Sez. 2, Sentenza n. 2681 del 24/07/1968 (Rv. 335229 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - DOMANDA DI PROVVEDIMENTO POSSESSORIO NEL CORSO DI GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PETITORIA - PRESUPPOSTO - OGGETTO DEL GIUDIZIO POSSESSORIO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA COSA OGGETTO DEL POSSESSO - FATTISPECIE.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - DOMANDA DI PROVVEDIMENTO POSSESSORIO NEL CORSO DI GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PETITORIA - PRESUPPOSTO - OGGETTO DEL GIUDIZIO POSSESSORIO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA COSA OGGETTO DEL POSSESSO - FATTISPECIE.*
Condizione necessaria e sufficiente per l'applicabilita dell'art.704 cod. proc. civ., e che il giudizio petitorio verta in ordine all'appartenenza del diritto di proprieta o di altro diritto reale sulla medesima cosa che Forma oggetto del giudizio possessorio. Per individuare l'oggetto del giudizio possessorio, si deve aver riguardo alla cosa del cui possesso il possessore (convenuto in Sede petitoria) lamenta lo spoglio o la turbativa, e non gia alla cosa per mezzo della quale lo spoglio o la turbativa sono stati posti in essere. (nella specie, il giudizio petitorio aveva per oggetto una striscia di terreno occupata illegittimamente con un fabbricato, costruito dal convenuto in petitorio, e l'Azione possessoria, da questo successivamente proposta, si riferiva allo spazio aereo sovrastante che la controparte aveva invaso mediante uno sporto. La suprema Corte ha ravvisato identita di oggetto fra le due liti, dovendosi ritenere che il giudizio petitorio si estenda di per se anche allo spazio aereo sovrastante la striscia di terreno, ed ha enunciato il principio che precede). (V. Sulla prima parte, 2041-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)