Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 14/12/1973 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127429 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FERMATO O ARRESTATO - INTERROGATORIO - DIVIETO - ASSUNZIONE A VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE - LEGITTIMITA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FERMATO O ARRESTATO - INTERROGATORIO - DIVIETO - ASSUNZIONE A VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE - LEGITTIMITA.*
La riforma dell'art 225 cod proc pen, attuata con l'art 3 della legge 5 dicembre 1969, n 932, (in adeguamento alla pronunzia della Corte costituzionale n 86 del 1968, che ne aveva dichiarato l'illegittimita costituzionale nella parte in cui il testo originario rendeva possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di Atti istruttori senza l'applicazione degli artt 390, 304 bis, ter e quater cod proc pen) ha voluto estendere le garanzie della difesa dell'imputato proprie dell'istruttoria alla base delle indagini preliminari e vietare, sempre per lo stesso fine di tutela, che l'interrogatorio del fermato o dell'arrestato possa essere conferito da altri che non sia il procuratore della Repubblica o il pretore. Peraltro, la ratio ispiratrice dell'innovazione legislativa porta ad escludere che agli organi di polizia giudiziaria sia vietato di raccogliere a verbale le dichiarazioni che il fermato o l'arrestato, nella immediatezza del fermo o dell'arresto, del tutto spontaneamente desideri rendere, dovendo considerarsi Atti d'istruzione sommaria vera e propria solo quelli riconducibili allo schema di cui agli artt 299 e 368 cod proc pen, ai quali fanno espresso rinvio gli artt 392 e 398 stesso codice che richiamano le norme della istruzione formale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Legge 05/12/1969 num. 932 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)