Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 09/04/1973 (Rv. 363425 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - IN GENERE - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO D'UNA SOMMA - MANCATA RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - SUCCESSIVO GIUDIZIO CON OGGETTO UGUALE - DEDUZIONE DELL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE CON EFFETTI ISTANTANEI DERIVANTE DALLA PRIMA CITAZIONE E DELLA CONSEGUENTE NUOVA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER GLI INTERESSI - EFFICACIA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - IN GENERE - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO D'UNA SOMMA - MANCATA RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - SUCCESSIVO GIUDIZIO CON OGGETTO UGUALE - DEDUZIONE DELL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE CON EFFETTI ISTANTANEI DERIVANTE DALLA PRIMA CITAZIONE E DELLA CONSEGUENTE NUOVA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER GLI INTERESSI - EFFICACIA.*
Per eccepire la prescrizione non e necessario fare uso di formule sacramentali o particolari, essendo sufficiente che risulti comunque manifestato l'intento di avvalersene. Pertanto, qualora in un giudizio avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro la causa non venga riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro i termini previsti dal primo comma dello art 50 cod proc civ e venga poi dedotto in un successivo giudizio, avente lo stesso oggetto, che dal primo atto di citazione derivo l'interruzione della prescrizione con effetti istantanei e non gia permanenti (cosi come si sarebbe verificato nel caso in cui si fosse verificata la cosiddetta translatio iudicii) e che, quindi, la prescrizione degli interessi nel frattempo maturati sulla somma dovuta e cominciata a decorrere nuovamente dalla data dell'atto interruttivo senza restarne anche sospesa, deve ritenersi che in siffatta deduzione sia manifesta, sia pure in Forma implicita ma in maniera pur sempre univoca e precisa, la volonta di avvalersi e di invocare quindi gli effetti estintivi della prescrizione nel frattempo maturatasi sino al secondo atto di citazione. (V 1148/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)