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Sez. T, Ordinanza n. 9458 del 11/04/2025 (Rv. 674861-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE | Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674861-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica, è certificato secondo quanto previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile per analogia legis ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che il segretario della corte di giustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, senza che possa ritenersi equipollente l'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo grado secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)