Sez. U, Ordinanza n. 1125 del 24/01/2003 (Rv. 559985 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia relativa alla efficacia di un accordo integrativo - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che devolve alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, sono attribuite all'AGO anche le controversie promosse per l'accertamento della persistente efficacia di una clausola di un accordo integrativo, giacché la norma richiamata si estende espressamente, come si evince dal suo titolo e dal comma terzo, alla contrattazione integrativa e l'espressione "procedure" si riferisce a qualsivoglia controversia inerente alle vicende dell'autonomia contrattuale, ivi comprese le controversie in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)