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Sez. L - , Ordinanza n. 12105 del 17/05/2018 (Rv. 648966 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Servizio sanitario nazionale - Servizio di pronta disponibilità - Disciplina - Art. 20 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648966-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di trattamento dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, il servizio di "pronta disponibilità", pianificato dall'azienda sanitaria per fronteggiare le emergenze nell'ambito dell'ordinario assetto organizzativo, è disciplinato, anche per gli aspetti retributivi, dall'art. 20 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, mentre non può trovare applicazione la regolamentazione prevista per la diversa ipotesi delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 55 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, richieste in via eccezionale e temporanea.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 55, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)