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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Sesta Sezione ampliata) del 10 settembre 2025, causa T-583/22

Decisione
decisa il 2025-09-10
ECLI
ECLI:EU:T:2025:863

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 10 settembre 2025 Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici – Assenza di pregiudizio grave agli altri obiettivi ambientali Nella causa T-583/22, Fédération environnement durable, con sede in Parigi (Francia), Bundesinitiative Vernunftkraft eV, con sede in Berlino (Germania), Vent de Colère! - Fédération nationale, con sede in Peyraud (Francia), Vent de Raison - Wind met Redelijkheid (VdR-WmR), con sede in Petit-Rœulx (Belgio), rappresentate da M. Le Berre, avocat, ricorrenti, contro Commissione europea, rappresentata da G. von Rintelen, G. Gattinara, C. Auvret e B. De Meester, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata), composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva, U. Öberg, P. Zilgalvis e E. Tichy-Fisslberger (relatrice), giudici, cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento, vista la lettera delle ricorrenti, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2023, visto il quesito scritto del Tribunale alle parti, in seguito all’udienza del 28 novembre 2024, ha pronunciato la seguente Indice Fatti2Conclusioni delle parti3In diritto3Considerazioni preliminari sul regolamento 2020/852 e sul regolamento delegato3Considerazioni preliminari sulla richiesta di riesame interno e sulla portata del controllo del Tribunale7Sul primo motivo, relativo all’elaborazione del regolamento delegato9Sulla prima parte, vertente sulla violazione degli articoli da 6 a 8 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 9 del regolamento n. 1367/200610Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/200611Sulla terza parte, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2020/85214Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici16Sulla ricevibilità degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella lettera che esse hanno depositato in cancelleria il 6 dicembre 202317Sulla prima parte, vertente su una violazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/85219Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2020/85223Sulla terza parte, vertente su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento 2020/85226Sulla quarta parte, relativa ad una violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2020/85227Sul terzo motivo, relativo all’adattamento ai cambiamenti climatici28Sul quarto motivo, relativo al principio consistente nel non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali34Sulla prima parte, relativa all’utilizzo sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine35Sulla seconda parte, relativa alla transizione verso un’economia circolare37Sulla terza parte, relativa alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento40Sulla quarta parte, relativa alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi43Sul quinto motivo, relativo all’obbligo di motivazione45Sul motivo dedotto in subordine, vertente sull’illegittimità del regolamento delegato46Conclusioni47Sulle spese47

Sentenza

punto 1
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, la Fédération environnement durable, la Bundesinitiative Vernunftkraft eV, la Vent de Colère! - Fédération nationale et la Vent de Raison - Wind met Redelijkheid (VdR-WmR), chiedono l’annullamento della decisione Ares (2022) 4952619 della Commissione europea, del 7 luglio 2022, con la quale quest’ultima ha respinto in quanto infondata la richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento delegato»), per quanto riguarda taluni aspetti connessi all’attività economica della «produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica» (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

punto 2
Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione sulla base, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13), ossia il regolamento cosiddetto di «tassonomia».
punto 3
Tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 dicembre 2021.
punto 4
Il 3 febbraio 2022 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno del regolamento delegato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1). Esse hanno fatto valere, in sostanza, che detto regolamento delegato non dimostrerebbe che l’attività economica della «produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica» contribuisca sostanzialmente agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato.
punto 5
Il 7 luglio 2022 la Commissione ha comunicato la decisione impugnata alle ricorrenti. Con tale decisione, essa ha respinto in quanto infondata la richiesta di riesame interno, con la motivazione che il regolamento delegato era conforme al diritto dell’Unione europea pertinente.

Conclusioni delle parti

punto 6
Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata; condannare la Commissione alle spese.
punto 7
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

punto 8
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi, strutturati, in sostanza, intorno a diverse tematiche. Il primo motivo riguarda l’elaborazione del regolamento delegato e si compone di tre parti, con le quali le ricorrenti lamentano la violazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Nell’ambito del secondo motivo, esse riguardano l’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici e fanno valere violazioni di diverse disposizioni del diritto dell’Unione nell’ambito di quattro parti. Il terzo motivo riguarda l’obiettivo dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Nell’ambito delle quattro parti del quarto motivo, le ricorrenti affrontano il principio consistente nel non arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali. Esse fanno infine valere, con il quinto motivo, che la Commissione non ha adempiuto l’obbligo di motivazione ad essa incombente.
punto 9
Nella replica, le ricorrenti deducono, inoltre, un motivo in subordine vertente sull’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, del regolamento delegato.

In diritto › Considerazioni preliminari sul regolamento 2020/852 e sul regolamento delegato

punto 10
Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Secondo il suo considerando 3, tale regolamento costituisce un passo fondamentale per orientare i flussi finanziari verso attività sostenibili al fine di pervenire a un’Unione neutra per il clima entro il 2050.
punto 11
A tal fine, il regolamento 2020/852 istituisce, come risulta dai suoi considerando 6 e 12, un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (denominato «tassonomia»), al fine di armonizzare a livello dell’Unione i criteri per determinare se un’attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale, il che offre agli investitori e agli altri operatori economici una comprensione comune delle attività economiche che sono sostenibili sul piano ambientale.
punto 12
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2020/852, «[a]l fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17; (…) d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, [e] dell’articolo 11, paragrafo 3 (…)».
punto 13
I sei obiettivi ambientali elencati all’articolo 9 del regolamento 2020/852 sono i seguenti: «a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi».
punto 14
L’articolo 4 del regolamento 2020/852 prevede che gli Stati membri e l’Unione applichino i criteri stabiliti all’articolo 3 di detto regolamento per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.
punto 15
L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2020/852 prevede che «[s]i considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’[accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015,] evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra (…) mediante: a) la produzione (…) di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU 2018, L 328, pag. 82)] (…)»
punto 16
La «mitigazione dei cambiamenti climatici» è definita all’articolo 2, punto 5, del regolamento 2020/852 come «il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dell’[accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015]».
punto 17
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento 2020/852 prevede che la Commissione adotti un atto delegato conformemente all’articolo 23 di detto regolamento per: «a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma (…) del presente paragrafo [lettera a)] arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi».
punto 18
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2020/852 prevede che si considera che un’attività economica apporti un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici quando tale attività: «a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi».
punto 19
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 2020/852 prevede che la Commissione adotti un atto delegato conformemente all’articolo 23 di detto regolamento al fine di: «a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; e b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico a norma del presente paragrafo [lettera a)], arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
punto 20
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 2020/852 così recita: «Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine; d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione».
punto 21
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2020/852 prevede che i criteri di vaglio tecnico stabiliti ai sensi, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento: «a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica; (…) c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi; (…) f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 [TFUE]; (…) j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità. (…)».
punto 22
Il regolamento delegato è stato adottato sulla base, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 2020/852 (v. punto 2 supra).
punto 23
L’articolo 1 del regolamento delegato prevede che i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa ritenere che un’attività economica contribuisca in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non arrechi pregiudizio significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali sono stabiliti nell’allegato I di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento delegato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa ritenere che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e non arrechi pregiudizio significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali sono stabiliti nell’allegato II del medesimo regolamento delegato.
punto 24
Gli allegati I e II del regolamento delegato precisano criteri di vaglio tecnico per ciascuna attività economica oggetto di detto regolamento delegato, in particolare al punto 4.3 di detto allegato I e al punto 4.3 di detto allegato II per quanto riguarda la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica.

In diritto › Considerazioni preliminari sulla richiesta di riesame interno e sulla portata del controllo del Tribunale

punto 25
In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 di tale regolamento può avviare, mediante una richiesta motivata, un riesame interno di un atto amministrativo presso l’istituzione o l’organo dell’Unione che lo ha adottato in quanto contrario al diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.
punto 26
È insito nel sistema del riesame interno che chi lo chiede deduca motivi concreti e precisi idonei a rimettere in discussione le valutazioni sulle quali è fondata la decisione di autorizzazione. (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 68). Pertanto, un siffatto richiedente è tenuto ad indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali idonei a fondare dubbi plausibili, ossia sostanziali, quanto alla valutazione effettuata dall’istituzione o dall’organo dell’Unione nell’atto considerato (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 69, e del 6 ottobre 2021, ClientEarth/Commissione, C-458/19 P, EU:C:2021:802, punto 60).
punto 27
La richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 10 di tale regolamento, il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C 82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38).
punto 28
Un simile ricorso non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta domanda, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale domanda (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 39). L’istituzione o l’organo dell’Unione da cui promana l’atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno non è tenuto ad esaminare motivi diversi da quelli forniti dal richiedente al momento della presentazione della richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 40).
punto 29
Tuttavia, non si può pretendere che un ricorrente che propone un ricorso dinanzi al Tribunale avverso una decisione di rigetto della sua richiesta di riesame interno si limiti a riprodurre testualmente gli argomenti che aveva dedotto nella sua richiesta di riesame interno. Infatti, da un lato, un siffatto ricorrente deve poter sollevare argomenti diretti a contestare, in diritto, la fondatezza della decisione adottata in risposta alla sua richiesta di riesame interno. Siffatti argomenti non possono, tuttavia, modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale richiesta, pena la privazione del suo effetto utile. In particolare, non si possono includere nuovi argomenti o elementi di prova che avrebbero potuto essere sollevati al momento della richiesta di riesame. Dall’altro lato, un argomento che non sia stato sollevato nella fase della domanda di riesame non può essere considerato nuovo, irricevibile nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale, se costituisce solo l’ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di tale domanda. Perché possa essere considerato un’estensione di un motivo o di una censura precedentemente indicati, occorre che un nuovo argomento presenti con i motivi o le censure inizialmente dedotti nel ricorso, un legame sufficientemente stretto perché si possa considerare che derivi dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. Tenuto conto della peculiare natura del procedimento di riesame istituito dal regolamento n. 1367/2006, una possibilità del genere deve tuttavia conciliarsi con la necessità di preservare l’effetto utile di detto procedimento, cosicché essa non può consentire a un ricorrente di modificare l’oggetto di tale procedimento deducendo nuovi motivi o elementi di prova che non abbiano un nesso sufficientemente stretto con le censure esposte in sede di richiesta di riesame. In tal senso, la ricorrente non può dedurre nuovi argomenti «contestuali» che si sottraggano alla logica di tale regola della corrispondenza, salvo riconoscere che siffatti argomenti sono, in ogni caso, inconferenti. (v. sentenza del 21 febbraio 2024, PAN Europe/Commissione, T-536/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:98, punti da 44 a 47 e giurisprudenza citata).
punto 30
Nell’ambito di un ricorso avverso una decisione che respinge in quanto infondata una richiesta di riesame interno, sono ricevibili solo i motivi diretti a dimostrare errori di diritto o di valutazione che viziano di illegittimità tale decisione, e non quelli riguardanti l’atto amministrativo di cui era stato chiesto il riesame interno (sentenza del 6 ottobre 2021, ClientEarth/Commissione, C-458/19 P, EU:C:2021:802, punto 49).
punto 31
In linea di principio, la portata del controllo giurisdizionale di una decisione che respinge una richiesta di riesame interno non differisce dalla portata del controllo giurisdizionale dell’atto amministrativo che è stato oggetto di detta domanda se tale atto dovesse essere oggetto di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T-177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punti 76 e 81).
punto 32
Secondo la giurisprudenza, quando un’istituzione dell’Unione è chiamata ad effettuare valutazioni complesse, come quelle sottese all’elaborazione di criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se un’attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale, essa dispone di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C 44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza citata). In tal caso, il controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di una decisione quale la decisione impugnata non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, bensì a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C 389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55 e giurisprudenza citata).
punto 33
A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante il giudice dell’Unione è tenuto in particolare non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C 389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56 e giurisprudenza citata). Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale. (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C 389/21 P, EU:C:2023:368, punto 57 e giurisprudenza citata).
punto 34
Al fine di dimostrare che un’istituzione ha commesso un errore manifesto nella valutazione di fatti complessi tale da giustificare l’annullamento dell’atto da essa adottato, gli elementi di prova a sostegno di tale affermazione devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti operate in tale atto (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2018, Lubrizol France/Consiglio, C-223/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:442, punto 39, e del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C-148/19 P, EU:C:2020:354, punto 74).

In diritto › Sul primo motivo, relativo all’elaborazione del regolamento delegato

punto 35
Le ricorrenti contestano le risposte fornite dalla Commissione, nella decisione impugnata, alla richiesta di riesame interno riguardante taluni aspetti dell’elaborazione del regolamento delegato. Nell’ambito di tre parti distinte nell’ambito del presente motivo, esse fanno valere che tali risposte violano talune disposizioni.

In diritto › Sul primo motivo, relativo all’elaborazione del regolamento delegato › Sulla prima parte, vertente sulla violazione degli articoli da 6 a 8 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 9 del regolamento n. 1367/2006

punto 36
Le ricorrenti fanno valere che la risposta della Commissione nella decisione impugnata alla richiesta di riesame interno concernente taluni aspetti dell’elaborazione del regolamento delegato non corrisponde al livello di informazione e di consultazione del pubblico previsto dagli articoli da 6 a 8 della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 4; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), approvata con decisione n. 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 1), e dall’articolo 9 del regolamento n. 1367/2006. In primo luogo, il processo di informazione e consultazione sarebbe iniziato ancor prima dell’adozione del regolamento 2020/852. In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che, pur rientrando nella definizione di «pubblico interessato» ai sensi di detta convenzione, esse non siano state considerate «parti interessate» che la Commissione ha consultato. In terzo luogo, nel contesto della seconda metà del 2020 e nel corso del 2021, la nozione di «informazione e di partecipazione del pubblico» avrebbe assunto un significato diverso che avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel processo di consultazione. In quarto luogo, la decisione impugnata conterrebbe informazioni nuove che non sarebbero chiaramente espresse in tale regolamento delegato e che non sarebbero state prese in considerazione in sede di elaborazione di quest’ultimo, mentre il pubblico avrebbe dovuto essere informato e consultato al riguardo prima dell’adozione di detto regolamento delegato.
punto 37
Nella replica, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non afferma di aver comunicato in particolare sulla questione dei criteri di vaglio tecnico ai fini della tassonomia e in sede di elaborazione del regolamento delegato al fine di ottenere contributi su tale punto preciso. A loro avviso, la Commissione non indica neppure il contenuto di tali contributi e il modo in cui essi sono stati presi in considerazione per quanto possibile. Esse sostengono che detto regolamento delegato rientra effettivamente nella definizione di «programmi o piani» ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1367/2006.
punto 38
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 39
Al punto 48 del ricorso, le ricorrenti affermano che «[l] a legittimità dell’elaborazione del regolamento delegato è contestata nella richiesta [di riesame interno]». A tal riguardo, occorre rilevare che tale domanda contiene una parte intitolata «Riesame della preparazione del regolamento delegato» che inizia a pagina 13, con un paragrafo così formulato: «[le ricorrenti] chiedono che le disposizioni [di detto] regolamento delegato relative all’attività [economica] della produzione di energia elettrica a partire da energia eolica siano riesaminate utilizzando le fasi previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento 2020/852». Successivamente, le ricorrenti hanno suddiviso i loro argomenti in quattro serie. La presente parte si riferisce alla terza serie di argomenti enunciata nei due paragrafi che così recitano: «In terzo luogo, il riesame dei pertinenti criteri di vaglio tecnico dovrebbe prevedere sia la previa informazione del pubblico che la consultazione del pubblico, come richiesto dalla convenzione di Aarhus. In particolare, l’informazione e la consultazione del pubblico sui criteri di vaglio tecnico pertinenti dovrebbero basarsi su un progetto di regolamento delegato riesaminato».
punto 40
Orbene, dalla formulazione dei paragrafi in questione, in combinato disposto con il paragrafo introduttivo, non risulta che le ricorrenti ritengano che il regolamento delegato sia stato adottato dalla Commissione in contrasto con gli aspetti specifici della convenzione di Aarhus ivi invocati.
punto 41
Al contrario, la formulazione dei paragrafi in questione indica piuttosto che, secondo le ricorrenti, la Commissione doveva tener conto di aspetti procedurali in occasione di un futuro riesame interno del regolamento delegato al quale essa doveva procedere.
punto 42
Ne consegue che, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 26, con i paragrafi in questione, le ricorrenti non hanno addotto, nella richiesta di riesame interno, motivi concreti e precisi idonei a rimettere in discussione le valutazioni sulle quali il regolamento delegato in quanto atto amministrativo è fondato, né hanno indicato gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali idonei a fondare dubbi plausibili, ossia sostanziali, quanto alla valutazione effettuata dalla Commissione in detto regolamento delegato in quanto atto oggetto della richiesta di riesame interno.
punto 43
Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 28, la Commissione non era tenuta ad esaminare motivi diversi da quelli forniti dalle ricorrenti al momento della presentazione della richiesta di riesame interno. In particolare, essa non era tenuta ad esaminare, di propria iniziativa, motivi potenziali in relazione all’informazione e alla consultazione del pubblico, in occasione dell’elaborazione e dell’adozione del regolamento delegato, che non sono stati invocati dalle ricorrenti.
punto 44
La presente parte non può quindi essere accolta.

In diritto › Sul primo motivo, relativo all’elaborazione del regolamento delegato › Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006

punto 45
Le ricorrenti fanno valere che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha risposto a un certo numero di punti addotti nella richiesta di riesame interno, violando così l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006. Tali punti sarebbero, in primo luogo, l’obbligo della Commissione di raccogliere tutte le cognizioni necessarie prima dell’adozione del regolamento delegato, in secondo luogo, il fatto che il parere della piattaforma sui criteri di vaglio tecnico sarebbe stato emesso dopo detta adozione e, in terzo luogo, il fatto che detto regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486), per quanto riguarda gli altri obiettivi ambientali non sarebbero stati adottati secondo il calendario previsto dal regolamento 2020/852, cosicché il secondo regolamento delegato non sarebbe stato disponibile al momento dell’elaborazione del primo regolamento delegato.
punto 46
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 47
Dal fascicolo risulta che i primi due punti addotti dalle ricorrenti (v. punto 45 supra) riguardano le prime due serie di argomenti enunciate nella parte intitolata «Riesame della preparazione del regolamento delegato» in quattro paragrafi che recitano quanto segue: «In primo luogo, tale esame dei criteri di vaglio tecnico pertinenti dovrebbe includere la consulenza della piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all’[articolo 20, paragrafo 2,] del regolamento 2020/852. Attualmente, dalla relazione della [piattaforma sulla finanza sostenibile] emerge chiaramente che “la piattaforma è stata incaricata di concentrarsi sui [criteri di vaglio tecnico] e di formulare una raccomandazione alla Commissione per il secondo progetto di atto delegato relativo alle attività sostenibili per gli obiettivi ambientali 3-6” (...) Il riesame dovrebbe pertanto includere una consulenza specifica della [piattaforma per la finanza sostenibile] sui criteri di vaglio tecnico di un contributo sostanziale della produzione di energia eolica ai primi due obiettivi ambientali, vale a dire la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Dall’altro lato, dal punto precedente risulta che il regolamento delegato non soddisfa il requisito di “raccogliere tutte le cognizioni necessarie prima dell’adozione” di cui all’[articolo 23, paragrafo 4,] del regolamento 2020/852».
punto 48
I primi tre paragrafi in questione non adducono alcun motivo concreto relativo alla regolarità dell’adozione del regolamento delegato. Il fatto che le ricorrenti considerino che tale processo non si sarebbe svolto in modo regolare deriva solo dal quarto paragrafo in questione.
punto 49
Dai quattro paragrafi in questione risulta quindi che l’unico motivo preciso e concreto addotto dalle ricorrenti nella richiesta di riesame interno consisteva nel sostenere che la Commissione aveva agito in contrasto con l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento 2020/852, non raccogliendo tutte le cognizioni necessarie prima dell’adozione e nel corso dell’elaborazione del regolamento delegato, dal momento che la piattaforma sulla finanza sostenibile non aveva fornito alcun parere sui criteri di vaglio tecnico riguardanti gli obiettivi ambientali della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento ad esso.
punto 50
Tuttavia, al punto 3 dell’allegato I della decisione impugnata, la Commissione indica quanto segue: «L’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e il considerando 38 del regolamento [2020/852] prevedono che la piattaforma fornisca consulenza alla Commissione sui criteri di vaglio tecnico, mentre l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 4, e il considerando 54 del [medesimo] regolamento impongono alla Commissione di consultare la piattaforma prima dell’adozione degli atti delegati contenenti i criteri di vaglio tecnico relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi. Tali disposizioni non precisano le modalità e il calendario della consultazione della piattaforma e si limitano a indicare che tale consultazione deve aver luogo prima dell’adozione degli atti delegati. (...) Sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 20 del regolamento [2020/852], il 19 novembre 2020 la Commissione ha invitato la piattaforma a esprimere il suo parere sul progetto di atto delegato prima della sua adozione. Il 20 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il progetto di atto delegato per una consultazione pubblica fino al 18 dicembre 2020. Il 18 dicembre 2020 la piattaforma ha presentato le sue osservazioni sul progetto di atto delegato [documento ora disponibile all’indirizzo “https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-12/201218-eu-platform-on-sustainable-finance-opinion-taxonomy-delegated-act_en.pdf”] nell’ambito della consultazione pubblica. Di conseguenza, la piattaforma è stata debitamente consultata in sede di elaborazione dell’atto delegato e prima della sua adozione. La Commissione ha adottato il progetto finale solo il 4 giugno 2021 (...)».
punto 51
Alla luce di tali spiegazioni chiare, le ricorrenti erroneamente affermano che «la decisione [impugnata] non contesta il fatto che il parere della piattaforma riguardante specificamente i criteri di vaglio tecnico del futuro regolamento delegato sia stato emesso il 31 agosto 2021, vale a dire dopo l’ [adozione] del regolamento delegato il 4 giugno 2021».
punto 52
Infatti, la Commissione ha ben spiegato nella decisione impugnata che la piattaforma sulla finanza sostenibile era stata consultata e aveva presentato i suoi commenti il 18 dicembre 2020, vale a dire prima dell’adozione del regolamento delegato, cosicché le affermazioni delle ricorrenti in senso contrario non sono fondate.
punto 53
Quanto al terzo punto sollevato dalle ricorrenti (v. punto 45 supra), esso riguarda la quarta serie di argomenti enunciata nella parte intitolata «Riesame della preparazione del regolamento delegato» in tre paragrafi che così recitano: «In quarto luogo, l’esame dei criteri di vaglio tecnico pertinenti dovrebbe essere effettuato alla luce di tutti gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento 2020/852 [adottato] simultaneamente, quali previsti agli articoli da 10 a 15 e (...) 19 del regolamento 2020/852, letti in combinato disposto. In concreto, un primo atto delegato (divenuto il regolamento delegato) riguardante i criteri di vaglio tecnico per i primi due obiettivi ambientali (e il principio [di non causare danni significativi] per quanto riguarda gli altri obiettivi ambientali) doveva essere adottato entro “il 31 dicembre 2020, al fine di garantirne l’applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2022” (articolo 10, paragrafo 6, e articolo 11, paragrafo 6, del regolamento 2020/852), mentre il secondo atto delegato relativo ai criteri di vaglio tecnico relativi agli altri obiettivi ambientali avrebbe dovuto essere adottato entro “il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023” (paragrafo 5 degli articoli da 12 a 15 del regolamento 2020/852). In altri termini, i due atti delegati summenzionati avrebbero dovuto essere (...) preparati e adottati prima che il primo di essi (il regolamento delegato) diventasse applicabile. Il riesame del regolamento delegato dovrebbe quindi avvenire con cognizione del secondo atto delegato, come inizialmente previsto dal regolamento 2020/852».
punto 54
Come rilevano giustamente le ricorrenti, la Commissione non ha affrontato tale punto nella decisione impugnata. Essa fa tuttavia valere che, poiché non sarebbe stato suffragato, tale punto era irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 supra, cosicché la Commissione non avrebbe potuto rispondervi.
punto 55
Anzitutto, occorre rilevare che il paragrafo 6 degli articoli 10 e 11 del regolamento 2020/852 prevede effettivamente che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono i criteri di vaglio tecnico per i due obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi «entro il 31 dicembre 2020, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022». Per contro, il paragrafo 5 degli articoli da 12 a 15 del regolamento 2020/852 dispone che la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono i criteri di vaglio tecnico per gli altri quattro obiettivi ambientali elencati all’articolo 9 del regolamento 2020/852 «entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023».
punto 56
In realtà, il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione solo il 4 giugno 2021, ma è effettivamente applicabile dal 1o gennaio 2022 (articolo 3, secondo comma, di detto regolamento delegato). Quanto al regolamento delegato 2023/2486 per gli altri quattro obiettivi ambientali, esso è stato adottato dalla Commissione il 27 giugno 2023. Esso è applicabile dal 1o gennaio 2024 (articolo 6, secondo comma, di tale regolamento delegato).
punto 57
Risulta quindi che i calendari di adozione previsti dal paragrafo 6 degli articoli 10 e 11 del regolamento 2020/852 da un lato, e dal paragrafo 5 degli articoli da 12 a 15 di tale regolamento dall’altro, non sono stati rispettati.
punto 58
Tuttavia, nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere che il regolamento delegato avrebbe dovuto essere elaborato con cognizione del contenuto del regolamento delegato 2023/2486 per gli altri quattro obiettivi ambientali. Pertanto, esse ritengono che la mancanza di disponibilità di quest’ultimo al momento della preparazione del regolamento delegato vizia quest’ultimo.
punto 59
Orbene, il fatto che il regolamento delegato 2023/2486 per gli altri quattro obiettivi ambientali sia stato adottato dopo il regolamento delegato corrisponde ai calendari previsti dal paragrafo 6 degli articoli 10 e 11 del regolamento 2020/852 da un lato, e dal paragrafo 5 degli articoli da 12 a 15 di tale regolamento dall’altro. Anche se tali calendari fossero stati rispettati, il regolamento delegato sarebbe stato adottato «entro il 31 dicembre 2020», mentre il regolamento delegato 2023/2486, per gli altri quattro obiettivi ambientali, avrebbe dovuto seguire solo «entro il 31 dicembre 2021». È quindi evidente che la sequenza dei due regolamenti delegati auspicata dalle suddette disposizioni del regolamento 2020/852 è stata pienamente rispettata, anche se tali regolamenti sono stati adottati tardivamente.
punto 60
In tali circostanze, anche ammettendo che tale argomento delle ricorrenti sia ricevibile, sia nella fase della richiesta di riesame interno sia nella fase del presente ricorso, esso non può, in ogni caso, fondare dubbi plausibili, ossia sostanziali, quanto alle valutazioni effettuate dalla Commissione nel regolamento delegato.
punto 61
Da ciò consegue che la presente parte dev’essere respinta nella sua interezza.

In diritto › Sul primo motivo, relativo all’elaborazione del regolamento delegato › Sulla terza parte, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2020/852

punto 62
Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che la piattaforma sulla finanza sostenibile, prevista dall’articolo 20 del regolamento 2020/852, non sia stata consultata correttamente prima dell’adozione del regolamento delegato, violando così l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2020/852. A loro avviso, la decisione impugnata non contesta l’affermazione contenuta nella richiesta di riesame interno secondo cui tale piattaforma ha indicato essa stessa di essere stata incaricata di trattare essenzialmente il progetto di atto delegato riguardante gli altri obiettivi ambientali. Inoltre, la consultazione della medesima piattaforma non avrebbe riguardato specificamente i criteri di vaglio tecnico precisi quali sarebbero contenuti in detto regolamento delegato. Un parere su tale punto sarebbe stato emesso dalla piattaforma di cui trattasi solo dopo l’adozione di tale regolamento delegato. Secondo le ricorrenti, il fatto che detta decisione non contenga un impegno, da parte della Commissione, a porre rimedio a tali violazioni deve parimenti essere considerato una violazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1367/2006.
punto 63
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 64
Le affermazioni dedotte dalle ricorrenti nell’ambito della presente parte riguardano la prima serie di argomenti enunciata nella parte intitolata «Riesame della preparazione del regolamento delegato».
punto 65
Come ricordato ai precedenti punti 50 e 52, la decisione impugnata spiega effettivamente che la Commissione ha invitato la piattaforma sulla finanza sostenibile a fornire il suo parere sul progetto di atto delegato prima della sua adozione, che la Commissione ha pubblicato il progetto di atto delegato il 20 novembre 2020, per una consultazione pubblica fino al 18 dicembre 2020 e che, il 18 dicembre 2020, la piattaforma ha presentato le sue osservazioni sul progetto di atto delegato.
punto 66
Nel ricorso, le ricorrenti fanno riferimento ad un altro documento, asseritamente datato 31 agosto 2021, per far valere due cose. Da un lato, da tale documento risulterebbe che la piattaforma sulla finanza sostenibile ha ritenuto di essere incaricata solo di trattare il secondo progetto di atto delegato relativo agli altri quattro obiettivi ambientali. Dall’altro lato, solo nell’ambito di tale documento detta piattaforma avrebbe fornito il suo parere riguardante specificamente i criteri di vaglio tecnico del «futuro regolamento delegato».
punto 67
Orbene, come fa valere giustamente la Commissione, il documento di cui trattasi, al quale fanno riferimento le ricorrenti, è privo di pertinenza nel caso di specie. Infatti, dal sito Internet della piattaforma sulla finanza sostenibile risulta che quest’ultima ha pubblicato un progetto di parere per i criteri di vaglio tecnico per quanto riguarda gli altri quattro obiettivi ambientali per raccogliere osservazioni il 3 agosto 2021, mentre il parere definitivo è stato pubblicato il 30 marzo 2022.
punto 68
Per definizione, i pareri di cui al precedente punto 67 non riguardano affatto i primi due obiettivi ambientali per i quali il regolamento delegato ha stabilito criteri di vaglio tecnico. Essi sono quindi del tutto irrilevanti nel caso di specie.
punto 69
Per il resto, le ricorrenti affermano, in sostanza, che il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile del 18 dicembre 2020 non era completo in quanto detta piattaforma si sarebbe limitata ad esaminare questioni generali senza discutere i criteri di vaglio tecnico precisi. Le ricorrenti deducono da tale circostanza che gli allegati del regolamento delegato contenenti tali criteri non erano allegati al progetto di regolamento delegato trasmesso dalla Commissione a tale piattaforma per parere.
punto 70
A tal riguardo, la Commissione fa valere che sia il progetto di regolamento delegato sia i suoi allegati sono stati sottoposti per parere il 19 novembre 2020 alla piattaforma sulla finanza sostenibile.
punto 71
Nel caso di specie, dai dati disponibili sul portale «Legiferare meglio» della Commissione risulta che il progetto di regolamento delegato nonché i suoi due allegati sono stati pubblicati il 20 novembre 2020 per consultazione pubblica fino al 18 dicembre 2020. Pertanto, anche supponendo che la Commissione non abbia comunicato tali allegati il 19 novembre 2020 quando ha invitato la piattaforma sulla finanza sostenibile a fornire il suo parere sul progetto, tale piattaforma ha avuto accesso a detti allegati al più tardi il giorno successivo alla data in cui le è stato inviato l’invito e ha potuto tenerne conto per formulare il suo parere.
punto 72
Pertanto, dato che le ricorrenti non hanno potuto confutare l’affermazione della Commissione secondo cui la piattaforma sulla finanza sostenibile è stata consultata sul progetto di regolamento delegato e sui suoi allegati che specificano i criteri di vaglio tecnico, è inoltre irrilevante che detta piattaforma non si sia pronunciata in modo dettagliato su detti criteri di vaglio tecnico, limitandosi a formulare osservazioni di natura generale.
punto 73
Infatti, sebbene il paragrafo 4 degli articoli 10 e 11 del regolamento 2020/852 preveda che, «[p] rima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo», tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che ostano all’adozione di tali atti delegati qualora, come nel caso di specie, detta piattaforma non abbia preso esplicitamente posizione su tutti gli aspetti dei progetti di atti delegati che le sono stati sottoposti per parere.
punto 74
Di conseguenza, la presente parte deve essere respinta, cosicché il primo motivo deve essere integralmente respinto.

In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici

punto 75
Il secondo motivo si articola in quattro parti, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2020/852, in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento 2020/852 e, in quarto luogo, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852.
punto 76
Le ricorrenti rimettono in discussione, in sostanza, due approcci adottati, a loro avviso, dalla Commissione nella fissazione dei criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica. Esse fanno valere, in sostanza, che, avendo difeso, nella decisione impugnata, questi due approcci nonostante gli argomenti da esse dedotti nella richiesta di riesame interno, la Commissione ha violato diverse disposizioni del diritto dell’Unione.
punto 77
Il Tribunale ritiene utile riassumere brevemente queste due critiche delle ricorrenti prima di iniziare la sua analisi delle quattro parti presentate da queste ultime.
punto 78
Da un lato, le ricorrenti criticano il fatto che i criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica non prevedono che le emissioni di CO2 per chilowattora (kWh) di energia elettrica prodotta a partire dall’energia eolica siano effettivamente misurate e rispettino una determinata soglia. Infatti, il punto 4.3 dell’allegato I del regolamento delegato si limita a prevedere come criterio di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che «[l]’ attività consiste nella produzione di energia elettrica dall’energia eolica». È pacifico tra le parti che ciò significhi concretamente che l’esercizio di tale attività economica è considerato, in detto regolamento delegato, come un contributo ancora sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonostante le circostanze specifiche.
punto 79
Le ricorrenti descrivono tale situazione nel senso che stabilisce un’«esenzione» dall’obbligo di procedere ad una misura quantitativa reale delle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica prodotta a partire dall’energia eolica e una «presunzione» secondo cui tale attività contribuisce sempre sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico.
punto 80
Dall’altro lato, le ricorrenti ritengono imperativo tener conto dell’«intermittenza» della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica. La quantità di energia elettrica prodotta utilizzando fonti di energia rinnovabili, in particolare l’energia eolica, dipenderebbe dalle circostanze meteorologiche, soprattutto dall’intensità del vento nel caso dell’energia eolica. Di conseguenza, un impianto di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica non metterebbe sempre la stessa potenza elettrica a disposizione della rete elettrica e quindi, in definitiva, dei consumatori di energia elettrica. Tale potenza messa a disposizione varierebbe a seconda delle condizioni meteorologiche. Pertanto, per soddisfare in ogni momento la domanda di energia elettrica, potrebbero essere richieste altre centrali elettriche per «compensare» la «sottoproduzione» di una centrale eolica.
punto 81
Secondo le ricorrenti, per misurare correttamente le emissioni di CO2 risultanti dalla produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, occorre tener conto delle emissioni di queste altre centrali che «compensano» la «sottoproduzione» di una centrale eolica. Orbene, il regolamento delegato non stabilisce alcun obbligo di tener conto di tali emissioni, circostanza che le ricorrenti qualificano nuovamente come «esenzione».
punto 82
Prima di esaminare le quattro parti del presente motivo, occorre pronunciarsi sulla ricevibilità degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella lettera che esse hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2023.

In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici › Sulla ricevibilità degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella lettera che esse hanno depositato in cancelleria il 6 dicembre 2023

punto 83
Il 6 dicembre 2023 le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria una lettera accompagnata da un allegato, vale a dire la comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio consistente nel “non arrecare un danno significativo” ai sensi del regolamento che istituisce uno strumento per la ripresa e la resilienza» (GU C, C/2023/111). A loro avviso, tale lettera e il suo allegato sono ricevibili, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto nuovo mezzo di prova, dal momento che detta comunicazione sarebbe divenuta disponibile solo dopo la presentazione del ricorso e dopo la chiusura della fase scritta del procedimento. Esse ritengono, in sostanza, che tale comunicazione confermi i loro argomenti a sostegno del secondo motivo, secondo i quali occorre tener conto del carattere intermittente della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, nonché quelli con i quali esse fanno valere che la Commissione non ha rispettato la neutralità tecnologica.
punto 84
Il 12 dicembre 2023 la cancelleria ha informato le parti, in particolare, che la Commissione era invitata a prendere posizione, all’udienza di discussione, sulla ricevibilità e sulla fondatezza della lettera depositata in cancelleria dalle ricorrenti il 6 dicembre 2023 e del suo allegato.
punto 85
A tal riguardo, nelle sue difese orali, la Commissione ha presentato le sue osservazioni, circostanza di cui si è preso atto nel verbale dell’udienza di discussione. Essa fa valere che la comunicazione allegata alla lettera depositata in cancelleria dalle ricorrenti il 6 dicembre 2023 è irricevibile e, in ogni caso, irrilevante.
punto 86
Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
punto 87
Secondo la giurisprudenza, l’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura è applicabile anche alle censure o agli argomenti. (v. sentenza del 14 luglio 2021, AQ/eu-LISA, T 164/19, non pubblicata, EU:T:2021:456, punto 59 e giurisprudenza citata].
punto 88
Come ricordato al precedente punto 83, nella lettera che esse hanno depositato in cancelleria il 6 dicembre 2023, le ricorrenti ritengono, in sostanza, che la comunicazione allegata a detta lettera confermi i loro argomenti a sostegno del secondo motivo, secondo i quali occorre tener conto del carattere intermittente della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, nonché quelli con i quali esse fanno valere che la Commissione non ha rispettato la neutralità tecnologica. Nei limiti in cui le ricorrenti basano gli argomenti contenuti in tale lettera sulla comunicazione ad essa allegata, esse adducono argomenti nuovi, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
punto 89
Come è stato altresì ricordato al precedente punto 83, le ricorrenti ritengono che la lettera da esse depositata in cancelleria il 6 dicembre 2023 e il suo allegato siano ricevibili, dal momento che la comunicazione oggetto di tale allegato e sulla quale si fondano gli argomenti nuovi dedotti in detta lettera è divenuta disponibile solo dopo la proposizione del ricorso e dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nel caso di specie. Pertanto, esse fanno valere, in sostanza, che la pubblicazione di detta comunicazione costituisce un elemento di diritto o di fatto emerso durante il procedimento, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e che giustifica quindi la presentazione dei nuovi argomenti contenuti in tale lettera.
punto 90
Orbene, se è vero che la comunicazione di cui trattasi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale solo l’11 ottobre 2023 e quindi solo dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nel caso di specie, notificata alle ricorrenti con lettera della cancelleria in data 4 maggio 2023, è giocoforza constatare che i due passaggi precisi di tale comunicazione, ai quali fanno riferimento le ricorrenti, ossia il primo e il terzo paragrafo nel punto 2.4, intitolato «Principi direttivi della valutazione [del principio consistente nel “non causare un danno significativo”]» erano già contenuti in modo identico in una versione precedente di tale comunicazione che era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 18 febbraio 2021 (GU 2021, C 58, pag. 1), e quindi prima della proposizione del ricorso.
punto 91
Poiché i passaggi in questione sono stati quindi già pubblicati prima della proposizione del ricorso, essi non possono essere considerati elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La loro mera ripubblicazione dopo la chiusura della fase scritta del procedimento non può modificare tale constatazione.
punto 92
Ne consegue che gli argomenti contenuti nella lettera depositata dalle ricorrenti presso la cancelleria il 6 dicembre 2023 devono essere respinti in quanto irricevibili, senza che sia necessario analizzare la ricevibilità di tale lettera in quanto tale né quella della comunicazione ad essa allegata.

In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici › Sulla prima parte, vertente su una violazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852

punto 93
Le ricorrenti ritengono che, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, il regolamento delegato non stabilisca l’obbligo di procedere ad una misura quantitativa reale delle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica prodotta a partire dall’energia eolica, né a una misura dell’impatto dell’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica sulle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica prodotta, considerate tutte le fonti di energia. Tale regolamento delegato si fonderebbe, al contrario, su una presunzione secondo la quale la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica è compatibile con i requisiti del regolamento 2020/852.
punto 94
Secondo le ricorrenti, un siffatto approccio evita di ricercare ed esaminare elementi scientifici concludenti relativi a tale attività, il che non è conforme al principio di precauzione, e non porta a prendere in considerazione dati scientifici e tecnici disponibili, il che è contrario all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852 e all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Tale approccio non costituirebbe neppure un uso prudente e razionale delle risorse naturali e non dovrebbe essere considerato come prova del fatto che l’attività contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici, ai sensi dell’articolo 191 TFUE. Così facendo, un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità non sarebbero garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, contrariamente all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali.
punto 95
Le ricorrenti sostengono che non si può ritenere che lo studio del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) presenti dati scientifici idonei a dar luogo a criteri di vaglio tecnico ai sensi dell’articolo 19 del regolamento 2020/852. A loro avviso, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento fa riferimento a un’analisi a livello di un settore (nel caso di specie, quello dell’energia elettrica) e alla necessità di confrontare i risultati delle attività all’interno di un settore con il loro contributo rispettivo agli obiettivi ambientali. Esse ritengono che le emissioni di CO2 per la produzione di un kWh di energia elettrica per fonte e in tempo reale siano facilmente disponibili.
punto 96
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 97
Dal fascicolo risulta che, nella parte intitolata «Generazione di energia elettrica a partire dall’energia eolica per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici» della richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno affermato quanto segue: «In primo luogo, l’affermazione di cui sopra non costituisce un “criterio di vaglio tecnico” ai sensi del regolamento 2020/852 e non soddisfa quindi il requisito del regolamento 2020/852 per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2020/852 richiede che ciascuna attività “contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra”. Il regolamento delegato non contiene né menziona la dimostrazione che l’attività di produzione di energia elettrica da energia eolica contribuisce in modo significativo, e in quale misura, alla stabilizzazione, alla prevenzione o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o all’aumento dell’eliminazione dei gas a effetto serra. Tale mancanza di dimostrazione è rilevante alla luce della finalità del regolamento 2020/852 e dei “criteri di vaglio tecnico” che esso è tenuto a contenere. Da un lato, il regolamento 2021/1118 (legge europea sul clima), che introduce obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rinvia espressamente al regolamento 2020/852 per valutare i progressi compiuti nel conseguimento di tale obiettivo. Dall’altro lato, il regolamento 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima implica altresì che le fonti di energia rinnovabili siano valutate, e non presunte, in relazione ai loro rispettivi contributi alle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo, anche se si dovesse ritenere che detta dichiarazione costituisca un criterio di vaglio tecnico, si tratta in realtà di un’ipotesi e non di un criterio. Tale lettura è confermata dalla formulazione del[l’allegato tecnico] alla relazione del gruppo di esperti tecnici, secondo cui “l’energia eolica è attualmente oggetto di una deroga alla realizzazione di una valutazione [dell’impronta di carbonio del prodotto] o dei [gas a effetto serra] durante tutto il ciclo di vita, fatto salvo un riesame periodico conformemente alla soglia di declino. L’energia eolica è attualmente considerata ammissibile per la tassonomia, che è oggetto di un riesame periodico” (pag. 218). In terzo luogo, il ragionamento proposto nel[l’allegato tecnico]alla relazione del gruppo di esperti tecnici sotto il titolo “Rationale” non tiene conto delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’intermittenza dell’attività (dipendenza dal vento e disponibilità ed emissioni derivanti dalla capacità di produzione di energia elettrica di attesa). In altri termini, la natura dell’intermittenza della produzione di energia elettrica dall’energia eolica significa che la questione se essa possa o meno essere considerata sostenibile sotto il profilo ambientale deve tener conto sia del livello di intermittenza previsto, in quanto varierà in funzione della struttura del vento generalmente disponibile e delle altre fonti di produzione di energia elettrica (nello Stato membro interessato), sia delle loro prestazioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, che incideranno anche sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica messa a disposizione per il consumo. In quarto luogo, l’affermazione secondo cui “[l]’ attività produce energia elettrica a partire dall’energia eolica” si basa unicamente sul punto di vista della produzione di energia elettrica in contrapposizione al consumo di energia elettrica. Invece la misura effettiva è volta a determinare se una data produzione di energia elettrica apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, vale a dire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell’ambito del consumo finale lordo di energia quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In concreto, il regolamento delegato riguarda solo gli investimenti nella capacità di produzione di energia eolica, vale a dire la produzione di energia elettrica da tale fonte. Per contro, la riduzione effettiva dei gas a effetto serra e quindi l’esistenza di un contributo sostanziale all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici non possono essere misurate unicamente dal punto di vista del livello dei gas a effetto serra nel consumo di energia, nella fattispecie dell’energia elettrica. Tale differenza tra la produzione e il consumo di energia elettrica avrebbe dovuto essere colmata nel regolamento delegato e dovrebbe essere colmata nel quadro del riesame interno richiesto. In quinto luogo e in ogni caso, la dichiarazione della delegazione non è suffragata da una dimostrazione o da una prova».
punto 98
Al pari della Commissione, occorre anzitutto constatare che le ricorrenti non menzionano affatto l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali né l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852 nella parte intitolata «Generazione dell’energia elettrica dall’energia eolica per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici» della richiesta di riesame interno. Ne consegue che gli argomenti presentati nel ricorso relativi a tali disposizioni sono nuovi e quindi irricevibili, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 28. Non vi è neppure un riferimento all’articolo 191 TFUE nella suddetta domanda, cosicché gli argomenti fondati su tale disposizione sono anch’essi nuovi e quindi irricevibili.
punto 99
In ogni caso, sebbene le ricorrenti facciano valere nell’ambito della presente parte, in sostanza, che il regolamento delegato non si basa su elementi scientifici concludenti, per quanto riguarda la determinazione dei criteri di vaglio tecnico, dal punto 77 del ricorso risulta chiaramente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che le ricorrenti contestano la legittimità della decisione impugnata e non quella di detto regolamento delegato.
punto 100
Al punto 1.1 dell’allegato IV della decisione impugnata, la Commissione ha risposto come segue alle affermazioni delle ricorrenti relative al criterio dell’attenuazione dei cambiamenti climatici: «L’atto delegato definisce i criteri di vaglio tecnico applicati per valutare il contributo sostanziale e il principio [consistente nel non causare un danno significativo (DNSH)] rispetto agli obiettivi ambientali specifici delle diverse attività economiche. Il contributo sostanziale al conseguimento degli obiettivi ambientali è definito agli articoli da 10 a 15 del regolamento [2020/852], mentre il danno significativo agli obiettivi ambientali è definito all’articolo 17 [di detto regolamento]. La portata esatta delle attività economiche è definita nell’atto delegato. Poiché [tale regolamento] riguarda principalmente le attività economiche, non è stato possibile estendere l’ambito di applicazione della valutazione a un’analisi a livello di sistema. Ciascuna attività è stata valutata in base al suo contributo sostanziale agli obiettivi climatici e al danno significativo arrecato agli altri obiettivi ambientali, senza valutare le altre attività ad esse connesse. Nell’ambito di tale approccio, non è possibile prendere in considerazione l’intermittenza delle attività. La valutazione d’impatto sui cambiamenti climatici allegata all’atto delegato illustra il ragionamento alla base dell’applicazione di una soglia quantitativa di 100 g CO2 per kWh, tecnologicamente neutra e basata sul ciclo di vita, a tutte le attività di produzione di energia elettrica. Essa presenta inoltre la giustificazione addotta per creare una deroga all’obbligo di effettuare un calcolo delle emissioni per ciclo di vita e un’esenzione de facto dall’obbligo di rispettare la soglia neutra sul piano tecnologico. Sulla base di prove scientifiche concludenti, presentate in particolare dall’IPCC (...) e basate su dati globali sulle emissioni per ciclo di vita delle tecnologie di fornitura di energia elettrica, la Commissione — seguendo l’approccio del [gruppo di esperti tecnici (GET)] — ha deciso di esentare alcune attività da tale soglia. Questi casi sono limitati a quelli per i quali la mediana mondiale delle emissioni per ciclo di vita era inferiore a 100 g di CO2 per kWh. Secondo i dati IPCC, le emissioni di [gas a effetto serra (GES)] per ciclo di vita dell’energia eolica (sia a terra che in mare) sono di gran lunga inferiori alla soglia fissata (emissioni massime di 56 g CO2 per kWh). La soglia sarebbe quindi sempre rispettata dall’attività di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica e il requisito applicabile residuo sarebbe limitato al calcolo del ciclo di vita secondo una delle tre tecnologie alternative. Tenuto conto dei risultati delle ricerche dell’IPCC sulle emissioni per ciclo di vita, del riconoscimento del fatto che i criteri sarebbero ridotti a una procedura amministrativa in talune attività a basse emissioni e dell’orientamento della politica energetica europea – che incoraggia la rapida diffusione delle energie rinnovabili e tiene conto del requisito di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento [2020/852], secondo cui i criteri devono essere facili da utilizzare –, la Commissione ha deciso di esentare l’energia eolica dall’obbligo di rispettare i criteri di vaglio tecnico quantitativo per le attività di produzione di energia elettrica».
punto 101
Pertanto, la Commissione ha chiaramente indicato nella decisione impugnata le ragioni per le quali aveva scelto di redigere i criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica dall’energia eolica, per quanto riguarda il criterio del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come essa ha fatto nel regolamento delegato. Essa ha fatto riferimento alla valutazione d’impatto che aveva accompagnato detto regolamento delegato e dalla quale risultava che essa si era basata su elementi scientifici concludenti, presentati in particolare dall’IPCC.
punto 102
Al punto 77 della replica, le ricorrenti fanno valere che, «[s] e gli studi citati [dalla Commissione] sono tali da giustificare le due esenzioni e la presunzione, [essi] non costituiscono tuttavia dati scientifici idonei a dar luogo a “criteri di vaglio tecnico” ai sensi dell’articolo 19 del regolamento 2020/852». Esse ritengono che si tratti di una «contraddizione» (punto 78 della replica) e che una precisa disposizione del regolamento 2020/852 avrebbe obbligato la Commissione ad una «analisi a livello di settore (nella fattispecie quello dell’energia elettrica), ma anche [a] comparare i risultati delle attività all’interno di un settore rispetto al loro rispettivo contributo agli obiettivi ambientali» (punto 80 della replica), cosa che «[l]e due esenzioni e le presunzioni» rendono impossibile (punto 81 della replica).
punto 103
A tal riguardo, occorre osservare, da un lato, che il testo citato dalle ricorrenti al punto 79 della replica deriva in realtà dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera j), del regolamento 2020/852 e non dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), come esse indicano. Orbene, non si è mai parlato di tale prima disposizione nella richiesta di riesame interno, né nel ricorso relativo alla presente parte. Gli argomenti fondati su tale disposizione sono quindi irricevibili.
punto 104
Dall’altro lato, le ricorrenti riconoscono esplicitamente, al punto 77 della replica, che dalla decisione impugnata risulta che la Commissione si è effettivamente basata su dati scientifici. Pertanto, esse contraddicono il loro argomento secondo cui la Commissione non si sarebbe basata su dati scientifici concludenti. Peraltro, gli altri argomenti dedotti nella replica, secondo i quali i criteri di vaglio tecnico non sono conformi al regolamento 2020/852 per altre ragioni, sono irricevibili, in quanto nuovi.
punto 105
Poiché le ricorrenti hanno quindi riconosciuto che la decisione impugnata menziona il fatto che i criteri di vaglio tecnico per quanto riguarda il contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico mediante la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica sono basati su dati scientifici concludenti, la presente parte deve, in ogni caso, essere respinta in quanto infondata.

In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici › Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2020/852

punto 106
Le ricorrenti sostengono che, nei limiti in cui il regolamento delegato non stabilisce l’obbligo di procedere a una misura quantitativa reale delle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica prodotta a partire dall’energia eolica né a una misura dell’impatto dell’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica sulle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica prodotta, considerate tutte le fonti energetiche, esso non soddisfa il requisito di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento 2020/852, secondo cui occorre stabilire se e in quale misura l’attività contribuisca in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera. Le affermazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata, secondo cui non era possibile tener conto dell’intermittenza, dimostrerebbero che quest’ultima è un fatto noto alla Commissione. Quest’ultima avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione non tenendone conto. L’approccio della Commissione si risolverebbe nell’evitare una valutazione globale dell’impatto ambientale dell’attività nel suo complesso. In subordine, la Commissione avrebbe ecceduto la competenza conferitale dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento decidendo che non occorreva procedere ad una misura quantitativa reale delle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica prodotta a partire dall’energia eolica né ad una misura dell’impatto dell’intermittenza.
punto 107
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 108
Anzitutto, occorre rilevare che, anche se gli argomenti presentati dalle ricorrenti nel ricorso potrebbero dare l’impressione che esse critichino il regolamento delegato, dal punto 82 del ricorso risulta in modo univoco che esse ritengono che la risposta fornita dalla Commissione nella decisione impugnata alla richiesta di riesame interno sia contraria all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2020/852. Pertanto, tali argomenti devono essere considerati come riguardanti detta decisione.
punto 109
L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2020/852 prevede che «[l] a Commissione adotta un atto delegato (...) al fine di (…) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici».
punto 110
L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2020/852 riguarda unicamente «a quali condizioni» un’attività è considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le ricorrenti incorrono quindi in errore nel sostenere che da tale disposizione discenderebbe che essa «[mira] a determinare se e in quale misura l’attività» apporterebbe un siffatto contributo. Detta disposizione non contiene infatti alcun riferimento all’idea di una valutazione necessariamente quantitativa, nel senso del rispetto di una determinata soglia.
punto 111
Peraltro, nel secondo paragrafo citato al precedente punto 100, la Commissione ha indicato, in sostanza, di ritenere, per le ragioni indicate nella valutazione d’impatto del regolamento delegato, che qualsiasi attività di produzione di energia elettrica (vale a dire considerando tutte le tecnologie) che provochi emissioni al di sotto di una soglia di 100 g di CO2 per kWh basata sul ciclo di vita contribuisca sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 112
Le ricorrenti non hanno dedotto elementi, nella richiesta di riesame interno o nelle loro memorie, che metterebbero in discussione la considerazione di cui al precedente punto 111, sulla quale si basa l’approccio seguito dalla Commissione.
punto 113
Inoltre, nel secondo paragrafo citato al punto 100 supra, la Commissione ha spiegato che dai dati dell’IPCC risultava che «le emissioni di [gas a effetto serra] per ciclo di vita dell’energia eolica (sia a terra che in mare) sono di gran lunga inferiori alla soglia fissata (emissioni massime di 56 g di CO2 per kWh)».
punto 114
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla decisione impugnata risulta quindi senz’altro che la Commissione ha applicato una soglia quantitativa. Poiché quest’ultima sarebbe sempre rispettata dall’attività della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, essa ha tuttavia ritenuto, in sostanza, che fosse inutile valutarne il rispetto in ciascun caso specifico.
punto 115
L’unico argomento dedotto dalle ricorrenti idoneo a rimettere in discussione la considerazione della Commissione secondo cui la soglia di 100 g di CO2 per kWh (in quanto tale non messa in discussione dalle ricorrenti, v. punto 112 supra) è sempre rispettata dalla produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica è relativo all’«intermittenza» della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica.
punto 116
A tal riguardo, la Commissione ha spiegato, nel primo paragrafo citato al precedente punto 100, che è il regolamento delegato a definire la portata esatta delle diverse attività economiche. A suo avviso, «[p]oiché il regolamento [2020/852] riguarda principalmente le attività economiche, non è stato possibile estendere la portata della valutazione a un’analisi a livello di sistema», «[q] ualsiasi attività è stata valutata in funzione del suo contributo sostanziale agli obiettivi climatici e del danno significativo causato agli altri obiettivi ambientali, senza valutare le altre attività ad esse connesse» e, «[n]ell’ambito di tale approccio, non è possibile prendere in considerazione l’intermittenza delle attività».
punto 117
Anzitutto, risulta univocamente da diverse disposizioni del regolamento 2020/852 che quest’ultimo si basa sull’idea secondo cui sono «attività economiche» precise ad essere oggetto dei criteri previsti da o sulla base di tale regolamento al fine di valutare se tali «attività economiche» siano considerate sostenibili sul piano ambientale.
punto 118
Infatti, in primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2020/852 prevede che tale regolamento «stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento».
punto 119
In secondo luogo, l’articolo 3 del regolamento 2020/852 dispone che «un’attività economica è considerata ecosostenibile» se soddisfa determinate condizioni.
punto 120
In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2020/852, «[s]i considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico (...) evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra».
punto 121
In quarto luogo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2020/852, la Commissione adotta un atto delegato per «integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici».
punto 122
La Commissione ha quindi correttamente strutturato il regolamento delegato prevedendo, nei suoi allegati I e II, punti per ciascuna attività economica cui esso si riferisce. Le ricorrenti non rimettono peraltro in discussione tale approccio.
punto 123
Al punto 4.3 degli allegati I e II del regolamento delegato, intitolato «Produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica», la Commissione ha fornito la seguente «[d]escrizione dell’attività»: «Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica».
punto 124
È quindi evidente che l’attività economica di cui trattasi è definita in modo tale che, da un lato, essa riguarda unicamente la produzione di energia elettrica e, dall’altro, l’unica fonte di energia pertinente è l’energia eolica. Per contro, non rientrano in tale attività economica, da un lato, la messa a disposizione di energia elettrica ai clienti finali né, dall’altro, la produzione di energia elettrica da altre fonti di energia.
punto 125
La Commissione ha poi rilevato che la produzione di energia elettrica dall’energia eolica era «intermittente», nel senso che essa non verteva su una potenza elettrica continua, bensì su una potenza variabile a seconda delle condizioni meteorologiche.
punto 126
Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che «non [fosse] possibile prendere in considerazione l’intermittenza», dal momento che, in sostanza, il «riempimento» della «sottoproduzione» di energia elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica con altre fonti di energia non faceva parte di tale prima attività e che siffatte «altre attività» così «collegate» non sarebbero state valutate in tale contesto.
punto 127
Tale posizione è priva di errori manifesti di valutazione.
punto 128
Da un lato, alla luce dei precedenti punti da 117 a 122, la Commissione fa giustamente valere che, secondo il regolamento 2020/852, un’attività economica deve, in linea di principio, essere valutata individualmente.
punto 129
Dall’altro lato, la Commissione fa altresì giustamente valere che sarebbe molto difficile quantificare l’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica e dimostrarne l’incidenza.
punto 130
In primo luogo, se è vero, come affermano, in sostanza, le ricorrenti, che dati storici esistenti dimostrano una certa fluttuazione della produzione totale di energia elettrica a partire dall’energia eolica in talune zone geografiche, resta il fatto che tali dati statistici relativi ad aree geografiche piuttosto ampie non consentono di dedurre con certezza la produzione futura reale di un impianto preciso di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica.
punto 131
In secondo luogo, la Commissione sostiene giustamente che l’incidenza dell’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica dipende anzitutto dalle tecnologie che interverrebbero per compensare una produzione eventualmente bassa di energia eolica. Orbene, non è possibile prevedere le tecnologie esatte che interverranno per compensare la bassa produzione di energia eolica con un impianto preciso.
punto 132
In terzo luogo, si tratterebbe, in ogni caso, di fattori che non sarebbero nelle mani di coloro che esercitano l’attività di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica. Orbene, tali fattori esterni, difficili da dimostrare, non possono essere presi in considerazione dai gestori di un impianto di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica senza creare difficoltà particolari per tali gestori. Come giustamente sostenuto dalla Commissione, ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento 2020/852, dal quale deriva che i criteri di vaglio tecnico «sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità».
punto 133
Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione non tenendo conto dell’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica.
punto 134
Di conseguenza, si deve concludere che la considerazione della Commissione secondo cui la soglia di 100 g di CO2 per kWh è sempre rispettata dalla produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica non è rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti (v. supra, punti 114 e 115)
punto 135
Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non ha applicato una soglia quantitativa deve essere respinto, così come la presente parte a sostegno della quale esso è stato presentato.

In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici › Sulla terza parte, vertente su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento 2020/852

punto 136
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non soddisfa l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/852, né il principio di neutralità tecnologica in esso contenuto, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, lettera j), del medesimo regolamento, che impone alla Commissione di fare in modo che le attività beneficino di una parità di trattamento se contribuiscono allo stesso modo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali. L’approccio adottato dalla Commissione sarebbe contrario alla neutralità tecnologica in quanto non terrebbe conto dell’intermittenza. Tale intermittenza sarebbe una caratteristica che determina il livello delle emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica nel sistema elettrico interessato nella sua totalità. Pertanto, occorrerebbe tener conto delle emissioni di CO2 per kWh prodotte a partire da fonti di energia elettrica alternative che compensano l’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica.
punto 137
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 138
È giocoforza constatare, al pari della Commissione, che la richiesta di riesame interno non contiene strettamente nulla che possa essere interpretato nel senso che fa valere che un «principio della neutralità tecnologica» asseritamente previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/852, o che la parità di trattamento di attività che contribuiscono allo stesso modo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera j), del medesimo regolamento, non sono stati rispettati.
punto 139
Di conseguenza, gli argomenti dedotti a sostegno della presente parte devono essere respinti in quanto irricevibili in quanto nuovi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 28.
punto 140
La parte in esame deve pertanto essere respinta.

In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici › Sulla quarta parte, relativa ad una violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2020/852

punto 141
Le ricorrenti sostengono che, dichiarando nella decisione impugnata che non era possibile tener conto dell’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, la Commissione ha violato l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852, il quale prevedeva che i criteri di vaglio tecnico dovessero garantire che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non fossero considerate attività economiche sostenibili sul piano ambientale. L’intermittenza sarebbe una caratteristica inevitabile della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica, mentre il consumo di energia elettrica richiederebbe un approvvigionamento costante e su richiesta. In tali circostanze, questa disposizione imporrebbe alla Commissione di valutare se e in quale misura la produzione di energia elettrica a partire da combustibili fossili solidi non sia de facto considerata sostenibile sotto il profilo ambientale. La Commissione avrebbe dovuto stabilire un criterio di vaglio tecnico specifico per assicurarsi che l’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica non implicasse l’utilizzo sistemico di combustibili fossili solidi da parte delle fonti di produzione di energia elettrica alle quali la rete elettrica fa ricorso per ovviare all’intermittenza.
punto 142
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 143
Come sostiene la Commissione, occorre rilevare che la richiesta di riesame interno tace per quanto riguarda un’asserita violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852 e che le ricorrenti non hanno fatto valere, in detta domanda, che i criteri di vaglio tecnico non escludevano che talune attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi fossero considerate attività economiche sostenibili sul piano ambientale.
punto 144
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, un siffatto argomento, vertente espressamente sull’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852, non può neppure essere considerato come la semplice estensione degli argomenti con i quali le ricorrenti, da un lato, contestano l’affermazione della Commissione secondo cui non sarebbe possibile tener conto dell’intermittenza della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica e, dall’altro, si riferiscono alla posizione di tale attività nella produzione globale di energia elettrica. Infatti, con tali argomenti, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, una violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento che è stata esaminata nell’ambito della seconda parte del secondo motivo, mentre la presente parte verte su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento. Dato che le rispettive basi giuridiche invocate dalle ricorrenti sono diverse, non si può sostenere che la presente parte presenti un nesso sufficientemente stretto con la seconda parte del secondo motivo per poter essere considerata risultante dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito di un procedimento contenzioso, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 29.
punto 145
Di conseguenza, gli argomenti a sostegno della presente parte nonché quest’ultima devono essere respinti in quanto irricevibili, in quanto nuovi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 28.
punto 146
Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in toto.

In diritto › Sul terzo motivo, relativo all’adattamento ai cambiamenti climatici

punto 147
Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione non ha risposto, nella decisione impugnata, a taluni argomenti dedotti nella richiesta di riesame interno per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico per valutare il contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, violando così l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006. In primo luogo, la Commissione non avrebbe esaminato né tantomeno contestato l’affermazione, contenuta in detta domanda, secondo cui i criteri di vaglio tecnico adottati nel regolamento delegato erano in contraddizione con l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2020/852. In secondo luogo, essa non avrebbe risposto neppure agli argomenti, formulati in tale domanda, secondo i quali i criteri di vaglio tecnico non erano sufficientemente precisi, in quanto non sarebbero state definite nozioni come quelle di «soluzioni fisiche e non fisiche che riducono in modo sostanziale i rischi climatici fisici più significativi che sono importanti per tale attività». In terzo luogo, essa non avrebbe risposto all’argomento relativo all’assenza di un metodo di verifica del contributo sostanziale e della determinazione di ciò che costituisce «indicatori predefiniti». In quarto luogo, essa sarebbe rimasta silenziosa sulla questione se occorra prendere in considerazione il fatto che l’energia eolica è funzione delle condizioni meteorologiche. In quinto luogo, essa non si sarebbe pronunciata sulla questione se non occorresse definire l’attività dal punto di vista del consumo di energia.
punto 148
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 149
Come riconosciuto anche dalle ricorrenti all’udienza di discussione, dalla formulazione del terzo motivo risulta che esse si limitano ad affermare che la Commissione non ha risposto, nella decisione impugnata, a taluni argomenti contenuti nella richiesta di riesame interno.
punto 150
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006 prevede che «[l]’istituzione (…) dell’Unione (…) esamina tale richiesta [di riesame interno] (…) l’istituzione (…) risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni».
punto 151
Occorre interpretare tale obbligo di motivare la risposta a una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006 allo stesso modo dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali.
punto 152
Occorre ricordare infatti, da un lato, che l’articolo 296, secondo comma, TFUE dispone che gli atti giuridici delle istituzioni dell’Unione siano motivati e, dall’altro, che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, preveda l’obbligo, per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, di motivare le loro decisioni.
punto 153
La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza del tutto particolare, in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende proporre un ricorso avverso tale decisione nonché al giudice competente di esercitare il suo controllo. Essa costituisce quindi una delle condizioni di effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza citata).
punto 154
Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tal riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza citata).
punto 155
Così, si riconosce che una motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione, T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07, EU:T:2011:363, punto 302 e giurisprudenza citata).
punto 156
Ne consegue che le ricorrenti sbagliano nel ritenere, in sostanza, che la Commissione fosse tenuta a rispondere separatamente a ciascun punto preciso sollevato nella richiesta di riesame interno. Nei limiti in cui dalla decisione impugnata risulta implicitamente che la Commissione ha respinto un punto sollevato dalle ricorrenti in detta domanda, non si può constatare che la Commissione abbia violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006 non avendo risposto separatamente a tale punto.
punto 157
In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, nella decisione impugnata, la Commissione ha taciuto sull’asserita contraddizione tra i criteri di vaglio tecnico e le condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2020/852.
punto 158
A tal riguardo, le ricorrenti rinviano ai seguenti passaggi della richiesta di riesame interno: «In primo luogo, i quattro punti presentati come criteri di vaglio tecnico non affrontano nessuna delle due condizioni enunciate all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2020/852 per quanto riguarda la determinazione di un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici: (...) Come attualmente formulati, i quattro punti non consentono di stabilire in che misura la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica possa contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici. Non è quindi possibile valutare se un siffatto contributo possa essere considerato sostanziale».
punto 159
Alla luce dei passaggi in questione, ai quali le ricorrenti rinviano esplicitamente, è evidente che tale argomento formulato nel ricorso deve essere inteso nel senso che fa valere che la Commissione non ha preso posizione sulla critica formulata nella richiesta di riesame interno secondo la quale, in sostanza, i criteri di vaglio tecnico non sono quantitativi e, pertanto, non consentono né di valutare la portata del contributo all’adeguamento al cambiamento climatico né se tale contributo sia sostanziale.
punto 160
Sotto il titolo «Produzione di energia elettrica dall’energia eolica riguardante l’adattamento ai cambiamenti climatici» di cui all’allegato IV della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato quanto segue: «L’approccio della Commissione all’adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’appendice A dell’allegato I e all’allegato II del regolamento delegato è spiegato ai punti 1.2 e 2.3 dell’allegato III supra, in risposta alle affermazioni di un altro richiedente [di riesame interno] formulate ai punti 106 e 107, da 161 a 177 e da 381 a 389 della richiesta di quest’ultimo. La Commissione spiega che il suo approccio all’adattamento ai cambiamenti climatici è conforme [all’articolo] 11, paragrafo 1, [all’articolo] 17, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento 2020/852]. Per le ragioni esposte in tali parti della risposta della Commissione, le affermazioni delle ricorrenti [erano] infondate».
punto 161
Al punto 1.2 dell’allegato III della decisione impugnata, intitolato «Criteri relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha indicato, in particolare, quanto segue: «L’approccio della Commissione è spiegato alle pagine 30 [e] 31 della valutazione d’impatto sui cambiamenti climatici allegata all’atto delegato, che indica: (...) Per un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, sono stabiliti criteri di vaglio tecnico uniformi e principalmente qualitativi e incentrati sui processi per la maggior parte delle attività adattate, nonché criteri specifici e su misura per un numero limitato di attività abilitanti. La natura essenzialmente qualitativa dei criteri deriva dall’assenza di basi di riferimento misurate o di parametri accettati per definire criteri quantitativi di esame per l’adeguamento in questa fase, e dall’assenza relativa di obiettivi di adeguamento quantitativi definiti a livello nazionale, settoriale o subnazionale. La definizione di criteri uniformi e qualitativi per le attività adeguate, coerenti in tutti i settori dell’economia, è stata inoltre sostenuta dalle osservazioni sull’adeguamento ricevute dalle parti interessate nell’invito a presentare contributi del 2019 del [GET] (...) Da tale estratto risulta che: (...) La natura essenzialmente qualitativa dei criteri deriva dall’assenza di basi di riferimento misurate o di parametri accettati per definire criteri quantitativi di esame per l’adeguamento in questa fase, e dall’assenza relativa di obiettivi di adeguamento quantitativi definiti a livello nazionale, settoriale o subnazionale. Tale approccio è conforme all’autorizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento [2020/852] e ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, [di tale regolamento], in particolare al requisito di cui al [suo] articolo 19, paragrafo 1, lettera c), il quale prevede che i criteri di vaglio tecnico "sono quantitativi e comprendono soglie per quanto possibile e, in mancanza, sono qualitativi". La Commissione non ha pertanto abusato dei suoi poteri delegati quando ha deciso di: (...) Prevedere regole uniformi di natura qualitativa per le attività adeguate».
punto 162
Pertanto, è giocoforza constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha ben spiegato perché aveva fissato criteri di vaglio tecnico di natura qualitativa piuttosto che quantitativa. Essa ha altresì spiegato che considerava tale approccio conforme al regolamento 2020/852, in particolare a causa dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, secondo il quale i criteri di vaglio tecnico «sono quantitativi e per quanto possibile comprendono valori limite, altrimenti sono qualitativi». A suo avviso, mancavano criteri quantitativi accettati.
punto 163
Ne consegue che la Commissione ha risposto a tale argomento sollevato dalle ricorrenti nella richiesta di riesame interno.
punto 164
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha risposto, nella decisione impugnata, all’argomento secondo cui, anche se i criteri di vaglio tecnico fossero considerati compatibili con l’articolo 11 del regolamento 2020/852, essi non consentirebbero un vaglio tecnico sufficientemente preciso dell’attività, dal momento che nozioni come quelle di «soluzioni fisiche e non fisiche che riducono in modo sostanziale i rischi climatici fisici più significativi che sono importanti per tale attività» non sarebbero definite.
punto 165
Le ricorrenti sottolineano di aver sollevato l’argomento in questione nel seguente passaggio della richiesta di riesame interno: «In secondo luogo, anche se si dovesse ritenere che i criteri di cui al punto 4.3 dell’allegato II del regolamento delegato siano conformi alle condizioni del citato articolo 11, paragrafo 1, i quattro punti non consentono un vaglio tecnico sufficientemente preciso dell’attività. Per quanto riguarda il primo punto (“soluzioni di adattamento”), la nozione di “soluzioni fisiche e non fisiche” non è definita e la condizione secondo cui tali soluzioni “riducono in modo sostanziale i rischi climatici fisici più significativi che sono importanti per tale attività” è vaga e non consente di misurare oggettivamente il rendimento di detta attività. Analogamente, il secondo punto (“rischi climatici fisici”) e il terzo punto (“migliori pratiche e orientamenti disponibili”) creano una presunzione di contributo sostanziale dell’attività all’adattamento ai cambiamenti climatici senza alcun ragionamento a sostegno».
punto 166
Occorre anzitutto rilevare che il terzo paragrafo della citazione di cui al precedente punto 165 non riguarda l’asserita mancanza di definizione di nozioni utilizzate nel regolamento delegato e che esso non è quindi pertinente nel caso di specie.
punto 167
Peraltro, anche se, nel ricorso, le ricorrenti hanno criticato un’assenza più generalizzata di definizione delle nozioni utilizzate nei criteri di vaglio tecnico, occorre sottolineare che esse hanno effettivamente affrontato, nella richiesta di riesame interno, solo l’assenza di definizione di talune nozioni, vale a dire quelle delle «soluzioni fisiche e non fisiche che riducono in modo sostanziale i rischi climatici fisici più significativi che sono importanti per tale attività», citata anche a titolo di esempio («nozioni quali») nel ricorso. Di conseguenza, la loro argomentazione è ricevibile solo nei limiti in cui esse invocano la mancata risposta all’argomento relativo all’assenza di una definizione di tali nozioni.
punto 168
A tal riguardo, la spiegazione di cui al precedente punto 160 non consente di individuare elementi che possano essere interpretati come una risposta diretta della Commissione all’argomento in questione.
punto 169
Tuttavia, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti 155 e 156, non si può constatare che la Commissione abbia violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006 in quanto non ha risposto separatamente all’argomento in questione se dalla decisione impugnata risulta implicitamente che essa l’ha respinto.
punto 170
A tal riguardo, la Commissione fa valere che «dalla decisione impugnata risulta chiaramente che i criteri di vaglio tecnico relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici enunciati nell’atto delegato per quanto riguarda [la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica] sono conformi all’articolo 11 del regolamento [2020/852] e che non era quindi necessario rispondere a ciascuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti». In tal senso, essa afferma, in sostanza, che detta decisione contiene un’affermazione generale secondo cui i criteri di vaglio tecnico, per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono conformi a tutti i requisiti di detto regolamento, in particolare a quelli derivanti dal suo articolo 11.
punto 171
In particolare, la Commissione rinvia al punto 1.2 dell’allegato IV della decisione impugnata, che a sua volta rinvia ai punti 1.2 e 2.3 dell’allegato III di detta decisione.
punto 172
Come rilevato al precedente punto 160, la Commissione ha spiegato, al punto 1.2 dell’allegato IV della decisione impugnata, che «[il suo] approccio relativo all’adattamento ai cambiamenti climatici [era] spiegato ai [punti] 1.2 e 2.3 dell’allegato III [di detta decisione], in risposta alle affermazioni di un altro richiedente [di riesame interno]» e che «[essa] vi spiega [va] che il suo approccio in materia di adattamento ai cambiamenti climatici [era] conforme [all’articolo] 11, paragrafo 1, [all’articolo] 17, paragrafo 1, lettera b), e [all’articolo] 19, paragrafo 1, del [regolamento 2020/852]». A suo avviso, «[p]er le ragioni esposte in tali parti [di tale decisione], le affermazioni delle ricorrenti [erano] infondate».
punto 173
Inoltre, al punto 2.3 dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che il suo approccio relativo ai criteri di vaglio tecnico che consentono di stabilire se un’attività economica non causi un danno significativo all’obiettivo ambientale dell’adattamento ai cambiamenti climatici «[era] conforme [all’articolo] 10, paragrafo 3, [all’articolo] 19, paragrafo 1, e [all’articolo] 17, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento 2020/852], interpretati alla luce dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), [di detto regolamento]».
punto 174
Pertanto, dal combinato disposto del punto 1.2 dell’allegato IV della decisione impugnata e dei punti 1.2 e 2.3 dell’allegato III di detta decisione risulta che la Commissione era del parere che i criteri di vaglio tecnico relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici enunciati nel regolamento delegato, in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica dall’energia eolica di cui trattasi nella presente causa, fossero conformi a tutti i requisiti del regolamento 2020/852, in particolare a quelli derivanti dall’articolo 11 di detto regolamento.
punto 175
In tali circostanze, si deve concludere che, con tale affermazione generale di conformità, la Commissione ha implicitamente respinto l’argomento in questione.
punto 176
Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti 155 e 156, non si può constatare che, riguardo all’argomento in questione, la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.
punto 177
In terzo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha risposto, nella decisione impugnata, all’argomento relativo all’assenza di un metodo di verifica del contributo sostanziale e della determinazione di ciò che costituisce degli «indicatori predefiniti».
punto 178
L’argomento in questione figurerebbe nel seguente paragrafo della richiesta di riesame interno: «In terzo luogo, neppure il quarto punto (“condizioni supplementari che le soluzioni attuate devono soddisfare”) consente una verifica. In particolare, la nozione di indicatori predefiniti al [punto 4,] lettera d) [della tabella intitolata “Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici”,] non è spiegata».
punto 179
Sebbene, nella decisione impugnata, la Commissione non abbia risposto direttamente all’argomento in questione, essa ha tuttavia affermato in termini generali che i criteri di vaglio tecnico relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici enunciati nel regolamento delegato, in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica di cui trattasi nella presente causa, erano conformi a tutti i requisiti del regolamento 2020/852, in particolare a quelli derivanti dall’articolo 11 di detto regolamento (v. supra, punti da 172 a 174). Pertanto, essa ha implicitamente respinto tale argomento. (v., per analogia, punto 175 supra).
punto 180
Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti 155 e 156, non si può constatare che, riguardo all’argomento in questione, la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.
punto 181
In quarto luogo, le ricorrenti sono del parere che la decisione impugnata nulla dice sulle questioni se, da un lato, i criteri di vaglio tecnico di un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici possano omettere di prendere in considerazione il fatto che l’attività dipende dalle condizioni meteorologiche e, dall’altro, se l’attività debba essere collegata al consumo di energia piuttosto che alla produzione di energia.
punto 182
A tal riguardo, le ricorrenti rinviano ai due seguenti paragrafi della richiesta di riesame interno: «In quarto luogo, il fatto che la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica sia un’attività soggetta alla disponibilità di un vento adeguato, e quindi non facilmente disponibile, mentre l’energia elettrica non è soggetta a uno stoccaggio su larga scala redditizio, non è trattato né come un vincolo pratico né in termini di impatto che ciò può avere sul ciclo di produzione di energia elettrica, vale a dire le conseguenze, anche in termini di necessità di un’altra fonte permanente di produzione di energia elettrica per integrare la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica. Come già indicato per quanto riguarda l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il presunto contributo sostanziale della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe essere valutato dal punto di vista del consumo finale di energia elettrica e non esclusivamente dal punto di vista della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica».
punto 183
Come risulta dalle considerazioni relative al secondo motivo e in particolare dal punto 116 supra, la Commissione ha spiegato, nella decisione impugnata, perché non aveva tenuto conto dell’intermittenza e aveva definito l’attività economica in questione come quella della produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica.
punto 184
Ne consegue che, anche se tali considerazioni non figurano nelle parti della decisione impugnata dedicate specificamente agli argomenti delle ricorrenti relativi ai criteri di vaglio tecnico per valutare il contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, la Commissione ha effettivamente preso posizione al riguardo.
punto 185
Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto.

In diritto › Sul quarto motivo, relativo al principio consistente nel non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali

punto 186
Le ricorrenti contestano la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda le risposte fornite dalla Commissione alla richiesta di riesame interno relative al principio secondo cui l’attività di cui trattasi non deve arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali. A sostegno del presente motivo, esse presentano quattro parti riguardanti ciascuna uno degli altri quattro obiettivi ambientali, vale a dire, in primo luogo, l’uso sostenibile e la protezione delle risorse acquatiche e marine, in secondo luogo, la transizione verso un’economia circolare, in terzo luogo, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento e, in quarto luogo, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
punto 187
In via preliminare, occorre rilevare quanto segue: i criteri di vaglio tecnico previsti per determinare se un’attività economica soggetta a detti criteri, stabiliti a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2020/852 (contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici) e dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento (contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici), arrechi un pregiudizio significativo a uno o più degli obiettivi ambientali pertinenti sono stati fissati in termini sostanzialmente identici al punto 4.3 dell’allegato I del regolamento delegato, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), detto regolamento, per quanto riguarda un’attività di produzione di energia elettrica dall’energia eolica che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e al punto 4.3 dell’allegato II di detto regolamento delegato, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, per quanto riguarda una siffatta attività che contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’unica differenza risiede nel fatto che, oltre agli altri quattro obiettivi ambientali, quello relativo all’adattamento ai cambiamenti climatici figura all’allegato I di tale regolamento delegato, mentre quello relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici è menzionato nell’allegato II del medesimo regolamento.
punto 188
Tuttavia, sin dalla richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno criticato i criteri di vaglio tecnico solo per quanto riguarda gli altri quattro obiettivi ambientali. I criteri di vaglio tecnico per quanto riguarda tali obiettivi ambientali sono fissati in modo identico al punto 4.3 degli allegati I e II del regolamento delegato, alle righe da 3 a 6 della tabella intitolata «Non arrecare un danno significativo».
punto 189
Pertanto, le ricorrenti non distinguono tra i due allegati del regolamento delegato, sebbene i criteri di vaglio tecnico siano stati stabiliti sulla base di due disposizioni distinte [articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2020/852].

In diritto › Sul quarto motivo, relativo al principio consistente nel non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali › Sulla prima parte, relativa all’utilizzo sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine

punto 190
Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha risposto alle affermazioni contenute nella richiesta di riesame interno, relative ai criteri di vaglio tecnico volti all’uso sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine, violando in tal modo l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2020/852. A loro avviso, la Commissione non ha esaminato specificamente l’effetto di esclusione che la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica avrebbe de facto nello spazio marittimo. Esse ritengono che tale questione, sollevata nella suddetta domanda, abbia fatto sorgere seri dubbi sui criteri di vaglio tecnico e sia, pertanto, ricevibile. L’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica non comportava necessariamente un utilizzo esclusivo dello spazio marittimo non sarebbe suffragata da alcuna prova e non risponderebbe alle conclusioni di una risoluzione del Parlamento europeo citata in tale domanda. Il riferimento alla legislazione dell’Unione esistente, contenuto nei criteri di vaglio tecnico, non affronterebbe le conseguenze dell’effetto di esclusione dell’attività né le sue implicazioni per l’ambiente.
punto 191
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 192
Occorre osservare che, nella richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno citato anzitutto il criterio di vaglio tecnico relativo all’uso sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine e hanno affermato quanto segue: «I criteri di cui sopra non includono l’impatto della produzione di energia elettrica offshore a partire dall’energia eolica come uso esclusivo dello spazio marittimo [nota a piè di pagina: “Come indicato nella risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2021 sull’impatto sul settore della pesca dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile (…), punto 30.”], le conoscenze scientifiche insufficienti in materia di impatto ambientale [nota a piè di pagina: “Idem, punti 4, 14 e 38”] né la questione se tale esclusiva di detta attività costituisca un uso sostenibile dello spazio e delle risorse marittime».
punto 193
Al punto 1.3 dell’allegato IV della decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto ritenuto che l’affermazione in questione fosse irricevibile, in quanto non suffragata da elementi di prova. Essa ha poi considerato quanto segue: «Tuttavia, [essa] osserva che la produzione di energia elettrica offshore non comporta necessariamente un uso esclusivo dello spazio marittimo, poiché un uso multiplo dello spazio è possibile e può contribuire a un uso più efficace dello spazio marittimo (come un uso multiplo tra acquacoltura, pesca, ripristino della natura, turismo ed energie rinnovabili offshore). La sostenibilità ambientale della produzione di energia elettrica offshore a partire dall’energia eolica è garantita dai criteri DNSH che si basano sulla legislazione europea vigente, in particolare sulle valutazioni di impatto ambientale richieste dalla direttiva [2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30)], dalla direttiva [2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1)], dalla [direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU 2008, L 164, pag. 19)], dalla direttiva [2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2009, L 20, pag. 7)], e dalla direttiva [92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7)]».
punto 194
Anzitutto, anche se taluni passaggi del ricorso riguardanti la presente parte possono dare l’impressione che le ricorrenti rimettano in discussione il criterio del vaglio tecnico nel merito, esse affermano, al punto 140 del ricorso, come «conseguenza» delle loro argomentazioni, che deve ritenersi che la risposta della Commissione, quale contenuta nella decisione impugnata, «non affronti tale punto della richiesta [di riesame interno] in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006».
punto 195
Ne consegue quindi che, con la presente parte, le ricorrenti criticano solo l’asserita mancata risposta all’affermazione di cui trattasi.
punto 196
Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione ha effettivamente risposto all’affermazione di cui trattasi al punto 1.3 dell’allegato IV della decisione impugnata. Essa affronta esplicitamente il presunto uso esclusivo dello spazio marittimo, l’impatto sulla pesca, l’analisi dell’impatto ecologico e la sostenibilità ambientale dell’attività.
punto 197
Nel merito, la richiesta di riesame interno si limita a rinviare a una risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2021 «sugli effetti dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile sul settore della pesca» [documento P9_TA (2021) 0338] per sostenere, da un lato, che la produzione di energia elettrica dall’energia eolica offshore fa un uso esclusivo dello spazio marittimo e, dall’altro, che non esistevano dati scientifici sufficienti sull’impatto ambientale.
punto 198
Orbene, il punto 30 della risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2021 «sugli effetti dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile sul settore della pesca» non menziona tale esclusività: «[il Parlamento] esprime preoccupazione per il fatto che, a parte i divieti e le restrizioni alle attività di pesca, i pescatori tendono a evitare la pesca in zone dove sono installati parchi eolici offshore, anche se l’accesso è consentito, a causa dei rischi di danni accidentali, di incagliamento e di perdita di attrezzi da pesca e che, di conseguenza, il timore di una potenziale responsabilità è una fonte di preoccupazione che ostacola la coesistenza;
punto 199
Prescindendo dall’affermazione secondo cui il punto 30 della risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2021 «sugli effetti dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile sul settore della pesca» parlerebbe di un utilizzo esclusivo dello spazio marittimo da parte di impianti di produzione di energia elettrica dall’energia eolica offshore rispetto alla pesca, è giocoforza constatare che tale punto non dice assolutamente nulla su tutti gli altri settori. Esso non può quindi essere utilizzato come argomento a sostegno dell’affermazione in questione, secondo la quale la produzione di energia elettrica dall’energia eolica offshore utilizza lo spazio marittimo in modo esclusivo, vale a dire, ad esclusione di tutte le altre attività.
punto 200
Una constatazione analoga vale per quanto riguarda il rinvio ai punti 4, 14 e 38 della risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2021 «sugli effetti dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile sul settore della pesca» contenuto sia nella richiesta di riesame interno sia nel ricorso. Al punto 4 di detta risoluzione, il Parlamento afferma di essere «preoccupato per le poche ricerche effettuate sullo smantellamento delle turbine eoliche in mare e sugli effetti che tale smantellamento avrà sull’ambiente». Al punto 14 di tale risoluzione, esso «sottolinea la necessità di studiare gli effetti potenziali (...) sulla vita marina e sulla pesca, che potrebbero essere limitati alla fase operativa, e di esaminare come la disattivazione possa essere effettuata in modo che i suoi vantaggi non siano temporanei» e «sottolinea che, quando i parchi eolici in mare sono dismessi, i siti devono essere lasciati in uno stato che consenta la realizzazione di attività di pesca (...) e che tuteli e rispetti l’ambiente». Al punto 38 della medesima risoluzione, esso «sottolinea che sono necessari programmi di monitoraggio standardizzati e un’armonizzazione dei dati relativi allo sforzo di pesca per valutare l’impatto ecologico, socioeconomico e ambientale cumulato del crescente sfruttamento delle energie rinnovabili in mare, e insiste [sul fatto] che i dati siano più compatibili e comparabili».
punto 201
A prescindere dal fatto che una risoluzione politica del Parlamento non può essere invocata per «dimostrare» affermazioni di fatto di ordine scientifico, i punti 4, 14 e 38 della risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2021 «sugli effetti dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile sul settore della pesca» non contengono, in ogni caso, alcuna affermazione chiara secondo cui non esistevano sufficienti dati scientifici sugli effetti ambientali. Al contrario, esprimendo, al punto 38 di detta risoluzione, il suo auspicio che dei dati «siano più compatibili e comparabili», il Parlamento ammette esplicitamente che tali dati «per valutare l’impatto ambientale, socioeconomico e ambientale cumulato dello sfruttamento crescente delle energie rinnovabili offshore» esistono senz’altro, ma che occorrerebbe uno sforzo per renderli maggiormente sfruttabili.
punto 202
In tali circostanze, si deve constatare che la richiesta di riesame interno non era affatto suffragata da elementi di prova che confermassero quanto dedotto dalle ricorrenti. In tal senso, la Commissione non era tenuta a rispondervi in modo esplicito.
punto 203
Pertanto, la presente parte deve, in ogni caso, essere respinta.

In diritto › Sul quarto motivo, relativo al principio consistente nel non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali › Sulla seconda parte, relativa alla transizione verso un’economia circolare

punto 204
Le ricorrenti sostengono che la risposta fornita dalla Commissione nella decisione impugnata non affronta la questione, sollevata nella richiesta di riesame interno, relativa alla fissazione di criteri di riferimento concernenti la disponibilità e la facilità d’uso delle apparecchiature e dei componenti necessari, la loro rispettiva sostenibilità e riciclabilità nonché la loro facilità di smontaggio e di rimessa a nuovo. La Commissione non sarebbe stata legittimata a respingere tale questione in quanto irricevibile. Essa non avrebbe tenuto conto dei requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852, che indicherebbe precisamente a quali condizioni un’attività sarebbe considerata causa di un danno significativo all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare. Facendo riferimento al fatto che altri strumenti politici e testi legislativi erano maggiormente in grado di rispondere a tali priorità, essa confermerebbe di non aver applicato i requisiti di detta disposizione.
punto 205
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 206
Nella richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno citato anzitutto il criterio di vaglio tecnico relativo alla transizione verso un’economia circolare e hanno affermato quanto segue: «Il riesame interno dovrebbe condurre alla definizione di parametri di riferimento chiari a) della disponibilità e dell’utilizzabilità delle apparecchiature e dei componenti necessari, b) della loro durata e riciclabilità e c) della loro facilità di smantellamento e ristrutturazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2020/852».
punto 207
Al punto 1.4 dell’allegato IV della decisione impugnata, la Commissione ha risposto all’affermazione in questione come segue: «Tale affermazione non è suffragata da elementi di prova e deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. Il richiedente non ha dimostrato da dove tale obbligo debba essere desunto. Esso si limita invece a fare una dichiarazione di principio. Tuttavia, la Commissione osserva che il principio DNSH applicato all’obiettivo dell’economia circolare è allineato al [regolamento 2020/852]. Le nozioni di “disponibilità”, di “utilizzabilità”, di “durabilità” e di “facilità di smontaggio” e di “rinnovamento” sono molto complesse, il che limita l’efficacia delle soglie generali nell’ambito della tassonomia europea. Altri strumenti politici e atti legislativi sono in grado di rispondere meglio a queste priorità. Ad esempio, la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (...), recentemente adottata dalla Commissione, dovrebbe consentire di istituire un processo efficace per stabilire requisiti minimi per l’immissione sul mercato di tali apparecchiature o componenti. Anche questa affermazione è pertanto infondata».
punto 208
Anzitutto, giustamente le ricorrenti criticano la posizione assunta dalla Commissione nel primo paragrafo citato supra al punto 207, secondo la quale tale affermazione contenuta nella richiesta di riesame interno era irricevibile.
punto 209
Da un lato, occorre ricordare che il criterio di vaglio tecnico di cui trattasi così recita: «L’attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare». Ciò che le ricorrenti hanno criticato nella richiesta di riesame interno si limita alla mancanza di chiari punti di riferimento in tal senso, che sarebbero necessari. Non era possibile suffragare tale affermazione quanto all’assenza di tali elementi con elementi di fatto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione nella prima frase del primo paragrafo citato al punto 207 supra, il fatto che tale affermazione quanto all’assenza di detti elementi non sia stata suffragata da elementi di prova non la rendeva pertanto irricevibile.
punto 210
Dall’altro lato, nella seconda frase del primo paragrafo citato al punto 207 supra, la Commissione ha erroneamente ritenuto che tale affermazione fosse irricevibile in quanto le ricorrenti non avevano indicato, nella richiesta di riesame interno, la disposizione da cui potrebbe derivare un obbligo di stabilire indici di riferimento chiari. Questioni di diritto non rientrano nel contesto fattuale che le parti devono accertare mediante la produzione di elementi di prova.
punto 211
Nel merito, le ricorrenti fanno valere che la risposta fornita dalla Commissione, nella decisione impugnata, all’affermazione in questione è contraria all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852. Ai sensi di tale disposizione, si considera che un’«attività economica arreca un danno significativo (…) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente».
punto 212
Pertanto, le ricorrenti fanno valere che l’obbligo di stabilire indici di riferimento chiari deriva dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852, il che costituisce una precisazione ricevibile dell’indicazione in questione. La tesi sostenuta dalla Commissione secondo cui si tratterebbe di un motivo nuovo e quindi irricevibile deve, di conseguenza, essere respinta.
punto 213
L’argomento delle ricorrenti consiste, in sostanza, nell’affermare che la Commissione avrebbe dovuto stabilire soglie quantitative o valori di riferimento chiari.
punto 214
Orbene, dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2020/852 risulta che i criteri di vaglio tecnico stabiliti ai sensi, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento «sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi» (v. anche punto 162 supra). Nel caso di specie, la Commissione ha indicato molto chiaramente, nella seconda frase del secondo paragrafo citato al precedente punto 207, che, a suo avviso, le nozioni di «disponibilità», di «utilizzabilità», di «durabilità» e di «facilità di smontaggio» e di «rinnovamento», utilizzate nei criteri di vaglio tecnico, erano molto complesse, il che limitava l’efficacia di soglie generali nell’ambito della tassonomia europea.
punto 215
Non vi sono neppure elementi nel testo dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852 che indichino che i criteri ivi previsti devono essere quantitativi nel senso che essi stabiliscono soglie precise o indici di riferimento chiari. Come fa valere giustamente la Commissione, le ricorrenti si limitano ad affermare che ciò avverrebbe, ma non deducono alcun argomento più circostanziato a sostegno di tale tesi.
punto 216
Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non consentono di ritenere che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione al riguardo.
punto 217
Infatti, dalla terza e dalla quarta frase del secondo paragrafo citato supra, al punto 207, risulta che «[a]altri strumenti politici e atti legislativi sono in grado di rispondere meglio a queste priorità» e che «ad esempio, la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (...), recentemente adottata dalla Commissione, dovrebbe consentire di istituire un processo efficace per stabilire requisiti minimi per l’immissione sul mercato di tali apparecchiature o componenti». Le ricorrenti sembrano dedurne che la Commissione accetta che i criteri di vaglio tecnico non siano sufficienti a prevenire danni significativi all’economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.
punto 218
Tuttavia, le ricorrenti snaturano quanto affermato dalla Commissione nella decisione impugnata. In primo luogo, essa ha affermato che le nozioni di «disponibilità», di «utilizzabilità», di «durabilità» e di «facilità di smontaggio» e di «rinnovamento», utilizzate nei criteri di vaglio tecnico erano molto complesse, il che limitava l’efficacia di soglie generali nell’ambito della tassonomia europea (v. punto 214 supra). Pertanto, è chiaro che essa considera anzitutto che, nell’ambito specifico della tassonomia, i dati erano troppo complessi per consentire di fissare soglie generali. È solo in secondo luogo che la Commissione ha spiegato, in sostanza, che strumenti giuridici più specifici, ossia dedicati agli aspetti dell’economia circolare, sarebbero molto più adeguati per stabilire un quadro più dettagliato e, potenzialmente, soglie quantitative. Di conseguenza, è giocoforza constatare che, in detta decisione, la Commissione semplicemente non dice ciò che le ricorrenti vi leggono.
punto 219
Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti non rimettono in discussione la valutazione effettuata nel merito dalla Commissione quanto all’affermazione in questione, nella decisione impugnata, sicché la presente parte deve essere respinta.

In diritto › Sul quarto motivo, relativo al principio consistente nel non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali › Sulla terza parte, relativa alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento

punto 220
Per quanto riguarda il principio consistente nel non arrecare un danno significativo all’obiettivo ambientale della prevenzione e del controllo dell’inquinamento, le ricorrenti contestano l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui gli argomenti da esse dedotti nella richiesta di riesame interno erano irricevibili. A loro avviso, non può essere respinta in quanto non suffragata la contestazione dell’assenza di criteri di vaglio tecnico. L’interpretazione della direttiva n. 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU 2002, L 189, pag. 12), proposta dalla Commissione in detta decisione, sarebbe in contraddizione con lo spirito e la lettera di tale direttiva e in contraddizione con l’obiettivo e l’effetto utile del regolamento n. 1367/2006. La Commissione avrebbe dovuto indicare se avrebbe affrontato o meno la questione di integrare detta direttiva con tali disposizioni specifiche per la produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica. Pertanto, la Commissione avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.
punto 221
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 222
Nella richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno affermato, riguardo al criterio di vaglio tecnico relativo alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento, quanto segue: «Come indicato in precedenza, il regolamento delegato stabilisce che l’obiettivo ambientale di prevenzione e riduzione dell’inquinamento non si applica (“non pertinente”) alla produzione di energia elettrica dall’energia eolica. Il riesame interno dovrebbe in particolare valutare il principio DNSH dell’attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, la disposizione e l’effetto utile della direttiva 2002/49 sull’inquinamento acustico. Le associazioni fanno inoltre riferimento alla decisione della commissione PETI del Parlamento europeo, del 10 gennaio 2022, relativa alla petizione 0482/2021 sul rumore delle turbine eoliche, di esaminare ulteriormente non solo la natura del rumore delle turbine eoliche, ma anche il modo migliore per porvi rimedio mediante l’adozione di norme dell’UE».
punto 223
Al punto 1.5 dell’allegato IV della decisione impugnata, la Commissione ha risposto all’affermazione in questione come segue: «Tale affermazione non è suffragata da elementi di prova e deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. Il richiedente non ha dimostrato da dove tale obbligo debba essere desunto. Esso si limita invece a fare una dichiarazione di principio. Tuttavia, la Commissione osserva che tale affermazione non tiene conto degli aspetti essenziali dei criteri di vaglio tecnico e della legislazione dell’Unione. Per i progetti di energia eolica, la legislazione dell’Unione impone agli Stati membri di valutare se, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei progetti, della loro ubicazione e del loro impatto potenziale, sia necessaria una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva [2011/92]. Per quanto riguarda la questione del rumore, la legislazione dell’Unione prevede di monitorare i casi in cui sono presenti effetti significativi sulla salute dovuti al rumore, come nei siti industriali situati in prossimità di un agglomerato urbano, e di elaborare piani d’azione (v. [direttiva 2002/49]). La decisione di includere o meno la gestione del rumore per tutti i siti industriali nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione dovrebbe tener conto del principio di sussidiarietà dell’Unione e dell’efficacia di qualsiasi normativa europea. Ciò va al di là dell’ambito di applicazione del [regolamento 2020/852]. Di conseguenza, anche tale affermazione è infondata».
punto 224
Le ricorrenti fanno valere che tale risposta fornita nella decisione impugnata alla richiesta di riesame interno è contraria all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006. Tuttavia, esse omettono di spiegare perché ritengono che tale disposizione sia stata violata. Tale argomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.
punto 225
Inoltre, occorre osservare che le ricorrenti non fanno valere una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2020/852, che [in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e con l’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2020/852] è tuttavia la base giuridica dei criteri di vaglio tecnico in questione nell’ambito della presente parte.
punto 226
Per quanto riguarda la questione della ricevibilità degli argomenti delle ricorrenti dedotti nella richiesta di riesame interno, affrontata sia nella decisione impugnata sia nel controricorso, per le stesse ragioni indicate al precedente punto 210, non si può contestare alle ricorrenti di non aver rinviato a una disposizione precisa da cui deriverebbe un obbligo di stabilire criteri di vaglio tecnico precisi per garantire che la produzione di energia elettrica dall’energia eolica non causi un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento.
punto 227
La Commissione sembra accettare che, in linea di principio, il regolamento 2020/852 richieda tali criteri. Orbene, come sostengono correttamente le ricorrenti, in tale situazione può sorprendere che il regolamento delegato non stabilisca, di fatto, criteri di vaglio tecnico in quanto indica semplicemente «non pertinente». In tali circostanze, non era necessario motivare ulteriormente la richiesta di riesame interno delle ricorrenti, le quali fanno semplicemente valere che sarebbe stato necessario indicare criteri precisi anziché «non pertinente».
punto 228
Nel merito, gli argomenti delle ricorrenti riguardano solo l’aspetto del rumore e, più in particolare, la direttiva 2002/49. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha riconosciuto che tale direttiva si applica all’attività di produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica. Esse sostengono che la Commissione avrebbe dovuto indicare chiaramente se avrebbe (o meno) completato tale direttiva con disposizioni specifiche a tale attività.
punto 229
Tali argomenti della ricorrente sono inoperanti. Infatti, nei limiti in cui, con questi ultimi, esse si limitano a far valere che la Commissione avrebbe dovuto prendere posizione, nella decisione impugnata, sulla questione se occorresse modificare la direttiva 2002/49, le ricorrenti non invocano più un riesame interno del regolamento delegato, ma piuttosto un riesame interno di detta direttiva. Orbene, anche supponendo che la richiesta di riesame interno possa essere interpretata come riguardante anche un riesame interno di tale direttiva, sarebbe giocoforza constatare che una siffatta richiesta sarebbe stata tardiva, in quanto non presentata entro il termine di otto settimane successivo all’adozione o alla pubblicazione della direttiva (o degli atti che l’hanno modificata) previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1367/2006. Infatti, detta domanda è stata depositata il 3 gennaio 2022 (v. supra, punto 4) e la direttiva 2002/49 è stata modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione, del 21 dicembre 2020 (GU 2021, L 269, pag. 65), pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 luglio 2021 e quindi ben più di otto settimane prima del deposito della richiesta di riesame interno. Di conseguenza, tali argomenti non incidono sulla legittimità della decisione impugnata e sono quindi inoperanti.
punto 230
Nella misura in cui dal punto 142 della replica si potrebbe dedurre che le ricorrenti si riferiscono, in realtà, non alla direttiva 2002/49, bensì all’«assenza di criteri di vaglio tecnico per quanto riguarda il principio consistente nel non causare un danno significativo quanto all’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento», si porrebbe la questione se le ricorrenti abbiano precisato in modo ricevibile ciò che esse avevano dedotto nel ricorso oppure modificato i loro argomenti in modo irricevibile in tale fase del procedimento.
punto 231
Tuttavia, anche se tale precisazione dovesse essere accettata, un siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, come specificato dalla Commissione nel controricorso, si deve constatare che la decisione impugnata fa riferimento alla direttiva 2011/92. Secondo la Commissione, per le attività o i progetti che sarebbero oggetto di una valutazione di impatto ambientale, conformemente ai requisiti enunciati nei criteri del principio, consistenti nel non causare un danno significativo ai fini dell’obiettivo ambientale di protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi ai sensi dell’appendice D dell’allegato I e dell’allegato II del regolamento delegato, gli effetti sonori potenziali sarebbero valutati nell’ambito di tale valutazione dell’impatto ambientale. Ne conseguirebbe che gli effetti sonori sarebbero trattati nel regolamento delegato.
punto 232
Orbene, è giocoforza constatare, come ha fatto la Commissione nella controreplica, che le ricorrenti tacciono del tutto, sia nel ricorso sia nella replica, per quanto riguarda l’argomento della Commissione relativo alla direttiva 2011/92. In mancanza di argomenti che mettano in discussione o almeno affrontino tale argomento chiave della Commissione, esse sono venute meno all’obbligo ad esse incombente di dimostrare un errore manifesto di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nella decisione impugnata. La parte in esame deve pertanto essere respinta.

In diritto › Sul quarto motivo, relativo al principio consistente nel non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali › Sulla quarta parte, relativa alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

punto 233
Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver affrontato la questione se i criteri di vaglio tecnico pertinenti enunciati al punto 4.3 degli allegati I e II del regolamento delegato nonché all’appendice D di detto regolamento si applicassero unicamente alle zone «Natura 2000». Inoltre, esse ritengono che la posizione adottata dalla Commissione non potesse più essere mantenuta alla luce degli sviluppi legislativi successivi all’adozione di detto regolamento delegato. A loro avviso, esse erano legittimate a sollevare tali sviluppi che non avrebbero potuto essere formulati nella richiesta di riesame interno, poiché non esistevano ancora in quel momento. La Commissione avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.
punto 234
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 235
Nella richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno affermato, per quanto riguarda il criterio di vaglio tecnico relativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, quanto segue: «Il regolamento delegato ritiene che il principio DNSH di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi sia soddisfatto in condizioni analoghe a quelle dell’obiettivo dell’uso sostenibile e della protezione delle risorse idriche e marine (punto 4.3 degli allegati I e II del regolamento [delegato]). Ciò solleva due questioni che occorre esaminare nell’ambito del riesame interno. Da un lato, ciò significa che la valutazione del principio DNSH per quanto riguarda l’obiettivo di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi non prende in considerazione le caratteristiche della produzione di energia elettrica terrestre (in contrapposizione alla produzione di energia elettrica offshore) a partire dall’energia eolica nel suo complesso, ma riguarda semplicemente le zone Natura 2000 (...). (...) Per contro, i requisiti enunciati riguardanti specificamente la produzione di energia elettrica offshore a partire da energia eolica costituiscono solo un riferimento generale alla direttiva 2008/56, alla decisione 2017/848 e alla direttiva 2011/92».
punto 236
Al punto 1.6 dell’allegato IV della decisione impugnata, la Commissione ha risposto all’affermazione in questione come segue: «Tale affermazione deriva da un’errata interpretazione dell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato. L’appendice D non distingue tra attività terrestri e attività offshore, in quanto tutte le attività di produzione di energia eolica terrestre e offshore sono interessate da una valutazione d’impatto ambientale o da un’opportuna valutazione (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “Habitat”). Per i progetti di energia eolica, la legislazione dell’Unione impone agli Stati membri di valutare la necessità di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE per coprire gli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull’ambiente, compresa la biodiversità e l’artificializzazione netta del suolo. Tale valutazione terrebbe conto delle caratteristiche specifiche dei progetti, della loro ubicazione e del loro impatto potenziale. Questo requisito si applica anche al di fuori delle zone Natura 2000. Di conseguenza, l’affermazione del richiedente è infondata».
punto 237
Le ricorrenti sostengono che tale risposta è contraria all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006. Tuttavia, esse omettono di spiegare perché ritengono che tale disposizione sia stata violata. Tale argomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.
punto 238
In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha affrontato l’affermazione in questione e, in particolare, la questione se i criteri di vaglio tecnico riguardino unicamente le zone Natura 2000.
punto 239
La Commissione afferma di aver rilevato un’estensione irricevibile dell’argomento in questione. A suo avviso, nel ricorso, le ricorrenti hanno formulato un’«affermazione generale e globale relativa ai “criteri di vaglio tecnico pertinenti”».
punto 240
Tuttavia, la formula «[i] n particolare» contenuta all’inizio del punto 162 del ricorso spiega chiaramente quale aspetto specifico le ricorrenti invocano per affermare che i criteri di vaglio tecnico pongono problemi. Orbene, la questione dell’applicabilità al di fuori delle zone Natura 2000 è stata effettivamente affrontata dalle ricorrenti nella richiesta di riesame interno. Poiché gli argomenti delle ricorrenti nel ricorso sono interpretati in tal modo, non si pone alcun problema di ricevibilità.
punto 241
Nel merito, l’allegazione di cui trattasi è manifestamente infondata. Infatti, dalla penultima frase del paragrafo citato al precedente punto 236 emerge in modo univoco che, secondo la Commissione, la questione se un progetto sia situato in una zona Natura 2000 è irrilevante. La Commissione ha quindi risposto a tale affermazione, cosicché la presente parte non è fondata al riguardo.
punto 242
In secondo luogo, le ricorrenti rinviano a sviluppi successivi all’adozione del regolamento delegato.
punto 243
A tal riguardo, la Commissione ritiene che dal punto 164 del ricorso emerga che le ricorrenti non fanno riferimento alla decisione impugnata, bensì al regolamento delegato. Orbene, la Commissione travisa il loro argomento. È vero che, in detto punto del ricorso, esse partono dall’ipotesi espressa secondo cui «i criteri di vaglio tecnico garantivano che l’attività non arrecasse un danno significativo all’obiettivo ambientale di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi nel regolamento delegato». Tuttavia, l’argomento che le ricorrenti presentano verte sul fatto che, per contro, «una siffatta conclusione non poteva più essere accolta da un punto di vista giuridico al momento dell’adozione [di detta decisione] tenuto conto della posizione pubblica della Commissione su queste stesse questioni». È quindi evidente che le ricorrenti si riferiscono a tale decisione e che le considerazioni relative a detto regolamento delegato sono solo ipotetiche. Anche l’argomento della Commissione che fa valere l’irricevibilità del ricorso al riguardo deve quindi essere respinto.
punto 244
La Commissione sostiene inoltre che gli argomenti delle ricorrenti relativi a sviluppi successivi all’adozione del regolamento delegato sono irricevibili, in quanto non sollevati nella richiesta di riesame interno e quindi nuovi.
punto 245
Dal canto loro, le ricorrenti sottolineano che tali argomenti, relativi ad una raccomandazione e ad una proposta di direttiva della Commissione del 18 maggio 2022, non avrebbero potuto essere formulati nella richiesta di riesame interno depositata il 3 febbraio 2022. La decisione impugnata del 7 luglio 2022 avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti di tale raccomandazione e di tale proposta di direttiva rispetto all’obiettivo di protezione e di ripristino della biodiversità degli ecosistemi.
punto 246
Come fa valere giustamente la Commissione, tali argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili. Come ricordato al precedente punto 28, dalla giurisprudenza risulta che un ricorso avverso una decisione che respinge in quanto infondata una richiesta di riesame interno non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non apparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta domanda, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale domanda. L’istituzione o l’organo dell’Unione da cui promana l’atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno non è tenuto a esaminare motivi diversi da quelli forniti dal richiedente al momento della presentazione della richiesta di riesame interno.
punto 247
Ne consegue che la Commissione non era tenuta ad esaminare gli effetti della raccomandazione e della proposta di direttiva non menzionati nella richiesta di riesame interno e ciò a maggior ragione dal momento che avrebbe dovuto farlo di propria iniziativa.
punto 248
Tali argomenti delle ricorrenti devono quindi essere respinti in quanto irricevibili.
punto 249
Di conseguenza, occorre respingere integralmente la presente parte e, di conseguenza, il quarto motivo nel suo insieme.

In diritto › Sul quinto motivo, relativo all’obbligo di motivazione

punto 250
Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata sotto due profili. In primo luogo, l’affermazione secondo cui non è possibile tener conto dell’intermittenza delle attività non sarebbe motivata alla luce del requisito di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2020/852. Il ragionamento implicito incentrato sul fatto che detto regolamento verte principalmente sulle attività economiche e sul fatto che un’analisi a livello del sistema non era possibile, non costituirebbe una motivazione sufficiente, dal momento che, da un lato, l’intermittenza riguarderebbe l’attività stessa e, dall’altro, neppure l’obiettivo di tale regolamento sarebbe definito o spiegato. In secondo luogo, la scelta di esentare la produzione di energia elettrica dall’energia eolica dai criteri di vaglio tecnico quantitativo di contributo sostanziale all’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici non sarebbe sostenuta da una motivazione sufficiente. La dichiarazione della Commissione rifletterebbe le posizioni espresse da organi consultivi e non la posizione di tale istituzione.
punto 251
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
punto 252
Occorre ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza citata).
punto 253
Pertanto, con i due argomenti presentati nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti sembrano contestare non già la motivazione della decisione impugnata a tal riguardo, ma piuttosto la sua fondatezza.
punto 254
Orbene, per quanto riguarda il primo argomento, dai precedenti punti da 115 a 133 risulta, da un lato, che la motivazione della decisione impugnata a tal riguardo ha consentito sia alle ricorrenti di proporre un ricorso contro detta decisione sia al Tribunale, in quanto giudice competente, di esercitare il suo controllo (v. punto 153 supra), di modo che non si può constatare un difetto di motivazione e, dall’altro, che la valutazione della Commissione al riguardo è esente da errori manifesti di valutazione.
punto 255
Per quanto riguarda il secondo argomento, dai precedenti punti da 159 a 163 risulta che, nella decisione impugnata, la Commissione ha ben spiegato perché ha fissato criteri di vaglio tecnico di natura qualitativa piuttosto che di natura quantitativa.
punto 256
Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata, criticata dalle ricorrenti, è sufficiente alla luce dei criteri giurisprudenziali e, per quanto riguarda la valutazione della Commissione, criticata nel primo argomento delle ricorrenti, è esente da errori di valutazione.
punto 257
Di conseguenza, occorre respingere il quinto motivo di ricorso.

In diritto › Sul motivo dedotto in subordine, vertente sull’illegittimità del regolamento delegato

punto 258
Nella replica, le ricorrenti deducono, in subordine, un motivo supplementare sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, vertente sull’illegittimità del regolamento delegato. Tale motivo è presentato «in risposta agli argomenti di irricevibilità (…) secondo i quali le ricorrenti contesterebbero non già la decisione impugnata, bensì il regolamento delegato» che la Commissione ha dedotto, secondo le ricorrenti, ai punti da 33 a 35, 58, 62, 74, 90, 101, 102, 128, 135, 153 e 156 del controricorso. A sostegno di tale motivo, le ricorrenti rinviano a taluni argomenti da esse dedotti nel ricorso a sostegno del primo (ossia i punti da 51 a 58, 63 e da 68 a 70 del ricorso), secondo (ossia i punti 75, 82, 83, 91, da 92 a 97 del ricorso) e quarto (ossia i punti 139, 140, 144, 145, 147, 148 e da 162 a 171 del ricorso) motivo, e ritengono che detta decisione debba essere annullata sulla base di tale motivo dedotto in subordine ai sensi dell’articolo 277 TFEU e vertente sull’illegittimità del regolamento delegato.
punto 259
La Commissione contesta tanto la ricevibilità quanto la fondatezza del presente motivo. All’udienza di discussione, la Commissione ha parzialmente ritirato gli argomenti con cui aveva fatto valere che taluni argomenti dedotti dalle ricorrenti nel ricorso erano irricevibili, in quanto diretti non contro la decisione impugnata, bensì contro il regolamento delegato, circostanza di cui si è preso atto nel verbale dell’udienza di discussione. Si tratta degli argomenti della Commissione di cui ai punti 34, 58, 62, 74, 90 (ma solo per quanto riguarda i punti 82 e 83 del ricorso), 128 e 135 del controricorso.
punto 260
In sostanza, le ricorrenti presentano il presente motivo dedotto in subordine nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondati gli argomenti della Commissione che fanno valere l’irricevibilità di taluni argomenti dedotti nel ricorso per il fatto che questi ultimi non contesterebbero la decisione impugnata, bensì il regolamento delegato.
punto 261
Orbene, in primo luogo, la Commissione ha ritirato detti argomenti nella parte in cui figurano ai punti 34, 58, 62, 74, 90 (ma solo per quanto riguarda i punti 82 e 83 del ricorso), 128 e 135 del controricorso. (v. punto 259 supra). Mentre il punto 33 di detta memoria serve solo ad introdurre l’argomento esposto al punto 34 della stessa memoria, il punto 35 della memoria medesima on fa che svilupparlo. Il ritiro di tale argomento da parte della Commissione comprende quindi tutti i punti da 33 a 35 della memoria in questione, ai quali si riferiscono le ricorrenti (v. punto 258 supra).
punto 262
In secondo luogo, per quanto riguarda il resto di detti argomenti della Commissione, vale a dire quelli che essa aveva dedotto ai punti 90 (ma non per quanto riguarda i punti 82 e 83 del ricorso, v. supra, punto 259, e quindi unicamente per quanto riguarda i punti 91 e 92 del ricorso), 101, 102, 153 nonché 156 del ricorso, si deve anzitutto osservare che, contrariamente a quanto sembrano ritenere le ricorrenti (v. punto 258 supra), ai punti 102 e 156 del controricorso, la Commissione fa valere l’irricevibilità degli argomenti delle ricorrenti ivi individuati non per aver fatto riferimento al regolamento delegato anziché alla decisione impugnata, ma per altre ragioni.
punto 263
In terzo luogo, da quanto precede risulta che la seconda parte del secondo motivo, alla quale fa riferimento l’argomento della Commissione al punto 90 del controricorso, e la terza parte del quarto motivo, cui la Commissione fa riferimento al punto 101 di detto controricorso, hanno potuto essere respinte nel merito (v. supra, punti da 109 a 135 e da 224 a 232). La quarta parte di tale motivo, alla quale fa riferimento la Commissione al punto 153 di detta memoria, è stata respinta in quanto parzialmente irricevibile per una ragione diversa da quella di essere diretta contro il regolamento delegato piuttosto che contro la decisione impugnata, e in quanto parzialmente infondata (v. supra, punti da 237 a 249).
punto 264
Di conseguenza, tutti gli argomenti della Commissione che fanno valere l’irricevibilità di taluni argomenti dedotti dalle ricorrenti nel ricorso, per il fatto che questi ultimi non contesterebbero la decisione impugnata, ma il regolamento delegato, o sono stati ritirati o non sono stati accolti dal Tribunale, cosicché la condizione posta dalle ricorrenti per l’invocazione del presente motivo dedotto in subordine non è soddisfatta. Il Tribunale non è quindi tenuto ad analizzarla.

In diritto › Conclusioni

punto 265
Da tutto quanto precede risulta che tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti non possono essere accolti. Occorre pertanto respingere il ricorso.

Sulle spese

punto 266
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 267
Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Fédération environnement durable, la Bundesinitiative Vernunftkraft eV, la Vent de Colère! - Fédération nationale et la Vent de Raison - Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) si faranno carico delle spese.

Firme

Costeira Kancheva Öberg Zilgalvis Tichy-Fisslberger Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025 Firme

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