Sez. L, Sentenza n. 6764 del 10/05/2002 (Rv. 554316 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Addizionale contributiva ai fini del prepensionamento - Requisiti - Sussistenza - Al 31/12/1994 - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di pensionamento anticipato del personale del settore del trasporto pubblico, i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia (anzianità contributiva maturata nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, o età anagrafica, tali da consentire, con una maggiorazione non superiore a sette anni di anzianità contributiva, la maturazione del diritto a pensione) devono sussistere, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 501/1995 conv. in legge n. 11/1996, alla data del 31 dicembre 1994.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/11/1995 num. 501 art. 4, Legge 05/01/1996 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)