentenza della Corte 7 aprile 1981 nella causa 132/80, United Foods c/Stato belga (Race. 1981, pag. 995), il Regno Unito sostiene che, in mancanza di armonizzazione comunitaria, i provvedimenti nazionali di controllo sanitario non possono considerarsi in via di principio come provvedimenti vietati dal Trattato. Essi possono considerarsi restrizioni dissimulate del commercio ai sensi dell'art. 36 del Trattato solo se taluni aspetti di detti controlli vanno oltre quanto è obbiettivamente giustificato nell'interesse della salute degli animali.
paragrafo 43
Sotto questo aspetto, l'art. 11, nn. 2-5, della direttiva n. 71/118 è irrilevante nel presente caso e, d'altra parte, l'art. 11, n. 1, della stessa direttiva non può derogare all'art. 30 del Trattato.
paragrafo 44
Per quanto riguarda infine il sistema delle licenze d'importazione, nel caso di licenze aperte e generali non è necessario che l'importatore chieda egli stesso una licenza, nemmeno per la forma.
paragrafo 45
In risposta a taluni quesiti scritti posti dalla Corte, la Commissione fa presente che la Danimarca segue, nei confronti della malattia di Newcastle, una politica di non vaccinazione e di macellazione obbligatoria. Le condizioni generali per l'importazione di pollame vivo e di carne di pollame sono enunciate nel decreto del Ministro dell'agricoltura 10 marzo 1978, n. 87, e possono riassumersi come segue :
paragrafo 50
La Commissione ritiene che, benché implichi manifestamente delle restrizioni, questo regime d'importazione sia accettabile per il momento, in mancanza di un regime comunitario completo. Il regime danese consente le importazioni, pur offrendo le garanzie più serie contro il rischio, anche se esiguo, di contagio risultante dalle importazioni stesse.
paragrafo 51
Particolarmente degna di nota è la stretta collaborazione con le autorità veterinarie dello Stato membro esportatore. Infatti, la carne di pollame che sia accompagnata da un certificato sanitario con l'attestazione richiesta, è ammessa nel mercato danese.
paragrafo 52
Disposizioni analoghe si applicano alle importazioni di uova da altri Stati membri in Danimarca, salvo che non sono richiesti gli esami di campioni in laboratorio.
paragrafo 53
Per quanto riguarda i provvedimenti applicati nell'Irlanda Settentrionale, la Commissione dichiara che la legislazione irlandese in materia è il «Diseases of Animals (Importation of Poultry) Order (Northern Ireland) 1965» (SI 1965 NI n. 175) (decreto del 1965 sulle malattie degli animali (Importazioni di volatili da cortile) (Irlanda Settentrionale nella versione emendata con un decreto del 1968 (SI NI n. 106) e il «Diseases of Animals (Northern Ireland) Order 1981» (SI 1981/1115 (NI 22)) (decreto del 1981 sulle malattie degli animali (Irlanda Settentrionale). Il decreto del 1965 stabilisce, nella versione emendata, che le importazioni di carcasse di pollame e di uova (definite nel decreto del 1968) sono soggette ad un regime di licenze d'importazione.
paragrafo 54
L'art. 4, n. 3, esenta dal regime della licenza le uova prodotte in Irlanda e provenienti direttamente da tale paese, nonché le carcasse di pollame, prodotte e provenienti come sopra, a condizione che esse siano in transito verso un'altra destinazione. Inoltre, la Commissione ritiene che licenze d'importazione vengano usualmente rilasciate per tutti gli altri prodotti di cui trattasi provenienti dall'Irlanda, come pure per l'importazione dalla Danimarca di carcasse e di uova. Per contro, nessuna licenza viene rilasciata per l'importazione da altri paesi della Comunità.
paragrafo 55
Questo regime è collegato ad una politica di macellazione e di non vaccinazione, praticata già prima dell'adesione.
paragrafo 56
Di conseguenza, i provvedimenti applicati nell'Irlanda Settentrionale sono uguali a quelli che si applicano attualmente in Gran Bretagna, con la differenza che i provvedimenti irlandesi sono precedenti all'adesione. La Commissione sostiene quindi che, come nel caso della Gran Bretagna, tanto il regime di licenze d'importazione, quanto il divieto d'importare sono incompatibili con l'art. 30 pure per quanto riguarda l'Irlanda Settentrionale.
paragrafo 57
I provvedimenti dell'Irlanda Settentrionale, come quelli dell'Irlanda, dato che sono precedenti all'adesione, non hanno lo stesso grado d'urgenza di quelli in vigore in Gran Bretagna. Poiché la causa contro l'Irlanda (causa 74/82) è ancora nella fase scritta, la Commissione è disposta ad accettare che l'ulteriore discussione dei provvedimenti dell'Irlanda Settentrionale venga pure differita.
punto 1
Importazione da Stati membri che sono immuni dalla malattia di Newcastle e che non autorizzano la vaccinazione contro tale malattia: le partite di carne devono essere accompagnate da un certificato sanitario in conformità alla direttiva n. 71/118/CEE.
punto 2
Importazione da Stati membri in cui la malattia di Newcastle si è manifestata negli ultimi 12 mesi e che praticano la vaccinazione contro tale malattia:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › i) Se il pollame è vaccinato
paragrafo 1
Le partite di carne devono essere accompagnate dal certificato sanitario, di cui alla direttiva n. 71/118/CEE, il quale deve attestare inoltre :
paragrafo 2
che il pollame e il macello o l'impianto di trinciamento da cui provengono le carni di pollame si trovino al centro di una zona dal diametro di 20 km all'interno della quale non si è verificato nessun caso di malattia di Newcastle nei 6 mesi precedenti l'esportazione;
che, se il pollame dal quale provengono le carni è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle, siano stati usati esclusivamente vaccini del tipo Hitchner Bl o La Sota;
che su ciascuna partita di 5000 animali, 30 teste almeno sono state prelevate al momento della macellazione ed hanno subito, con esito negativo, l'esame per individuare la malattia di Newcastle (metodo Swab) in un laboratorio ufficialmente autorizzato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › ii) Se il pollame non è vaccinato
paragrafo 1
Le partite di carne devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui alla direttiva n. 71/118/CEE, il quale deve attestare inoltre:
paragrafo 2
che il pollame e il macello o l'impianto di trinciamento da cui provengono le carni di pollame si trovano al centro di una zona del diametro di 20 km all'interno della quale non si è verificato alcun caso di malattia di Newcastle nei 6 mesi precedenti l'esportazione
e
che almeno 20 esemplari di ciascun allevamento da cui provengono le carni di pollame sono stati esaminati, per individuare la malattia di Newcastle, in un laboratorio ufficialmente autorizzato, nei 6 giorni precedenti l'esportazione.
Dall'esame deve risultare che non vi è alcun anticorpo del virus della malattia di Newcastle
o
che su ciascuna partita di 5000 animali almeno 30 teste siano state prelevate al momento della macellazione ed hanno subito, con esito negativo, un esame per individuare la malattia di Newcastle in un laboratorio ufficialmente autorizzato (metodo Swab).
paragrafo 3
Le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 riguardano la carne di pollame proveniente da volatili domestici e da polli.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto difese orali all'udienza del 30 giugno 1982.
paragrafo 2
La Repubblica francese, interveniente, sostiene che l'art. 11, nn. 2-5, della direttiva del Consiglio n. 71/118, concernente le restrizioni temporanee degli scambi che gli Stati membri possono imporre, si applica solo in caso di manifestazione di una malattia epizootica. Dette disposizioni limitano il potere degli Stati membri d'istituire restrizioni degli scambi a questa particolare situazione, anche se gli Stati membri restano liberi di modificare la loro politica sanitaria interna in conformità al n. 1. Nella presente causa è stato sostenuto che vi è il rischio che malattie degli animali si diffondano a causa dell'introduzione, nel territorio del Regno Unito, di carni di pollame fresche. Di conseguenza, il Governo francese è del parere che si applichi l'art. 11, nn. 2-5. Per quanto riguarda la vaccinazione, è esatto affermare che in Francia, il 15 % del pollame è vaccinato, se ci si riferisce a tutto il pollame per il periodo di un anno. Tuttavia, in Francia, si vaccinano solo i soggetti da riproduzione e le femmine da cova, non già i volatili destinati alla macellazione che sono venduti quando hanno circa otto settimane. Ciò implica che vi sono circa cinque generazioni di volatili all'anno e che, in un dato momento, la percentuale di pollame francese vaccinato è quindi del 40-45 % circa. La Francia non esporta soggetti riproduttori né femmine da cova nel Regno Unito. Essa esporta carcasse di volatili che normalmente non sono stati vaccinati.
paragrafo 3
Il Regno Unito avrebbe dovuto adottare provvedimenti diversi dal divieto totale d'importazione, qualora avesse voluto tutelare il proprio pollame contro qualsiasi rischio di infezione. Un sistema come quello adottato in Danimarca avrebbe garantito un'adeguata tutela.
paragrafo 4
Un sistema analogo era stato applicato dalla Svizzera negli anni 1972-1973, quando la malattia di Newcastle esisteva ancora in Francia, ma era scomparsa in Svizzera. Le autorità svizzere avevano applicato un sistema soddisfacente di prevenzione sanitaria, che hanno abbandonato nel 1978 dopo che la malattia di Newcastle era scomparsa in Francia. Quindi, le autorità svizzere si sono dimostrate disposte ad ammettere ulteriori importazioni dalla Francia, sia pure con nuovi controlli sanitari, nel momento in cui sussisteva un rischio effettivo di contagio.
paragrafo 5
I provvedimenti del 1981 sono stati adottati dal Regno Unito al solo scopo di proteggere i suoi produttori. I reiterati tentativi del Governo francese di trattare con le autorità britanniche, dopo l'adozione dei provvedimenti, fallivano. Veniva risposto o che i periti erano assenti o che la questione sarebbe stata discussa a Bruxelles. Le discussioni a Bruxelles, in seno al Comitato veterinario, non davano alcun risultato. Nel frattempo la Francia aveva adottato provvedimenti analoghi: con decreto 16 settembre 1981, essa vietava la vaccinazione contro la malattia di Newcastle ed instaurava una politica di macellazione, senza che tali provvedimenti dessero alcun risultato, giacché il divieto d'importazioni dalla Francia veniva tenuto fermo in quanto, si diceva, la Francia non vietava le importazioni dalla Spagna e da taluni paesi dell'Europa Orientale in cui la vaccinazione continuava ad essere praticata. Le nuove disposizioni francesi venivano quindi abrogate il 14 novembre 1981. In realtà, a partire dal 16 settembre 1981, la Francia soddisfaceva le condizioni che il Regno Unito aveva posto per le importazioni di pollame (nessun caso di malattia di Newcastle; mancanza di vaccinazione; macellazione obbligatoria), ma le autorità britanniche ne aggiungevano una quarta, che non avevano posto in precedenza, e cioè che non doveva essere autorizzata alcuna importazione in Francia da paesi non membri.
paragrafo 6
L'Irlanda, interveniente, sostiene che la posizione dell'Irlanda Settentrionale, come quella dell'Irlanda, è particolare e deriva dallo speciale sistema che è stato ivi a lungo applicato. Come l'Irlanda, l'Irlanda Settentrionale applica da molti anni una politica di non vaccinazione del pollame. Nel caso dell'Irlanda, questo è cominciato nel 1938. Il sistema era ben collaudato prima dell'adesione alla Comunità del Regno Unito e dell'Irlanda. Perciò l'Irlanda è del parere che la pronunzia della Corte, se non la discussione degli argomenti della Commissione diretti contro i provvedimenti dell'Irlanda Settentrionale, dovrebbe essere rinviata sino alla decisione della causa contro l'Irlanda (causa 74/82). Mentre il ricorso della Commissione veniva reso urgente dalla restrizione delle importazioni in Gran Bretagna di tacchini dalla Francia, nel settembre del 1981, non vi è alcuna particolare urgenza per la parte del presente procedimento che riguarda l'Irlanda Settentrionale.
paragrafo 7
L'Irlanda aggiunge che a suo parere, l'art, 11, n. 1, della direttiva n. 71/118 autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore le disposizioni sanitarie, in fatto di pollame vivo e di carne di pollame, vigenti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Per l'Irlanda Settentrionale, trattavasi del 1o gennaio 1973. Il fondamento della legittimità dei provvedimenti relativi all'Irlanda del Nord è quindi analogo a quello dei provvedimenti relativi all'Irlanda, ma completamente diverso dal fondamento che il Governo britannico adduce a sostegno dei provvedimenti vigenti in Gran Bretagna.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 luglio 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE volto a far dichiarare che, vietando le importazioni e istituendo il sistema di licenze di cui trattasi nello stesso atto, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE.
SENTENZA › In diritto › I — Oggetto della controversia
punto 2
Per quanto riguarda il divieto d'importazione, nel ricorso si dichiara che, a far data dal 1o settembre 1981, il Governo del Regno Unito ha vietato completamente l'importazione di pollame fresco, congelato o refrigerato, di uova (eccettuate quelle destinate alla cova) e di prodotti di uova in Inghilterra, nel Galles ed in Iscozia, da tutti gli altri Stati membri ad eccezione della Danimarca e dell'Irlanda.
punto 3
Stando al ricorso, queste restrizioni sono state istituite a norma dell'«Importation of Animal Products and Poultry Products Order 1980» (SI 1980 n. 14), nella versione emendata coi decreti del 1980 e 1981 (SI 1980, n. 1934 e SI 1981 n. 1238), il quale vieta di sbarcare in Gran Bretagna prodotti del pollame, comprese uova e prodotti di uova, senza una licenza generale o speciale rilasciata dal competente Ministro in forza del suddetto decreto.
punto 4
I provvedimenti che impongono nuove restrizioni dell'importazione di prodotti del pollame con effetto dal 1o settembre 1981 venivano annunciati con avviso pubblicato nella «London Gazette» e nella «Edinburgh Gazette» di detto giorno. Tali provvedimenti (in prosieguo: «i provvedimenti del 1981») disponevano che tutte le licenze generali per l'importazione da altri Stati membri di prodotti del pollame erano revocate e che nuove licenze generali venivano rilasciate per l'importazione di tali prodotti dalla Danimarca e dall'Irlanda. Dette nuove licenze generali riguardavano le uova (non destinate alla cova), le carcasse fresche o refrigerate, nonché le parti di carcasse di polli, tacchini, anitre, oche e faraone, con o senza frattaglie e le frattaglie separate.
punto 5
La Commissione sostiene che il Governo del Regno Unito, circa nello stesso tempo, notificava di non aver intenzione di rilasciare licenze d'importazione per prodotti del pollame, comprese le uova (non destinate alla cova), né per i prodotti di uova, da Stati membri che non fossero la Danimarca e l'Irlanda, ma che era disposto a rilasciare licenze per l'importazione da qualsiasi Stato membro di prodotti di uova che avessero subito un trattamento termico.
punto 6
La Commissione sostiene inoltre che, benché i provvedimenti del 1981 si applichino solo alle importazioni in Inghilterra, nel Galles ed in Scozia, restrizioni analoghe erano state poste in vigore, ancor prima dell'adesione del Regno Unito alla Comunità, per quanto riguarda le importazioni di prodotti del pollame nell'Irlanda Settentrionale. In forza del «Diseases of Animals (Importation of Poultry) Order (Northern Ireland) 1965 (SI 1965 NI n. 175)», nella versione emandata con decreto del 1968 (SI 1968 NI n. 106), le importazioni di carcasse di pollame e di uova — salvo, a talune condizioni, quelle dell'Irlanda — sono soggette ad un regime di licenze d'importazione. In pratica, non vengono rilasciate licenze per le importazioni dagli Stati membri che non siano la Danimarca e l'Irlanda.
punto 7
II Regno Unito ammette che la propria legislazione in materia di salute degli animali, per quanto riguarda i prodotti del pollame, costituisce un sistema di licenze d'importazione, e che esso ha adottato i provvedimenti del 1981 nella maniera descritta dalla Commissione. Esso sostiene, tuttavia, che tali provvedimenti non possono considerarsi come un divieto assoluto d'importare.
punto 8
Secondo il Regno Unito, i provvedimenti del 1981 facevano parte di un certo numero di disposizioni adottate per combattere in modo più efficace la malattia di Newcastle fra il pollame. Il Governo britannico aveva infatti deciso di reintrodurre la macellazione obbligatoria in caso di riapparizione della malattia in Gran Bretagna, in armonia con la politica già seguita nell'Irlanda Settentrionale. Di conseguenza, tutto il pollame affetto dalla malattia di Newcastle sarebbe stato macellato, a far data dal 1o settembre 1981; dalla stessa data, si poneva fine alla vaccinazione contro detta malattia. Questa nuova politica doveva consentire all'intero Regno Unito di ritrovare il proprio posto nella più alta categoria di immunità internazionalmente riconosciuta per il pollame.
punto 9
Il Governo britannico era cionondimeno conscio del carattere estremamente contagioso della malattia di Newcastle. Con l'abolizione della tutela risultante dalla vaccinazione il pollame britannico sarebbe stato totalmente esposto a qualsiasi infezione provocata dà importazioni da paesi in cui o il virus non era stato eliminato o che consentivano la vaccinazione. Questa può infatti celare la presenza di un virus selvaggio nel pollame. Di conseguenza, era necessario applicare norme sanitarie più rigorose alle importazioni in Gran Bretagna di carni fresche di pollame, comprese le carni refrigerate, di uova e di prodotti di uova, eccettuati i prodotti di uova sottoposti a trattamento termico, in cui il virus non può restare attivo.
punto 10
Il Governo britannico chiariva perciò che, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova politica, le importazioni di detti prodotti potevano essere ammesse solo da paesi totalmente immuni dalla malattia di Newcastle, che vietavano l'uso di vaccini e che, in caso di manifestazione della malattia, ricorrevano alla macellazione obbligatoria.
punto 11
Le importazioni da qualsiasi Stato membro che soddisfacesse queste tre condizioni sarebbero restate possibili dopo il 1o settembre 1981. Tuttavia, le informazioni di cui il Governo britannico disponeva a quell'epoca facevano ritenere che la Danimarca e l'Irlanda fossero i soli Stati membri in grado di soddisfare tali condizioni. Poiché qualsiasi Stato membro è libero di adottare 10 stesso sistema di quello applicato dal Regno Unito, dall'Irlanda e dalla Danimarca, i provvedimenti di cui trattasi, non possono essere equiparati, a parere del Regno Unito, al divieto assoluto d'importare. Infatti, sarebbe veramente auspicabile che altri Stati membri adottassero i medesimi rigorosi criteri di salute dei volatili, giacché una politica del genere, se venisse generalmente seguita, consentirebbe la libera circolazione del pollame e dei suoi prodotti nell'intera Comunità.
SENTENZA › In diritto › II — Riassunto delle argomentazioni giuridiche
punto 12
La Commissione assume che le restrizioni delle importazioni di prodotti del pollame da altri Stati membri, eccettuate la Danimarca e l'Irlanda, nel modo in cui sono applicate dal Regno Unito, costituiscono trasgressione dell'art. 30 del Trattato, il quale vieta le restrizioni quantitative delle importazioni da altri Stati membri, nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente che non possa giustificarsi in forza dell'art. 36 del Trattato stesso.
punto 13
La Commissione è d'accordo col Regno Unito che tutti gli Stati membri devono prefiggersi di raggiungere i livelli più alti di salute degli animali, ma essa soggiunge che i provvedimenti destinati a ridurre la frequenza delle malattie degli animali devono restare nei limiti fissati dal Trattato.
punto 14
Partendo da questo punto di vista, la Commissione critica specialmente quattro aspetti della legislazione e della pratica del Regno Unito. Essa sostiene che:
a) il regime di licenze d'importazione è più restrittivo di quanto sarebbe necessario per la tutela della salute degli animali;
b) il divieto d'importazione va oltre quanto sarebbe necessario per tutelare la salute degli animali;
c) per quanto riguarda l'Inghilterra, il Galles e la Scozia, il divieto d'importazione costituisce una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36, 2o inciso;
d) per quanto riguarda l'Inghilterra, il Galles e la Scozia, il divieto d'importazione costituisce una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri ai sensi dell'art. 36, 2o inciso.
punto 15
II Regno Unito ribatte che i provvedimenti del 1981, lungi dal costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri, sono pienamente giustificati in forza dell'art. 36, in quanto essi costituiscono una parte essenziale della politica diretta ad eliminare completamente la malattia di Newcastle fra il pollame. Infatti, una politica del genere avrebbe l'effetto di agevolare, non già di restringere, il commercio con gli Stati membri che applicano gli stessi rigorosi criteri di salute animale del Regno Unito.
punto 16
Per quanto riguarda il regime di licenze d'importazione, il Regno Unito ricorda che un siffatto regime è stato accettato dalla Comunità per la febbre aftosa e per la peste porcina. Non vi è alcun motivo per trattare differentemente la malattia di Newcastle, dato che, in caso di epidemia, questa può avere conseguenze economiche di gravità analoga a quelle causate dalla febbre aftosa o dalla peste porcina.
punto 17
La Repubblica francese, interveniente, sostiene le conclusioni della Commissione in quanto dirette contro i provvedimenti del 1981. Essa deduce che detti provvedimenti non possono considerarsi giustificati in forza del 1o inciso dell'art. 36, ma costituiscono chiaramente un mezzo di discriminazione arbitraria e una restrizione dissimulata dell'importazione di prodotti del pollame da altri Stati membri, in particolare dalla Francia.
punto 18
L'Irlanda, interveniente, sostiene le conclusioni del Regno Unito relative al regime delle licenze d'importazione. Essa allega che un regime del genere non è, di per sé, incompatibile con l'art. 36, in quanto il se un regime di licenze d'importazione sia giustificato da motivi di tutela della salute degli animali dipende dai rischi particolari che le importazioni di prodotti zoologici implicano per la salute degli animali stessi.
punto 19
Inoltre, l'Irlanda spiega che, al momento dell'adesione propria e del Regno Unito alla Comunità, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord applicavano ambedue una politica di non vaccinazione e di macellazione obbligatoria. Di conseguenza, i prodotti del pollame circolavano liberamente dall'Irlanda all'Irlanda del Nord e viceversa, mentre gli stessi prodotti non potevano essere importati in Irlanda o nell'Irlanda Settentrionale, dalla Gran Bretagna dove il vaccino veniva ancora usato.
punto 20
Per questo motivo, l'Irlanda sostiene che gli argomenti addotti dalla Commissione per quanto riguarda il sistema applicato nell'Irlanda Settentrionale sono gli stessi del ricorso separato che la Commissione ha proposto contro l'Irlanda (causa 74/82). L'Irlanda chiede quindi alla Corte di non statuire sui provvedimenti applicati nell'Irlanda del Nord prima della pronuncia nella causa 74/82.
SENTENZA › In diritto › III — La situazione di fatto
punto 21
Prima di esaminare gli argomenti giuridici, la Corte ritiene utile esporre un certo numero di fatti che possono influire sulla valutazione dei problemi in questione.
punto 22
In primo luogo, è pacifico che le importazioni da altri Stati membri nel Regno Unito di carni e prodotti del pollame sono considerevolmente aumentate negli anni precedenti all'istituzione dei provvedimenti del 1981. Quest'aumento riguardava in particolare le importazioni di tacchini macellati interi; nel 1980, le importazioni di tacchini interi dalla Francia aumentavano in misura cospicua rispetto a quelle del 1979.
punto 23
È pure pacifico che, verso la metà del 1981, il Governo del Regno Unito ed i produttori britannici erano molto preoccupati del persistente aumento delle importazioni di tacchini dalla Francia e che gli stessi produttori manifestavano la loro preoccupazione per le sovvenzioni di Stato di cui i produttori francesi avrebbero fruito. Stando così le cose, il Governo del Regno Unito veniva incitato, con articoli di stampa e con altri mezzi, a ridurre le importazioni di prodotti del pollame dalla Francia.
punto 24
In secondo luogo, il Regno Unito non contesta che la data scelta per l'istituzione dei provvedimenti del 1981 era tale da impedire le importazioni di «tacchini di Natale» dalla Francia in Gran Bretagna per la stagione 1981, e che tali importazioni avevano costituito una parte molto rilevante delle importazioni complessive di tacchini negli anni precedenti.
punto 25
È del pari assodato che la Francia tentava di conservare i suoi sbocchi di pollame sul mercato britannico ponendo in vigore, nel settembre del 1981, una politica per la malattia di Newcastle che era ampiamente analoga a quella adottata di recente dal Regno Unito. A partire dal 16 settembre 1981, la Francia vietava l'uso di vaccini ed istituiva una politica di macellazione obbligatoria in caso di manifestazione della malattia. Le autorità britanniche rifiutavano cionondimeno di ammettere nel loro territorio prodotti del pollame francesi, per il motivo che la Francia non aveva limitato le importazioni di pollame da paesi terzi, in particolare dalla Spagna e da taluni paesi dell'Europa Orientale, in cui il vaccino veniva ancora usato. Il Governo francese sostiene di aver potuto, in passato, giungere ad un accordo con la Svizzera quando casi di malattia di Newcastle si manifestavano in Francia, ma non in Svizzera, in modo che le importazioni francesi in tale paese avevano potuto continuare, benché i controlli sanitari alla frontiera fossero sostanzialmente rafforzati.
punto 26
Dalle informazioni fornite dalla Commissione si desume che la Danimarca, benché segua fin dal 1978 una politica di non vaccinazione e di macellazione obbligatoria, consente le importazioni di carni fresche di pollame da altri Stati membri, ma che essa impone controlli sanitari relativamente rigorosi alla frontiera se le importazioni provengono da Stati membri in cui la malattia di Newcastle è stata segnalata negli ultimi dodici mesi o viene praticata la vaccinazione contro tale malattia.
punto 27
Secondo le statistiche dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, i soli Stati membri in cui, nel 1981, sono stati segnalati alcuni casi della malattia erano l'Italia e la Grecia; nel 1980 la malattia esisteva nel Belgio, in Germania, in Italia ed in Grecia. L'ultimo caso segnalato risale al 1978 per la Gran Bretagna, al 1976 per la Francia e al 1973 per l'Irlanda Settentrionale. La Commissione sottolinea che tali cifre indicano un calo costante dei casi di malattia nell'intera Comunità negli ultimi cinque anni.
punto 28
Le parti sono d'accordo sul fatto che la malattia di Newcastle può avere conseguenze economiche gravi, che essa è estremamente contagiosa e viene combattuta o con una politica diretta a controllarla e a ridurne gli effetti, mediante una vaccinazione generale o selettiva, o con una politica diretta a eliminarla, nel qual caso la vaccinazione è vietata e qualsiasi manifestazione della malattia dà luogo alla macellazione obbligatoria del pollame infetto.
punto 29
Le parti ammettono pure che la vaccinazione può dissimulare la presenza della malattia, dato che i volatili vaccinati possono essere colpiti da virus selvaggi portati, ad esempio, da uccelli di una specie non domestica, senza mostrare sintomi della malattia. Per la Commissione e la Francia, un rischio del genere è cionondimeno puramente ipotetico nei paesi in cui pollame vaccinato e pollame non vaccinato coesistono e in cui, negli ultimi anni, non è stato segnalato alcun caso di malattia di Newcastle.
punto 30
Infine, le parti concordano sul fatto che nell'agosto del 1981, la proporzione del pollame vaccinato, sotto il regime allora vigente, ammontava a circa il 40 % tanto in Gran Bretagna quanto in Francia. Il Governo francese soggiunge che la propria politica aveva allora lo scopo di vaccinare le galline da cova ed i soggetti da riproduzione, in modo che le esportazioni francesi di carcasse di polli e di tacchini comprendessero, normalmente, solo pollame non vaccinato.
SENTENZA › In diritto › IV — I provvedimenti del 1981
punto 31
Qualunque sia la valutazione dei mezzi giuridici usati dal Regno Unito nell'istituire i provvedimenti del 1981, questi hanno avuto l'effetto d'impedire qualsiasi importazione in Gran Bretagna di prodotti del pollame freschi e refrigerati, di uova (eccettuate quelle destinate alla cova) e di prodotti di uova che non abbiano subito un trattamento termico, da tutti gli altri Stati membri ad eccezione dell'Irlanda e della Danimarca. Di conseguenza, essi vanno considerati come misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall'art. 30 del Trattato, a meno che non venga provato che essi sono giustificati da motivi di tutela della salute degli animali, a norma dell'art. 36.
punto 32
In proposito, il Regno Unito assume in via principale che i provvedimenti del 1981 fanno parte integrante della sua nuova politica in fatto di salute degli animali nei confronti della malattia di Newcastle e che un siffatto cambiamento di politica sanitaria non può essere contestato a norma dell'art. 36. Nell'ambito della ripartizione dei poteri fra la Comunità e gli Stati membri, la salute degli animali rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri fino a che non sia intervenuta un'armonizzazione a livello comunitario. Questo argomento resta valido — esso sostiene — anche se l'introduzione della nuova politica è stata accolta con soddisfazione dai produttori britannici di volatili, i quali temevano la concorrenza del pollame francese sul mercato britannico.
punto 33
Questo argomento è fondato nel senso che spetta a ciascuno Stato membro determinare e, se del caso, modificare la propria politica in fatto di salute degli animali. Stando così le cose, gli Stati membri sono in linea di principio liberi di adottare, per quanto riguarda i rischi della malattia di Newcastle per il pollame, o una politica di vaccinazione, o una politica di non vaccinazione e di macellazione obbligatoria.
punto 34
Tuttavia, l'argomento del Regno Unito non tiene conto del fatto che gli effetti della politica sanitaria sulle importazioni da altri Stati membri non possono andare oltre i limiti posti dal diritto comunitario. Il Regno Unito assume, e la Commissione ammette, che la direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23) contiene, nell'art. 11, solo disposizioni specifiche in fatto di restrizioni delle importazioni per motivi di salute degli animali, e che tali disposizioni non si applicano nel presente caso. Qualunque sia l'interpretazione da dare a tali disposizioni, la Corte ritiene che i nn. 2-5 del suddetto art. 11 costituiscono solo l'inizio di un processo d'armonizzazione in questo campo. Di conseguenza, il problema va esaminato essenzialmente alla luce dell'art. 36 del Trattato, il quale dispone espressamente che le restrizioni delle importazioni devono essere giustificate per motivi di tutela della salute degli animali ed aggiunge, nel 2o inciso, che dette restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri.
punto 35
La Corte ritiene opportuno esaminare anzitutto le tesi della Commissione e della Repubblica francese secondo cui i provvedimenti del 1981, dal punto di vista dei loro effetti sulle importazioni da altri Stati membri che non siano la Danimarca e l'Irlanda, costituiscono una restrizione dissimulata del commercio intracomunitário ai sensi dell'art. 36, 2o inciso.
punto 36
Come la Corte ha già osservato nella sentenza 14 dicembre 1979, causa 34/79, Henn e Darby (Race. 1979, pag. 3795), l'art. 36, 2o inciso, ha lo scopo di impedire che le restrizioni degli scambi menzionate nel primo inciso di detto articolo siano distolte dal loro scopo ed usate in modo da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri ovvero da proteggere indirettamente determinati prodotti nazionali.
punto 37
Taluni fatti accertati fanno pensare che il vero scopo dei provvedimenti nel 1981 fosse quello di bloccare, per ragioni commerciali ed economiche, le importazioni di prodotti del pollame da altri Stati membri, in particolare dalla Francia. Il Governo del Regno Unito era stato incitato dai produttori di pollame britannici a bloccare tali importazioni. Esso instaurava in modo precipitoso la sua nuova politica, col risultato che i tacchini di Natale francesi venivano esclusi dal mercato britannico per la stagione 1981. Esso non informava tempestivamente la Commissione né gli Stati membri interessati, giacché la lettera con cui si informava la Commissione dei nuovi provvedimenti — che entravano in vigore il 1o settembre 1981 — recava la data del 27 agosto 1981. Esso non riteneva necessario discutere gli effetti dei nuovi provvedimenti sulle importazioni con le istituzioni comunitarie, col Comitato veterinario permanente o con gli Stati membri interessati.
punto 38
Va rilevato, in questo contesto, che quando il Regno Unito abbandonò, nel 1964, la politica di non vaccinazione e di macellazione obbligatoria, seguita fino ad allora in Gran Bretagna, per adottare una politica diretta a combattere la malattia di Newcastle mediante la vaccinazione, tale cambiamento di politica fu accuratamente preparato da una relazione molto elaborata di un comitato di periti, da vari studi e da discussioni approfondite fra i periti veterinari. I dati disponibili nella presente causa non paiono indicare che qualcosa di analogo sia stato fatto prima che il Governo britannico decidesse, nel 1981, di reinstaurare la politica già seguita prima del 1964. Se ne deve desumere che i provvedimenti del 1981 non facevano parte di una politica sanitaria accuratamente predisposta.
punto 39
Questa conclusione è corroborata dal modo in cui il Regno Unito si è comportato di fronte alle richieste francesi che i prodotti del pollame fossero riammessi in Gran Bretagna dopo che la Repubblica francese aveva soddisfatto le tre condizioni poste dal Governo britannico, e cioè che il paese esportatore fosse del tutto immune dalla malattia di Newcastle, vietasse la vaccinazione e seguisse una politica di macellazione obbligatoria in caso di future manifestazioni della malattia. Respingendo le importazioni francesi per il fatto che la Francia non aveva chiuso le proprie frontiere alle importazioni di pollame da paesi terzi in cui il vaccino veniva ancora usato, il Regno Unito ha effettivamente aggiunto una quarta condizione alle tre che aveva già indicato nella lettera alla Commissione del 27 agosto 1981 e che ancora nel controricorso per la presente causa esso dichiara essere le sole condizioni poste.
punto 40
Congiuntamente considerati, questi fatti sono sufficienti a provare che i provvedimenti del 1981 costituiscono una restrizione dissimulata delle importazioni di prodotti del pollame da altri Stati membri, in particolare dalla Francia, a meno che non possa dimostrarsi che, per motivi attinenti alla tutela della salute degli animali, il Regno Unito non aveva altra scelta se non applicare i provvedimenti rigorosi di cui trattasi nella presente causa e che, di conseguenza, i metodi prescritti dai provvedimenti del 1981 per garantire l'elevato livello di salute degli animali, che il Governo britannico si prefiggeva quando ha modificato la propria politica nei confronti della malattia di Newcastle, non erano più restrittivi di quanto fosse necessario per la tutela della salute del pollame in Gran Bretagna.
punto 41
Dalle informazioni fornite alla Corte durante il procedimento si desume che esistono metodi meno rigidi per conseguire lo stesso risultato. Ad esempio, il modo in cui le autorità danesi trattano le importazioni di prodotti del pollame da altri Stati membri — anche da quelli in cui la malattia di Newcastle si è di recente manifestata — fa pensare che è possibile conservare il massimo livello d'immunità dalla malattia di Newcastle senza bloccare completamente le importazioni da paesi in cui il vaccino viene ancora usato.
punto 42
Il Regno Unito sostiene che la situazione in Gran Bretagna è caratterizzata da massicce importazioni di pollame a tal punto che i rischi per la salute animale creati da tali importazioni non si possono paragonare a quelli di paesi come la Danimarca, in cui le importazioni di pollame sono limitate.
punto 43
Quest'argomento non è convincente. In una situazione come quella esistente attualmente in Gran Bretagna, il solo rischio d'infezione del pollame nazionale ad opera di prodotti importati sta nella possibilità che taluni dei volatili macellati, che provengono normalmente da pollame non vaccinato, siano stati vaccinati indi colpiti da un virus selvaggio trasmesso, in un modo o nell'altro, ad un volatile vivo. Inoltre, non esistono chiari indizi sul se l'apparizione del virus selvaggio sia stata confermata, negli ultimi anni, nei principali Stati membri esportatori di pollame, come la Francia ed i Paesi Bassi.
punto 44
II Regno Unito insiste che le conseguenze possono essere molto gravi nel caso in cui il rischio d'infezione si realizzi, ma ammette che le probabilità di un caso del genere sono esigue, anche se non sono puramente ipotetiche. La Corte ritiene che, nella situazione attualmente esistente non solo in Gran Bretagna, ma nell'intera Comunità, ed in particolare nei principali Stati membri esportatori di prodotti del pollame, il rischio d'infezione attraverso i prodotti importati sia a tal punto aleatorio da non giustificare il divieto assoluto di importazioni dagli Stati membri che consentono la vaccinazione.
punto 45
Da queste considerazioni discende che, applicando provvedimenti che avevano l'effetto d'impedire le importazioni di prodotti del pollame freschi e refrigerati, comprese le uova (non destinate alla cova) ed i prodotti di uova non sottoposti a trattamento termico, in Inghilterra, nel Galles ed in Iscozia, da tutti gli Stati membri eccettuate la Danimarca e l'Irlanda, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
punto 46
Di conseguenza, spetta al Regno Unito, in forza dell'art. 171 del Trattato, adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione di questa sentenza. In proposito, la Corte prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui questa si propone di prendere contatto con le autorità britanniche al fine di consentire, senza indugio il ripristino delle correnti commerciali che sono state interrotte coi provvedimenti del 1981, pur salvaguardando la salute degli animali in conformità al Trattato.
SENTENZA › In diritto › V — Gli altri punti controversi
punto 47
A parte i provvedimenti del 1981, la presente causa solleva altri due punti: in primo luogo il divieto di importare prodotti del pollame nell'Irlanda Settentrionale da altri Stati membri, eccettuate la Danimarca e l'Irlanda; in secondo luogo, la legislazione del Regno Unito che costituisce la base dei provvedimenti adottati per quanto riguarda sia la Gran Bretagna sia l'Irlanda Settentrionale, in quanto implica un regime di licenze di importazione. Secondo la Commissione, quest'ultimo punto può pure influire sulla valutazione dei provvedimenti adottati nei confronti delle importazioni in Inghilterra, nel Galles ed in Iscozia, di prodotti di uova che abbiano subito un trattamento termico.
punto 48
Sul primo punto, la Corte accoglie la richiesta fatta dal Governo irlandese. Essa statuirà solo dopo l'udienza nella causa 74/82, Commissione e/ Irlanda, che solleva in sostanza gli stessi problemi.
punto 49
Sul secondo punto, la Corte non si ritiene ancora adeguatamente informata per pronunziarsi. Rinunciando al diritto di presentare la replica nella fase scritta e concentrando la propria attenzione, durante la fase orale, sui provvedimenti del 1981, la Commissione non ha svolto in pieno i propri argomenti circa la compatibilità di un regime di licenze di importazione con gli artt. 30 e 36 del Trattato.
punto 50
In particolare, la Commissione non ha esposto il proprio punto di vista sulla tesi del Regno Unito secondo cui direttive comunitarie hanno ammesso il regime delle licenze d'importazione per malattie animali diverse da quella di Newcastle, né sulla tesi dell'Irlanda secondo cui il Trattato non vieta in generale qualsiasi regime di licenze d'importazione istituito per motivi di salute degli animali, dato che gli svantaggi di un regime del genere devono essere paragonati ai rischi per la salute degli animali che derivano dall'importazione di prodotti zoologici.
punto 51
Per tutte queste ragioni, è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia che alla Commissione sia data la possibilità di depositare la replica sui punti che sono ancora controversi, in un termine che sarà fissato dal presidente della Corte, che il convenuto possa ribattere alla replica e che agli intervenienti sia data la possibilità di presentare le osservazioni che riterranno opportune.
punto 52
La circostanza che attualmente la Corte non si dichiari su quanto chiestole dalla Commissione circa il regime delle licenze d'importazione non implica che detto regime possa essere usato in modo da creare restrizioni delle importazioni sostanzialmente analoghe a quelle derivanti dai provvedimenti del 1981.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
1o Dichiara che applicando provvedimenti che avevano l'effetto d'impedire le importazioni di prodotti del pollame freschi o refrigerati, comprese le uova (non destinate alla cova) e di prodotti di uova non sottoposti a trattamento termico in Inghilterra, nel Galles ed in Scozia, da tutti gli Stati membri eccettuate la Danimarca e l'Irlanda, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
2o Soprassiede a statuire sugli altri punti della causa ed invita la Commissione a depositare la replica su detti punti entro il termine che sarà stabilito dal presidente della Corte.
3o Riserva le spese.
Firme
Menens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 luglio 1982.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il Presidente
J. Mertens de Wilmars