Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 14/12/1968 (Rv. 337538 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
La presunzione di colpa reciproca, prevista dall'art.2054 cod.civ., secondo comma, ha funzione sussidiaria ed opera se ed in quanto non sia possibile stabilire concretamente il grado di incidenza delle singole colpe nella produzione dell'evento dannoso. (Conf. N.166-66, massima n.320318 1706-67, massima n.328545 e n.496- 68 massima n.331550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)