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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 10 maggio 2007, causa C-328/05 P

Decisione
decisa il 2007-05-10
ECLI
ECLI:EU:C:2007:277

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 Nel procedimento 0328/05 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 30 agosto 2005, SGL Carbon AG, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dai sigg. M. Klusmann e F. Wiemer, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, M. Schneider e W. Mölls, nonché dalla sig.ra H. Gading, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), nonché dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2006, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2007, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso di impugnazione la SGL Carbon AG (in prosieguo: la «SGL Carbon») chiede, in via principale, l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta, Racc. 2005, pag. II-10*; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso proposto dalla detta ricorrente contro la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5083 def., riguardante un procedimento a norma dell'art 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.667 — Grafiti speciali; in prosieguo: la «decisione controversa»); in subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell'ammenda inflittale con la detta decisione.

Sentenza › Contesto normativo › Il regolamento n. 17

punto 2
L'art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), dispone quanto segue: «1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza: (...) b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 [o] 5 (...) 2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza: a) commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo [81], paragrafo 1, o dell'articolo [82] del Trattato, (...). Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. (...)».

Sentenza › Contesto normativo › Gli orientamenti

punto 3
La comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») enuncia nel suo preambolo quanto segue: «I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l'accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d'affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza. La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
punto 4
Ai sensi del punto 1 degli orientamenti, «[tale] importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, che sono i soli criteri indicati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17». In forza del successivo punto 2, l'importo di base può essere aumentato in caso di circostanze aggravanti come, ad esempio, la recidiva della medesima impresa o delle medesime imprese per un'infrazione dello stesso tipo. Secondo il punto 3 degli orientamenti, il detto importo può essere ridotto in caso di circostanze attenuanti particolari.

Sentenza › Contesto normativo › La comunicazione sulla cooperazione

punto 5
La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») definisce le condizioni alle quali le imprese che abbiano cooperato con la detta istituzione nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa possono essere esentate dall'ammenda o beneficiare di una riduzione dell'ammenda che avrebbero dovuto pagare in assenza di tale cooperazione.
punto 6
II punto A, n. 5, della comunicazione sulla cooperazione così recita: «La cooperazione di un'impresa è soltanto uno dei vari elementi di cui la Commissione tiene conto nel determinare l'ammontare di un'ammenda. (...)».
punto 7
Il punto C della detta comunicazione, intitolato «Importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda», dispone quanto segue: «L'impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denuncia l'intesa segreta dopo che la Commissione abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all'intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50 al 75 % dell'ammontare dell'ammenda».
punto 8
Le condizioni stabilite al punto B della comunicazione sulla cooperazione, alle quali si riferisce il punto C della medesima, prevedono che l'impresa in questione: «a) denunci l'intesa segreta alla Commissione prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso imprese partecipanti all'intesa e senza che essa già disponga di informazioni sufficienti per dimostrare l'esistenza dell'intesa denunciata; b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa; c) abbia cessato di partecipare all'attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l'intesa; d) fornisca alla Commissione tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardante l'intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell'indagine; e) non abbia costretto un'altra impresa a partecipare all'intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell'attività illecita».
punto 9
Il punto D della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda», è così formulato: «1. Un'impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. 2. Ciò può verificarsi in particolare: se, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione, se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

Sentenza › Contesto normativo › Il Protocollo m 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

punto 10
L'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, così recita: «Diritto a non essere giudicato o punito due volte 1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. (...)».

Sentenza › Fatti all'origine della causa e decisione controversa

punto 11
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha riassunto come segue i fatti all'origine del ricorso dinanzi ad esso proposto: «1 Con la decisione [controversa] la Commissione ha accertato la partecipazione di varie imprese ad una serie di accordi e di pratiche concordate, ai sensi dell'art 81, n. 1, CE e dell'art 53, n. 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nel settore delle grafiti speciali, e precisamente nel periodo dal luglio 1993 al febbraio 1998. 2 Il termine “grafiti speciali” designa, ai sensi della decisione [controversa], un gruppo di grafiti, diverse dagli elettrodi di grafite per la siderurgia, destinate a varie applicazioni, vale a dire la grafite isostatica, la grafite estrusa e la grafite pressata. 3 La grafite isostatica possiede caratteristiche meccaniche superiori a quelle della grafite estrusa e della grafite pressata, e i prezzi di ciascuna categoria variano a seconda di tali caratteristiche meccaniche. La grafite isostatica si ritrova, segnatamente, negli elettrodi per le macchine di elettroerosione utilizzate per la fabbricazione di stampi metallici per le industrie automobilistiche ed elettroniche. Essa viene anche usata per realizzare le matrici per la colata continua dei metalli non ferrosi come il rame e le leghe di rame. 4 La differenza fra il costo di produzione della grafite isostatica e quello della grafite estrusa e della grafite pressata è del 20 % almeno. Generalmente la grafite estrusa ha un costo inferiore, motivo per cui essa viene scelta se corrisponde alle esigenze dell'utilizzatore. I prodotti estrusi sono usati per una vasta gamma di applicazioni industriali, principalmente nell'industria siderurgica, in quella dell'alluminio, in quella chimica e nella metallurgia. 5 La grafite pressata è generalmente impiegata soltanto in applicazioni che richiedono dimensioni maggiori, in quanto le sue proprietà sono generalmente inferiori a quelle della grafite estrusa. 6 In generale, i prodotti in grafite speciale vengono forniti ai clienti direttamente, a partire dai siti di produzione, sotto forma di prodotti lavorati finiti, oppure per il tramite di stabilimenti di lavorazione. Tali stabilimenti acquistano grafite non lavorata in blocchi o in barre, la lavorano, adattandola cioè ai bisogni del cliente, e rivendono i prodotti lavorati al cliente finale. 7 La decisione [controversa] riguarda due distinte intese, una relativa al mercato della grafite speciale isostatica e l'altra relativa a quello della grafite speciale estrusa. Non sono emerse prove di infrazioni nel settore della grafite pressata. Le intese in questione riguardavano prodotti molto specifici, cioè grafiti in blocchi interi e tagliati, ma non prodotti lavorati, ossia realizzati “su misura” per il cliente. 8 I principali produttori di grafiti speciali nel mondo occidentale sono società multinazionali. Le vendite di grafiti speciali a livello mondiale sono ammontate nel 2000 ad EUR 900 milioni circa, dei quali circa 500 milioni per la grafite isostatica e 300 milioni per la grafite estrusa. Nell'insieme Comunità/SEE il valore delle vendite nel 2000 è stato di EUR 100-120 milioni per i prodotti isostatici e di EUR 60-70 milioni per i prodotti estrusi. I prodotti non lavorati rappresentavano all'incirca EUR 35-50 milioni sul mercato della grafite isostatica ed EUR 30 milioni circa sul mercato della grafite estrusa. 9 Alla data di adozione della decisione [controversa], i più importanti produttori di grafite isostatica nell'insieme Comunità/SEE erano [in particolare] la società tedesca SGL Carbon (...). (...) 12 A partire dal giugno 1997 la Commissione ha indagato sul mercato degli elettrodi di grafite; tale indagine è sfociata nella decisione 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1). (...) (...) 14 Negli Stati Uniti sono state avviate nel marzo 2000 e nel febbraio 2001 azioni penali nei confronti di una controllata della [Le Carbone-Lorraine SA] e di una controllata della [società giapponese Toyo Tanso Co. Ltd] per aver partecipato ad un'intesa illecita sul mercato delle grafiti speciali. Le società si sono dichiarate colpevoli ed hanno accettato di pagare delle ammende. (...) 15 Il 17 maggio 2002 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle destinatarie della decisione [controversa]. (...) Nessuna delle società ha negato l'esistenza dei fatti. (...) 17 Il procedimento amministrativo si è concluso con l'adozione, in data 17 dicembre 2002, della decisione [controversa]. (...) (...) 19 La decisione [controversa] [chiarisce] che gli accordi collusivi sul mercato della grafite isostatica sono stati attuati mediante periodiche riunioni multilaterali a quattro livelli: le riunioni “ad alto livello”, alle quali partecipavano i quadri dirigenti delle società e nel corso delle quali sono stati definiti i principi fondamentali della cooperazione; le riunioni “di lavoro internazionali”, che riguardavano la classificazione dei blocchi di grafite in differenti categorie e la fissazione dei prezzi base per ciascuna categoria; le riunioni “regionali” (per l'Europa); le riunioni “locali” (nazionali) riguardanti i mercati italiano, tedesco, francese, britannico e spagnolo. (...) 22 Sulla base delle constatazioni di fatto e delle valutazioni giuridiche effettuate nella decisione [controversa], la Commissione ha inflitto alle imprese incriminate varie ammende il cui importo è stato calcolato applicando il metodo illustrato negli orientamenti (...) e nella comunicazione sulla cooperazione. 23 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, del dispositivo della decisione [controversa], le imprese sotto elencate hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati qui di seguito, a un complesso di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali isostatiche nella Comunità e nel SEE: (...) b) SGL [Carbon], dal luglio 1993 al febbraio 1998; (...) 24 Ai sensi del secondo comma del detto art. 1 della decisione, le imprese sotto elencate hanno violato l'art 81, n. 1, CE e l'art 53, n. 1, dell'Accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati qui di seguito, a un complesso di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali estruse nella Comunità e nel SEE: SGL [Carbon], dal febbraio 1993 al novembre 1996; (...) 25 L'art 3 del dispositivo [della decisione controversa] infligge le seguenti ammende: (...) b) SGL [Carbon]: grafite isostatica: EUR 18940000, grafite estrusa: EUR 8810000; (...) 26 [Il detto] art 3 ordina inoltre il pagamento delle ammende entro un termine di tre mesi dalla notifica della decisione [controversa], a pena di maggiorazione per interessi moratori in misura pari al 6,75 %. 27 Con lettera in data 20 dicembre 2002, la decisione [controversa] è stata trasmessa a ciascuna delle ricorrenti. Tale lettera precisava che, alla scadenza del termine di pagamento indicato nella [detta] decisione, la Commissione avrebbe proceduto alla riscossione dell'importo in questione; tuttavia, qualora fosse stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale, non sarebbe stata intrapresa alcuna azione esecutiva, a condizione che venissero pagati interessi al tasso del 4,75 % e che venisse costituita una garanzia bancaria».

Sentenza › Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

punto 12
Con distinti atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale nel corso del mese di marzo 2003, la SGL Carbon e le altre imprese destinatarie della decisione controversa hanno proposto ricorsi di annullamento avverso quest'ultima.
punto 13
Nel dispositivo della sentenza impugnata il Tribunale ha in particolare dichiarato e statuito quanto segue: «(...) 4) Nella causa T-91/03, SGL Carbon/Commissione: l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione [controversa] è fissato ad EUR 9641970 per l'infrazione commessa nel settore della grafite isostatica; il ricorso è respinto per il resto; la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente».

Sentenza › Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione

punto 14
Nel suo ricorso di impugnazione la SGL Carbon chiede alla Corte: in via principale, di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il suo ricorso; in subordine, di ridurre ulteriormente l'ammenda inflittale nonché gli interessi moratori e gli interessi per litispendenza; di condannare la Commissione alle spese.
punto 15
Nella sua comparsa di risposta la Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

Sentenza › Sull'impugnazione

punto 16
A sostegno del suo ricorso di impugnazione la SGL Carbon deduce sei motivi.
punto 17
Con il suo primo motivo di impugnazione la SGL Carbon sostiene che il Tribunale ha violato il principio del ne bis in idem, omettendo di tener conto delle ammende ad essa precedentemente inflitte negli Stati Uniti. Il secondo motivo è diretto contro la maggiorazione del 35 % dell'importo dell'ammenda che è stata inflitta alla SGL Carbon a motivo del ruolo di capofila unica da essa svolto. Con il suo terzo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale non ha esaminato il motivo di ricorso secondo cui i diritti della difesa, laddove comportano un diritto ad essere sentiti, hanno subito un pregiudizio per il fatto che i membri del gruppo di lavoro della Commissione incaricati dell'indagine avevano una conoscenza insufficiente della lingua tedesca. Il quarto motivo riguarda la valutazione, effettuata dal Tribunale, della cooperazione offerta dalla SGL Carbon alla Commissione. Con il quinto motivo la ricorrente asserisce che il Tribunale ha omesso di tener conto delle sue prestazioni economiche al fine di valutare la sua capacità finanziaria di pagare l'ammenda, e che l'importo di quest'ultima è sproporzionato. Infine, con il suo sesto motivo, essa fa valere che il Tribunale ha calcolato il tasso di interesse in maniera erronea.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di prendere in considerazione le sanzioni inflitte in uno Stato terzo › Argomenti delle parti

punto 18
Con il suo primo motivo la SGL Carbon fa valere che il Tribunale ha erroneamente rimesso in discussione l'applicabilità del principio del ne bis in idem nella presente causa, posto che le sanzioni ad essa inflitte negli Stati Uniti avrebbero dovuto essere prese in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda, quantomeno al fine di diminuire tale importo.
punto 19
All'udienza la SGL Carbon ha precisato che, sebbene la Corte, nelle sue sentenze 29 giugno 2006, causa C-289/04 P, Showa Denko/Commissione (Racc. pag. I-5859, punti 50-63), e causa C-308/04 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I-5977, punti 26-39), abbia respinto la tesi secondo cui sanzioni inflitte in uno Stato terzo nel settore del diritto alla concorrenza devono essere prese in considerazione in sede di fissazione dell'ammenda, la Commissione non era legittimata ad ignorare totalmente simili circostanze.
punto 20
Infatti, secondo la SGL Carbon, in considerazione della necessità di fare in modo che le sanzioni inflitte siano proporzionate, la Commissione può vedersi obbligata, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, a tener conto di sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato terzo.
punto 21
La Commissione ritiene che erroneamente la ricorrente invochi il principio del ne bis in idem nella presente causa. Infatti, le procedure amministrative e giurisdizionali nel settore del diritto della concorrenza negli Stati Uniti e nella Comunità avrebbero finalità differenti.
punto 22
La Commissione sostiene che dalle citate sentenze Showa Denko/Commissione e SGL Carbon/Commissione risulta che l'obbligo di prendere in considerazione sanzioni inflitte ad una società in uno Stato terzo non ha alcun fondamento giuridico nel diritto comunitario.
punto 23
La Commissione aggiunge che l'inesistenza di qualsiasi obbligo di presa in considerazione di tali sanzioni è conforme ai principi generali del diritto. Infatti, se un'intesa operante in tutto il mondo fissa dei prezzi su scala mondiale, le imprese partecipanti non commetterebbero un'infrazione unica, bensì un numero di infrazioni corrispondente a quello degli ordinamenti giuridici sovrani che vietano la fissazione di prezzi con effetti attuali o potenziali nei loro rispettivi territori.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di prendere in considerazione le sanzioni inflitte in uno Stato terzo › Giudizio della Corte

punto 24
Occorre ricordare preliminarmente che, nelle sue citate sentenze Showa Denko/Commissione e SLG Carbon/Commissione, la Corte ha già esaminato la questione se il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, possa essere applicato in situazioni nelle quali le autorità di uno Stato terzo siano intervenute in virtù dei loro poteri sanzionatori nel settore del diritto della concorrenza applicabile nel territorio di tale Stato.
punto 25
Quanto a tale questione, la Corte, rispettivamente ai punti 28 e 52 delle citate sentenze SGL Carbon/Commissione e Showa Denko/Commissione, ha ricordato che un'intesa che si collochi in un contesto internazionale è caratterizzata, segnatamente, dall'intervento, nei rispettivi territori, di ordinamenti giuridici di Stati terzi.
punto 26
A tal riguardo, la Corte ha constatato, rispettivamente ai punti 29 e 53 delle citate sentenze SGL Carbon/Commissione e Showa Denko/Commissione, che l'esercizio dei poteri da parte delle autorità dei detti Stati terzi incaricate della tutela della libera concorrenza, nell'ambito della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie di quegli stessi Stati. Infatti, gli elementi fondanti degli ordinamenti giuridici di altri Stati nel settore della concorrenza non solo comportano finalità ed obiettivi specifici, ma si traducono anche nell'adozione di norme sostanziali particolari nonché in conseguenze giuridiche estremamente differenziate in ambito amministrativo, penale o civile, una volta che le autorità dei detti Stati abbiano accertato l'esistenza di violazioni delle regole applicabili in materia di concorrenza.
punto 27
Secondo la Corte ne consegue che, quando la Commissione sanziona il comportamento illecito di un'impresa, ancorché questo tragga origine da un'intesa a carattere internazionale, essa intende salvaguardare la libera concorrenza all'interno del mercato comune, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della Comunità. Infatti, a causa della specificità del bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni operate dalla Commissione, in forza delle sue competenze in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di Stati terzi (v. sentenze SGL Carbon/Commissione, cit., punto 31, e Showa Denko/Commissione, cit., punto 55).
punto 28
Sulla base di tali premesse la Corte ha dunque concluso che il principio del ne bis in idem non si applica a situazioni in cui gli ordinamenti giuridici e le autorità della concorrenza di Stati terzi siano intervenuti nell'ambito delle competenze loro proprie (v. sentenze SGL Carbon/Commissione, cit., punto 32, e Showa Denko/Commissione, cit., punto 56).
punto 29
Quanto al presente ricorso di impugnazione, occorre osservare come il Tribunale, seguendo in sostanza le medesime linee di ragionamento, abbia statuito, ai punti 112-116 della sentenza impugnata, che il principio del ne bis in idem non può applicarsi qualora la Commissione sia chiamata ad esercitare le proprie competenze in virtù del diritto comunitario, quand'anche delle sanzioni siano già state inflitte all'impresa in questione dalle autorità di uno Stato terzo, per violazione delle regole di concorrenza applicabili in quest'ultimo.
punto 30
Stanti tali premesse, gli argomenti dedotti dalla SGL Carbon nel proprio ricorso riguardanti la violazione del principio del ne bis in idem non possono essere accolti.
punto 31
La ricorrente ha sostenuto poi, all'udienza, che le citate sentenze SGL Carbon/Commissione e Showa Denko/Commissione dovrebbero essere intese nel senso che il potere discrezionale della Commissione, quanto alla questione se essa sia o no tenuta a prendere in considerazione le sanzioni inflitte all'impresa di cui trattasi dalle autorità di uno Stato terzo per violazione di regole di concorrenza applicabili in quest'ultimo, potrebbe, se del caso, essere «ridotto», nel senso che la Commissione potrebbe comunque essere tenuta a prendere in considerazione tali sanzioni. A questo proposito, è sufficiente constatare come una siffatta interpretazione delle due dette sentenze si basi su un'erronea lettura delle medesime, in particolare dei loro punti 36 e 60, rispettivamente.
punto 32
Infatti, ai detti punti 36 e 60 la Corte non si è affatto pronunciata sull'applicabilità del principio del ne bis in idem, bensì ha risposto ad un argomento dedotto in via subordinata dalle ricorrenti, con il quale esse intendevano dimostrare una violazione dei principi di proporzionalità e di equità.
punto 33
A questo proposito, la Corte si è limitata a ricordare che la determinazione delle ammende inflitte per la violazione del diritto comunitario della concorrenza rientra nel potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia.
punto 34
Ne consegue che, statuendo al punto 128 della sentenza impugnata che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione le sanzioni che erano state inflitte alla SGL Carbon dalle autorità degli Stati Uniti, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
punto 35
Pertanto, il primo motivo dedotto dalla SGL Carbon a sostegno del suo ricorso deve essere respinto.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul secondo motivo, relativo all'illegittimo aumento dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in ragione del suo ruolo di capofila dell'intesa

punto 36
Tale motivo è articolato in due parti. In primo luogo, la SGL Carbon sostiene che la maggiorazione dell'importo di base dell'ammenda è illegittima in quanto le constatazioni di fatto del Tribunale non recano alcun fondamento per una tale maggiorazione. In secondo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa in ordine a tale punto, posto che, prima dell'adozione della decisione controversa, essa era impossibilitata a conoscere una circostanza essenziale per la propria difesa, vale a dire il fatto che essa sarebbe stata considerata dalla Commissione come l'unica capofila dell'intesa.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul secondo motivo, relativo all'illegittimo aumento dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in ragione del suo ruolo di capofila dell'intesa › Sulla prima parte del secondo motivo › — Argomenti delle parti

punto 37
La SGL Carbon fa valere che la posizione di capofila dell'intesa attribuitale dal Tribunale non corrisponde alla situazione di fatto della vicenda come ricostruita nella sentenza impugnata.
punto 38
La ricorrente ritiene altresì che le circostanze di fatto e, in particolare, le constatazioni, peraltro contraddittorie, del Tribunale non possano costituire elementi idonei a giustificare una maggiorazione dell'ammenda inflittale.
punto 39
La Commissione fa valere che, nella misura in cui la ricorrente contesta le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale in merito al suo ruolo come capofila dell'intesa, tale parte del motivo è irricevibile.
punto 40
Essa aggiunge che anche l'allegazione della ricorrente, secondo cui la qualificazione come capofila si sarebbe ripercossa sull'importo dell'ammenda, è irricevibile, posto che si tratta di una ripetizione di argomenti che sono già stati dedotti dinanzi al Tribunale.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul secondo motivo, relativo all'illegittimo aumento dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in ragione del suo ruolo di capofila dell'intesa › Sulla prima parte del secondo motivo › — Giudizio della Corte

punto 41
Occorre ricordare, in via preliminare, come dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulti che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di assunzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v. sentenza 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punti 51 e 52, e la giurisprudenza ivi citata).
punto 42
Quanto alla prima parte del secondo motivo, occorre osservare come il Tribunale, ai punti 316-331 della sentenza impugnata, abbia esaminato in modo dettagliato le circostanze di fatto che hanno portato la Commissione a considerare la SGL Carbon quale capofila dell'intesa e a ritenere che tale ruolo costituisse una circostanza aggravante.
punto 43
Riguardo a tale circostanza, è importante osservare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P, e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punti 240-242), la gravità di un'infrazione viene determinata tenendo conto di numerosi elementi, in relazione ai quali la Commissione dispone di un margine discrezionale. Prendendo in considerazione in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, in conformità degli orientamenti, il fatto che sussistevano circostanze aggravanti, la Commissione non ha fatto altro che eseguire la missione che le spetta, che è di vigilare sul rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
punto 44
Per determinare la gravità dell'infrazione commessa, occorre prendere in considerazione, in particolare, il comportamento di ciascuna delle imprese, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l'intesa ed il vantaggio che esse possono aver tratto da quest'ultima (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 129).
punto 45
Stanti tali premesse, gli argomenti addotti dalla SGL Carbon, relativi alla circostanza aggravante correlata al suo ruolo di capofila dell'intesa, mirano ad indurre la Corte ad esaminare nuovamente l'insieme degli elementi di fatto sui quali il Tribunale si è pronunciato.
punto 46
A questo proposito, la SGL Carbon non fa valere alcun documento né alcun altro elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nelle sue valutazioni in merito al ruolo della detta impresa per quanto riguarda tanto l'origine quanto lo sviluppo dell'intesa.
punto 47
Inoltre, le dette valutazioni non sono neppure viziate da contraddizioni quanto alla valutazione dei rispettivi comportamenti della SGL Carbon e delle altre imprese che hanno partecipato all'intesa.
punto 48
Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta perché irricevibile.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul secondo motivo, relativo all'illegittimo aumento dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in ragione del suo ruolo di capofila dell'intesa › Sulla seconda parte del secondo motivo › — Argomenti delle parti

punto 49
La SGL Carbon sostiene di non essere stata regolarmente ascoltata, per quanto riguarda la valutazione dell'infrazione da essa commessa, da parte della Commissione, e che il Tribunale ha trascurato le implicazioni giuridiche di tale circostanza. Infatti, nella comunicazione degli addebiti la Commissione le avrebbe attribuito, in comune con un'altra impresa, un ruolo di capofila dell'intesa. Per contro, ai punti 485-488 della motivazione della decisione controversa, la Commissione avrebbe considerato solo la ricorrente come «la promotrice ed animatrice dell'infrazione sul mercato della grafite isostatica», attribuendole la maggiorazione più elevata dell'importo di base dell'ammenda, vale a dire il 50 %.
punto 50
La SLG Carbon ritiene dunque che il Tribunale abbia violato i diritti della difesa. Infatti, a suo avviso, la comunicazione degli addebiti non può limitarsi a indicare che l'ammenda verrà irrogata tenendo conto della gravità e della durata dell'infrazione, bensì deve, al fine di consentire una difesa utile, elencare le circostanze idonee ad essere prese in considerazione al momento dell'adozione della decisione da parte della Commissione.
punto 51
La SGL Carbon sottolinea che la sua presunta qualità di capofila è un elemento essenziale per la fissazione dell'importo dell'ammenda. Infatti, se la comunicazione degli addebiti avesse indicato che la Commissione intendeva effettuare una simile valutazione della gravità dell'infrazione, la ricorrente vi si sarebbe opposta.
punto 52
La Commissione fa valere che giustamente il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa, e in particolare il diritto ad essere sentiti, erano stati rispettati nella misura in cui, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto e di diritto relativi alle infrazioni commesse, quali la gravità e la durata di queste ultime, erano stati indicati. Infatti, il diritto ad essere sentiti non riguarderebbe il modo in cui la Commissione intende servirsi dei criteri della gravità e della durata dell'infrazione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende.
punto 53
La Commissione sostiene che l'importanza dell'attività della ricorrente quale capofila dell'intesa o la maniera in cui il Tribunale ha valutato le circostanze relative a quest'ultima sono questioni di fatto che non possono essere oggetto di controllo in sede di impugnazione se non in caso di snaturamento delle prove.
punto 54
Essa osserva a questo proposito come la ricorrente non abbia messo in discussione la conformità a diritto delle constatazioni di fatto operate dal Tribunale, e neppure abbia addotto argomenti atti a dimostrare un eventuale snaturamento delle prove da parte del Tribunale.

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punto 55
Occorre ricordare che sono la comunicazione degli addebiti, da un lato, e l'accesso al fascicolo, dall'altro, i mezzi che consentono alle imprese oggetto di un'indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività (v. sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 315 e 316, e 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punti 66 e 67).
punto 56
Emerge altresì da una costante giurisprudenza che l'obbligo incombente alla Commissione di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite risulta soddisfatto qualora la detta istituzione indichi nella comunicazione degli addebiti i principali elementi di fatto e di diritto che possono determinare l'irrogazione di un'ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che questa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 19 e 20, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 428).
punto 57
Quanto al presente ricorso di impugnazione, occorre constatare che, ai punti 138-142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente stabilito il contesto normativo che disciplina la comunicazione degli addebiti e il diritto delle imprese ad essere sentite.
punto 58
Il Tribunale ha poi giustamente considerato, ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata, che i diritti della difesa erano stati rispettati in virtù della possibilità offerta alla SGL Carbon di formulare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e alla natura dell'infrazione commessa. Il Tribunale ha altresì giustamente precisato, al successivo punto 146 della sua pronuncia, che la Commissione non era obbligata a chiarire, nella comunicazione degli addebiti, il modo in cui essa avrebbe potuto utilizzare ciascuno dei detti elementi ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 434, 435 e 439).
punto 59
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo che la comunicazione degli addebiti conteneva indicazioni sufficientemente precise circa il modo in cui la Commissione intendeva stabilire l'importo dell'ammenda, segnatamente riguardo alla gravità dell'infrazione commessa.
punto 60
È importante rilevare, in particolare, come il Tribunale abbia constatato, al punto 148 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti conteneva l'indicazione secondo cui la SGL Carbon aveva avuto un ruolo di promotrice ed animatrice dell'infrazione. La ricorrente sapeva dunque che tale circostanza era idonea ad essere presa in considerazione in sede di determinazione dell'ammenda.
punto 61
Il Tribunale ha altresì correttamente statuito, al punto 149 della sentenza impugnata, che nessun elemento consentiva di ritenere che la responsabilità della SGL Carbon, quale capofila dell'intesa, fosse stata aggravata dal fatto che la Commissione, nella decisione controversa, aveva rinunciato ad attribuire il medesimo ruolo ad un'altra impresa che aveva partecipato all'intesa in questione.
punto 62
Stanti tali premesse, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, il fatto che, nella decisione controversa, la SGL Carbon sia stata considerata dalla Commissione quale unica capofila dell'intesa non ha modificato, in rapporto a quest'ultima, la posizione dell'impresa suddetta in misura tale da pregiudicare i diritti della difesa, dato che la comunicazione degli addebiti è per sua natura provvisoria e soggetta alle modifiche che la Commissione può apportare nell'ambito della propria successiva valutazione alla luce delle osservazioni presentatele dalle parti e di altre constatazioni di fatto.
punto 63
La seconda parte del secondo motivo è dunque infondata.
punto 64
Risulta da quanto precede che il secondo motivo dedotto dalla SGL Carbon a sostegno del proprio ricorso deve essere respinto nella sua integralità.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa in quanto implicanti il diritto ad essere sentiti › Argomenti delle parti

punto 65
La SGL Carbon sostiene che il Tribunale ha erroneamente statuito, al punto 154 della sentenza impugnata, che mancava qualsiasi serio elemento di prova che supportasse l'affermazione della detta società secondo cui gli agenti della Commissione incaricati dell'indagine avevano un'insufficiente conoscenza della lingua tedesca. La ricorrente avrebbe infatti dimostrato in quale misura e sulla base di quali circostanze essa non poteva far altro che supporre che nessuno dei detti agenti padroneggiasse sufficientemente tale lingua.
punto 66
Secondo la SGL Carbon, gli agenti della Commissione devono essere in grado di comprendere tutte le indicazioni che vengono fornite dalle imprese interessate, e ciò tanto in virtù di conoscenza diretta della lingua quanto per mezzo di traduzioni.
punto 67
La Commissione rileva come il Tribunale abbia considerato che la ricorrente non aveva fornito alcun serio elemento di prova atto a suffragare la detta supposizione.
punto 68
Essa sottolinea che le conoscenze linguistiche individuali dell'uno o dell'altro agente non possono giocare il benché minimo ruolo ai fini del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, il procedimento amministrativo verrebbe condotto dalla Direzione generale della concorrenza e si concluderebbe con una decisione della Commissione operante nella veste di istituzione.
punto 69
La Commissione aggiunge che in tutta la corrispondenza scambiata nel corso del procedimento è stata utilizzata la lingua tedesca, ad eccezione di un caso. Soltanto la terza richiesta di informazioni trasmessa alla ricorrente era redatta in inglese, ma quest'ultima non ne ha chiesto una traduzione, accontentandosi di rispondere in tedesco.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa in quanto implicanti il diritto ad essere sentiti › Giudizio della Corte

punto 70
Occorre ricordare in via preliminare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l'irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o multe coercitive dell'adempimento, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I-10821, punto 30).
punto 71
Il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l'impresa sottoposta ad indagine venga messa in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito all'esistenza ed alla rilevanza dei fatti asseriti nonché in ordine ai documenti utilizzati dalla Commissione (v. sentenza 6 aprile 1995, causa 0310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. p. I-865, punto 21).
punto 72
Quanto al terzo motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione, occorre osservare che, nella misura in cui la SGL Carbon contesta il rigetto, operato dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, dei suoi argomenti relativi al fatto che la Commissione aveva affidato la gestione della pratica ad agenti che non padroneggiavano sufficientemente il tedesco, tale conclusione è fondata su una valutazione di fatto ed un apprezzamento degli elementi di prova sottoposti al Tribunale che, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, non possono essere contestati in sede di impugnazione.
punto 73
Comunque, anche a supporre dimostrato che taluni agenti della Commissione incaricati della pratica non possedessero le conoscenze linguistiche necessarie, è sufficiente rilevare, a fronte dell'affermazione della SGL Carbon di una violazione dei suoi diritti della difesa da parte della Commissione, che le conoscenze linguistiche di un membro del gruppo di lavoro incaricato dell'indagine relativa ad un'intesa non possono di per sé essere determinanti per stabilire se la detta istituzione abbia eventualmente commesso una violazione dei detti diritti della difesa.
punto 74
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto affermando che i diritti della difesa non sono stati violati dalla Commissione.
punto 75
Pertanto, il terzo motivo dedotto dalla SGL Carbon a sostegno della sua impugnazione non può essere accolto.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione della cooperazione fornita dalla SGL Carbon alla Commissione › Argomenti delle parti

punto 76
La SGL Carbon fa valere che il Tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti secondo cui la cooperazione da essa offerta alla Commissione sarebbe stata sottovalutata in rapporto a quella fornita dalle altre imprese coinvolte. Infatti, la Commissione avrebbe diminuito l'ammenda inflitta alla ricorrente soltanto del 35 %, quando invece sarebbe stata appropriata una riduzione compresa tra il 50 e il 75 %.
punto 77
La ricorrente ritiene di aver cooperato quantomeno nella stessa misura delle altre imprese e di essere stata la sola a fornire informazioni riguardanti la partecipazione di altre imprese all'intesa.
punto 78
La SGL Carbon sostiene altresì che non si può attribuire rilievo determinante alla sola questione se la Commissione riconosca o no, nella propria decisione, l'esistenza delle infrazioni rivelate dalle imprese che hanno cooperato. Infatti, in caso contrario, le imprese intenzionate a cooperare dovrebbero temere in qualsiasi momento che la loro cooperazione, al pari di quella fornita dalla ricorrente, non venga presa in considerazione ovvero venga considerata solo in parte.
punto 79
La Commissione fa valere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto per quanto riguarda le sue valutazioni relative alla cooperazione fornita dalla SGL Carbon in sede di indagine. Il giudice di primo grado avrebbe correttamente valutato i contributi della ricorrente e quelli delle altre imprese coinvolte. Posto che la cooperazione della ricorrente non avrebbe contribuito all'accertamento dell'infrazione, non sussistevano i presupposti per prenderla in considerazione ai fini di una riduzione dell'ammenda.
punto 80
La Commissione reputa che il Tribunale abbia correttamente esaminato gli elementi di prova relativi ai contributi rispettivamente forniti in sede di indagine dalle imprese coinvolte. La ricorrente non avrebbe chiarito in che modo tale esame potrebbe aver comportato uno snaturamento delle prove, quest'ultimo costituendo l'unico profilo assoggettabile a controllo in sede di impugnazione.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione della cooperazione fornita dalla SGL Carbon alla Commissione › Giudizio della Corte

punto 81
Come ricordato al punto 43 della presente sentenza, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell'indagine condotta dai servizi della detta istituzione. In tale contesto, la Commissione è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette.
punto 82
Riguardo alla presente causa, occorre osservare che, ai punti 358-362 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato le proprie valutazioni in materia, riferendosi alla comunicazione sulla cooperazione, sulla considerazione secondo cui una sola impresa — vale a dire la prima che fornisce elementi di prova in merito all'esistenza di un'intesa — può beneficiare di una riduzione sostanziale dell'ammenda, ad esclusione di altre imprese che producano, in una fase successiva del procedimento amministrativo, elementi di prova particolari riguardanti questa stessa intesa.
punto 83
Per quanto riguarda la cooperazione fornita da un'impresa alla Commissione, la giurisprudenza afferma che un contributo siffatto può giustificare una riduzione dell'ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione soltanto nel caso in cui esso consenta effettivamente alla Commissione di adempiere la propria missione consistente nel constatare l'esistenza di un'infrazione e nel mettervi fine (v., in tal senso, sentenze 16 novembre 2000, causa C-297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I-10101, punto 36, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 399).
punto 84
Più in particolare, se già la comunicazione sulla cooperazione prevede, ai punti C e B, una riduzione dell'ammenda per la prima impresa che fornisca elementi di prova riguardanti l'esistenza di un'intesa, l'obiettivo di promuovere la cooperazione delle imprese ai fini della scoperta di intese segrete riguardanti la Comunità, e in particolare la cooperazione di quelle che per prime forniscano elementi di prova, è stato confermato e rafforzato dalla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).
punto 85
Nella presente causa, il Tribunale ha rilevato, al punto 360 della sentenza impugnata, che una sola impresa — che non è la SGL Carbon — era stata la prima a fornire i detti elementi di prova.
punto 86
Di conseguenza, il Tribunale ha statuito, al punto 367 della sentenza impugnata, che la SGL Carbon, in considerazione del suo ruolo di capofila dell'intesa, non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla comunicazione sulla cooperazione per poter aspirare ad una riduzione importante dell'ammenda inflittale. Tale valutazione, fondata su elementi di fatto, non può essere rimessa in discussione nell'ambito di un giudizio di impugnazione.
punto 87
Per quanto riguarda gli argomenti della SGL Carbon relativi alla presa in considerazione della sua cooperazione con la Commissione, indipendentemente dal fatto che tale impresa sia stata qualificata come capofila dell'intesa, è importante rilevare come correttamente il Tribunale abbia affermato, al punto 368 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a ricompensare con una riduzione importante dell'ammenda tale cooperazione, in quanto questa non aveva effettivamente facilitato l'accertamento dell'esistenza dell'intesa suddetta e consentito di mettervi fine.
punto 88
Per quanto riguarda l'argomento della SGL Carbon secondo cui la cooperazione da essa fornita sarebbe stata sottovalutata rispetto a quella di altre imprese partecipanti all'intesa, occorre rilevare che, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 371 della sentenza impugnata, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l'utilità della cooperazione fornita da un'impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese.
punto 89
Orbene, la SGL Carbon non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto allorché ha analizzato l'esercizio, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale nel valutare la cooperazione fornitale dalle imprese nell'ambito dell'indagine.
punto 90
Risulta da quanto precede che la SGL Carbon non ha titolo per sostenere che le valutazioni del Tribunale relative alla cooperazione di essa ricorrente con la Commissione nell'ambito dell'indagine siano viziate da un errore di diritto.
punto 91
Pertanto, il quarto motivo dedotto dalla SGL Carbon a sostegno della sua impugnazione deve essere respinto.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul quinto motivo, relativo al carattere sproporzionato dell'ammenda › Argomenti delle parti

punto 92
La SGL Carbon fa valere che il Tribunale ha erroneamente affermato che la Commissione, allorché fissa l'importo dell'ammenda, non è tenuta a valutare la situazione economica dell'impresa interessata.
punto 93
Essa sottolinea che il Tribunale non può accettare di contribuire al fallimento di un'impresa come conseguenza dell'inflizione di un'ammenda, omettendo di considerare le ricadute finanziarie collegate a tale sanzione. Infatti, a suo avviso, il principio di proporzionalità implica la presa in conto della sensibilità alla sanzione dell'impresa colpita, alla luce della situazione economica di quest'ultima.
punto 94
La Commissione reputa che il quinto motivo sia irricevibile. Infatti, la SGL Carbon mirerebbe ad ottenere un riesame del carattere adeguato della determinazione dell'importo dell'ammenda, presentando una serie di allegazioni che esulano dalle constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata. Orbene, tali valutazioni di fatto non potrebbero essere assoggettate al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.
punto 95
La Commissione sostiene che il quinto motivo è comunque infondato. Infatti, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale avrebbe confermato la costante giurisprudenza secondo cui la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione la situazione economica di un'impresa al fine di stabilire l'importo dell'ammenda.
punto 96
La Commissione aggiunge che il Tribunale ha considerevolmente ridotto l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, andando oltre la riduzione operata dalla Commissione.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul quinto motivo, relativo al carattere sproporzionato dell'ammenda › Giudizio della Corte

punto 97
Occorre preliminarmente ricordare che, come già rilevato al punto 41 della presente sentenza, il controllo della Corte in sede di impugnazione non si estende alle constatazioni di fatto compiute dal Tribunale, tranne nel caso in cui l'inesattezza materiale di tali constatazioni risulti dagli atti del fascicolo, qualora il Tribunale abbia commesso uno snaturamento degli elementi di prova, qualora la qualificazione giuridica dei fatti da parte del detto giudice sia erronea e qualora si tratti di stabilire se siano state rispettate le regole in materia di onere e di assunzione della prova.
punto 98
Alla Corte neppure spetta, nell'ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione da parte loro del diritto comunitario (v. sentenze 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31, e 25 gennaio 2007, causa C-407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I-835, punto 152).
punto 99
Nella misura in cui la SGL Carbon mira a rimettere in discussione il carattere proporzionato dell'ammenda inflittale, il motivo deve essere dichiarato irricevibile, in quanto è inteso ad ottenere un riesame di valutazioni di fatto per il quale la Corte non ha alcuna competenza nell'ambito di un giudizio di impugnazione (v. altresì sentenze 29 aprile 2004, causa C-359/01 P, British Sugar/Commissione, Racc. pag. I-4933, punti 47 e 48, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 245 e 246).
punto 100
Quanto all'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di tener conto della capacità finanziaria della SGL Carbon, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, cui giustamente si ispira il punto 333 della sentenza impugnata, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, a prendere in considerazione la situazione economica dell'impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (v. sentenze 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 54 e 55, e SGL Carbon/Commissione, cit., punti 105 e 106).
punto 101
Stanti tali premesse, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto laddove ha respinto, al punto 333 della sentenza impugnata, il motivo relativo al fatto che la Commissione avrebbe trascurato di tener conto della capacità finanziaria della ricorrente.
punto 102
Pertanto, il quinto motivo dedotto dalla SGL Carbon a sostegno del proprio ricorso non può essere accolto.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul sesto motivo, relativo all'illegittimità dei tassi di interesse fissati dalla Commissione › Argomenti delle parti

punto 103
La SGL Carbon ritiene che il Tribunale non abbia esaminato gli argomenti da essa proposti in merito alla fissazione dei tassi di interesse e che, di conseguenza, la sentenza impugnata sia viziata sul punto da un errore di diritto.
punto 104
Essa sostiene che gli interessi imposti a suo carico sono troppo elevati. In assenza di una base normativa, la Commissione non potrebbe fissare interessi ad un tasso nettamente superiore al livello del mercato. Fissando interessi elevati, la Commissione le avrebbe in realtà inflitto una sanzione supplementare.
punto 105
Secondo la SGL Carbon, in nessun caso il Tribunale sarebbe legittimato a respingere il riferimento al tasso di interesse dovuto sulle somme provvisoriamente pagate dalle imprese per far fronte alle ammende loro inflitte, affermando che tale tasso ha unicamente lo scopo di impedire un arricchimento senza causa delle Comunità. Infatti, anche il tasso d'interesse applicabile alle ammende non ancora pagate dovrebbe avere come unico scopo di evitare che l'impresa in questione tragga un vantaggio dalla costituzione di una garanzia.
punto 106
La Commissione fa valere che il sesto motivo è irricevibile nella misura in cui tenta di ottenere che la Corte sottoponga la determinazione degli interessi ad un riesame nell'ambito del giudizio di impugnazione.
punto 107
La Commissione sostiene che, comunque, il motivo è infondato. Infatti, se le imprese potessero ottenere vantaggi economici procrastinando il pagamento delle ammende loro inflitte, la sanzione risulterebbe indebolita e le imprese morose beneficerebbero di vantaggi finanziari rispetto a quelle che provvedono al pagamento alla scadenza prevista.
punto 108
La Commissione aggiunge che il Tribunale ha sufficientemente dimostrato la ragione per cui la Commissione non aveva abusato del proprio potere discrezionale nella fissazione degli interessi, e che la ricorrente non ha addotto alcun argomento atto a dimostrare che gli interessi moratori siano stati fissati in misura sproporzionata.

Sentenza › Sull'impugnazione › Sul sesto motivo, relativo all'illegittimità dei tassi di interesse fissati dalla Commissione › Giudizio della Corte

punto 109
Occorre ricordare che il Tribunale, rispondendo al motivo dinanzi ad esso dedotto, ha fatto riferimento, al punto 411 della sentenza impugnata, alla costante giurisprudenza secondo cui i poteri conferiti alla Commissione a norma dell'art 15, n. 2, del regolamento n. 17 comprendono la facoltà di stabilire la data di esigibilità delle ammende, quella a partire dalla quale gli interessi iniziano a decorrere, nonché i tassi di tali interessi e le modalità di attuazione della sua decisione.
punto 110
Infatti, se la Commissione non disponesse di tali poteri, le imprese potrebbero trovarsi in condizione di trarre vantaggio dal ritardo nel pagamento, indebolendo così l'effetto delle sanzioni (sentenza SGL Carbon/Commissione, cit, punto 114).
punto 111
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente statuito che la Commissione poteva legittimamente adottare un valore di riferimento più elevato rispetto al tasso di mercato offerto all'operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti dilatori con riguardo al pagamento dell'ammenda (sentenza SGL Carbon/Commissione, cit., punto 115).
punto 112
Occorre aggiungere che la SGL Carbon non ha dimostrato in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto statuendo, al punto 412 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva oltrepassato i limiti imposti al suo potere discrezionale quanto alla fissazione del tasso degli interessi moratori. Infatti, la ricorrente si è limitata a sollecitare un riesame delle valutazioni di fatto compiute dal Tribunale al riguardo.
punto 113
Orbene, tali argomenti esulano dal controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione (v. sentenza 21 settembre 2006, causa C-113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I-8831, punti 81-83). Pertanto, in ordine a tale punto, il motivo deve essere dichiarato irricevibile.
punto 114
Quanto all'allegazione della SGL Carbon, secondo cui il suo argomento relativo al fatto che la Commissione concede tassi di interesse del 2 % in caso di pagamento provvisorio in contanti è stato ingiustamente respinto perché tardivo, è importante osservare come il Tribunale abbia correttamente considerato tale argomento, non dedotto col ricorso introduttivo di primo grado, come un motivo nuovo, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura. Il detto giudice era dunque legittimato a respingerlo perché irricevibile, così come ha fatto al punto 413 della sentenza impugnata.
punto 115
Il sesto motivo dedotto dalla SGL Carbon a sostegno della sua impugnazione è dunque in parte infondato ed in parte irricevibile.
punto 116
Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei motivi dedotti dalla SGL Carbon a sostegno della sua impugnazione può trovare accoglimento, sicché occorre respingere quest'ultima nella sua integralità.

Sentenza › Sulle spese

punto 117
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La SGL Carbon, essendo rimasta soccombente nei motivi proposti, va dunque condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'impugnazione è respinta, 2) La SGL Carbon AG è condannata alle spese.

Firme

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