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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 dicembre 1982, cause riunite 198/81, 199/81, 200/81, 201/81 e 202/81

Decisione
decisa il 1982-12-02
ECLI
ECLI:EU:C:1982:411

Epigrafe

Nelle cause riunite 198-202/81, 1. Fernando Micheli, residente in Bruxelles, 40, avenue du Renouveau, 2. Walter Parlante, residente in Enghien, 19, rue des Lilas, 3. André Broccart, residente in Chaumont-Gistoux, 31, chaussée de Huy, 4. Fernando Lattanzio, residente in Bruxelles, 52, rue Stevin, 5. Mario Labate, residente in Hevillers, 69, rue d'Alvau, tutti dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Nickts, huissier de justice, 17, boulevard Royal, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, aventi ad oggetto l'annullamento delle decisioni 8 aprile 1981, con le quali la convenuta si è rifiutata di pagare ai ricorrenti un'indennità differenziale o compensativa, pari alla differenza fra la retribuzione percepita,e quella dovuta al commesso-operatore di impianti d'interpretazione, dal giorno dell'entrata in servizio presso la convenuta o, quanto meno, dal giorno della loro nomina in ruolo, più gli interessi di mora dell'8 %, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia, le conclusioni delle parti e gli argomenti da queste svolti durante la fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
I ricorrenti svolgono tutti mansioni d'operatore d'impianti d'interpretazione presso la DG IX — Direzione «Interpretazione — Conferenze» — divisione «Conferenze» sin dall'entrata in servizio presso la Commissione, nel 1977 o nel 1978, in qualità di dipendente temporaneo o di dipendente ausiliario.
paragrafo 2
Avendo superato il concorso interno per esami COM/C/4/78, bandito dalla Commissione al fine di costituire un elenco di riserva di commessi aggiunti (carriera C 5/4) incaricati di compiti d'operatore di impianti d'interpretazione, essi venivano assunti in qualità di dipendenti in prova di grado C 5 o C 4, in seguito alla pubblicazione degli avvisi di posto vacante COM/231-232/77, COM/665/77 e COM/129-131/78, con decisioni 23 agosto 1979 del responsabile della divisione «Assunzioni, nomine, promozioni». Con decisioni 24 marzo 1980 della stessa autorità, e con effetto dal 1° dello stesso mese, i sigg. Parlante, Broccart e Lattanzio venivano nominati in ruolo col grado C 5 e i sigg. Micheli e Labate col grado C 4. Con decisione 6 ottobre 1980, il sig. Broccart veniva promosso al grado C 4 con effetto dal 1° settembre dello stesso anno.
paragrafo 3
Con reclami datati 19 e 22 novembre 1979, i ricorrenti chiedevano di essere inquadrati nel grado C 3, affinché il grado e il posto tipo di commesso corrispondessero ai compiti effettivamente svolti. I reclami venivano respinti il 9 aprile, il 25 aprile e, rispettivamente, il 17 luglio 1980, con la motivazione che i bandi di concorso contemplavano l'assunzione di commessi aggiunti e non già di commessi. Tali provvedimenti di rigetto divenivano definitivi per non aver i ricorrenti proposto ricorso nei termini di cui allo Statuto.
paragrafo 4
Il 25 aprile 1980, i ricorrenti presentavano una nuova domanda, in forza dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello stesso Statuto. La domanda dei sigg. Micheli e Broccart veniva respinta con decisione 24 giugno 1980 del responsabile della divisione «Diritti individuali, privilegi». I due interessati ripresentavano la loro domanda il 14 luglio 1980, e il provvedimento di rigetto veniva confermato il 22e il 29 dello stesso mese. Le domande dei tre altri ricorrenti venivano tacitamente respinte il 25 agosto successivo.
paragrafo 5
Il 14 ed il 15 ottobre 1980, i ricorrenti presentavano un ultimo reclamo, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la reiezione del precedente. L'8 aprile 1981, il membro della Commissione incaricato delle questioni del personale respingeva quest'ultimo reclamo.
paragrafo 6
Gli interessati hanno proposto ricorso con atti in data 2 luglio 1981, pervenuti alla Corte il giorno successivo.
paragrafo 7
Con ordinanza 17 settembre 1981, la Corte (Prima Sezione) ha disposto la riunione delle presenti cause ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo; — quindi, annullare le decisioni impugnate adottate dalla controparte ľ 8 aprile 1981; — condannare la Commissione a pagare ai ricorrenti un'indennità differenziale o compensativa pari alla differenza fra la retribuzione riscossa e quella dovuta, tenuto conto dello stesso scatto, al commesso-operatore d'impianti d'interpretazione, dal giorno dell'entrata in servizio presso la Commissione o quanto meno dal giorno della nomina in ruolo, più gli interessi di mora dell'8 %; — condannare la controparte a tutte le spese».
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
«— respingere i ricorsi; — condannare i ricorrenti alle spese».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorsi

paragrafo 1
In quanto l'azione costituisce ricorso d'annullamento, i ricorrenti deducono tre mezzi. Il primo riguarda la violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto e del principio della parità di trattamento, nonché l'eccesso di potere, consistenti nel fatto che i ricorrenti, pur espletando mansioni di operatore d'impianti d'interpretazione, vengono retribuiti come commessi aggiunti mentre gli stessi compiti esercitati presso la Commissione in altre sedi di servizio o presso altre istituzioni delle Comunità danno diritto ad una retribuzione di commesso. Quindi, la convenuta retribuisce in misura diversa dipendenti che appartengono alla stessa categoria ed esercitano le stesse mansioni.
paragrafo 2
Il secondo mezzo concerne l'errata applicazione dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, nonché delle disposizioni generali d'attuazione dell'allegato IA dello Statuto, la motivazione errata e l'eccesso di potere, consistenti nel fatto che il rifiuto di corrispondere l'indennità differenziale, opposto ai ricorrenti, è motivato con la considerazione che un commesso aggiunto può essere incaricato di svolgere mansioni di operatore di impianti d'interpretazione, mentre la convenuta ha essa stessa annoverato tali mansioni fra quelle che possono essere affidate solo ad un commesso.
paragrafo 3
Il terzo mezzo attiene alla violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, del principio di equità e dell'obbligo di sollecitudine dell'amministrazione, nonché all'eccesso di potere, consistenti nel fatto che ai ricorrenti è stata negata l'indennità differenziale nonostante essi esercitino in maniera permanente e da «molto tempo» funzioni superiori a quelle afferenti la carriera di commesso aggiunto. In primo luogo, il dipendente che occupa ad interim un posto di una carriera della sua categoria superiore alla carriera alla quale appartiene deve percepire una indennità differenziale; in secondo luogo, l'equità impone che il dipendente che svolga in maniera permanente compiti che non si possono di regola affidare ai dipendenti del suo grado venga retribuito come coloro che espletano le stesse mansioni, e il dovere di sollecitudine dell'amministrazione nei riguardi dei propri dipendenti esige che essi vengano retribuiti in funzione delle prestazioni effettuate e delle responsabilità assunte.
paragrafo 4
In quanto l'azione si configura come ricorso di danni, i ricorrenti deducono l'illecito commesso dalla Commissione nel sottovalutare l'importanza dei compiti e delle responsabilità loro affidati e nell'or-ganizzare i suoi uffici in modo tale che commessi aggiunti eseguono permanentemente compiti di commesso e dipendono direttamente da un commesso principale, mentre, per natura, le funzioni di commesso aggiunto dovrebbero essere esercitate alle dipendenze di un commesso. Il danno derivante da detto illecito corrisponde alla differenza di retribuzione esistente fra il grado C 3 e quelli in cui i ricorrenti sono inquadrati; inoltre, le indennità da assegnare vanno calcolate dal momento i cui i ricorrenti sono entrati in servizio presso la Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso

paragrafo 1
Per quanto riguarda il primo mezzo, la Commissione ribatte che esso è anzitutto infondato in fatto, non avendo i ricorrenti fornito dati atti a giustificare il confronto fra la loro situazione e quella di altri dipendenti che esercitano le stesse mansioni pur riscuotendo la retribuzione di commesso. Il mezzo è pure infondato in diritto: infatti, il confronto con la situazione di dipendenti appartenenti ad altre istituzioni non è pertinente in quanto ciascuna istituzione definisce liberamente, nei limiti fissati dagli artt. 5 e 7 dello Statuto e dagli allegati IA e Ι Β di questo, le funzioni e le attribuzioni di ciascun posto tipo. Per quanto riguarda la situazione esistente in altre sedi di servizio della Commissione, i ricorrenti non precisano se il confronto che essi fanno riguardi dipendenti che occupano posti tipo di commesso o di commesso aggiunto.
paragrafo 2
La situazione dei commessi che svolgono mansioni d'operatore d'impianti d'interpretazione non può paragonarsi a quella dei ricorrenti, titolari del posto di commesso aggiunto, giacché come ha detto l'avvocato generale Mayras nelle conclusioni per la causa 50/74, Asmussen (Race. 1975, pag. 1003) «il principio della parità di trattamento è... una regola generale valevole anche in relazione al pubblico impiego comunitario, ma esso può considerarsi violato solo quando un trattamento diverso sia applicato a situazione identiche o analoghe». Orbene, non si può negare che l'accesso ai posti tipo di commesso e di commesso aggiunto è definito con criteri diversi, determinati in maniera obiettiva e generale; d'altronde, i ricorrenti hanno rinunciato a contestare la fondatezza della loro assegnazione ad un impiego di commesso aggiunto, quindi il confronto da loro proposto non è atto a far emergere una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto o del principio della parità di trattamento.
paragrafo 3
Quanto al secondo mezzo, la Commissione fa presente che dalla decisione della Commissione «che definisce le funzioni e le attribuzioni degli impieghi tipo» (Corriere del personale n. 272 del 4. 9. 1973, pagg. 71-79), adottata a norma dell'art. 5, n. 4, e dell'allegato IA dello Statuto, risulta che il dipendente della carriera C 3/2, titolare del posto tipo di commesso, è un impiegato incaricato sia di lavori amministrativi, sia «dell'esecuzione di lavori a carattere tecnico che necessitano di una formazione e di una classificazione professionali sanzionate, di massima, da un certificato di idoneità professionale o acquisita a seguito di pratica del mestiere». Quanto al dipendente titolare di un posto tipo di commesso aggiunto, egli viene definito come colui che «esegue lavori di ufficio o tecnici che necessitano soltanto di una specializzazione professionale o tecnica elementare». In relazione a quest'ultima descrizione di funzioni, la convenuta ha bandito il concorso interno COM/C/4/78 per l'assunzione di commessi aggiunti, che contemplava requisiti d'ammissione corrispondenti alla summenzionata descrizione.
paragrafo 4
Tanto dal testo della decisione della Commissione quanto da quello del bando di concorso risulta che il compito di operatore di impianti d'interpretazione può essere esercitato talvolta da commessi talaltra da commessi aggiunti; si tiene conto in proposito dei titoli di studi, della portata dell'esperienza professionale e del grado di responsabilità più o meno elevato che l'esecuzione di tali compiti comporta, in funzione del livello di inquadramento nell'unità amministrativa. Pertanto è privo d'interesse rilevare che nella summenzionata decisione della Commissione le mansioni di «operatore d'impianti d'interpretazione» sono menzionate solo a proposito del posto tipo di commesso (e non di quello di commesso aggiunto); è opportuno precisare infatti che le qualifiche figuranti nella suddetta decisione hanno carattere esemplificativo e non tassativo come vien provato dalla menzione «segnatamente» che figura in capo all'elenco delle qualifiche afferenti ciascuna carriera.
paragrafo 5
Quanto al terzo mezzo, la Commissione sostiene che esso è infondato in fatto, poiché, come essa ha ricordato, il compito di operatore d'impianti d'interpretazione può essere affidato ai dipendenti titolari di un posto di commesso aggiunto. Esso è in ogni caso infondato in diritto: anzitutto occorre escludere la nozione di equità; infatti, la Corte ha applicato questa nozione, in materia di contenzioso del pubblico impiego comunitario, solo in due casi riguardanti il problema della tardività di un ricorso che la stessa Corte ha malgrado tutto dichiarato ricevibile per motivi di equità; d'altronde non si può parlare di un «principio generale» di equità, dato che tale nozione, difficilmente definibile, costituisce tutt'al più una fonte accessoria di diritto destinata a colmare le lacune del diritto positivo, inesistenti nel caso di specie. Nemmeno il richiamo all'obbligo di sollecitudine può giovare ai ricorrenti; è vero che questa nozione è stata presa in considerazione dalla Corte (cause riunite 33 e 75/79, Kuhner, Racc. 1980, pag. 1677), ma, come ha sottolineato l'avvocato generale Mayras, «conformemente al principio “specialia generalibus derogant”, quest' obbligo, a motivo del suo carattere molto generale, pare che possa venire utilmente invocato solo in assenza di norme precise» (conclusioni nelle suddette cause). Orbene, nel caso di specie, il pagamento dell'indennità differenziale è oggetto di una disposizione ad hoc, l'art. 7, n. 2, dello Statuto. Infine, è a torto che viene sostenuta la violazione di quest'ultima disposizione. A parte il fatto che i ricorrenti non esercitano funzioni superiori a quelle che possono essere affidate ad un commesso aggiunto, si deve ricordare che, secondo la ben consolidata giurisprudenza della Corte, «... dato che la decisione di affidare ad un dipendente l'interim di un posto implica la valutazione dell'interesse del servizio, l'interessato non può, per il solo fatto di espletare i compiti del posto di cui trattasi, vantare un diritto ad ottenere l'interim stesso» (causa 23/74, Küster, Racc. 1975, pag. 353).
paragrafo 6
Per quanto riguarda il ricorso di danni, i ricorrenti hanno rinunciato a contestare il loro inquadramento come commessi aggiunti; d'altronde, la convenuta crede di aver dimostrato che i compiti svolti dagli interessati corrispondevano al loro grado e che comunque non spettava loro l'indennità di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto. Stando così le cose, è a torto che i ricorrenti si dolgono di una asserita «sottovalutazione» dei loro compiti e delle loro responsabilità. Analogamente, è infondato assumere che le funzioni di commesso aggiunto debbano esercitarsi «per natura» alle dipendenze di un commesso; si cercherebbe invano una conferma di questa tesi nello Statuto o nelle relative disposizioni di attuazione, quali la decisione della Commissione citata dai ricorrenti; in realtà, i dipendenti di ruolo e altri esercitano le loro funzioni nell'ambito di un complesso sistema gerarchico che implica solo molto raramente funzioni associate. Del tutto in subordine, la Commissione tiene a far osservare che qualora venisse accertato che essa ha commesso un illecito, la valutazione del danno dovrebbe essere fatta non già risalendo all'entrata in servizio dei ricorrenti, ma a partire dal momento in cui questi hanno presentato la domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto; infine, non si dovrebbero, in nessun caso, versare interessi di mora sull'importo dell'indennità corrisposta giacché, «... salvo casi eccezionali, le rettifiche operate a seguito di un reclamo o di un ricorso non si distinguono dalle rettifiche correnti ...» (causa 106/76, Gelders-Deboeck, Racc. 1977, pag. 1623).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica

paragrafo 1
I ricorrenti si basano sul principio della parità di trattamento cui è ispirato l'art. 5, n. 3, dello Statuto, a norma del quale «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». Nel caso di specie, il primo mezzo è fondato in fatto giacché i dipendenti che adempiono esattamente le stesse mansioni dei ricorrenti presso gli uffici di traduzione della Commissione a Lussemburgo o gli uffici delle altre istituzioni europee a Lussemburgo, a Strasburgo e a Bruxelles, sono tutti inquadrati nella categoria e carriera C 3/2. Qualora la Commissione dovesse insistere nel suo atteggiamento, sarebbe necessario disporre un provvedimento istruttorio inteso ad accertare l'importo dello stipendio pagato ai vari operatori d'impianti. Il confronto dovrebbe riguardare i compiti esercitati e non già i posti tipo di commesso e di commesso aggiunto. Orbene, nonostante un'inchiesta da essa svolta presso l'ufficio in cui prestano servizio i ricorrenti, la Commissione ha dovuto ammettere che quelli effettivamente svolti dai ricorrenti sono compiti di operatore d'impianti d'interpretazione e non già compiti di operatore aggiunto. D'altronde, essa lo riconosce in maniera implicita ma indubbia giacché si limita a sostenere in diritto che le mansioni d'operatore d'impianti d'interpretazione possono essere espletati talvolta da commessi, találtra da commessi aggiunti, quod non. I ricorrenti chiedono alla Corte di disporre l'escussione come teste del sig. Schmitt-Horst, dipendente Β 1 presso la Commissione, responsabile del servizio tecnico in cui essi lavorano, il quale può mettere in luce l'importanza dei loro compiti che superano in larghissima misura il livello della specializzazione tecnica elementare.
paragrafo 2
Per quanto riguarda il secondo mezzo, i ricorrenti sostengono che, nella summenzionata decisione della Commissione fra le qualifiche corrispondenti alla funzione di commesso si trova in particolare quella di operatore di impianti d'inter-pretazione. Per contro, nella carriera C 5/4, il posto tipo di commesso aggiunto corrisponde ad una funzione di esecuzione di lavori di ufficio o tecnici che richiedono solo una specializzazione professionale o tecnica elementare. Fra le qualifiche che corrispondono a tale funzione, non figurano né quella di operatore né quella di operatore aggiunto di impianti d'interpretazione.
paragrafo 3
Dallo Statuto e dalla costante giurisprudenza della Corte si desume l'obbligo di una corrispondenza fra le carriere e i posti tipo (art. 5, n. 4. dello Statuto, e sentenze nelle cause 46/69, Reinan, Race. 1970, pag. 275, e 14/79, Loebisch, Race. 1979, pag. 3679), ed il diritto per il dipendente di un determinato grado di occupare un posto tipo ed esercitare una funzione corrispondenti a tale grado. Al riguardo, la Commissione non dispone di alcun potere di valutazione. Questo è il motivo dell'importanza della decisione della Commissione che definisce le funzioni e le attribuzioni dei posti tipo figuranti nell'allegato 1 A dello Statuto, atto che ha carattere normativo. I ricorrenti non contestano che l'elenco delle qualifiche non sia tassativo: la Commissione, con una nuova decisione d'indole analoga, potrebbe infatti integrare l'attuale elenco con altre qualifiche. Tuttavia le qualifiche elencate sono distinte l'una dall'altra, ed a posti tipo diversi non può corrispondere la stessa qualifica. I ricorrenti non sostengono che la Commissione non potesse affidar loro, in quanto commessi aggiunti, compiti corrispondenti ad un posto di grado superiore, cioè quello di commesso, ma assumono che, poiché svolgono mansioni di rango superiore, essi devono essere retribuiti nella stessa misura di quelli che espletano le medesime mansioni.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il terzo mezzo, i ricorrenti sottolineano che è inesatto in diritto sostenere che, mancando una decisione positiva dell'autorità che ha il potere di nomina, essi non hanno diritto all'indennità differenziale. Poiché essi hanno chiesto nella fase precontenziosa di poter fruire di questa, la Corte è competente a valutare la legittimità del rifiuto. Quanto alla fondatezza del mezzo, essi osservano che la giurisprudenza relativa al diritto all'inquadramento in un grado superiore non è pertinente al caso di specie, giacché, non è questo l'oggetto del presente ricorso. Inoltre, secondo la Corte, la decisione di affidare ad un dipendente l'interim di un posto implica la valutazione dell'interesse del servizio, ma tale valutazione non può essere arbitraria o illimitata. Quindi, nell'esercizio del suo potere di valutazione, l'amministrazione deve limitarsi, fatto salvo il controllo della Corte, a dare un contenuto legittimo alla nozione d'interesse del servizio. Orbene, nella fattispecie, il rifiuto di corrispondere l'indennità differenziale è dovuto solo a considerazioni d'ordine finanziario. Quanto all'osservanza del principio di equità, è sufficiente dire che se si approvasse il modo di procedere della Commissione, quest'ultima si vedrebbe incoraggiata a squalificare le funzioni ed i compiti del personale al fine di ridurre i relativi stipendi base. Per quanto riguarda l'obbligo di sollecitudine dell'amministrazione, esso viene invocato solo per l'ipotesi in cui si ritenesse che non vi sia alcuna precisa disposizione che autorizzi il pagamento di una indennità del genere. Nelle summenzionate cause 33 e 75/79, la Corte si è pronunziata nel senso che, nel decidere a proposito della situazione di un dipendente, l'amministrazione deve tener conto dell'interesse del servizio ma anche di quello del dipendente di cui trattasi. Nel caso di specie è indubbio che non è stato preso in considerazione l'interesse dei ricorrenti.
paragrafo 5
Quanto al ricorso di danni, i ricorrenti ribattono che l'inchiesta ordinata dalla Commissione nel corso del presente procedimento al fine di accertare esattamente l'ampiezza e la natura dei compiti loro affidati dimostra che essa ignorava tali compiti o perlomeno li sottovalutava. Un atteggiamento del genere costituisce un illecito che richiede un risarcimento. Quest'atteggiamento è tanto più grave in quanto il Servizio traduzione presso il quale lavorano i ricorrenti non dispone di alcun commesso ed in quanto il loro diretto superiore gerarchico è un commesso principale, cioè un dipendente di grado C 1. Orbene i ricorrenti sottolineano che l'intera descrizione delle funzioni, adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, è informata al principio, menzionato dalla Corte nella causa 15/65 (Klaer, Race. 1965, pag. 1255), secondo cui il titolare di un posto si trova sotto l'autorità del dipendente la cui carriera è immediatamente superiore alla propria. Infine, i ricorrenti precisano che, nel calcolo dell'indennità, si deve tener conto dello scatto da essi maturato come commessi aggiunti perchè i loro diritti siano integralmente garantiti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica

paragrafo 1
La convenuta ribatte, a proposito del primo mezzo, che va escluso qualsiasi riferimento all'art. 5, n. 3, dello Statuto, dato che la corresponsione dell'indennità di cui trattasi esula dall'ambito di applicazione di tale disposizione, che non costituisce affatto applicazione del principio della parità di retribuzione sancita dall'art. 119 del Trattato. Il mezzo è infondato in quanto i confronti che fanno i ricorrenti sono privi di pertinenza. Il gruppo degli operatori di impianti d'interpretazione che lavorano presso la Commissione a Lussemburgo è diretto da un dipendente di grado Β 5 ed è ripartito come segue: 2 dipendenti di grado C 1, 3 dipendenti di grado C 3 e 1 dipendente di grado C 4, entrato in servizio il 1o gennaio 1982. Le ridotte dimensioni del gruppo, che esigono una notevole elasticità di funzionamento e non consentono un inquadramento efficace dei commessi aggiunti non hanno finora consentito di inserirvi dipendenti della carriera C 5/4. Per quanto riguarda gli operatori che lavorano presso il Parlamento, il confronto non è pertinente; infatti, essi sono stati assunti in esito ad un concorso per il quale era richiesto, fra gli altri titoli, un «diploma tecnico in materia di radio-elettricità»; i ricorrenti, invece, sono stati assunti in seguito ad un bando di concorso interno che richiedeva solo «cognizioni in materia di radiotecnica». Quanto all'inchiesta cui fanno allusione i ricorrenti, la Commissione non vede perché essa, che provvede all'organizzazione dei propri uffici, dovrebbe farvi ricorso per accertare quali compiti vengano svolti dai propri dipendenti. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, gli operatori che lavorano nella divisione «Conferenze» non esercitano tutti necessariamente le stesse mansioni, non hanno tutti le stesse responsabilità e non possono certamente far valere tutti la stessa esperienza professionale. Quanto ai compiti veri e propri, solo gli operatori più anziani hanno dimestichezza con gli impianti di interpretazione con spia luminosa che esistono presso la Commissione. Per quanto riguarda l'esperienza professionale, l'esame dell'organigramma consente di constatare che, in media, l'esperienza di servizio maturata presso la Commissione è di 18 anni e mezzo per gli operatori di grado CI, 18 anni per gli operatori di grado C 2, 6 anni per gli operatori di grado C 4 e 5 anni per gli operatori di grado C 5.
paragrafo 2
Quanto al secondo mezzo, esso non si basa affatto sull'art. 5, n. 4, dello Statuto, o sulle disposizioni generali d'attuazione dell'allegato 1 A, ma in realtà sull'art. 7, n. 2, dello Statuto. D'altronde, la decisione della Commissione citata dai ricorrenti ha carattere normativo, solo nella parte in cui descrive le funzioni ed attribuzioni di ciascun posto tipo. Il fatto che talune qualifiche corrispondano tanto alla carriera C 3/2 quanto alla carriera C 5/4, mentre ciò non avviene per gli operatori, non è determinante, tenuto conto del carattere non tassativo, già rilevato, delle qualifiche che figurano nella decisione della Commissione. In proposito, questa cita l'esempio delle dipendenti «addette alle macchine perforatrici e verificatrici» che lavorano sugli elaboratori che operano mediante schede perforate e delle «codificatrici» che funzionano su elaboratori che impiegano il sistema degli schermi: la prima categoria figura fra le qualifiche di cui alla carriera C 3/2, mentre la seconda, cui appartengono dipendenti della carriera C 5/4, non viene menzionata fra le qualifiche. In realtà non vi è una fondamentale differenza fra i compiti esercitati da queste due categorie di dipendenti, a parte il fatto che la prima dispone di un'esperienza professionale più vasta. La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda la categoria C, la sua politica consiste nel garantire a qualsiasi dipendente una carriera articolata in 5 gradi; in base a detta politica, l'accesso al grado C 1 è possibile per qualsiasi dipendente di categoria C e, parallelamente, i dipendenti di categoria C assunti di recente sono inizialmente inquadrati in C 5/4. Questa politica, conforme allo Statuto, alla summenzionata decisione della Commissione ed all'interesse dei dipendenti, diverrebbe incoerente se venisse corrisposta un'indennità differenziale ai dipendenti di grado C 4 o C 5, che in media non posseggono gli stessi diplomi e/o la stessa esperienza professionale dei loro colleghi di grado C 3 o C 2, anche se in determinati casi esercitano compiti molto simili.
paragrafo 3
Per quanto riguarda il terzo mezzo, la Commissione cita l'esempio delle segretarie stenodattilografe, la cui carriera si articola sui 5 gradi della categoria C, anche se molto spesso i compiti da esse svolti possano essere nettamente differenziati; di conseguenza, è impensabile che alla dattilografa di grado C 4, che debba sostituire una collega di grado C 3, sia attribuito il diritto ad un'indennità differenziale. D'altronde, la convenuta sottolinea che nessun motivo d'ordine finanziario si trova alla base della decisione impugnata. Quanto al richiamo all'obbligo di sollecitudine dell'amministrazione, essa soggiunge che l'interesse dei dipendenti di cui trattasi non può prevalere su quello degli altri dipendenti assunti nella carriera base della categoria C e su quello dei dipendenti di grado C 3 o C 2 che, benche titolari di diplomi superiori e/o di una esperienza professionale più lunga, non percepirebbero, qualora la domanda dei ricorrenti fosse accolta, uno stipendio base più alto di quello di questi ultimi. La Commissione si richiama alla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 5/70 (Prelle, Race. 1970, pag. 1075), secondo cui «si andrebbe oltre lo scopo della disposizione di cui trattasi (art. 7, n. 2, dello Statuto) se si attribuisse la stessa indennità al dipendente il quale, pur effettuando la supplenza di un posto di una carriera superiore alla propria, non svolge tuttavia un'attività molto diversa da quella inerente al suo posto».
paragrafo 4
Per quanto riguarda il ricorso di danni, nessuna «inchiesta» di qualsivoglia natura è stata ordinata dalla convenuta. È inesatto che, come i ricorrenti sostengono, nella divisione «Conferenze» non vi sia alcun commesso; in realtà, nel servizio operatori lavorano 7 commessi. D'altronde, la sentenza Klaer non avvalora affatto la tesi dei ricorrenti, giacché la Corte ha censurato la decisione di porre l'interessato, consigliere fuori classe di grado A 1, alle dipendenze di un direttore generale, ossia di un dipendente di pari grado. Non se ne desume affatto che il titolare d'un posto debba, a pena di nullità, essere sottoposto all'autorità del dipendente la cui carriera è immediatamente superiore alla propria. Anche se questo fosse vero, si cercherebbe invano nella fattispecie il nesso tra l'illecito per ipotesi commesso e l'asserito danno.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno presentato osservazioni orali all'udienza dell'8 luglio 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 ottobre 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti introduttivi depositati in cancelleria il 3 luglio 1981, i ricorrenti, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto a questa Corte, in forza dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni 8 aprile 1981 con le quali la Commissione si è rifiutata di pagare ai ricorrenti un'indennità differenziale o compensativa, pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella dovuta al commesso-operatore d'impianti d'interpretazione, dal. giorno dell'entrata in servizio presso la convenuta o, quanto meno, dal giorno della loro nomina in ruolo, più gli interessi di mora dell'8 %.
punto 2
I ricorrenti sono tutti vincitori del concorso interno COM/C/4/78, bandito dalla Commissione al fine di costituire una riserva per l'assunzione di commessi aggiunti della carriera C 5-C 4 con compiti di operatore d'impianti d'interpretazione, e pertanto sono stati assunti col suddetto inquadramento. Con reclami 19 e 22 novembre 1979, essi chiedevano di essere inquadrati nel grado C 3, dato che i compiti da essi svolti corrispondevano, secondo loro, al posto tipo di commesso e non a quello di commesso aggiunto. I reclami venivano dalla convenuta, con provvedimenti che i ricorrenti non impugnavano in tempo utile.
punto 3
Con un nuovo reclamo in data 25 aprile 1980, gli interessati presentavano una domanda diretta ad ottenere l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto. Poiché tale domanda veniva del pari respinta, essi proponevano ricorso.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di annullamento

punto 4
I ricorrenti deducono tre mezzi. Il primo riguarda la violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto e del principio della parità di trattamento, nonché l'eccesso di potere, che consisterebbero nel fatto che gli interessati espletano mansioni d'operatore d'impianti d'interpretazione pur essendo retribuiti come commessi aggiunti, mentre gli stessi compiti, svolti presso la Commissione in altre sedi di servizio o presso altre istituzioni delle Comunità, darebbero diritto alla retribuzione di commesso. In tal modo, la convenuta retribuirebbe in misura diversa dipendenti che appartengono alla stessa categoria e svolgono le stesse mansioni.
punto 5
E tuttavia opportuno ricordare come dalla giurisprudenza della Corte risulti che, pur se il principio della parità di trattamento è una norma di carattere generale che si applica al pubblico impiego comunitario, occorre però, perché si abbia discriminazione, che a situazioni identiche o analoghe venga riservato un trattamento diverso.
punto 6
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, sussiste violazione di tale divieto di discriminazione solo qualora la disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata. Orbene, nel caso di specie, come asserisce la convenuta, il fatto che gli operatori d'impianti d'interpretazione della Commissione a Lussemburgo siano inquadrati nella carriera C 3/C 2 trova giustificazione nel loro esiguo numero e quindi nella loro maggiore attitudine a sostituirsi reciprocamente, mentre i ricorrenti fanno parte di un servizio che dispone di più operatori. Del resto, va ricordato che spetta a ciascuna istituzione definire, nei limiti fissati dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, e dagli allegati IA e Ι Β di questo, le funzioni e le attribuzioni di ciascun posto tipo.
punto 7
Per quanto riguarda il confronto fatto dai ricorrenti tra la loro situazione e quella dei tecnici che lavorano presso il Parlamento, basta osservare che nel bando di concorso COM/C/4/78 la Commissione richiedeva solo «cognizioni in materia di radiotecnica» mentre, in un corrispondente bando di concorso generale dello stesso anno, il Parlamento esigeva per commessi di grado C 3 un «diploma tecnico in radioelettricità».
punto 8
Per di più, l'anzianità, l'età e l'esperienza professionale che ne deriva sono criteri obiettivi che consentono, come nel caso di specie, di attribuire un diverso inquadramento a tecnici quali gli operatori d'impianti d'interpretazione.
punto 9
Da quanto precede risulta che il primo mezzo dei ricorrenti va disatteso.
punto 10
In secondo luogo, i ricorrenti assumono che, in contrasto con l'art. 5, n. 4, dello Statuto e con le disposizioni generali d'attuazione dell'allegato I A dello Statuto, la convenuta si è rifiutata di corrispondere l'indennità differenziale con la motivazione che ad un commesso aggiunto possono essere affidati compiti d'operatore di impianti d'interpretazione, mentre essa stessa ha annoverato tali compiti fra quelli che possono essere affidati solo ad un commesso.
punto 11
Essi si richiamano alla descrizione delle funzioni ed attribuzioni dei posti tipo, adottata a norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto e pubblicata nel «Corriere del personale del 4 settembre 1973, n. 272», dalla quale risulta che le mansioni di operatore d'impianti d'interpretazione possono essere espletate solo da commessi della carriera C 2/C 3 e non già dà commessi aggiunti della carriera C 4/C 5.
punto 12
Giustamente, però, la Commissione rileva il carattere esemplificativo e non limitativo delle qualifiche che figurano nella suddetta decisione, il quale risulta in particolare dal termine «segnatamente» che precede l'elenco di qualifiche relative a ciascuna carriera.
punto 13
Pertanto, anche il secondo mezzo dedotto dai ricorrenti va disatteso.
punto 14
I ricorrenti sostengono infine che, in spregio dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, del principio di equità e dell'obbligo di sollecitudine dell'amministrazione, è stata loro negata l'indennità differenziale nonostante essi svolgessero costantemente e da molto tempo compiti superiori a quelli afferenti la carriera di commesso aggiunto.
punto 15
Come la Corte ha affermato nella sentenza 12 marzo 1975 (causa 23/74, Küster, Race. 1975, pag. 353), l'applicazione dell'art. 7, n. 2, che contempla l'attribuzione dell'interim, richiede una decisione espressa dell'autorità che ha il potere di nomina, che non sussiste nel caso di specie. Inoltre, dalla discussione dei precedenti mezzi risulta che i ricorrenti non svolgono mansioni superiori a quelle che possono essere affidate a dipendenti del loro grado; d'altronde, a differenza di quanto è di regola insito nella nozione d'interim, le attività che essi esercitano non sono diverse da quelle inerenti al loro posto.
punto 16
Il terzo mezzo inteso all'annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha negato ai ricorrenti l'indennità differenziale va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di risarcimento danni

punto 17
I ricorrenti assumono che la Commissione ha commesso un illecito sottovalutando l'importanza dei compiti e delle responsabilità loro affidati ed organizzando i propri uffici in maniera tale che dei commessi aggiunti devono costantemente svolgere compiti di commesso e dipendono direttamente da un commesso principale, mentre, per natura, le funzioni di commesso aggiunto dovrebbero essere esercitate alle dipendenze di un commesso.
punto 18
Cionondimeno, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ciascuna istituzione stabilisce in maniera autonoma il proprio organico e dispone nell'organizzazione dei propri uffici di un ampio potere discrezionale. Poiché i ricorrenti non hanno dimostrato che i loro attuali compiti non corrispondo a quelli di un commesso aggiunto di grado C 5 o C 4, non può essere fatto carico alla Commissione di aver commesso uno sviamento di potere.
punto 19
II mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° I ricorsi sono respinti. 2° I ricorrenti e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 dicembre 1982. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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