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Sez. 1, Sentenza n. 17290 del 30/07/2014 (Rv. 632552 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 200 legge fall. - Decorrenza degli effetti previsti dall'art. 45 legge fall. dalla data del provvedimento di liquidazione e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Disparità di trattamento dei terzi coinvolti nella suddetta procedura e nel fallimento - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632552-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'art. 200 legge fall., laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall'art. 45 legge fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone, e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento, atteso che il terzo può assumere, presso la competente amministrazione, ex artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche in via di accesso informale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, le opportune informazioni circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa, tanto più che, ove quest'ultimo sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, i terzi coinvolti nella procedura concorsuale possono avere una preventiva conoscenza della suddetta declaratoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 25 CORTE COST., DPR 27/06/1992 num. 352 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)