Sez. 6, Sentenza n. 2964 del 02/10/1996 Cc. (dep. 28/11/1996) Rv. 206369 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | A giudice incompetente - Per erronea qualificazione dell'impugnazione - Trasmissione degli atti al giudice competente - Necessità - Sussistenza - Applicabilità del principio al di fuori della materia delle impugnazioni - Esclusione - Applicabilità dello stesso ad ipotesi diversa dall'erronea suddetta qualificazione - Esclusione - Fattispecie: affidamento in prova al servizio sociale.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. - secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmesso a quello competente - non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni; la stessa d'altro canto vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da erronea qualificazione del mezzo di impugnazione dovendosi altrimenti ritenersi inammissibile il gravame. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che la citata disposizione potesse volere con riguardo ad istanza di revoca o sospensione di ordine di esecuzione di pena detentiva per affidamento in prova proposta tempestivamente al Tribunale di sorveglianza e pervenuta alla competente Procura della Repubblica tardivamente; pertanto la Suprema Corte ha ritenuto che siffatta istanza fosse inammissibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)