Sez. 3, Sentenza n. 28764 del 09/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015) Rv. 264881 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Attività di lavorazione del pellet - Preventiva autorizzazione alle emissioni - Necessità - Assenza - Reato ex art. 279 D.Lgs. 152 del 2006 - Integrazione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, l'esercizio dell'attività di lavorazione del pellet in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni anche quando non risulta accertato che queste superino i valori limite stabiliti, integra il reato di cui all'art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poichè lo stesso costituisce fattispecie di pericolo, per la cui configurabilità è sufficiente la sola sottrazione dell'attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)