Sez. 3, Sentenza n. 2577 del 06/10/1987 Ud. (dep. 25/02/1988) Rv. 177698 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - NON CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN MATERIA DI DISTANZE LEGALI - SUFFICIENZA AI FINI DEL REATO DI CUI ALLO ART. 20 LETT. A) LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - ESCLUSIONE - VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI SANZIONATE DALLA CITATA NORMA - REQUISITI.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - NON CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN MATERIA DI DISTANZE LEGALI - SUFFICIENZA AI FINI DEL REATO DI CUI ALLO ART. 20 LETT. A) LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - ESCLUSIONE - VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI SANZIONATE DALLA CITATA NORMA - REQUISITI.*
Ai fini della realizzazione del reato di cui all'art. 20 lett. A) legge 28 febbraio 1985, n. 47, non è sufficiente una non conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nella specie distanze legali non rispettate). Infatti, non tutte le violazioni dei regolamenti edilizi comunali trovano la loro sanzione in detta norma, ma solo quelle che, tenuto conto del titolo della legge e dello oggetto della stessa, siano commesse nello svolgimento di attività urbanistico edilizia. Pertanto, le questioni di carattere civilistico (distanze legali, servitù prediale di veduta) devono trovare la loro soluzione nel procedimento civile.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)