Sez. 1, Sentenza n. 23261 del 23/02/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 267098 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. - Frequentazione dei componenti di una famiglia "mafiosa" - Configurabilità del reato - Sufficienza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Ai fini della integrazione del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è sufficiente, sotto il profilo della inosservanza della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, la frequentazione di componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il reato sulla base della vicendevole relazione di frequentazione degli imputati, entrambi sottoposti a misura di prevenzione, nonché imparentati e strettamente collegati con il capo storico di una associazione mafiosa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)