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Sez. L, Sentenza n. 23063 del 10/10/2013 (Rv. 628395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante lo stato di malattia - Effetto preclusivo - Nullità del recesso - Esclusione - Temporanea inefficacia - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)