Sez. 3, Sentenza n. 421 del 06/03/1962 (Rv. 250661 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - PAGAMENTO DEL CREDITO - ACCERTAMENTO - IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO PRIMA AGLI INTERESSI ED ALLE SPESE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - PAGAMENTO DEL CREDITO - ACCERTAMENTO - IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO PRIMA AGLI INTERESSI ED ALLE SPESE.*
Anche in Sede di opposizione all'esecuzione, per avvenuto pagamento del credito per il quale si procede, si applica il principio che il debitore non puo imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi od alle spese, senza il consenso del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)