Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 8 Recupero
1.
Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.
Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature:
a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse;
b) circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;
c) apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e) commutatori elettrici fissi.
2. L’impresa che utilizza un contenitore di gas fluorurati a effetto serra immediatamente prima del suo smaltimento provvede al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
3.
Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 1, comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.
Il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, solo le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, sono ritenute adeguatamente qualificate.
Art. 9 Regimi di responsabilità del produttore
Fatta salva la vigente legislazione dell’Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di gas fluorurati a effetto serra e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione.
Gli Stati membri informano la Commissione sulle azioni intraprese ai sensi del primo paragrafo.
Art. 10 Formazione e certificazione
1.
Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, stabiliscono o adeguano programmi di certificazione, compresi i processi di valutazione.
Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti:
a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f);
b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.
3. I programmi di certificazione e i corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedono le seguenti materie:
a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;
b) prevenzione delle emissioni;
c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra;
d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato;
e) informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l’uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza.
4. Nell’ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione istituito a norma dei paragrafi 1, 3 e 5.
5. I requisiti minimi in materia di programmi di certificazione sono stabiliti nei regolamenti da (CE) n. 303/2008 a (CE) n. 306/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. I requisiti minimi in materia di attestati di formazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. Tali requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di certificati e attestati di formazione.
6. Gli Stati membri istituiscono o adeguano sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5 programmi di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2,lettere da a) a d), per conto di altre parti.
7. Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
8. Gli Stati membri assicurano che tutte le persone fisiche in possesso dei certificati rilasciati nell’ambito dei programmi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 7 abbiano accesso a ciascuna delle seguenti informazioni:
a) le tecnologie di cui al paragrafo 3, lettera e); e
b) i requisiti normativi vigenti per l’utilizzo delle apparecchiature contenenti refrigeranti alternativi ai gas fluorurati a effetto serra.
9. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione destinati alle persone fisiche che desiderano aggiornare le proprie conoscenze in relazione alle materie di cui al paragrafo 3.
10.
Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.
Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri a norma del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.
11. Qualsiasi impresa che affidi un compito di cui al paragrafo 1, a un’altra impresa, adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che quest’ultima sia in possesso dei certificati necessari per le attività richieste a norma del presente articolo.
12. Ove, ai fini dell’applicazione del presente articolo, risulti necessario prevedere un approccio più armonizzato alla formazione e alla certificazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adatta e aggiorna i requisiti minimi riguardo alle competenze e conoscenze contemplate, specifica le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni del reciproco riconoscimento e abroga atti adottati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24. Nell’esercizio delle competenze a essa conferite dal presente paragrafo, la Commissione tiene conto degli attuali sistemi di qualificazione o certificazione pertinenti.
13. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, il formato della comunicazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo e abrogare atti adottati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24.
14.
Qualora gli obblighi a norma del presente articolo, relativi alla fornitura di attività di certificazione e formazione, impongano oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell’esigua entità della sua popolazione e della conseguente mancanza di domanda per tali formazioni e certificazioni, si può adempiere a tali obblighi tramite il riconoscimento di certificati rilasciati in altri Stati membri.
Gli Stati membri che applicano il presente paragrafo ne informano la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
15. Nessuna disposizione contenuta nel presente articolo impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.
Capo III. Immissione in commercio e controllo dell’uso
Art. 11 Restrizioni all’immissione in commercio
1. L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data ivi indicata, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi.
3.
Su richiesta motivata di un’autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell’allegato III che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, qualora sia dimostrato che:
a) per un particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per una particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; o
b) il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
4. Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
5. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.
6.
La Commissione raccoglie, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri, informazioni sui codici, gli standard o le norme degli Stati membri riguardo alle tecnologie sostitutive che utilizzano alternative ai gas fluorurati a effetto serra in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore e in schiume.
La Commissione pubblica una relazione di sintesi sulle informazioni raccolte ai sensi del primo comma entro il 1o gennaio 2017.
Art. 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a:
a) apparecchiature di refrigerazione;
b) apparecchiature di condizionamento;
c) pompe di calore;
d) apparecchiature di protezione antincendio;
e) commutatori elettrici;
f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
i) cicli Rankine a fluido organico.
2. I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, sono etichettati come tali e includono un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa un’esenzione.
3.
L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:
a) un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni, se del caso:
a) un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
b) un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
4.
L’etichetta deve essere chiaramente leggibile e indelebile e deve essere posta:
a) vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o
b) sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.
L’etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l’apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio.
5.
Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un’etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L’etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra.
Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.
6. I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio.
7. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.
8. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente.
9. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
10. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell’incisione di materiale semiconduttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
11. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato come materia prima.
12. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
13.
Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d’uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione utilizzata a fini di pubblicità.
14. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 12 e può abrogare atti adottati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24.
15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 per modificare gli obblighi di etichettatura di cui ai paragrafi da 4 a 12, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici.
Art. 13 Controllo dell’uso
1.
È vietato l’uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.
Alle installazioni che utilizzano una quantità di esafluoruro di zolfo inferiore a 850 kg l’anno, riguardo alla pressofusione del magnesio e al riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione, il divieto si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2018.
2. È vietato l’uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento di pneumatici di autoveicoli.
3.
A decorrere dal 1o gennaio 2020, è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente.
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C.
Fino al 1o gennaio 2030, il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all’articolo 12, paragrafo 6;
b) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata un’esenzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.
Art. 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.
2.
All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
A decorrere dal 1o gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo deve essere:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dal momento dell’immissione in commercio di tali apparecchiature. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio le apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, si assicurano di essere registrati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e).
3. Con la redazione della dichiarazione di conformità, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24.
Capo IV. Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio
Art. 15 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio
1.
La Commissione provvede affinché la quantità di idrofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio nell’Unione ogni anno non superi la quantità massima per l’anno in questione calcolata conformemente all’allegato V.
I produttori e gli importatori assicurano che la quantità di idrofluorocarburi calcolata conformemente all’allegato V che ognuno di essi immette in commercio non superi la loro rispettiva quota assegnata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, o trasferita ai sensi dell’articolo 18.
2.
Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l’anno.
Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi:
a) idrofluorocarburi importati nell’Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell’esportazione fuori dell’Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un’altra parte all’interno dell’Unione, prima dell’esportazione;
d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un’impresa che li utilizza per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1o gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un’impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici.
3. Il presente articolo e gli articoli 16, 18, 19 e 25 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in poliolo premiscelato.
4.
Su richiesta motivata di un’autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall’obbligo delle quote di cui al paragrafo 1, idrofluorocarburi destinati a essere utilizzati in applicazioni specifiche, o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature qualora sia dimostrato che:
a) per queste particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, alternative non sono disponibili o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; e
b) non si possa garantire una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
Art. 16 Assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi
1.
Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di riferimento sono calcolati conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
2.
I produttori e gli importatori che per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 non hanno comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 possono dichiarare l’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nell’anno successivo.
La dichiarazione è inviata alla Commissione con l’indicazione dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità che si prevede di immettere in commercio.
La Commissione emana una comunicazione sui termini per la presentazione di queste dichiarazioni. Prima di presentare la dichiarazione a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, le imprese sono tenute a registrarsi nel registro di cui all’articolo 17.
3.
Entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell’articolo 19 per gli anni disponibili. La Commissione fissa tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
4. I produttori e gli importatori per i quali sono stati definiti valori di riferimento possono dichiarare le quantità aggiuntive anticipate secondo la procedura di cui al paragrafo 2.
5.
La Commissione assegna a ciascun produttore e importatore una quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 2015, secondo il meccanismo di assegnazione di cui all’allegato VI.
Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell’Unione, o che hanno ricevuto il mandato di rappresentante esclusivo con sede nell’Unione ai fini del rispetto dei requisiti fissati nel presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso che ha ricevuto il mandato a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio22.
Il rappresentante esclusivo adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano al produttore e all’importatore a norma del presente regolamento.
Art. 17 Registro
1.
Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi e ne assicura il funzionamento («il registro»).
I seguenti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel registro:
a) i produttori e gli importatori cui è stata assegnata una quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5;
b) le imprese cui è stata trasferita una quota ai sensi dell’articolo 18;
c) i produttori e gli importatori che intendono presentare una dichiarazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2;
d) i produttori e gli importatori che forniscono idrofluorocarburi o le imprese che li ricevono per le finalità elencate nell’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a f);
e) gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature, conformemente all’articolo 14.
La registrazione è effettuata mediante una domanda alla Commissione secondo le procedure stabilite dalla Commissione.
2. La Commissione può, ove necessario, mediante atti di esecuzione, assicurare il corretto funzionamento del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
3. La Commissione assicura che i produttori e gli importatori registrati siano informati, mediante il registro, sulle quote assegnate e sulle eventuali modifiche che intervengono nel corso del periodo di assegnazione.
4. Le autorità competenti, comprese le autorità doganali, degli Stati membri hanno accesso al registro a fini informativi.
Art. 18 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
1. Ogni produttore o importatore per il quale sia stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 3, e a cui è stata assegnata una quota a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, può trasferire, nel registro di cui all’articolo 17, paragrafo 1, la quota, in parte o in toto, a un altro produttore o importatore nell’Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell’Unione da un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 16, paragrafo 5, secondo e terzo comma.
2.
Un produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, o a cui una quota è stata trasferita a norma del paragrafo 1 del presente articolo può autorizzare un’altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell’articolo 14.
Un produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota esclusivamente sulla base di una dichiarazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, può autorizzare un’altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell’articolo 14 solo a condizione che le corrispondenti quantità di idrofluorocarburi siano fornite fisicamente dal produttore o importatore che dà l’autorizzazione.
Ai fini dell’articolo 15, dell’articolo 16 e dell’articolo 19, paragrafi 1 e 6, le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall’importatore che dà l’autorizzazione al momento dell’autorizzazione. La Commissione può esigere dal produttore o importatore che dà l’autorizzazione prove del fatto che esercita un’attività nel settore della fornitura di idrofluorocarburi.
Capo V. Comunicazioni
Art. 19 Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II
1. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione. Il presente paragrafo si applica anche alle imprese che ricevono delle quote ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.
2. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
3. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha utilizzato 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra come materia prima nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
4. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
5. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, trasmettono alla Commissione un documento di verifica rilasciato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2.
6.
Entro il 30 giugno 2015, e ogni anno successivo, ogni impresa che comunica, a norma del paragrafo 1, l’immissione in commercio di 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, provvede inoltre a far verificare l’accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo è:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
L’impresa conserva la relazione di verifica per almeno cinque anni. Su richiesta, la relazione di verifica è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione.
7.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle relazioni di cui al presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate conformemente al presente articolo.
Art. 20 Raccolta di dati sulle emissioni
Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 21 Riesame
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 relativo all’aggiornamento degli allegati I, II e IV sulla base di nuove relazioni di valutazione adottate dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici o di nuove relazioni del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate.
2.
Sulla base delle informazioni sull’immissione in commercio dei gas elencati negli allegati I e II comunicate ai sensi dell’articolo 19 e sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra rese disponibili a norma dell’articolo 20 e sulla base di qualsiasi informazione pertinente ricevuta dagli Stati membri, la Commissione controlla l’applicazione e gli effetti del presente regolamento.
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione pubblica una relazione sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione.
Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione pubblica una relazione completa sugli effetti del presente regolamento, comprendente in particolare:
a) una previsione sulla domanda di idrofluorocarburi fino al 2030 e oltre;
b) una valutazione della necessità di ulteriori interventi da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra;
c) una panoramica degli standard europei e internazionali, delle norme nazionali in materia di sicurezza e dei codici edilizi negli Stati membri in relazione alla transizione ai refrigeranti alternativi;
d) un esame della disponibilità di alternative economiche e tecnicamente praticabili ai prodotti e alle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra per i prodotti e le apparecchiature non elencati nell’allegato III, tenendo conto dell’efficienza energetica.
3. Entro il 1o luglio 2017 la Commissione pubblica una relazione di valutazione del divieto a norma dell’allegato III, punto 13, che esamina in particolare la disponibilità di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili ai sistemi di refrigerazione centralizzati multipack di cui a tale disposizione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio allo scopo di modificare la disposizione a norma dell’allegato III, punto 13.
4. Entro il 1o luglio 2020 la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull’esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili, che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nei nuovi commutatori secondari a media tensione e nei nuovi piccoli sistemi di condizionamento d’aria monosplit e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare l’elenco riportato all’allegato III.
5. Entro il 1o luglio 2017 la Commissione pubblica una relazione di valutazione del metodo di assegnazione delle quote, che include l’impatto dell’assegnazione gratuita delle quote, e i costi di attuazione del presente regolamento negli Stati membri e di un eventuale accordo internazionale sugli idrofluorocarburi, se del caso. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio allo scopo di:
a) modificare il metodo di assegnazione delle quote;
b) stabilire un metodo appropriato di distribuzione di eventuali proventi.
6. Entro il 1o gennaio 2017, la Commissione pubblica una relazione di esame della normativa dell’Unione riguardo alla formazione di persone fisiche alla manipolazione in condizioni di sicurezza di refrigeranti alternativi per sostituire o ridurre l’uso di gas fluorurati a effetto serra e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare la pertinente normativa dell’Unione.
Art. 22 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 15, e all’articolo 21, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 15, e all’articolo 21, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 15, e dell’articolo 21, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 23 Forum consultivo
Nell’attuazione del presente regolamento, la Commissione assicura una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della società civile, inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate. A tal fine istituisce un Forum consultivo affinché le suddette parti si riuniscano e forniscano alla Commissione pareri e consulenze sull’attuazione del presente regolamento, in particolare riguardo alla disponibilità di alternative ai gas fluorurati a effetto serra, inclusi gli aspetti ambientali, tecnici, economici e di sicurezza del loro uso. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che viene pubblicato.
Art. 24 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 25 Sanzioni
1.
Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano le norme adottate alla Commissione entro il 1o gennaio 2017 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull’applicazione di dette norme.
2.
Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, oppure loro trasferita ai sensi dell’articolo 18, può essere assegnata solo una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento.
L’importo della riduzione è pari al 200 % della quantità corrispondente al superamento. Se l’importo della riduzione è superiore alla quantità da assegnare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, quale quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non viene assegnata alcuna quota e la quota per i successivi periodi di assegnazione è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell’intera quantità.
Art. 26 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatto salvo il rispetto dei requisiti di detto regolamento conformemente al calendario ivi indicato.
Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 1493/2007, (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 842/2006 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Art. 27 Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente D. Kourkoulas