Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 244 del 1975
Massime (1)
Massima n. 8121
- Processo penale
- Giudizio pretorile
- Decreto di archiviazione
- Cod. proc. pen., art. 74, ultimo comma, ultima parte
- Successiva disposizione perché si proceda
- Non viola gli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del cod. proc. penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., già dichiarata non fondata con sent. n. 95 del 1975.
Norme impugnate
- art. 74, comma 4, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
- art. 102, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, - quarto comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal pretore di Campobasso nel procedimento per lesioni colpose riportate da Maurelli Rita, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente), è stata sollevata dal pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, in precedenza prospettata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, è stata già esaminata e ritenuta non fondata con sentenza n. 95 del 1975 di questa Corte; che le stesse ragioni valgono anche per il profilo relativo all'art. 102, primo comma, Cost., non essendo stati addotti argomenti che inducano questa Corte a modificare la sua giurisprudenza.
punto 3
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente), sollevata dal pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1975.
Così dociso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 1975. LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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