Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 09/06/1969 (Rv. 341311 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIARIO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIARIO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
In Sede di opposizione all'esecuzione non e consentito il controllo del contenuto intrinseco del titolo giudiziario (sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo) in base a cui si procede, dovendo l'indagine essere limitata all'esistenza del titolo in rapporto alla esecuzione, al fine di stabilire se questa manchi addirittura del titolo o risulti ingiusta per sopravvenuta caducazione del titolo medesimo per fatti posteriori alla sua formazione. (Conf.1488-67, massima n.328185 1405-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)