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Sez. 2, Sentenza n. 3681 del 08/09/1994 Cc. (dep. 26/09/1994) Rv. 200267 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Cause di non punibilità | Sospensione condizionale della pena - Concedibilità del beneficio - Conseguenze: Inapplicabilità della misura.
Stato
decisa il 1994-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200267-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Cause di non punibilità

Il nuovo codice di procedura penale (artt. 275, comma secondo, in relazione all'art. 273, comma secondo cod. proc. pen.) stabilisce il principio di proporzionalità, che impone uno sbarramento alla possibilità di applicazione di misure cautelari, quando vengono meno elementi per la punibilità. La sussistenza della causa impeditiva va intesa non già come operativa "ab origine", ma semplicemente come sussistenza dei presupposti per la relativa applicazione, tale quindi da rendere sproporzionata la misura. A tal fine, rileva pertanto anche la possibilità di sospensione condizionale della pena. In tale apprezzamento, il giudice deve innanzitutto determinare in concreto l'entità della pena presumibilmente irrogabile e poi verificare se, nel caso di specie, possa essere concesso il beneficio, nel senso della ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ed infine effettuare una prognosi in ordine al comportamento futuro dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)