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Sez. 2, Sentenza n. 77 del 07/01/1993 (Rv. 480167 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Luogo e momento della conclusione | Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Impegno assunto in sede di trattativa di mantenere fermo per un certo tempo il prezzo offerto - Proposta irrevocabile - Configurabilità - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 1993-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480167-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Luogo e momento della conclusione

Nei contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento perfezionativo del negozio è, di regola, quello dell'accordo finale su tutti gli elementi, principali e accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari. Pertanto, l'impegno assunto in sede di trattativa negoziale di mantenere fermo per un certo periodo di tempo il prezzo offerto, non postula necessariamente l'intento di considerare tale impegno, anche se relativo ad un punto essenziale, quale proposta irrevocabile, ben potendo esso costituire soltanto un momento del processo formativo del contratto senza efficacia vincolante, ove l'accordo delle parti non sia stato raggiunto sulla totalità degli elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)