Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 239 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta' dei concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. Per la imposizione della servitu' avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari la urgenza ed indifferibilita' previsto al secondo comma dell'articolo 231.
3. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.
4. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
5. L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'.
6. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'.
7. Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate.
8. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare della indennita' da corrispondere per la servitu' stessa.
9. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire.
10. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.). Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione.
11. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitu' in materia di telecomunicazioni.
Capo VII. Polizia e protezione delle telecomunicazioni
Art. 240 Turbative ai servizi di telecomunicazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
2. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio.
Art. 241 Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il predetto nulla-osta e' rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti organi dell'amministrazione ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso dell'Amministrazione che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nullaosta dell'Amministrazione.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei precedenti commi terzo, quarto e quinto possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 242 Interferenze
1. Il nulla-osta e' rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di telecomunicazioni.
2. Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
4. In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente piu' grave, il trasgressore e' punito con l'ammenda da L. 4000 a L. 200.000.
Art. 243 Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli
1. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio delle telecomunicazioni, l'Amministrazione promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
Titolo II. Dei servizi telegrafici
Capo I. Disposizioni di carattere generale
Art. 244 Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
1. Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 245 Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico
1. Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
2. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
3. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.
Art. 246 Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza
1. L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, e' disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato.
2. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
3. Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.
Art. 247 Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni
1. La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa puo' essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.
2. Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.
3. Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, e' punito con la pena dell'ammenda sino a L. 400.000.
Art. 248 Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione.
2. Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti.
3. Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.
Art. 249 Esclusione di responsabilita'
1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, la Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.
Art. 250 Disciplina dei servizi telegrafici
1. Le condizioni e le modalita' per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Capo II. Servizio telex
Art. 251 Ammissione al servizio
1. Chiunque puo' chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche.
Art. 252 Organi competenti
1. Gli allacciamenti alla rete telex sono disposti, sulla base di direttive generali impartite dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.
2. E' in facolta' dell'organo medesimo di disporre allacciamenti telex per periodi inferiori ad un anno.
Art. 253 Contributi - Canoni - Deposito cauzionale
1. L'utente del servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 254 Traffico minimo
1. Le tariffe da applicare per il servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, possono prevedere la misura dell'importo che l'utente dovra' annualmente corrispondere per garantire un traffico minimo.
Art. 255 Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali
1. Le tasse generali italiane terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.
Art. 256 Servizi speciali
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha facolta' di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo, telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.
2. I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione con le soprattasse stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 257 Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni
1. Il traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve riguardare esclusivamente l'attivita' di sua pertinenza ed e' quindi vietato qualsiasi traffico per conto di terzi.
2. L'impianto non puo' essere messo a disposizione di terzi.
3. In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potra' applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sara' applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potra' anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza, salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.
4. Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente, l'Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento.
Art. 258 Appoggio dei sostegni - Passaggio di conduttore
1. Il richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprieta'.
2. In ogni altro caso, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 233 del presente decreto.
Art. 259 Istituzione di posti pubblici telex
1. I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio o dello organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
2. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.