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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Grande Sezione) del 11 settembre 2007, causa C-227/04 P

Decisione
decisa il 2007-09-11
ECLI
ECLI:EU:C:2007:490

Epigrafe

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 Nel procedimento C-227/04 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 28 maggio 2004, Maria-Luise Lindorfer, dipendente di ruolo del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, avocats, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. F. Anton e dalla sig.ra M. Sims-Robertson, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, A. Rosas, R. Schintgen, E. Juhász (relatore) e J. Klucka, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, poi sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell'avvocato generale sig. F.G. Jacobs, presentate all'udienza del 27 ottobre 2005, vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 26 aprile 2006 ed in seguito all'udienza del 28 giugno 2006, sentite le conclusioni dell'avvocato generale sig.ra E. Sharpston, presentate all'udienza del 30 novembre 2006, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso la sig.ra Lindorfer chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 marzo 2004, causa T-204/01, Lindorfer/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-83 e II-361; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio 3 novembre 2000 recante il calcolo delle sue annualità in seguito al trasferimento al regime comunitario del forfait di riscatto dei diritti a pensione da essa maturati a titolo del regime austriaco (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Sentenza › Contesto normativo

punto 2
L'art. 1 bis, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee, come inserito in tale Statuto dal regolamento (CE, CECA, Euratom) 7 aprile 1998, n. 781 (GU L 113, pag. 4; in prosieguo: lo «Statuto»), dispone: «I dipendenti hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all'orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato».
punto 3
L'art. 77 dello Statuto prevede: «Il dipendente che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. (...) L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il dipendente durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al dipendente che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione. (...) Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni».
punto 4
A norma dell'art. 83 dello Statuto: «1. Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensione è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese. (...) 2. I dipendenti contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni [comunitario]. (...) (...) 4. Se dalla valutazione attuariale del regime delle pensioni effettuata da uno o più attuari, su richiesta del Consiglio, risulta che l'ammontare del contributo dei dipendenti è insufficiente ad assicurare il finanziamento del terzo delle prestazioni previste dal regime delle pensioni, le autorità competenti in materia di bilancio, deliberando secondo la procedura di bilancio e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10, stabiliscono le modifiche da apportare all'aliquota dei contributi o all'età per il collocamento a riposo».
punto 5
L'art. 2 dell'allegato VIII dello Statuto prevede: «La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal dipendente. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un'annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità. Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a trentacinque».
punto 6
L'art. 5 dell'allegato VIII dello Statuto dispone: «Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, il dipendente che abbia totalizzato meno di 35 annualità all'età di 60, e che continui ad acquisire diritti alla pensione ai sensi dell'articolo 3, beneficia per ogni anno di servizio prestato tra l'età di 60 anni e l'età in cui entrerà in godimento della sua pensione di anzianità, di una maggiorazione di pensione pari al 5% dell'ammontare dei diritti a pensione maturati all'età di 60 anni; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70% dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello Statuto. (...)».
punto 7
L'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto dispone che il dipendente che entra al servizio delle Comunità dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale, ovvero aver esercitato un'attività subordinata o autonoma, ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette. Tale stessa disposizione aggiunge che, in tal caso, l'istituzione presso la quale il dipendente presta servizio determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.
punto 8
Con decisione 13 luglio 1992 il Consiglio ha fissato le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 11, nn. 1 e 2, dell'allegato VIII dello Statuto, ulteriormente modificate dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1994 (in prosieguo: le «DGE»).
punto 9
Ai sensi dell'art. 10, n. 2, delle DGE, per quanto riguarda i dipendenti, il numero di annualità da prendere in considerazione viene calcolato sulla base della totalità dell'importo trasferito, previa detrazione di un interesse semplice al saggio annuo del 3,5% per il periodo che va dalla data di nomina in ruolo alla data dell'effettivo trasferimento dell'importo summenzionato sul conto delle Comunità. Il suddetto interesse non viene defalcato per i periodi in cui l'importo trasferibile non è stato rivalorizzato o maggiorato di interessi dalla cassa pensioni da cui l'interessato dipendeva prima di prendere servizio presso le Comunità europee.
punto 10
L'art. 10, nn. 3 e 4, delle DGE (si farà riferimento in prosieguo alle due formule menzionate con la dizione «formule di conversione») dispone: «3. Il numero di annualità da prendere in considerazione viene così calcolato: mediante conversione dell'importo trasferito (M) in rendita teorica (R) in funzione dei valori attuariali (V) di cui all'articolo 39 dell'allegato VIII [dello Statuto], in base alla formula R=M/V, mediante conversione di questa rendita (R) in annualità (N) di pensione statutaria in funzione dello stipendio base annuo (T) corrispondente al grado della nomina in ruolo del dipendente (...) secondo la formula N=Rx100/Tx2. Tuttavia, il numero di annualità che deve essere preso in considerazione non può mai superare il numero di anni in cui l'interessato è stato affiliato a regimi non complementari prima di prendere servizio presso le Comunità europee. 4. L'importo trasferito sul conto delle Comunità in moneta diversa dal franco belga è convertito in franchi belgi secondo le modalità seguenti: (...) b) per il dipendente nominato in ruolo dopo il 31 dicembre 1971 (...) l'importo trasferito è suddiviso proporzionalmente ai periodi durante i quali sono stati maturati i diritti a pensione corrispondenti a detto importo, cioè proporzionalmente alla durata del periodo anteriore al 1° gennaio 1972 e a quella del periodo successivo al 31 dicembre 1971. La parte dell'importo corrispondente al periodo anteriore al 1° gennaio 1972 è convertita in base alle parità accettate dal Fondo Monetario Internazionale in vigore al 31 dicembre 1971. La parte dell'importo corrispondente al periodo successivo al 31 dicembre 1971 è convertita in base al tasso medio attualizzato fissato dalla Commissione per il periodo dal 1° gennaio 1972 alla data della nomina in ruolo del dipendente [in prosieguo: la «variante i)»] (...). Tuttavia, su richiesta del dipendente (...), l'importo (M) computato per il calcolo è convertito in base al tasso attualizzato in vigore alla data del trasferimento. In tal caso, lo stipendio (T) e il valore attuariale (V) da prendere in considerazione per il calcolo delle annualità sono, rispettivamente, lo stipendio corrispondente al grado della nomina in ruolo del dipendente (...) alla data del trasferimento e il valore attuariale corrispondente all'età raggiunta dal dipendente [in prosieguo: la «variante ii)»] (...)».
punto 11
La tabella degli equivalenti attuariali per l'applicazione dell'art 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, quale risulta dalla decisione del Consiglio 13 luglio 1992, contiene i seguenti valori per i due sessi per quanto riguarda la fascia di età da 30 a 50 anni: Età Uomini Donne 30 9,667 10,269 31 9,811 10,426 32 9,956 10,586 33 10,102 10,746 34 10,249 10,908 35 10,397 11,071 36 10,546 11,236 37 10,695 11,402 38 10,846 11,569 39 10,998 11,739 40 11,154 11,912 41 11,308 12,034 42 11,465 12,261 43 11,625 12,441 44 11,788 12,626 45 11,955 12,816 46 12,127 13,013 47 12,302 13,215 48 12,480 13,422 49 12,661 13,633 50 12,847 13,850
punto 12
A norma dell'art 31 dello Statuto, i candidati scelti sono nominati dipendenti della categoria A o del quadro linguistico nel grado iniziale della loro categoria o quadro. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di tale articolo entro certi limiti.
punto 13
L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 1995, n. 626, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di dipendenti delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 66, pag. 1), prevede che fino al 31 dicembre 1999 i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, in deroga, tra l'altro, all'art. 31 dello Statuto, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio adottate in seno alle istituzioni competenti.

Sentenza › Fatti all'origine della controversia

punto 14
La sig.ra Lindorfer, cittadina austriaca, è entrata in servizio presso il Consiglio il 16 settembre 1996. Il 16 giugno 1997 essa è stata nominata in ruolo sul suo impiego ed inquadrata nel grado A 5, secondo scatto. Prima di entrare in servizio presso il Consiglio, essa aveva lavorato in Austria per tredici anni e tre mesi. Durante tale periodo essa aveva versato contributi al regime di pensione austriaco.
punto 15
Il 15 maggio 1999 la sig.ra Lindorfer ha sollecitato sul fondamento dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, il trasferimento verso il regime di pensione comunitario del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità da essa maturati in base al regime austriaco.
punto 16
Il 18 febbraio 2000 la cassa di pensioni austriaca ha comunicato alla sig.ra Lindorfer che l'importo del forfait di riscatto dei suoi diritti a pensione austriaci era stato provvisoriamente fissato, alla data del 1° marzo 2000, a ATS 1306712,23. La cassa le ha del pari indicato che essa non poteva fruire di una pensione in Austria in quanto non aveva versato contributi per la durata minima richiesta di 180 mesi. Essa le ha tuttavia proposto di «riacquistare» i 21 mesi di affiliazione mancanti mediante il pagamento di un importo di ATS 237963,6. La sig.ra Lindorfer non ha però dato seguito a tale proposta.
punto 17
Il 28 marzo 2000 il servizio «Pensioni» della segreteria generale del Consiglio ha inviato una nota alla sig.ra Lindorfer cui era allegata una scheda di calcolo intitolata «Calcolo delle annualità di pensione statutaria da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto». Risulta da tale scheda che le annualità corrispondenti all'importo trasferibile erano pari a 5 anni, 3 mesi e 24 giorni.
punto 18
Con nota 12 settembre 2000 la sig.ra Lindorfer ha indicato al servizio «Pensioni» che essa dava il suo «accordo di principio» sul trasferimento del forfait di riscatto dei suoi diritti a pensione austriaci. Essa contestava tuttavia il numero di annualità indicato nella scheda di calcolo summenzionata, per il motivo che il metodo di calcolo utilizzato dal Consiglio era discriminatorio e non trasparente. Infine essa chiedeva una serie di informazioni.
punto 19
Il 29 settembre 2000 la cassa di pensioni austriaca ha fissato l'importo trasferibile a ATS 1337136,07.
punto 20
Con nota 3 novembre 2000, ricevuta dalla sig.ra Lindorfer il 7 novembre 2000, le veniva comunicata la decisione controversa. Il 2 febbraio 2001 essa ha presentato, sul fondamento dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro tale decisione, reclamo integrato da un addendum del 25 aprile 2001.
punto 21
Con decisione 31 maggio 2001, il Consiglio ha respinto il reclamo.

Sentenza › Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

punto 22
II 5 settembre 2001 la sig.ra Lindorfer ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell'annullamento della decisione controversa, dell'annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, nonché della condanna del Consiglio a procedere, su un fondamento normativo rettificato, ad una nuova fissazione del numero di annualità statutarie da prendere in considerazione per la sua pensione comunitaria in seguito al trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in Austria.
punto 23
A sostegno del ricorso la sig.ra Lindorfer ha sollevato in sostanza due motivi. Il primo era fondato sull'illegittimità dell'art. 10, nn. 3 e 4, delle DGE ed il secondo sull'illegittimità dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto. Essa ha fatto valere che la prima disposizione era contraria al principio della parità di trattamento e la seconda al medesimo principio nonché a quello della libera circolazione dei lavoratori.
punto 24
Con riguardo al primo motivo fondato sull'illegittimità dell'art. 10, nn. 3 e 4, delle DGE, il Tribunale ha considerato che le quattro censure sollevate dalla sig.ra Lindorfer dovevano essere respinte in quanto infondate.
punto 25
Quanto alla prima censura del primo motivo, cioè alle critiche della sig.ra Lindorfer relative al fatto che, nelle formule di conversione, il grado della nomina in ruolo è preso in considerazione, per i dipendenti assunti al grado di base della loro categoria, nello stesso modo di quelli assunti ad un grado superiore, il Tribunale ha ricordato che le DGE recano esecuzione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, il cui secondo comma dispone che «l'istituzione, presso cui il dipendente presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto».
punto 26
Esso ha anche ricordato che, secondo la giurisprudenza, per un dipendente che chiede il trasferimento dei suoi diritti a pensione nazionali verso il regime comunitario, occorre prendere in considerazione il grado della nomina in ruolo, cioè il grado attribuito alla data di quest'ultima, ai fini del calcolo dell'abbuono di annualità (sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-106/01, Youssouroum/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-93 e II-435, punto 34, e la giurisprudenza ivi citata).
punto 27
II Tribunale ha considerato che, se l'applicazione delle formule di conversione ha per conseguenza che quanto più è elevato il trattamento di base, tanto più è ridotto l'abbuono di annualità, non si può inferirne l'esistenza di un trattamento discriminatorio poiché una discriminazione consiste solo nell'applicazione di regole diverse a situazioni comparabili.
punto 28
Così un dipendente di ruolo assunto per la prima volta ed inquadrato al grado A 5 ha maggiori possibilità di terminare la sua carriera ad un grado più elevato rispetto ad un dipendente assunto ed inquadrato al grado A 7 e, conseguentemente, di ottenere un trattamento e diritti a pensione più importanti rispetto a quest'ultimo.
punto 29
Quanto alla seconda censura del primo motivo, cioè alle critiche formulate dalla sig.ra Lindorfer contro il fatto che l'art. 10, n. 4, delle DGE prevede la conversione in franchi belgi dell'importo trasferito sul conto delle Comunità in una moneta diversa dal franco belga, il Tribunale è pervenuto, sulla base delle memorie della sig.ra Lindorfer e delle sue spiegazioni fornite all'udienza, alla constatazione che essa non contesta tanto la necessità di convertire in franchi belgi o in euro l'importo trasferito, bensì le conseguenze implicate dalla conversione stessa, a seconda dell'uso che viene fatto a tal fine della variante i) o della variante ii).
punto 30
II Tribunale ha respinto tale censura considerando ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata quanto segue: «76 In effetti, da una parte, i raffronti cui procede [la sig.ra Lindorfer] per tentare di dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni non sono affatto concludenti. Così, nella prima tabella da lei prodotta (...), essa raffronta la sua situazione con quella di un dipendente di cui il sesso, l'età e l'inquadramento nello scatto in occasione dell'assunzione sono diversi dai suoi, quando tali elementi entrano in considerazione nel calcolo dell'abbuono di annualità. Inoltre, come fondatamente rileva il Consiglio nella sua risposta ad uno dei quesiti posti per iscritto dal Tribunale, non è affatto provato che [la sig.ra Lindorfer] abbia scelto la medesima data per effettuare i calcoli contenuti nella tabella in questione. Non si possono neppure ammettere gli altri raffronti effettuati da quest'ultima (...), dato che poggiano su premesse inesatte. Così i calcoli da lei prospettati sono falsi per il fatto che applica la variante i) ad importi espressi in diverse valute nazionali e ottenuti convertendo uno stesso importo trasferito espresso in scellini austriaci sulla base di “tassi attuai [i]” corrispondenti manifestamente ai tassi di conversione tra l'euro e tali monete nazionali applicabili dal 1° gennaio 1999. È tuttavia evidente che, nel corso del periodo di 27 anni di attività precedenti all'entrata in servizio presso le Comunità invocato dalla [sig.ra Lindorfer], il corso di tali diverse valute nazionali ha subito modifiche, talvolta importanti. Va inoltre rilevato che, con il suo esempio di applicazione della variante i) all'importo espresso in franchi belgi, [la sig.ra Lindorfer] non procede in via preliminare alla conversione sulla base del “tasso attuale” e che, con il suo esempio di applicazione di tale variante all'importo espresso in dracme greche, essa sembra utilizzare il tasso di conversione tra l'euro e la dracma greca applicabile dal 1° gennaio 2001. Peraltro nel caso degli importi convertiti in dracme greche, in pesete spagnole e in scudi portoghesi, essa sembra effettuare i suoi calcoli alla data del 1° gennaio 1999. 77 D'altro canto, risulta dalle spiegazioni fornite dal Consiglio che il fatto che l'applicazione della variante i) ad un importo trasferito a partire da una cassa di pensioni di un paese detto “a valuta debole” possa essere più vantaggiosa dell'applicazione della variante ii) ad un importo trasferito a partire da una cassa di pensioni di un paese detto “a valuta forte” è la conseguenza non delle regole comunitarie, ma della fluttuazione delle diverse valute nazionali, cioè di circostanze esterne all'azione delle Comunità. Occorre far rilevare, di conseguenza, che la peseta spagnola e lo scudo portoghese, utilizzati da [lla sig.ra Lindorfer] nei suoi esempi comparativi, hanno subito numerose svalutazioni nel corso degli anni 90».
punto 31
Il Tribunale ha del pari disatteso la terza censura del primo motivo. La sua argomentazione era esposta per l'essenziale nella maniera seguente: «81 (...) [La sig.ra Lindorfer] non può trarre argomenti utili dal fatto che nel regime di pensione comunitario non si opera alcuna distinzione, a seconda del sesso, per quanto riguarda i contributi dei dipendenti e l'età richiesta per ottenere la pensione di anzianità. 82 In primo luogo, essa paragona, in tal modo, due categorie di dipendenti che si trovano in situazioni diverse, cioè, da un lato, i dipendenti che fanno versare alle Comunità l'equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per attività precedenti alla loro entrata in servizio presso le Comunità e, dall'altro, coloro che versano contributi al regime di pensione comunitario in ragione del servizio prestato presso un'istituzione comunitaria. 83 In secondo luogo, e in ogni caso, l'uso di fattori differenziati a seconda del sesso e dell'età ai fini del calcolo degli abbuoni di annualità è obiettivamente giustificato dalla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del regime di pensione comunitario. Qualora infatti, ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, un dipendente faccia trasferire al bilancio comunitario, sotto forma di equivalente attuariale o di forfait di riscatto, un capitale rappresentativo dei diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio alle Comunità, ottiene in cambio un diritto a prestazioni future nell'ambito del regime di pensione comunitario, diritto rappresentato da annualità abbuonate, la cui entità dipende dal numero di tali annualità che gli è concesso. Per determinare il valore attuale di tale diritto, l'istituzione comunitaria di cui trattasi deve tenere conto di una serie di elementi, tra i quali la probabile durata del periodo in cui il capitale conferito dall'interessato si troverà nel bilancio comunitario, l'avanzamento anticipato della sua carriera, la probabilità che tali prestazioni gli siano versate e la durata probabile del periodo in cui tali versamenti verranno effettuati. Orbene, è evidente che tali elementi dipendono, segnatamente, dal sesso e dall'età dell'interessato alla sua entrata nel regime di pensione comunitario. Pertanto, se da un lato è pacifico che statisticamente le donne hanno un'aspettativa di vita superiore a quella degli uomini, dall'altro, la probabilità che una persona che entra in servizio alle Comunità ad un'età lontana dall'età di collocamento a riposo deceda prima di aver raggiunto detta età è maggiore della probabilità di analoga natura riferita ad una persona di età prossima a quella in cui potrà far valere i suoi diritti alla pensione. Inoltre tale persona lascerà per più tempo a disposizione del bilancio comunitario il capitale conferito di quanto farà un dipendente prossimo all'età di collocamento a riposo. In altri termini due fattori quali la durata del servizio prestato tra la data di assunzione dell'interessato e il suo collocamento a riposo, e la durata probabile, determinata in base ai dati statistici, del periodo in cui lo stesso beneficerà della pensione di anzianità comunitaria influiscono direttamente sulla responsabilità finanziaria della Comunità nei confronti di ciascun singolo dipendente interessato e una sana gestione finanziaria del regime di pensione comunitario non può prescindere dal considerare detti fattori e dal valutarli correttamente. È pertanto giusto che il Consiglio tenga conto, nelle formule di conversione, dei fattori attuariali connessi all'età e al sesso dell'interessato».
punto 32
Il Tribunale ha infine respinto la quarta censura del primo motivo secondo cui sarebbe criticabile che i parametri delle formule di conversione di cui all'art. 10, nn. 3 e 4, delle DGE siano presi in considerazione con riferimento a date diverse a seconda della circostanza che l'importo trasferito sia convertito sulla base della variante i) o della variante ii).
punto 33
Il Tribunale ha constatato che l'asserzione della sig.ra Lindorfer, secondo cui la variante ii) si fonderebbe sul trattamento corrispondente al grado dell'interessato alla data del trasferimento effettivo dell'importo in questione da parte della cassa di pensione nazionale, poggiava su un'erronea interpretazione della lettera dell'art 10, n. 4, delle DGE, poiché il trattamento preso in considerazione in tale contesto è quello corrispondente al grado della nomina in ruolo, come attualizzato alla data di tale trasferimento effettivo. Il Tribunale ha ritenuto giustificato che sia una data precisa a servire da riferimento rispettivamente per ciascuna variante e per gli altri parametri delle formule di conversione.
punto 34
Nell'ambito del secondo motivo fondato sull'illegittimità dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 99-106 della sentenza impugnata, che non possono essere accolti gli argomenti della sig.ra Lindorfer diretti a dimostrare che tale disposizione non fosse compatibile con i principi della parità di trattamento e della libera circolazione dei lavoratori.
punto 35
II Tribunale ha dichiarato priva di fondamento l'asserzione della sig.ra Lindorfer secondo cui il «sistema di trasferimento in quanto tale» istituito da tale disposizione avrebbe per conseguenza di danneggiare i dipendenti che iniziano la loro carriera più tardi al servizio delle Comunità rispetto a quelli che la iniziano più presto.
punto 36
Esso ha considerato che la sig.ra Lindorfer non ha affatto dimostrato che i diritti da lei maturati per le attività professionali precedenti alla sua entrata in servizio presso le Comunità non possono essere mantenuti a suo vantaggio e presi in considerazione dal regime di pensione comunitario. Esso ha sottolineato che, trattandosi di sistemi diversi, non è anormale che il numero di annualità da prendere in considerazione per la pensione comunitaria sia diverso da quello delle annualità prese in considerazione dall'autorità nazionale o internazionale. Esso ha anche ricordato che la sig.ra Lindorfer aveva la possibilità di riacquistare i 21 mesi che le mancavano per totalizzare i 180 mesi necessari ad ottenere una pensione nel regime austriaco, conservando quindi i suoi diritti a pensione nazionali e che il trasferimento del forfait di riscatto di tali diritti a pensione al regime comunitario ha costituito un'opzione da essa liberamente esercitata.
punto 37
Secondo il Tribunale non si può nemmeno sostenere che l'art 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto attenti alla libera circolazione dei lavoratori. Al contrario tale disposizione facilita il pieno esercizio di tale libertà fondamentale, segnatamente permettendo ad una persona stabilita in uno Stato membro di accettare un impiego in un'istituzione comunitaria senza perdere i diritti a pensione da essa maturati per precedenti attività professionali.
punto 38
Concludendo che dalla sig.ra Lindorfer non è stato prodotto alcun elemento idoneo ad infirmare la legittimità dell'art. 10, nn. 3 e 4, delle DGE nonché dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Sentenza › Procedimento dinanzi alla Corte

punto 39
Con decisione 7 giugno 2005, la Corte ha rinviato la causa dinanzi alla Prima Sezione. Poiché nessuna delle parti ha chiesto di presentare osservazioni orali, la Corte ha deciso di statuire senza udienza dibattimentale. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 ottobre 2005, in seguito alla quale è stata chiusa la fase orale.
punto 40
La Prima Sezione ha deciso, in data 1° dicembre 2005, conformemente agli artt. 44, n. 4, e 118 del regolamento di procedura, di rinviare la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio più importante.
punto 41
La Corte ha, con ordinanza 26 aprile 2006, ordinato la riapertura della fase orale e la tenuta di un'udienza. Le parti e, conformemente all'art. 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, la Commissione sono state invitate a prendere posizione sui quesiti posti in tale ordinanza.
punto 42
In seguito all'udienza dibattimentale del 28 giugno 2006 e alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 30 novembre 2006, la fase orale è stata chiusa.

Sentenza › Le conclusioni delle parti

punto 43
Con il suo ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado a sostegno del quale essa invoca tre motivi, la sig.ra Lindorfer chiede alla Corte di: annullare la sentenza impugnata; annullare la decisione controversa e, all'occorrenza, annullare la decisione del Consiglio 31 maggio 2001 che respinge il reclamo; condannare il Consiglio a procedere ad una nuova fissazione delle annualità da computare, e condannare il Consiglio alle spese di primo grado e del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado.
punto 44
Il Consiglio chiede alla Corte di: respingere il ricorso, e condannare la sig.ra Lindorfer alle spese.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado

punto 45
In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che un ricorso d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenze 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punto 15; 12 settembre 2006, causa C-131/03 P, Reynolds Tobacco e a./Commissione, Racc. pag. I-7795, punto 49, e 27 febbraio 2007, causa C-355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I-1657, punto 22).
punto 46
La Corte esaminerà il ricorso alla luce di tale giurisprudenza.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Sul primo motivo fondato, da un lato, sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sul sesso e, dall'altro, su un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata al riguardo › Argomenti delle parti

punto 47
Con il suo primo motivo la sig.ra Lindorfer sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 141 CE e, più generalmente, il principio di non discriminazione in ragione del sesso, considerando al punto 83 della sentenza impugnata che l'uso di fattori differenziati a seconda del sesso per il calcolo degli abbuoni di annualità è obiettivamente giustificato dalla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del regime di pensione comunitario.
punto 48
Secondo la sig.ra Lindorfer una discriminazione in ragione del sesso, che si presuppone tenga conto della più lunga aspettativa di vita delle donne, non sarebbe necessaria per garantire l'equilibrio finanziario del regime, il che sarebbe attestato dal fatto che né i contributi dei dipendenti, né l'età richiesta per ottenere la pensione di anzianità sono determinati in funzione del loro sesso. Il Tribunale avrebbe certamente disatteso l'argomento della ricorrente affermando, al punto 82 della sentenza impugnata, che essa comparava due categorie di dipendenti che non potevano esserlo senza tuttavia motivare perché non si potesse procedere ad un tale raffronto.
punto 49
Il Consiglio sostiene che l'art. 141 CE è inapplicabile nella presente causa e che la sentenza 22 dicembre 1993, causa C-152/91, Neath (Racc. pag. I-6935), costituisce la giurisprudenza pertinente. Esso ritiene che la sig.ra Lindorfer, poggiando su sentenze pronunciate in contesti diversi da quello della presente controversia, non ha affatto dimostrato che il capitale conferito attraverso il trasferimento sarebbe la contropartita di un rapporto di impiego con le Comunità. Esso sostiene quindi che il meccanismo di trasferimento corrisponde all'investimento di un capitale da parte del dipendente nel regime di pensione comunitario, capitale costituito al di fuori di tale rapporto d'impiego con le Comunità.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Sul primo motivo fondato, da un lato, sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sul sesso e, dall'altro, su un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata al riguardo › Giudizio della Corte

punto 50
Occorre constatare che la sig.ra Lindorfer, invocando la circostanza che il Tribunale ha posto in non cale il principio di non discriminazione e quello della parità di trattamento tra i sessi, ritiene in effetti che sia stato violato uno dei principi generali tutelati dall'ordinamento comunitario. Va anche rilevato al riguardo che l'art. 141 CE e le varie disposizioni di diritto derivato cui la sig.ra Lindorfer fa riferimento, nonché l'art. 1 bis, n. 1, dello Statuto, sono espressioni specifiche del principio generale della parità tra i sessi.
punto 51
La Corte ha sottolineato che il legislatore comunitario, qualora emani norme in materia di trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati da dipendenti delle Comunità in un sistema nazionale, è tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento. Esso deve pertanto evitare di adottare norme che comportino un trattamento diverso dei dipendenti a meno che la situazione degli interessati, all'atto dell'entrata al servizio delle Comunità, non giustifichi disparità di trattamento in base alle peculiari caratteristiche del regime dei diritti a pensione maturati o alla mancanza di tali diritti (v., per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, sentenza 14 giugno 1990, causa C-37/89, Weiser, Racc. pag. I-2395, punto 14).
punto 52
Il Tribunale non ha considerato discriminatorio il fatto che, poiché i valori attuariali sono più elevati per le donne, queste ultime percepiscono meno annualità degli uomini in caso di trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime comunitario. Esso ha considerato, ai punti 81-83 della sentenza impugnata, che la sig.ra Lindorfer non può trarre argomenti utili dal fatto che in tale regime non si opera alcuna distinzione a seconda del sesso, per quanto riguarda i contributi dei dipendenti, in quanto i dipendenti che versano contributi al regime di pensione comunitario in ragione del servizio prestato presso un'istituzione comunitaria si troverebbero in una situazione diversa da quella dei dipendenti che fanno versare alle Comunità l'equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per attività precedenti alla loro entrata in servizio presso le medesime. In ogni caso, secondo il Tribunale, l'uso di fattori differenziati a seconda del sesso ai fini del calcolo degli abbuoni di annualità è obiettivamente giustificato dalla necessità di garantire una sana gestione finanziaria di tale regime.
punto 53
Occorre rilevare in proposito, in primo luogo, che il Tribunale non ha chiarito perché tali due categorie di dipendenti si troverebbero in situazioni che non sarebbero comparabili nella prospettiva della valutazione che era chiamato ad effettuare circa l'eventuale sussistenza di una discriminazione fondata sul sesso in occasione di un trasferimento dei diritti a pensione verso il regime comunitario.
punto 54
Infatti, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale non chiarisce su quali criteri, diversi da quello del sesso, esso intendesse fondare una distinzione fra i trattamenti degli uomini e delle donne che fanno trasferire i loro diritti a pensione verso il regime comunitario, mentre una distinzione siffatta non sussiste per quanto concerne i contributi prelevati sul trattamento dei dipendenti di sesso maschile e femminile.
punto 55
Va peraltro aggiunto che, nonostante il fatto che l'art 1 bis, n. 1, dello Statuto non sia stato menzionato, tale disposizione, introdotta dal regolamento n. 781/98 e applicabile al momento del calcolo delle annualità della sig.ra Lindorfer, prevede che «[i] dipendenti hanno diritto, nell'applicazione dello Statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento (...) al sesso (...)».
punto 56
In secondo luogo, per quanto riguarda la giustificazione di tale disparità di trattamento tra i due sessi a causa della necessità di una sana gestione finanziaria del regime di pensione comunitario, un argomento siffatto non può essere invocato per sostenere la necessità di valori attuariali più elevati per le donne.
punto 57
È infatti sufficiente ricordare, a tale proposito, che il livello identico dei contributi prelevati sulla retribuzione dei dipendenti di sesso maschile e dei dipendenti di sesso femminile non rimette in discussione la suddetta gestione.
punto 58
Inoltre il fatto che il medesimo equilibrio possa essere conseguito con valori attuariali «unisex» è dimostrato anche dalla circostanza che, successivamente ai fatti della presente controversia, come emerge dalle risposte del Consiglio e della Commissione ai quesiti della Corte, le istituzioni hanno deciso di utilizzare valori siffatti.
punto 59
Di conseguenza, a torto il Tribunale non ha constatato che la sig.ra Lindorfer ha subito una discriminazione in ragione del sesso.
punto 60
Il primo motivo è pertanto fondato.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Sul secondo motivo fondato, da un lato, sulla violazione del principio della parità di trattamento nel senso che i dipendenti i quali intraprendono più tardi la loro carriera sono trattati in maniera sfavorevole e, dall'altro, su un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata al riguardo › Argomenti delle parti

punto 61
La sig.ra Lindorfer ritiene che il Tribunale abbia posto in non cale il principio della parità di trattamento, non ammettendo che essa, per il fatto di aver iniziato più tardi la propria carriera presso le Comunità, ha subito un trattamento sfavorevole rispetto ai dipendenti da più lungo tempo in servizio. In effetti, a suo avviso, il sistema di trasferimento sarebbe sfavorevole ai dipendenti che iniziano tardivamente una carriera in un'istituzione comunitaria rispetto a coloro che vi entrano molto prima. La sig.ra Lindorfer sostiene inoltre che, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione quando ha rifiutato il raffronto, da lei proposto, tra la sua situazione e quella di un dipendente che ha versato contributi unicamente al regime comunitario.
punto 62
Secondo il Consiglio la situazione dei «dipendenti che hanno sempre lavorato in un'istituzione», i quali non hanno diritti nazionali da trasferire, e quella dei «dipendenti entrati tardivamente», cioè coloro che trasferiscono i loro diritti nazionali verso il regime di pensione comunitario, non sarebbero comparabili. Il Consiglio aggiunge che, se tali situazioni fossero state comparabili, gli autori dello Statuto non avrebbero avuto necessità di istituire un sistema di trasformazione di un capitale in annualità e sarebbe stato più semplice attribuire al «dipendente entrato tardivamente» un numero di annualità nel regime di pensione comunitario uguale al numero di anni per i quali sono stati versati contributi nel regime nazionale.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Sul secondo motivo fondato, da un lato, sulla violazione del principio della parità di trattamento nel senso che i dipendenti i quali intraprendono più tardi la loro carriera sono trattati in maniera sfavorevole e, dall'altro, su un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata al riguardo › Giudizio della Corte

punto 63
Occorre ricordare che il principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenze 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 95, e 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger, Racc. pag. I-8055, punto 57).
punto 64
Dato che la sig.ra Lindorfer, entrando in servizio presso un'istituzione comunitaria dopo aver versato contributi per un certo periodo al regime pensionistico austriaco, sostiene di aver subito un trattamento diverso da quello di un dipendente, parimenti entrato in servizio, assai prima, presso un'istituzione comunitaria, il quale ha versato contributi al regime pensionistico comunitario per un certo periodo, occorre verificare se tali due situazioni siano comparabili.
punto 65
Nel regime di pensione comunitario, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, si versa ai dipendenti in pensione una percentuale della loro ultima retribuzione. Così l'importo di tale pensione dipende, da una parte, dal compimento, da parte del dipendente, della sua carriera presso le Comunità, rispecchiata nella sua ultima retribuzione e, dall'altra, dalla durata del suo servizio presso le Comunità. In un regime siffatto la pensione non è affatto determinata dall'importo totale dei prelievi effettuati durante gli anni di servizio.
punto 66
Il caso di un dipendente che fa trasferire verso il regime comunitario, sotto forma di un capitale, diritti a pensione precedentemente maturati in un regime nazionale esula da tale contesto. Infatti il numero di annualità preso in considerazione per questo dipendente dipende, conformemente all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII, dello Statuto, dal capitale trasferito e dal grado all'atto della nomina in ruolo. Così l'importo della pensione cui il dipendente avrà diritto al termine della sua carriera è definito dalla sua ultima retribuzione e dalla durata della sua attività al servizio delle Comunità cui si aggiungono annualità determinate in funzione del capitale conferito.
punto 67
Orbene, una somma di denaro con cui tale dipendente contribuisce al bilancio comunitario ed un periodo di tempo consacrato al servizio delle istituzioni comunitarie non costituiscono valori comparabili.
punto 68
Va quindi constatato che la sig.ra Lindorfer, poiché ha trasferito al momento della sua entrata in servizio presso le Comunità verso il regime di pensione comunitario un capitale corrispondente ai diritti da essa maturati in un regime nazionale, non si trova in una situazione comparabile a quella di un dipendente entrato più presto in servizio presso le Comunità il quale ha versato sin da allora contributi al regime di pensione comunitario attraverso prelievi sulla retribuzione.
punto 69
Per quanto riguarda l'asserita insufficienza della motivazione, occorre constatare che il Tribunale ha esaminato, ai punti 64-68 della sentenza impugnata, i diversi elementi che caratterizzano la carriera di un dipendente assunto all'inizio della sua carriera professionale e quella di un dipendente, quale la sig.ra Lindorfer, che ha precedentemente lavorato e versato contributi ad un regime di pensione nazionale.
punto 70
Occorre quindi concludere, da un lato, che il Tribunale ha fondatamente dichiarato che la sig.ra Lindorfer, non trovandosi in una situazione comparabile a quella di un dipendente assunto all'inizio della sua carriera professionale, non può sostenere di aver subito una disparità di trattamento rispetto a quest'ultimo e, dall'altro, che il Tribunale non ha violato il suo obbligo di motivazione.
punto 71
Conseguentemente il secondo motivo dev'essere respinto.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Sul terzo motivo fondato, da una parte, sulla violazione del principio della parità di trattamento risultante dall'applicazione delle formule di conversione e, dall'altra, sull'assenza di un limite minimo concernente il numero di annualità riconosciute › Argomenti delle parti

punto 72
La sig.ra Lindorfer contesta i punti 76 e 77 della sentenza impugnata e fa valere che il Tribunale, non ammettendo che essa ha subito un trattamento sfavorevole in ragione della circostanza che essa aveva effettuato il trasferimento dei suoi diritti a pensione a partire da una cassa di un paese detto a «valuta forte», rispetto ai dipendenti che hanno effettuato un trasferimento siffatto da una cassa di un paese detto a «valuta debole», ha posto in non cale il principio della parità di trattamento.
punto 73
Essa sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare, riguardo alle formule di conversione monetaria previste all'art. 10, n. 4, delle DGE, che il fatto che l'applicazione della variante i) ad un importo trasferito a partire da una cassa pensionistica di un paese detto «a valuta debole» può essere più vantaggiosa dell'applicazione della variante ii) ad un importo trasferito a partire da una cassa pensionistica di un paese detto «a valuta forte», è la conseguenza della fluttuazione delle valute nazionali e non delle regole comunitarie.
punto 74
La sig.ra Lindorfer è del parere che il Tribunale avrebbe dovuto constatare, da una parte, che il Consiglio aveva compiuto la scelta di applicare agli importi trasferiti a partire da una cassa pensionistica di un paese detto a «valuta debole» un trattamento più vantaggioso di quello riservato agli importi trasferiti a partire da una cassa pensionistica di un paese detto «a valuta forte» e, dall'altra, che il Consiglio non può ricorrere a tali formule discriminatorie.
punto 75
Inoltre la sig.ra Lindorfer solleva una questione relativa all'assenza di un limite minimo quanto al numero di annualità riconosciute in caso di trasferimento dei diritti a pensione effettuato a partire da un paese detto a «valuta forte», se le annualità maturabili nel regime di pensione comunitario, in seguito ad un trasferimento a partire da un paese detto a «valuta debole», possono essere computate sino alla concorrenza di un tetto al fine di evitare che superino il numero di anni durante i quali l'interessato era stato iscritto a regimi di pensione nazionali non complementari.
punto 76
Secondo il Consiglio il Tribunale avrebbe correttamente risposto ai pertinenti argomenti della sig.ra Lindorfer ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Sul terzo motivo fondato, da una parte, sulla violazione del principio della parità di trattamento risultante dall'applicazione delle formule di conversione e, dall'altra, sull'assenza di un limite minimo concernente il numero di annualità riconosciute › Giudizio della Corte

punto 77
Per quanto concerne la prima censura relativa alle formule di conversione, occorre considerare, in primo luogo, come a buon diritto il Tribunale abbia ricordato, al punto 76 della sentenza impugnata, che il raffronto cui ha proceduto la sig.ra Lindorfer non poteva essere concludente in quanto le caratteristiche del «dipendente di riferimento» erano diverse da quelle della sig.ra Lindorfer, mentre gli altri raffronti da essa operati poggiavano su premesse inesatte.
punto 78
In secondo luogo va rilevato che le casse pensionistiche nazionali, quando definiscono il forfait di riscatto dei diritti a pensione maturati a titolo dei rispettivi regimi di pensione nazionali, determinano l'importo da trasferire nella valuta dello Stato membro interessato, importo che in seguito va necessariamente espresso in un'unica valuta. Dal canto loro, le Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale quando definiscono gli elementi del sistema di conversione.
punto 79
In terzo luogo, occorre ricordare che la variante ii) è alternativa alla variante i) poiché, a tenore dell'art. 10, n. 4, lett. b), delle DGE, il calcolo definito da tale disposizione sarà effettuato solo su domanda del dipendente. È verosimile che i dipendenti per i quali la variante ii) è più favorevole opteranno per quest'ultima, mentre coloro che sono danneggiati da tale variante preferiranno l'applicazione della variante i). Così ognuno dispone della possibilità di ottenere il trattamento più favorevole.
punto 80
Ne consegue che la prima censura relativa all'applicazione delle formule di conversione non è fondata.
punto 81
Trattandosi della seconda censura relativa all'assenza di un limite minimo per il numero di annualità riconosciute in caso di trasferimenti dei diritti a pensione verso il regime comunitario, occorre dichiarare tale censura irricevibile.
punto 82
Certo, la sig.ra Lindorfer sostiene che, in ragione dell'assenza di una soglia siffatta, la normativa in parola è censurabile, tuttavia essa non fa valere alcun argomento, conforme alla giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza, diretto a dimostrare che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un errore di diritto.
punto 83
Inoltre, nel caso di specie, l'asserzione secondo cui il Tribunale avrebbe posto in non cale il principio della parità di trattamento tenuto conto dell'inesistenza di un siffatto limite minimo è troppo generica e imprecisa per poter essere oggetto di una valutazione giuridica (v., in tal senso, sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I-4235, punto 113, e ordinanza 12 dicembre 2006, causa C-129/06 P, Autosalone Ispra/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 31).
punto 84
Considerati tali elementi, il terzo motivo va disatteso.
punto 85
Posto che il primo motivo sollevato dalla sig.ra Lindorfer è stato accolto, è necessario annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui essa ha respinto il ricorso per il motivo che non sussisteva discriminazione fondata sul sesso.

Sentenza › Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado › Le conseguenze dell'annullamento parziale della sentenza impugnata

punto 86
In conformità dell'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Essa può allora statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
punto 87
Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire sulla domanda contenuta nel ricorso diretta all'annullamento della decisione controversa e sulla condanna del Consiglio a procedere ad una nuova fissazione delle annualità della sig.ra Lindorfer.
punto 88
Va in proposito constatato che il Consiglio, nel fissare le annualità della sig.ra Lindorfer, ha preso in considerazione un fattore legato al sesso, violando quindi il principio di non discriminazione fondata sul sesso e l'art. 1 bis, n. 1, dello Statuto.
punto 89
Quanto alla domanda diretta a far condannare il Consiglio a procedere ad una nuova fissazione delle annualità della sig.ra Lindorfer, è sufficiente ricordare, nel caso di specie, che, ai sensi dell'art. 233 CE, spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
punto 90
Occorre conseguentemente annullare la decisione controversa.

Sentenza › Sulle spese

punto 91
Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è fondata e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Conformemente all'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la sig.ra Lindorfer ha chiesto la condanna del Consiglio e quest'ultimo è soccombente, occorre condannarlo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 marzo 2004, causa T-204/01, Lindorfer/Consiglio, è annullata nei limiti in cui essa ha respinto il ricorso della sig.ra Lindorfer per il motivo che non sussisteva discriminazione fondata sul sesso. 2) La decisione del Consiglio dell'Unione europea 3 novembre 2000, recante il calcolo delle annualità della sig.ra Lindorfer, è annullata. 3) Il ricorso è respinto per il resto, 4) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Firme

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Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze