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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 465 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-19, depositata il 1989-07-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:465
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13824

  • Locazione
  • Immobili ad uso non abitativo
  • Perdiodo di protrazione di fatto del rapporto
  • Corresponsione da parte del locatore di somme diverse dal canone contrattuale
  • Diritto del locatore
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - v. S. n. 22/1989.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 25 novembre 1987, n. 478
  • art. 2 d.l. 25 settembre 1987, n. 393

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata) convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Stefano Luciano e Nardo Vincenzo ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luciano Di Stefano, locatore di un immobile ad uso non abitativo, contro Vincenzo Nardo e Vito Rosario Angemi, conduttori con contratto di locazione cessato il 30 giugno 1986, per ottenere il risarcimento dei danni per ritardata consegna, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 in quanto "esclude il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero alla data di stipulazione del nuovo contratto"; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una declaratoria di manifesta infondatezza;
punto 2
Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze