Sez. 3, Ordinanza n. 21453 del 25/07/2025 (Rv. 675906-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia - Clausole contemplanti l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo in caso di decesso dell’assicurato anteriore all’accertamento dei postumi da parte della compagnia - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE
Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.
Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)