Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Grande Sezione) del 13 aprile 2010, causa C-73/08
Epigrafe
Sentenza della Corte (Grande Sezione)
13 aprile 2010
Nel procedimento C-73/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio) con decisione 14 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2008, nella causa
Nicolas Bressol e altri,
Céline Chaverot e altri
contro
Gouvernement de la Communauté française,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, J. Malenovský (relatore), T. von Danwitz, A. Arabadjiev e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capounità,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2009,
considerate le osservazioni presentate:
per il sig. Bressol e altri, dagli avv.ti M. Snoeck e J. Troeder, avocats;
per la sig.ra Chaverot e a., dagli avv.ti J. Troeder e M. Mareschal, avocats;
per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente, assistita dall’avv. M. Nihoul, avocat;
per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. G. Rozet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12, primo comma, CE e 18, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 149, nn. 1 e 2, CE e 150, n. 2, CE.
punto 2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Bressol e a. e la sig.ra Chaverot e a., da un lato, ed il governo della Comunità francese del Belgio, al fine di valutare la costituzionalità del decreto della Comunità francese 16 giugno 2006, che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di istruzione superiore (Moniteur belge del 6 luglio 2006, pag. 34055; in prosieguo: il «decreto 16 giugno 2006»).
Sentenza › Contesto normativo › Il diritto internazionale
punto 3
A termini dell’art. 2, n. 2, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976 (in prosieguo: il «Patto»):
«Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata (…) [sul]l’origine nazionale o sociale (…)».
punto 4
L’art. 13, n. 2, lett. c), del Patto così dispone:
«Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione [del] diritto [di ogni individuo all’istruzione], riconoscono che
(…)
c) l’istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita (…)».
Sentenza › Contesto normativo › Il diritto dell’Unione
punto 5
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e — rettifica — GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, nonché GU 2007, L 204, pag. 28), adottata sulla base degli artt. 12, secondo comma, CE, 18, n. 2, CE, 40 CE, 44 CE e 52 CE, afferma, al primo, terzo e ventesimo «considerando», quanto segue:
«(1) La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
(…)
(3) La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.
(…)
(20) In conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni cittadino dell’Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d’applicazione del Trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal Trattato e dal diritto derivato».
punto 6
L’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38 così recita:
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari (…)».
punto 7
A termini dell’art. 24, n. 1, della direttiva 2004/38, rubricato «Parità di trattamento»:
«Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
Sentenza › Contesto normativo › La normativa nazionale
punto 8
A termini del decreto 16 giugno 2006, le università e gli istituti di istruzione superiore della Comunità francese sono tenuti a limitare, nel rispetto di talune modalità, il numero di studenti considerati non residenti in Belgio ai sensi del decreto medesimo alla data della loro iscrizione (in prosieguo: gli «studenti non residenti») che possono iscriversi per la prima volta in uno dei nove corsi di formazione medica e paramedica di cui al decreto medesimo.
punto 9
Ai sensi dell’art. 1 del decreto 16 giugno 2006:
«Per studente residente ai fini del presente decreto si intende lo studente che, al momento dell’iscrizione presso un istituto di istruzione superiore, dimostra che la sua residenza principale è in Belgio e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
1o ha diritto di soggiornare a titolo permanente in Belgio;
2o ha avuto la propria residenza principale in Belgio per almeno sei mesi prima dell’iscrizione presso un istituto di istruzione superiore, esercita contemporaneamente un’attività professionale remunerata o non remunerata o beneficia di redditi sostitutivi concessi dal servizio pubblico belga;
3o gode del permesso di soggiorno illimitato [in Belgio] secondo [la pertinente legge belga];
4o gode del permesso di soggiorno in Belgio in quanto rifugiato [come stabilito dalla legge belga] ovvero ha presentato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato;
5o ha diritto di risiedere in Belgio in quanto beneficia di protezione temporanea secondo [la pertinente legge belga];
6o un genitore, il tutore o il coniuge soddisfa una delle suddette condizioni;
7o ha avuto la propria residenza principale in Belgio da almeno tre anni al momento dell’iscrizione presso un istituto di istruzione superiore;
8o gli è stata concessa una borsa di studio per studi nel quadro della cooperazione allo sviluppo per l’anno accademico e per gli studi per cui è stata presentata richiesta di iscrizione.
Per “diritto di soggiornare a titolo permanente” ai sensi del primo comma, punto 1o, deve intendersi, per quanto riguarda i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, il diritto riconosciuto dagli artt. 16 e 17 della direttiva [2004/38], per i cittadini di Stati terzi, il diritto di risiedere in Belgio ai sensi del[le pertinenti leggi belghe]».
punto 10
Il capitolo II del detto decreto, composto dagli artt. 2-5, contiene disposizioni relative alle università.
punto 11
A termini dell’art. 2 di tale decreto:
«Le autorità accademiche limitano il numero degli studenti che si iscrivono per la prima volta presso un’Università della Comunità francese in uno dei corsi di formazione di cui all’art. 3, secondo le modalità previste dall’art. 4.
(…)».
punto 12
Il successivo art. 3 così dispone:
«Le disposizioni del [capitolo II] sono applicabili ai corsi di formazione che conducono ai seguenti gradi accademici:
1o diploma in kinesiterapia e rieducazione;
2o diploma in medicina veterinaria».
punto 13
Il successivo art. 4 così recita:
«Per ciascuna università e per ciascun corso di cui all’art. 3, vi sarà un numero totale “T” di studenti iscritti per la prima volta al corso pertinente e di cui si deve tener conto ai fini del finanziamento, nonché un numero “NR” di studenti iscritti per la prima volta al corso pertinente e che non sono considerati residenti ai sensi dell’art. 1.
Quando il rapporto tra NR, da un lato, e T del precedente anno accademico, dall’altro, raggiunge una determinata percentuale “P”, le autorità accademiche devono rifiutare ulteriori iscrizioni di studenti non ancora iscritti al corso pertinente e che non sono considerati residenti ai sensi dell’art. 1.
La suddetta percentuale P è fissata al trenta per cento. Tuttavia, se in uno specifico anno accademico il numero di studenti che seguono un corso di studi in un paese diverso da quello in cui hanno conseguito il loro diploma d’istruzione secondaria supera il dieci per cento della media in tutti gli istituti d’istruzione superiore dell’Unione europea, la percentuale P per il successivo anno accademico equivarrà a quella percentuale moltiplicata per tre».
punto 14
L’art. 5 del decreto medesimo così recita:
«(…) gli studenti che non sono considerati residenti ai sensi dell’art. 1 possono chiedere l’iscrizione a un corso tra quelli di cui all’art. 3 non prima dei tre giorni lavorativi antecedenti il 2 settembre che precede il relativo anno accademico. (…)
(…)
In deroga al primo comma, riguardo agli studenti non residenti che si sono presentati al fine di chiedere l’iscrizione a uno dei corsi indicati all’art. 3 al più tardi l’ultimo giorno lavorativo antecedente il 2 settembre che precede l’anno accademico, qualora il numero di studenti che si sono in tal modo presentati superi il numero NR di cui all’art. 4, n. 2, la priorità [ai fini dell’iscrizione] tra essi sarà determinata mediante sorteggio (…).
(…)»
punto 15
Il capitolo III del decreto 16 giugno 2006, composto dagli artt. 6-9, contiene disposizioni relative agli istituti di istruzione superiore. Gli artt. 6, primo comma, 8 e 9 del detto decreto contengono disposizioni analoghe a quelle dei precedenti artt. 2, primo comma, 4 e 5.
punto 16
A termini dell’art. 7 del decreto medesimo, tali disposizioni si applicano ai corsi di formazione che conducono ai seguenti gradi accademici:
«1o diploma di ostetrica;
2o diploma in ergoterapia;
3o diploma in logopedia;
4o diploma in podologia-podoterapia;
5o diploma in kinesiterapia;
6o diploma in audiologia;
7o diploma di educatore specializzato in accompagnamento psico-educativo».
Sentenza › Le cause principali e le questioni pregiudiziali
punto 17
Il sistema di istruzione superiore della Comunità francese è fondato sul libero accesso alla formazione, senza limiti di iscrizione degli studenti.
punto 18
Tuttavia, da vari anni, la detta Comunità ha constatato un sensibile aumento del numero degli studenti provenienti da Stati membri diversi dal Regno del Belgio che si iscrivono negli istituti appartenenti al suo sistema di istruzione superiore e ciò, in particolare, con riguardo ai nove corsi di formazione medica e paramedica. Secondo quanto esposto nella decisione di rinvio, tale aumento è dovuto, segnatamente, all’affluenza di studenti francesi che si orientano verso la Comunità francese, atteso che l’insegnamento superiore viene ivi dispensato nella stessa lingua della Francia e che la Repubblica francese ha ristretto l’accesso agli studenti interessati.
punto 19
Considerato che il numero di tali studenti ha raggiunto un livello troppo elevato nei menzionati corsi di formazione, la Comunità francese ha adottato il decreto 16 giugno 2006.
punto 20
Avverso tale decreto i ricorrenti nella causa principale hanno depositato, in data 9 agosto e 13 dicembre 2006, ricorso di annullamento dinanzi alla Cour constitutionnelle.
punto 21
Una parte di tali ricorrenti è costituita da studenti, segnatamente di nazionalità francese, non appartenenti ad alcuna delle categorie indicate dall’art. 1 del decreto 16 giugno 2006, che hanno presentato, per l’anno accademico 2006-2007, domanda di iscrizione in un istituto di istruzione superiore della Comunità francese, al fine di poter ivi seguire uno dei corsi indicati nel detto decreto.
punto 22
Atteso che il numero di studenti non residenti ha oltrepassato il livello massimo stabilito dal decreto medesimo, gli istituti interessati hanno proceduto ad un’estrazione a sorte tra gli studenti di cui trattasi, risultata sfavorevole per i ricorrenti nelle cause principali. Conseguentemente, gli istituti interessati hanno respinto la loro domanda di iscrizione.
punto 23
Un’altra parte dei ricorrenti nelle cause principali è costituita da insegnanti delle Università e degli istituti di istruzione superiore di cui al decreto 16 giugno 2006, i quali ritengono che l’applicazione di tale decreto, provocando, nel tempo, una diminuzione del numero di studenti iscritti presso i loro istituti di insegnamento, costituisca una minaccia diretta ed immediata per i loro posti di lavoro.
punto 24
A sostegno dei ricorsi i ricorrenti nelle cause principali deducono, segnatamente, che il decreto 16 giugno 2006 viola il principio di non discriminazione, in quanto le sue disposizioni assoggetterebbero, senza alcuna valida giustificazione, gli studenti residenti e non residenti ad un diverso trattamento. Infatti, mentre gli studenti residenti continuerebbero a godere del libero accesso ai corsi di formazione previsti dal detto decreto, l’accesso degli studenti non residenti ai corsi medesimi risulterebbe limitato in modo tale che il numero di studenti di tale categoria, iscritti nei detti corsi, non possa superare il limite del 30%.
punto 25
Il giudice del rinvio ha espresso dubbi in ordine alla legittimità del decreto 16 giugno 2006, ritenendo che le disposizioni della Costituzione belga, il cui sindacato rientra nelle sue competenze e di cui viene lamentata la violazione, debbano essere lette in combinato disposto con gli artt. 12, primo comma, CE, 18, n. 1, CE, 149, nn. 1 e 2, secondo trattino, CE, e 150, n. 2, terzo trattino, CE.
punto 26
Ciò premesso, la Cour constitutionnelle ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 12, primo comma, [CE] e 18, n. 1, [CE], in combinato disposto con l’art. 149, nn. 1 e 2, secondo trattino, [CE] e con l’art. 150, n. 2, terzo trattino, [CE], debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che una comunità autonoma di uno Stato membro competente per l’istruzione superiore, che deve far fronte all’afflusso di studenti di uno Stato membro confinante a diverse formazioni di carattere medico, finanziate principalmente con fondi pubblici, a seguito di una politica restrittiva adottata in tale Stato confinante, adotti misure come quelle di cui al decreto [16 giugno 2006], qualora tale Comunità faccia valere ragioni valide per sostenere che tale situazione rischia di pesare eccessivamente sulle finanze pubbliche e di ipotecare il livello qualitativo dell’insegnamento offerto.
2) Se la soluzione della questione di cui al punto n. 1 differisca qualora tale Comunità dimostri che questa situazione ha come effetto che troppo pochi studenti residenti in detta Comunità conseguono il loro diploma perché vi sia, in modo durevole, sufficiente personale medico qualificato per garantire la qualità del regime di sanità pubblica in seno a tale Comunità.
3) Se la soluzione della questione di cui al punto n. 1 differisca qualora tale Comunità, tenuto conto dell’art. 149, primo comma, in fine, CE e dell’art. 13, n. 2, lett. c), del [Patto], che contiene un obbligo di standstill, opti per il mantenimento di un accesso ampio e democratico ad un insegnamento superiore di qualità per la popolazione di tale Comunità».
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione
punto 27
Con le due prime questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione osti alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto delle cause principali, che limiti il numero di studenti non residenti che possano iscriversi per la prima volta nei corsi di formazione medica e paramedica presso istituti di istruzione superiore, qualora lo Stato medesimo si trovi di fronte ad un afflusso di studenti provenienti da un altro Stato membro vicino, conseguente ad una politica restrittiva attuata da quest’ultimo e qualora tale situazione produca l’effetto che solamente un numero troppo esiguo di studenti residenti nel primo Stato membro ottenga il diploma nei detti corsi di formazione.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sulla competenza degli Stati membri in materia di educazione
punto 28
Si deve rammentare, in limine, che se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale — in virtù degli artt. 165, n. 1, TFUE, e 166, n. 1, TFUE —, resta il fatto, tuttavia, che, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I-6849, punto 70, nonché 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, Racc. pag. I-9161, punto 24).
punto 29
Gli Stati membri sono quindi liberi di optare o per un sistema di istruzione fondato sul libero accesso alla formazione — senza limiti di iscrizione del numero degli studenti —, ovvero per un sistema fondato su un accesso regolato che selezioni gli studenti. Tuttavia, che essi optino per l’uno o per l’altro di tali sistemi ovvero per una combinazione dei medesimi, le modalità del sistema scelto devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sull’individuazione delle disposizioni applicabili nelle cause principali
punto 30
L’art. 21, n. 1, TFUE dispone che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate ai fini della loro applicazione.
punto 31
Dalla giurisprudenza della Corte emerge, inoltre, che ogni cittadino dell’Unione può avvalersi dell’art. 18 TFUE, che vieta qualsivoglia discriminazione fondata sulla nazionalità, in tutte le situazioni che ricadono nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, ove tali situazioni comprendono l’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri conferita dall’art. 21 TFUE (v., in tal senso, sentenze 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I-11613, punto 24; 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punti 32-33, nonché 18 novembre 2008, causa C-158/07, Förster, Racc. pag. I-8507, punti 36-37).
punto 32
Dalla stessa giurisprudenza emerge peraltro che detto divieto ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l’insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (v. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punti 32 e 33 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
punto 33
Ne consegue che gli studenti parti nelle cause principali possono avvalersi del diritto, sancito dagli artt. 18 TFUE e 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno Stato membro, quale il Regno del Belgio, senza subire discriminazioni dirette o indirette in base alla loro nazionalità.
punto 34
Ciò premesso, non può essere escluso che la situazione di taluni ricorrenti nella causa principale possa essere disciplinata dall’art. 24, n. 1, della direttiva 2004/38, applicabile a qualsiasi cittadino dell’Unione che soggiorni sul territorio dello Stato membro ospitante in base a tale direttiva.
punto 35
A tal riguardo, dagli atti di causa emerge, in primo luogo, che gli studenti parti delle cause principali sono cittadini dell’Unione.
punto 36
In secondo luogo, il fatto che essi non esercitino, eventualmente, alcuna attività economica in Belgio resta irrilevante, in quanto la direttiva 2004/38 si applica a tutti i cittadini dell’Unione, a prescindere dalla questione se tali cittadini esercitino, sul territorio di un altro Stato membro, un’attività economica di lavoro dipendente o un’attività economica di lavoro autonomo o se essi non esercitino nessuna attività economica.
punto 37
In terzo luogo, non può essere escluso che taluni ricorrenti nelle cause principali abbiano già soggiornato in Belgio prima di volersi iscrivere ad uno dei corsi di cui trattasi.
punto 38
In quarto luogo, si deve rilevare che la direttiva 2004/38 si applica ratione temporis alle cause principali. Infatti, gli Stati membri erano tenuti, da un lato, a trasporre tale direttiva entro il 30 aprile 2006. Dall’altro, il decreto oggetto delle cause principali è stato adottato il 16 giugno 2006, vale a dire successivamente a tale scadenza. Inoltre, è pacifico che gli studenti parti delle cause principali abbiano proposto domanda di iscrizione presso gli istituti di istruzione superiore interessati per l’anno accademico 2006-2007 e che tale iscrizione sia stata loro negata sulla base del menzionato decreto. La reiezione della loro richiesta ha quindi necessariamente avuto luogo successivamente al 30 aprile 2006.
punto 39
Tuttavia, atteso che la Corte non dispone di tutti gli elementi che le consentano di accertare che la situazione dei ricorrenti nelle cause principali ricada parimenti nella sfera dell’art. 24, n. 1, della direttiva 2004/38, spetta al giudice del rinvio valutare se tale disposizione sia effettivamente applicabile nelle cause principali.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sull’esistenza di una disparità di trattamento
punto 40
Si deve rammentare che il principio di non discriminazione vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann, Racc. pag. I-6303, punto 29).
punto 41
A meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (v., in tal senso, sentenze 30 novembre 2000, causa C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Racc. pag. I-10497, punto 40, e Hartmann, cit., punto 30).
punto 42
Nelle cause principali, il decreto 16 giugno 2006 prevede che l’accesso degli studenti ai corsi di formazione medica e paramedica di cui al detto decreto sia aperto senza restrizioni solamente agli studenti residenti, vale a dire a coloro che assolvano, al tempo stesso, sia il requisito del possesso della residenza principale in Belgio sia una delle altre otto condizioni alternative indicate ai punti 1-8 dell’art. 1, primo comma, del detto decreto.
punto 43
Gli studenti che non rispondono a tali requisiti beneficiano, per contro, solo di un accesso ristretto ai detti istituti, in quanto il numero complessivo di tali studenti è, in linea di principio, limitato, per ogni singolo istituto universitario e per ciascun corso, al 30% del totale degli iscritti dell’anno accademico precedente. Nell’ambito di tale percentuale così fissata, gli studenti non residenti vengono selezionati, ai fini della loro iscrizione, mediante estrazione a sorte.
punto 44
In tal modo, la normativa nazionale oggetto delle cause principali crea una disparità di trattamento tra gli studenti residenti e gli studenti non residenti.
punto 45
Orbene, un requisito di residenza, come quello posto dalla menzionata normativa, risulta essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali, i quali risiedono per lo più in Belgio, che dai cittadini di altri Stati membri, i quali risiedono per contro, in linea generale, in uno Stato membro diverso dal Belgio (v., per analogia, sentenze 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen, Racc. pag. I-3289, punti 23-24, nonché Hartmann, cit., punto 31).
punto 46
Ne consegue che, come il governo belga d’altronde riconosce, la normativa nazionale oggetto delle cause principali incide, per sua stessa natura, più sui cittadini degli altri Stati membri diversi dal Regno del Belgio che non sui cittadini nazionali e che essa risulta essere particolarmente sfavorevole nei confronti dei primi.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sulla giustificazione della disparità di trattamento
punto 47
Come rilevato supra al punto 41, una disparità di trattamento, come quella istituita dal decreto 16 giugno 2006, costituisce una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, che è vietata salvo che non risulti obiettivamente giustificata.
punto 48
Inoltre, per poter risultare giustificato il provvedimento di cui trattasi dev’essere idoneo a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo che esso persegue e non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo medesimo (v., in tal senso, sentenze 16 ottobre 2008, causa C-527/06, Renneberg, Racc. pag. I-7735, punto 81, nonché 19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., Racc. pag. I-4171, punto 25).
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sulla giustificazione della disparità di trattamento › Sulla giustificazione relativa agli eccessivi oneri di finanziamento dell’istruzione superiore
punto 49
Il governo belga, sostenuto dal governo austriaco, sostiene anzitutto che la disparità di trattamento tra gli studenti residenti e gli studenti non residenti sia necessaria al fine di evitare eccessivi oneri di finanziamento dell’istruzione superiore, oneri derivanti dal fatto che, in assenza di diversa disciplina, il numero di studenti non residenti, iscritti negli istituti di istruzione superiore della Comunità francese, raggiungerebbe un livello eccessivamente elevato.
punto 50
A tal riguardo si deve rilevare che, alla luce delle spiegazioni fornite dalla Comunità francese quali risultanti dalla decisione di rinvio, gli oneri finanziari non costituiscono un motivo essenziale che ha condotto all’adozione del decreto 16 giugno 2006. Infatti, secondo tali spiegazioni, il finanziamento dell’insegnamento viene realizzato sulla base di un sistema a «busta chiusa» in cui gli stanziamenti complessivi non variano in funzione del numero totale di studenti.
punto 51
Ciò premesso, il timore di eccessivi oneri di finanziamento dell’istruzione superiore non può giustificare la disparità di trattamento tra studenti residenti e studenti non residenti.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sulla giustificazione della disparità di trattamento › Sulla giustificazione relativa alla salvaguardia dell’omogeneità del sistema di istruzione superiore
punto 52
Il governo belga, sostenuto dal governo austriaco, deduce che la presenza di studenti non residenti nei corsi di formazione di cui trattasi ha raggiunto un livello che rischia di produrre un abbassamento del livello qualitativo dell’istruzione superiore in considerazione dei limiti inerenti alla capacità di accoglimento degli istituti di istruzione e alla disponibilità del loro personale. Pertanto, al fine di salvaguardare l’omogeneità di tale sistema e di garantire un accesso ampio e democratico, per la popolazione della Comunità francese, ad un’istruzione superiore di qualità, risulterebbe necessario istituire una disparità di trattamento tra studenti residenti e studenti non residenti, limitando il numero di questi ultimi.
punto 53
Non può essere certamente escluso, a priori, che la prevenzione di rischi per l’esistenza di un sistema nazionale di insegnamento e per la sua omogeneità possa giustificare una disparità di trattamento tra taluni studenti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 66).
punto 54
Tuttavia, gli elementi di giustificazione invocati a tal riguardo coincidono con quelli connessi alla tutela della sanità pubblica, atteso che tutti i corsi di formazione di cui trattasi ricadono in tale settore. Occorre quindi esaminare tali elementi unicamente alla luce delle giustificazioni relative alle esigenze connesse alla tutela della sanità pubblica.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sulla giustificazione della disparità di trattamento › Sulla giustificazione relativa alle esigenze connesse alla sanità pubblica › — Osservazioni presentate alla Corte
punto 55
Il governo belga, sostenuto dal governo austriaco, afferma che la normativa oggetto delle cause principali è necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire la qualità e la continuità dell’assistenza medica e paramedica in seno alla Comunità francese.
punto 56
L’elevato numero di studenti non residenti comporterebbe, in primo luogo, una rilevante riduzione del livello qualitativo dell’insegnamento nei corsi di formazione medica e paramedica la quale esige, in particolare, che vengano seguite molte ore di formazione pratica. Orbene, si sarebbe evidenziato che tale formazione non può essere correttamente impartita al di là di un determinato numero di studenti, in quanto la capacità di accoglimento degli istituti di istruzione superiore, la disponibilità del relativo personale nonché le possibilità di formazione pratica non sarebbero illimitate.
punto 57
Al fine di illustrare le difficoltà incontrate in materia di insegnamento, il governo belga si richiama, in particolare, alla situazione nel settore degli studi in medicina veterinaria. Il detto governo deduce che, sulla base delle norme qualitative della formazione veterinaria — che implicano, segnatamente, una pratica clinica per ogni studente su un numero sufficiente di animali —, è stata constatata l’impossibilità di formare, nella Comunità francese, più di 200 veterinari all’anno nel secondo ciclo di studi superiori. Tuttavia, per effetto dell’afflusso di studenti non residenti, il numero complessivo di studenti ripartiti sui sei anni di studi sarebbe passato da 1233 a 2343 nel periodo compreso tra gli anni accademici 1995-1996 e 2002-2003.
punto 58
La situazione sarebbe analoga per gli altri corsi di formazione oggetto del decreto 16 giugno 2006.
punto 59
In secondo luogo, il governo belga sostiene che l’elevata presenza di studenti non residenti possa determinare, nel tempo, una penuria di personale medico qualificato su tutto il territorio, il che comprometterebbe il sistema della sanità pubblica nell’ambito della Comunità francese. Tale rischio deriverebbe dal fatto che gli studenti non residenti, una volta terminati gli studi, farebbero ritorno nel loro paese di origine per ivi esercitare la loro professione, mentre il numero di diplomati residenti resterebbe troppo esiguo per talune specialità.
punto 60
I ricorrenti nella causa principale deducono, in particolare, che, anche qualora tali elementi giustificativi risultassero ammissibili, il governo belga non ha dimostrato l’effettività delle menzionate circostanze.
punto 61
La Commissione afferma di aver preso in seria considerazione i rischi evocati dal governo belga. Essa ritiene, tuttavia, di non disporre, attualmente, di tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi sulla fondatezza della giustificazione.
Sentenza › Sulla prima e sulla seconda questione › Sulla giustificazione della disparità di trattamento › Sulla giustificazione relativa alle esigenze connesse alla sanità pubblica › — Risposta della Corte
punto 62
Dalla giurisprudenza emerge che una disparità di trattamento fondata indirettamente sulla nazionalità può essere giustificata dall’obiettivo diretto a mantenere un servizio medico-ospedaliero di qualità, equilibrato ed accessibile a tutti laddove contribuisca alla realizzazione di un livello elevato di tutela della sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer, Racc. pag. I-1721, punto 47 e la giurisprudenza ivi richiamata).
punto 63
Occorre quindi esaminare se la normativa oggetto delle cause principali sia idonea a garantire la realizzazione di tale legittimo obiettivo e se essa non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.
punto 64
A tal riguardo, spetta in ultima analisi al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire se ed entro quali limiti una siffatta normativa risponda a tali esigenze (v., in tal senso, sentenze 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kühn, Racc. pag. 2743, punto 15, nonché 23 ottobre 2003, cause riunite C-4/02 e C-5/02, Schönheit e Becker, Racc. pag. I-12575, punto 82).
punto 65
Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire indicazioni tratte dagli atti della causa principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (sentenze 20 marzo 2003, causa C-187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I-2741, punto 52, nonché Schönheit et Becker, cit., punto 83).
punto 66
In un primo momento, spetterà al giudice del rinvio verificare la sussistenza di rischi reali per la tutela della sanità pubblica.
punto 67
A tal riguardo, non può essere escluso a priori che un eventuale abbassamento del livello qualitativo della formazione di futuri professionisti nel settore sanitario possa pregiudicare, nel tempo, il livello qualitativo dell’assistenza sanitaria fornita sul territorio interessato, atteso che il livello qualitativo dei servizi medici o paramedici su un determinato territorio dipende dalle competenze degli operatori sanitari che ivi esercitano la loro attività.
punto 68
Non può essere nemmeno escluso che un’eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati — segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione — sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere che una penuria di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio esige la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale.
punto 69
Nell’ambito della valutazione di tali rischi, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione, anzitutto, che il nesso tra la formazione dei futuri operatori sanitari e l’obiettivo diretto a mantenere un servizio medico-ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti è solamente indiretto e meno causale rispetto al nesso esistente tra l’obiettivo della sanità pubblica e l’attività degli operatori sanitari già presenti sul mercato (v. menzionate sentenze Hartlauer, punti 51-53, nonché Apothekerkammer des Saarlandes e a., punti 34-40). La valutazione di tale nesso dipenderà infatti, in particolare, da un’analisi prospettica che dovrà estrapolare muovendo da una serie di elementi aleatori e incerti, tenendo conto della futura evoluzione del settore sanitario interessato, ma parimenti dall’analisi della situazione esistente inizialmente, vale a dire attualmente.
punto 70
Il giudice del rinvio dovrà poi tener conto, nell’ambito della valutazione concreta delle circostanze delle cause principali, del fatto che, qualora sussistano incertezze quanto all’esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio, lo Stato membro può adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari (v., per analogia, la menzionata sentenza Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit., punto 30 e la giurisprudenza ivi richiamata). Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda i rischi per il livello qualitativo dell’insegnamento in tale settore.
punto 71
Ciò premesso, spetta alle competenti autorità nazionali dimostrare l’effettiva sussistenza di tali rischi (v., per analogia, sentenza Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit., punto 39). Secondo costante giurisprudenza, spetta infatti alle dette autorità, qualora adottino un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal diritto dell’Unione, provare, caso per caso, che tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché da precisi elementi che consentano avvalorarne il ragionamento (v., in tal senso, sentenze 18 marzo 2004, causa C-8/02, Leichtle, Racc. pag. I-2641, punto 45, e Commissione/Austria, cit., punto 63). Occorre che tale analisi obiettiva, circostanziata e corredata di dati numerici sia idonea a dimostrare, sulla base di dati seri, convergenti e probatori, l’effettiva esistenza di rischi per la sanità pubblica.
punto 72
Nelle cause principali, tale analisi deve consentire, in particolare, di valutare, per quanto attiene ad ognuno dei nove corsi di formazione oggetto del decreto 16 giugno 2006, il numero massimo di studenti che può essere formato nel rispetto delle norme qualitative di formazione auspicate. Essa deve inoltre indicare il numero di diplomati richiesto che deve essere presente nella Comunità francese per ivi esercitare una professione medica o paramedica al fine di garantire una sufficiente disponibilità dei servizi sanitari pubblici.
punto 73
Tale analisi non può peraltro limitarsi a menzionare dati riguardanti l’uno e l’altro gruppo di studenti fondandosi, in particolare, sull’estrapolazione secondo cui, al termine dei loro studi, tutti gli studenti non residenti si stabiliranno nello Stato in cui risiedevano prima dell’inizio degli studi ai fini dell’esercizio di una delle professioni di cui trattasi nelle cause principali. Conseguentemente, tale analisi dovrà prendere in considerazione l’impatto del gruppo degli studenti non residenti sul conseguimento dell’obiettivo diretto a garantire una disponibilità di operatori sanitari nell’ambito della Comunità francese. Inoltre, essa dovrà prendere in considerazione la possibilità che studenti residenti decidano, al termine dei loro studi, di esercitare la loro professione in uno Stato diverso dal Regno del Belgio. Parimenti, essa deve tener conto della misura in cui soggetti che non abbiano studiato nella Comunità francese possano ivi stabilirsi successivamente al fine di svolgervi una delle dette professioni.
punto 74
Spetta alla autorità competenti fornire al giudice del rinvio un’analisi che risponda a tali requisiti.
punto 75
In un secondo momento, il giudice del rinvio, qualora dovesse ritenere che sussistano rischi reali per la tutela della sanità pubblica, dovrà valutare, alla luce degli elementi forniti dalle autorità competenti, se la normativa oggetto delle cause principali possa essere considerata idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica.
punto 76
In tale contesto, spetta al giudice medesimo valutare se una limitazione del numero di studenti non residenti sia realmente idonea ad aumentare il numero di diplomati pronti a garantire, nel tempo, la disponibilità di servizi sanitari in seno alla Comunità francese.
punto 77
In un terzo momento, spetta al giudice del rinvio valutare se la normativa oggetto delle cause principali non vada al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento dell’obiettivo invocato, vale a dire se non sussistano misure meno restrittive che ne garantiscano il conseguimento.
punto 78
A tal riguardo, si deve precisare che spetta a tale giudice verificare, in particolare, se l’obiettivo di interesse generale invocato non possa essere conseguito per mezzo di misure meno restrittive volte ad incoraggiare gli studenti che compiano i loro studi nella Comunità francese a stabilirvisi, al termine dei loro studi, o volte a invogliare professionisti formatisi al di fuori della Comunità francese a stabilirsi sul territorio di quest’ultima.
punto 79
Parimenti, spetta al giudice del rinvio esaminare se le autorità competenti abbiano conciliato, in maniera adeguata, la realizzazione del detto obiettivo con le esigenze poste dal diritto dell’Unione e, in particolare, con la facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi di insegnamento superiore, ove tale facoltà costituisce l’essenza stessa del principio della libera circolazione degli studenti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 70). Le restrizioni all’accesso ai detti studi, introdotte da uno Stato membro, devono essere quindi limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono consentire un accesso sufficientemente ampio per i detti studenti agli studi superiori.
punto 80
A tal riguardo, dagli atti di causa emerge che gli studenti non residenti interessati all’istruzione superiore vengono selezionati, ai fini della loro iscrizione, mediante estrazione a sorte che, di per sé, non tiene conto delle loro conoscenze e delle loro esperienze.
punto 81
Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio verificare se la procedura di selezione degli studenti non residenti si limiti all’estrazione a sorte e, in tal caso, se tale modalità di selezione fondata non sulle capacità dei candidati interessati, bensì sull’alea, risulti necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
punto 82
Conseguentemente, la prima e la seconda questione pregiudiziale devono essere risolte nel senso che gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che limiti il numero di studenti non residenti che possono iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che il giudice del rinvio, in esito ad una valutazione di tutti i pertinenti elementi presentati dalle autorità competenti, non constati che tale normativa risulti giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela della sanità pubblica.
Sentenza › Sulla terza questione
punto 83
Con la terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare, sostanzialmente, quale sia l’incidenza sulla situazione oggetto delle cause principali delle esigenze imposte agli Stati membri in forza dell’art. 13, n. 2, lett. c), del Patto.
punto 84
Il governo belga sostiene che l’adozione del decreto 16 giugno 2006 fosse indispensabile per rispettare il diritto all’educazione della popolazione della Comunità francese, diritto all’educazione sancito dall’art. 13, n. 2, lett. c), del Patto. La disposizione interessata conterrebbe, infatti, una clausola di congelamento che vincolerebbe la Comunità medesima a mantenere un accesso ampio e democratico ad un’istruzione superiore di qualità. Orbene, in assenza di tale decreto, il mantenimento di tale accesso risulterebbe compromesso.
punto 85
punto 86
Infatti, dal tenore dell’art. 13, n. 2, lett. c), del Patto emerge che questo persegue sostanzialmente le stesse finalità degli artt. 18 TFUE e 21 TFUE, vale a dire garantire il principio di non discriminazione nell’accesso all’istruzione superiore. Ciò è confermato dall’art. 2, n. 2, del Patto, a termini del quale gli Stati contraenti del Patto s’impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati vengano esercitati senza alcuna discriminazione fondata, segnatamente, sull’origine nazionale.
punto 87
Per contro, l’art. 13, n. 2, lett. c), del Patto non esige che uno Stato contraente garantisca un accesso ampio a un’istruzione superiore di qualità unicamente ai propri cittadini nazionali, né d’altronde lo autorizza in tal senso.
punto 88
Sentenza › Sull’applicazione della sentenza nel tempo
punto 89
Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse giungere alla conclusione che il diritto dell’Unione osti alla normativa nazionale oggetto delle cause principali, il governo belga chiede di limitare gli effetti nel tempo dell’emananda sentenza. Tale limitazione sarebbe necessaria in quanto il numero di relazioni giuridiche costituite in buona fede è elevato, atteso che molti studenti non residenti hanno presentato la propria candidatura ai fini della loro iscrizione, per l’anno accademico 2006-2007, per uno dei corsi di formazione contemplati dal decreto 16 giugno 2006. Rimettere in discussione tali rapporti giuridici potrebbe conseguentemente produrre gravi ripercussioni economiche tali da squilibrare il bilancio della Comunità francese in materia di insegnamento.
punto 90
Secondo costante giurisprudenza, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto comunitario nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 267 TFUE chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione della detta norma (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag 379, punto 27, nonché 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 141).
punto 91
Solamente in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, sentenze 28 settembre 1994, causa C-57/93, Vroege, Racc. pag. I-4541, punto 21, nonché 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka, Racc. pag. I-199, punto 51).
punto 92
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo di tale sentenza (v., in particolare, sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 52).
punto 93
Infatti, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, sussisteva il rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando, dall’altro, risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa dell’Unione in ragione di un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v. sentenza Grzelczyk, cit., punto 53).
punto 94
Nelle cause principali, si deve rilevare che il governo belga non ha presentato alla Corte alcun elemento concreto che consenta di affermare che gli autori del decreto 16 giugno 2006 sarebbero stati indotti ad un comportamento eventualmente non conforme al diritto dell’Unione alla luce di un’incertezza obiettiva e rilevante circa la portata del diritto medesimo.
punto 95
Parimenti, il detto governo non ha minimamente avvalorato, mediante elementi concreti, la propria tesi secondo cui la presente sentenza rischierebbe, nel caso in cui la sua efficacia non fosse limitata nel tempo, di produrre gravi conseguenze finanziarie.
punto 96
Ciò premesso, non vi è motivo per limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza.
Sentenza › Sulle spese
punto 97
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che limiti il numero di studenti non considerati residenti in Belgio che possono iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che il giudice del rinvio, in esito ad una valutazione di tutti i pertinenti elementi presentati dalle autorità competenti, non constati che tale normativa risulti giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela della sanità pubblica.
2) Le autorità competenti non possono invocare l’art. 13, n. 2, lett. c), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, qualora il giudice del rinvio accerti che il decreto della Comunità francese 16 giugno 2006, che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di istruzione superiore, non è compatibile con gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE.
Firme
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