Sez. 3, Sentenza n. 19086 del 06/03/2001 Cc. (dep. 11/05/2001) Rv. 218933 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione della pena per il reato di cui all'art.20 lett.b) della legge n. 47 del 1985 - Accordo delle parti sul dissequestro dell'opera - Rigetto dell'istanza di dissequestro - Necessità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art.20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n.47, non può essere ordinato il dissequestro delle opere in quanto la richiesta di dissequestro non può, ex lege, rientrare nelle clausole del "patto". Ne consegue che il relativo provvedimento di rigetto non può configurarsi come "modifica dell'accordo" integrante la violazione degli articoli 444 e 445 cod. proc. pen., ma come provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto ed, in quanto tale, inidonea ad inficiare il patto stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)