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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1980, causa 103/79

Decisione
decisa il 1980-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1980:199

Epigrafe

Nella causa 103/79, Andrew M. Moat, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Nickts, ufficiale giudiziario, 17, boulevard Royal, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alain van Solinge, del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione di rifiuto della concessione dell'indennità scolastica e la richiesta di indennizzo, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di Sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › a) Gli antefatti

paragrafo 1
II ricorrente, cittadino britannico, è funzionario della Commissione delle Comunità europee, assegnato alla Direzione generale III.
paragrafo 2
Sua figlia Caroline è stata allieva a Bruxelles della «British School of Brussels», ove ha ottenuto al termine dell'anno scolastico 1975-1976 il «General Certificate of Education at Ordinary Level». Le è stato poi consigliato di compiere studi di carattere non accademico.
paragrafo 3
Caroline Moat ha allora deciso di seguire, nell'anno scolastico 1976-1977, i corsi di un istituto di insegnamento nella sua lingua denominato «Leith's School of Food and Wine», di Londra.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › b) Le norme di regolamento

paragrafo 1
L'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari dispone che:
paragrafo 2
«Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di BFR 3093 al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.
paragrafo 3
Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni».
paragrafo 4
Il 3o comma dello stesso articolo recita:
paragrafo 5
Il massimale menzionato al 1o comma è raddoppiato per:
paragrafo 6
il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio; il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto«.
paragrafo 7
L'art. 4, n. 5, delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica» stabilisce:
paragrafo 8
«Su presentazione dei documenti giustificativi il funzionario ha diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 3 fino ad un importo massimo pari al doppio del massimale di cui all'art. 3, 1o comma, dell'allegato VII dello Statuto, quando la sua sede di servizio disti almeno 50 km da una scuola europea oppure da un istituto di insegnamento della sua lingua, che il figlio frequenta per ragioni pedagogiche imperative debitamente giustificate».
paragrafo 9
Le menzionate disposizioni generali, ai sensi del loro art. 10, hanno efficacia retroattiva al 1o marzo 1975.
paragrafo 10
L'art. 3, 3o comma, dell'allegato VII allo Statuto è stato poi modificato come segue, a far data dal 3 marzo 1978:
paragrafo 11
«Il massimale menzionato al 1o comma è raddoppiato per: il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km: o da una scuola europea o da un istituto di insegnamento nella sua ligua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati; il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto».
paragrafo 12
Le «Disposizioni generali di attuazione» sono così state incorporate nell'art. 3, 3o comma, dell'allegato VII allo Statuto.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › c) Il procedimento

paragrafo 1
Quale avente diritto all'indennità scolastica per la figlia Caroline ai termini dell'art. 3, 2o comma, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari, il ricorrente presentava il 7 marzo 1977 una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, per ottenere l'indennità scolastica nella misura del massimale raddoppiato, a norma dell'art. 3, 3o comma, 2o trattino, dell'allegato VII dello Statuto. Il ricorrente riteneva in effetti che la «Leith's School of Food and Wine» di Londra potesse essere equiparata ad un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, ai sensi della succitata disposizione statutaria.
paragrafo 2
La domanda veniva respinta espressamente dalla convenuta con nota del 19 luglio 1977.
paragrafo 3
Lo stesso giorno, cioè il 19 luglio 1977, il ricorrente proponeva un reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
paragrafo 4
Il reclamo veniva respinto espressamente il 27 febbraio 1978.
paragrafo 5
Con lettera del 16 giugno 1978, il ricorrente presentava una nuova domanda, fondata sull'art. 90, n. 1, dello Statuto, facendo valere il diritto all'indennità scolastica per la figlia Caroline nell'importo del massimale raddoppiato, in forza dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto, non esistendo a Bruxelles, e neppure a meno di 50 km dalla città, un istituto di insegnamento della sua lingua, che offrisse corsi di natura tecnica quali quelli della «Leith's School of Food an Wine» di Londra.
paragrafo 6
La nuova domanda era oggetto di un nuovo esame amministrativo, che si concludeva con una nuova decisione espressa di rigetto, contenuta in una lettera del 6 ottobre 1978, firmata dal capo della Divisione «Diritti individuali e privilegi».
paragrafo 7
Con lettera dell'8 dicembre 1978, il ricorrente presentava reclamo contro tale nuova decisione in base all'art. 90, n. 2, dello Statuto.
paragrafo 8
Anche il nuovo reclamo veniva respinto espressamente con decisione contenuta in una lettera del 26 marzo 1979, a firma del direttore generale del personale dell'amministrazione.
paragrafo 9
Il 22 giugno 1979, il ricorrente proponeva il presente ricorso, volto contro la decisione espressa di rigetto del 6 ottobre 1978 e contro la decisione espressa di rigetto del 26 marzo 1979.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 2
1. annullare la decisione espressa del 6 ottobre 1978, che respinge la sua domanda amministrativa di concessione dell'indennità scolastica nel massimale raddoppiato, ai sensi dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari delle Comunità europee; 2. annullare la decisione espressa del 26 marzo 1979 che respinge il suo reclamo amministrativo contro la decisione suddetta; 3. dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennità scolastica nel massimale raddoppiato per la durata degli studi della figlia Caroline presso la «Leith's School of Food and Wine» di Londra (Regno Unito); 4. condannare la convenuta a versargli la suddetta indennità nella misura del massimale doppio; 5. dichiarare che per il comportamento della convenuta il ricorrente ha subito inoltre un danno materiale corrispondente all'interesse, al tasso dell'8 %, sull'importo dell'indennità scolastica nel massimale raddoppiato, dovuto dal giorno in cui l'indennità è divenuta esigibile, fino al giorno dell'effettivo versamento; 6. condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La convenuta conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 4
1. dichiarare irricevibile il ricorso o comunque respingerlo; 2. condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Secondo la convenuta, le due domande ed i due reclami hanno lo stesso oggetto, poiché tendono tutti ad ottenere il beneficio del raddoppio del massimale dell'indennità scolastica a vantaggio della figlia del ricorrente per l'anno scolastico 1976-1977.
paragrafo 2
Ne risulta a suo parere che il ricorso è tardivo e quindi irricevibile. In effetti, il vero oggetto del ricorso è in realtà la decisione del 19 luglio 1977, che ha respinto la prima domanda. La decisione del 6 ottobre 1978 non è che conferma della prima e non costituisce quindi un atto pregiudizievole (Sentenza del 15 giugno 1976, causa 1/76, Wack e/Commissione, Race. 1976, pag. 1017 e segg.; Sentenza del 14 dicembre 1965, causa 12/65, Bauer c/Commissione, Race. 1965, pag. 1240 e segg.; Sentenza del 17 marzo 1971, causa 47/70, Kschwendt e/Commissione, Race. 1970, pag. 251 e segg.).
paragrafo 3
II fatto che la prima domanda si fondasse sull'art. 3, 3o comma, 2o trattino dell'allegato VII, mentre la seconda è basata sul 1o trattino della stessa disposizione, non è sufficiente per conferire un carattere di novità alla seconda domanda (Sentenza del 14 aprile 1970, causa 24/69, Nebe c/Commissione, Race. 1970, pag 145).
paragrafo 4
Per di più, tanto dall'esame del reclamo del 19 luglio (presentato in seguito al rigetto della prima domanda) quanto di quello del testo della seconda domanda, risulta che il ricorrente si era parzialmente fondato, per la prima procedura, sulla stessa base giuridica che invoca ora, cioè le «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica».
paragrafo 5
Il reclamo del 19 luglio 1977 è però stato oggetto, in quanto fondato sulla violazione dell'art. 4, n. 5, delle «Disposizioni generali d'attuazione», di un rigetto implicito intervenuto il 19 novembre 1977, che non è stato seguito da ricorso nel termine prescritto di tre mesi.
paragrafo 6
D'altro canto, il ricorso è anche irricevibile per mancanza di interesse.
paragrafo 7
Conformemente all'art. 4, n. 4, delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica», il ricorrente ha percepito, nell'anno scolastico 1976-1977, una somma mensile forfettaria pari al massimale semplice dell'indennità scolastica.
paragrafo 8
L'applicazione, pretesa dal ricorrente dell'art. 4, n. 5, delle disposizioni generali succitate gli consentiva di ottenere «su presentazione dei documenti giustificativi», il rimborso delle spese scolastiche enumerate all'art. 3 delle disposizioni generali in parola, fino ad un importo massimo pari al doppio del massimale forfettario.
paragrafo 9
Poiché il ricorrente non ha mai affermato di aver sostenuto nell'anno scolastico 1976-1977 spese rimborsabili superiori all'importo del massimale semplice dell'indennità scolastica, egli non ha interesse a proporre ricorso.
paragrafo 10
Nella replica il ricorrente sostiene che il fondamento del diritto alla concessione dell'indennità scolastica nel massimale doppio deve essere ricercato unicamente nei testi dello Statuto in vigore nel momento in cui ¡I diritto è nato, cioè nel settembre 1976. Nella fattispecie è quindi applicabile soltanto l'art. 1 del regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 711, che modifica lo Statuto dei funzionari.
paragrafo 11
Avendo sua figlia ottenuto al termine dell'anno scolastico 1975-1976 il «General Certificate of Education at Ordinary Level», egli ha ritenuto che la «Leith's School of Food and Wine» di Londra fossa assimilabile ad un istituto di insegnamento superiore ai sensi dell'art. 3, 2o trattino, dell'allegato VII allo Statuto ed ha quindi presentato la sua domanda su tale base statutaria.
paragrafo 12
Dopo aver ricordato che la risposta della Commissione contenuta nella lettera del capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» del 19 luglio 1977 forniva i criteri d'interpretazione della nozione di «istituto di insegnamento superiore», concludendone che l'istituto frequentato dalla figlia del ricorrente non rispondesse a detti criteri, il ricorrente osserva che la decisione del 27 febbraio 1978 di rigetto del suo reclamo contro la decisione sopra menzionata si limitava a riprendere i motivi relativi alla nozione di istituto di insegnamento superiore precedentemente addotti.
paragrafo 13
In seguito alla nuova domanda presentata dal ricorrente in base all'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto, la convenuta procedeva ad un nuovo esame fondato sulla nuova base giuridica invocata. Ne risulta che gli atti impugnati non si possono considerare atti confermativi (Sentenza del 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels e/Commissione, Race. 1978, pag 596, nn. 13-15 della motivazione).
paragrafo 14
Per quanto riguarda l'interesse, il ricorrente sottolinea che la lite concerne le condizioni di sussistenza del diritto all'indennità scolastica doppia, e non le condizioni di esercizio o di attuazione della messa in opera del diritto.
paragrafo 15
Qualsiasi eventuale richiamo all'efficacia retroattiva delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica», allo scopo di giustificare la lesione di un diritto quesito, è certamente illegittima; pertanto non si può far valere nei confronti della ricorrente un'efficacia del genere.
paragrafo 16
Quanto all'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza «di ragioni pedagogiche debitamente giustificate», tale condizione per la sussistenza del diritto litigioso non compare assolutamente all'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto (versione 1975). Lo stesso è per la «presentazione dei documenti giustificativi».
paragrafo 17
Di conseguenza, senza dubbio l'art. 4, n. 5, delle «Disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell'indennità scolastica» va oltre lo Statuto.
paragrafo 18
Ora, detta disposizione non presenta affatto carattere statutario, né, pertanto, natura di norma di regolamento: di nul-l'altro si tratta se non di provvedimenti amministrativi interni della Commissione, del genere di prassi amministrative.
paragrafo 19
Se tali provvedimenti fossero a favore del funzionario, questi avrebbe diritto di avvantaggiarsene, mentre, se fossero contrari allo Statuto, non potrebbero essergli applicati.
paragrafo 20
Nella controreplica, la convenuta ricorda che le «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica» sono applicabili retroattivamente dal 1o marzo 1975.
paragrafo 21
Il nesso fra i funzionari e le istituzioni comunitarie è puramente regolamentare, statutario. L'autorità comunitaria ha quindi il potere di apportare in qualsiasi momento alle norme dello Statuto le modifiche da essa ritenute conformi all'interesse del servizio, purché non abbiano portata retroattiva in danno degli agenti (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa 28/74, Gillet c/Commissione, Race. 1975, pag. 463 e segg.).
paragrafo 22
Dall'esame delle norme relative alla concessione del massimale doppio dell'indennità scolastica si ricava però che esse non si sono evolute in senso sfavorevole ai funzionari, cosicché questi non possono qualificare come illegittima l'eventuale retroattività delle stesse.
paragrafo 23
Così, nella versione precedente, l'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto subordinava fra l'altro la concessione del massimale doppio alla mancanza nel raggio di 50 km dalla sede di servizio di una scuola europea o di un istituto di insegnamento della lingua del figlio.
paragrafo 24
Per contro, ai termini dell'art. 4, n. 5, delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica» e della versione attuale dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto, il raddoppio del massimale è concesso anche se, nel raggio di 50 km dalla sede di servizio, si trova una scuola europea od un istituto di insegnamento della lingua del figlio, purché il figlio frequenti un istituto di insegnamento della sua lingua situato a più di 50 km dalla sede di servizio per ragioni pedagogiche imperative debitamente giustificate.
paragrafo 25
La convenuta sostiene che il ricorso è tardivo, essendo rivolto contro un atto puramente confermativo. Tale non era il caso nella causa 54/77 (Herpels e/Commissione), citata dal ricorrente.
paragrafo 26
Per quanto riguarda l'interesse, la convenuta constata che soltanto allo stadio della replica il ricorrente ha prodotto documenti giustificativi dai quali risulta che le spese da lui sostenute superano il massimale semplice dell'indennità scolastica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Ricorso per annullamento

paragrafo 1
Il ricorrente deduce tre mezzi, cioè 1) la violazione dell'art. 90, n. 2, 2o comma, dello Statuto dei funzionari, 2) la violazione e l'errata applicazione dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari, e la violazione dell'art. 90, n. 2, 2o comma, dello Statuto, 3) la violazione dell'art. 7 del Trattato CEE e dei principi di cui all'art. 2 del protocollo del 20 marzo 1952, addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
paragrafo 2
Quanto al primo mezzo, il ricorrente deduce che non spetta all'autorità che decide di un reclamo dichiarare irricevibile una domanda non considerata tale dall'autorità amministrativa cui era rivolta.
paragrafo 3
Essendo diverso il fondamento giuridico delle due domande e dei due reclami, la decisione di rigetto del 26 marzo 1979 è insufficientemente motivata.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che con le decisioni impugnate la convenuta gli ha rifiutato il beneficio dell'indennità scolastica nel massimale doppio, per la sola ragione che a Bruxelles esistono sia una scuola europea, sia la «British School of Brussels», che offrono insegnamento elementare e secondario. La ricorrente non considera pertanto possibile concedere l'indennità scolastica nel massimale doppio per la frequenza di un istituto scolastico del Regno Unito, anche se il tipo di istituto scelto per ragioni pedagogiche non esiste in lingua inglese nella sede di servizio del funzionario o a meno di 50 km dalla stessa.
paragrafo 5
Ora, il funzionario delle Comunità europee avente diritto a scegliere per i suoi figli un insegnamento appropriato (nella fattispecie un insegnamento professionale) si trova nella condizione statutaria indicata all'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto, allorché né la scuola europea, né un istituto di insegnamento della sua lingua, situato a meno di 50 km dalla sede di servizio, offrono un appropriato insegnamento del genere ed allorché il figlio frequenta effettivamente un istituto di insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio.
paragrafo 6
Rifiutando di riconoscere alla ricorrente il diritto all'indennità scolastica nel massimale doppio, senza prendere in considerazione la natura dell'insegnamento offerto dai summenzionati istituti di Bruxelles (nella fattispecie un insegnamento puramente accademico), la convenuta ha violato l'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto e non ha motivato sufficientemente la sua decisione.
paragrafo 7
Per quanto riguarda il terzo mezzo, il ricorrente deduce che le decisioni litigiose hanno il risultato di escludere, per i figli dei funzionari delle Comunità europee di lingua diversa da quella della sede di servizio, qualsiasi genere di insegnamento, a livello diverso dal superiore, di carattere non accademico. In tal modo la convenuta ha operato una discriminazione fra questi figli e quelli dei funzionari la cui lingua è quella della sede di servizio.
paragrafo 8
La convenuta ribatte, quanto al primo mezzo, che la lettera del 26 merzo 1979, provenendo dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, non costituisce affatto risposta al reclamo, poiché autore non ne è l'autorità che ha il potere di nomina, cioè la Commissione, come richiesto dall'art. 90, n. 2, 2o comma, dello Statuto. La lettera non costituisce quindi atto pregiudizievole e non doveva essere motivata (art. 25, 2o comma, dello Statuto).
paragrafo 9
In realtà, il reclamo dell'8 dicembre 1978 è stato oggetto di un silenzio-rifiuto, da datarsi all'8 aprile 1979.
paragrafo 10
Per quanto riguarda il secondo mezzo, la ricorrente ricorda che, ai termini dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII e dell'art. 4, n. 5, delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica», il funzionario ha diritto al rimborso delle spese scolastiche comprese nell'elenco di cui all'art. 3 delle suddette disposizioni generali, su presentazione dei documenti giustificativi, fino ad un ammontare massimo pari al doppio del massimale dell'indennità, quando la sua sede di servizio dista almeno 50 km o da una scuola europea, o da un istituto di insegnamento della sua lingua, che il figlio frequenta per imperative ragioni pedagogiche debitamente giustificate.
paragrafo 11
In applicazione di queste disposizioni, il capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» ha fatto sapere al ricorrente, il 6 ottobre 1978, di non poter accogliere la sua domanda poiché il ricorrente non provava (e nemmeno si offriva di provare) la sussistenza di ragioni pedagogiche imperative che giustificassero la frequenza da parte della figlia della «Leith's School of Food and Wine».
paragrafo 12
Pertanto, ben lungi dal violare o dall'applicare erroneamente le disposizioni in materia, la convenuta si è in realtà conformata a dette norme.
paragrafo 13
Quanto poi al terzo mezzo, la convenuta ritiene che il diritto di ogni funzionario di inviare i propri figli nella scuola di sua sceka non può avere la conseguenza di attribuirgli automaticamente il beneficio del massimale doppio dell'indennità scolastica, allorché l'istituto scolastico della sua lingua, effettivamente frequentato, è situato a più di 50 km dalla sede di servizio.
paragrafo 14
Una tesi del genere non farebbe alcun conto delle condizioni precise stabilite per la concessione del massimale doppio.
paragrafo 15
Nel prendere la decisione litigiosa, l'amministrazione si è semplicemente conformata alle prescrizioni non equivoche dell'allegato VII allo Statuto e delle disposizioni di attuazione. Del resto, il ricorrente non ha opposto nei riguardi di tali disposizioni una eccezione di illegittimità fondata sull'art. 184 del Trattato.
paragrafo 16
L'eventuale sussistenza di una discriminazione non deriverebbe dalla decisione impugnata, bensì dal testo stesso delle disposizioni disciplinanti la concessione dell'indennità scolastica nel massimale doppio.
paragrafo 17
Inoltre, il ricorrente semplifica singolarmente il testo delle disposizioni in questione, omettendo di ricordare che la concessione del massimale doppio è, in particolare, subordinata alla sussistenza di imperative ragioni pedagogiche.
paragrafo 18
Secondo la convenuta, le disposizioni sul massimale doppio dell'indennità scolastica stabiliscono condizioni oggettive, valide per tutti, ed adeguate allo scopo perseguito con la previsione del massimale doppio; ad essa non si può quindi addebitare alcuna discriminazione.
paragrafo 19
Nella replica il ricorrente rileva, quanto al primo mezzo, che la decisione di rigetto del 23 marzo 1979 proveniva da un'autorità incompetente. Contrariamente alla tesi della convenuta, la lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione è certamente un atto pregiudizievole al ricorrente, poiché si presenta, in modo sicuro, quale risposta dell'autorità al reclamo dell'8 dicembre 1978. Ne consegue la nullità assoluta del rigetto del reclamo amministrativo proposto dalla ricorrente l'8 dicembre 1978.
paragrafo 20
Del resto, la convenuta non può sostenere che un silenzio-rifiuto si è sostituito, l'8 aprile 1979, alla sua decisione nulla del 26 marzo 1979.
paragrafo 21
Per quanto concerne il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che la sussistenza del suo diritto è da ricercare esclusivamente nelle disposizioni dello Statuto dei funzionari. Gli autori dello Statuto hanno voluto garantire un insegnamento appropriato ad ogni ragazzo nella sua lingua materna ed hanno invece voluto eliminare il diritto all'indennità scolastica nel massimale doppio quando, potendo scegliere fra un istituto scolastico dello stesso tipo, nella sua lingua materna, a meno di 50 km dalla sede di servizio, ed un istituto nel paese di origine del funzionario interessato, questi sceglie, per ragioni strettamente personali, l'istituto del suo paese d'origine.
paragrafo 22
Gli autori dello Statuto non hanno mai avuto l'intenzione di influenzare, neppure indirettamente, la scelta del tipo di insegnamento, col concedere il raddoppio del massimale dell'indennità scolastica soltanto per un determinato tipo di insegnamento di natura accademica, a detrimento di un altro tipo di insegnamento di natura tecnica.
paragrafo 23
L'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto (versione 1975) non parla di ragioni pedagogiche imperiose. In effetti, dal momento in cui un figlio di funzionario non trova, per il tipo di insegnamento scelto (elementare, secondario o superiore) un istituto che impartisca detto insegnamento nella sua lingua materna, situata nel raggio di 50 km dalla sede di servizio del suo genitore funzionario, sussistono di per sé ragioni pedagogiche imperiose per iscriversi in un istituto del genere a più di 50 km dalla sede di servizio.
paragrafo 24
La «Leith's School of Food and Wine» è, secondo la convenuta, un istituto di insegnamento secondario. Secondo il ricorrente essa risponde ai criteri sopra menzionati. Tale tipo di insegnamento è del resto stato consigliato dagli insegnanti della «British School of Brussels». Il ricorrente sottolinea che il beneficio dell'indennità scolastica nel massimale raddoppiato gli è stato sempre rifiutato per ragioni di principio e si richiama alla sentenza 31 maggio 1979, in causa 164/78, Woehrling c/Commissione (Race. 1979, pag. 1961).
paragrafo 25
Quanto alle «Disposizioni generali di attuazione», il ricorrente sostiene che esse sono illegittime se intendono produrre effetti retroattivi per eliminare un diritto quesito del ricorrente. Se esse intendono aggiungere allo Statuto condizioni giuridiche per la sussistenza del diritto litigioso, esse sono state prese da un autore imcompetente a modificare lo Statuto. Se invece dette disposizioni intendono attuare lo Statuto, si deve constatare che lo fanno illegittimamente, poiché vanno oltre lo Statuto stesso. Le condizioni di attuazione vanno riferite all'esercizio del diritto litigioso e non alla sua sussistenza, che deriva unicamente dallo Statuto.
paragrafo 26
Per quanto riguarda il terzo mezzo, il ricorrente osserva che è stato dedotto per il caso in cui si decidesse che l'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto privilegia i figli dei funzionari la cui sede di sevizio si trova in un paese ove è parlata la loro lingua materna e privilegia inoltre, rispetto all'insegnamento di tipo tecnico, quello di tipo accademico.
paragrafo 27
Tale interpretazione dell'art. 3, 3o comma 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto, farebbe di quella disposizione una norma contraria alle disposizioni ed ai principi cui si riferisce il mezzo dedotto.
paragrafo 28
L'illegittimità della norma è dedotta implicitamente ed il ricorrente se ne può valere con riferimento all'art. 184 del Trattato CEE, che, applicandosi di pieno diritto, non deve, per poter essere fatto valere, essere oggetto di un riferimento espresso.
paragrafo 29
Secondo il ricorrente, la convenuta ha ammesso che, se le norme dello Statuto relative al diritto litigioso dovessero essere applicate nel senso degli atti impugnati, si avrebbe una discriminazione fra i figli dei funzionari che parlano la lingua della sede di servizio ed hanno la cittadinanza dello Stato di servizio, ed i figli degli altri funzionari.
paragrafo 30
Nella controreplica, la convenuta ribatte, per quanto riguarda il primo mezzo, che dalla lettera del 26 marzo 1979 risulta chiaramente che essa non costituiva risposta al merito del reclamo. Non si può quindi considerare la lettera proveniente da un'autorità incompetente.
paragrafo 31
Per quanto riguarda il secondo mezzo, la convenuta mantiene le tesi esposte nella sua difesa.
paragrafo 32
In subordine, essa osserva che l'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII, in vigore nel 1976, subordinava la concessione del raddoppio del massimale dell'indennità scolastica alla mancanza, nel raggio di 50 km dalla sede di servizio, di una scuola europea o di un istituto di insegnamento della lingua del funzionario. A Bruxelles però si trovano tanto una scuola europea quanto una «British School of Brussels».
paragrafo 33
La tesi sostenuta dalla ricorrente nella replica contrasta col testo chiaro delle disposizioni di legge applicabili in materia.
paragrafo 34
Per quanto riguarda il terzo mezzo, la convenuta rileva che soltanto nella replica il ricorrente ha contestato la legittimità dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII allo Statuto, nel testo del 1976. Conformemente all'art. 42, § 1, del regolamento di procedura, non si possono proporre nuovi mezzi in corso di causa. Un'eccezione di illegittimità, come qualsiasi altro mezzo, non può essere presentata implicitamente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — La richiesta di indennizzo

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il pregiudizio materiale subito in seguito al rifiuto illegittimo dell'indennità scolastica nel massimale doppio si è concretizzato nella perdita di interessi al tasso dell'8 %, cioè il tasso legale in Belgio, da calcolare sull'importo dell'indennità dal giorno in cui si sarebbe dovuta versare fino al giorno in cui sarà effettivamente pagata in conseguenza della sentenza di condanna della convenuta.
paragrafo 2
La convenuta sostiene che il beneficio preteso dal ricorrente non consiste affatto nel pagamento di una «doppia indennità scolastica», bensì nella possibilità di ottenere il rimborso di spese al di là del massimale semplice dell'indennità scolastica, su produzione dei documenti giustificativi di spese rientranti in una delle categorie di spese rimborsabili elencate all'art. 3 delle «Disposizioni generali di attuazione».
paragrafo 3
Il ricorrente non ha provato di aver sostenuto spese scolastiche del genere e non ha quindi provato l'esistenza di un danno materiale risarcibile.
paragrafo 4
Il ricorrente ribatte che la contestazione della sussistenza del diritto litigioso ha avuto la conseguenza che egli non è mai stato invitato a produrre documenti giustificativi delle spese rimborsabili, ma lo farà, non appena richiesto dalla convenuta, allorché il suo ricorso per annullamento sarà stato accolto e quindi il suo diritto riconosciuto.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 20 marzo 1980 le parti hanno svolto le proprie difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 maggio 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
II ricorso proposto con istanza del 21 giugno 1979 tende a far dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennità scolastica nel massimale doppio, ai sensi dell'art. 3, 3o comma, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari, per la durata degli studi della figlia alla «Leith's School of Food and Wine», istituto di insegnamento professionale nel settore culinario, di Londra. Il ricorrente conclude per l'annullamento della decisione del 6 ottobre 1978 con cui gli è stata rifiutata la concessione della suddetta indennità, nonché della decisione 26 marzo 1979, che ha respinto il suo reclamo contro tale rifiuto.
punto 2
II ricorrente è cittadino britannico e funzionario della Commissione assegnato a Bruxelles. Sua figlia ha seguito corsi di insegnamento professionale impartiti alla «Leith's School of Food and Wine» nella sua lingua materna nell'anno scolastico 1976-1977. È assodato che il ricorrente risponde ai requisiti prescritti per poter fruire dell'indennità scolastica.
punto 3
La Commissione deduce due mezzi di irricevibilità del ricorso, fondati rispettivamente sull'inosservanza dei termini e sulla mancanza di interesse ad agire. In subordine, essa sostiene che il ricorso è infondato.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 4
Dal fascicolo risulta che il ricorrente ha presentato il 7 marzo 1977 una domanda di concessione del raddoppio dell'indennità scolastica. Detta domanda, fondata sull'iscrizione della figlia del ricorrente alla «Leith's School of Food and Wine», di Londra, tendeva a dimostrare che l'insegnamento offerto da tale istituto deveva essere qualificato «insegnamento superiore» ai sensi dell'art. 3, 3o comma, 2o trattino, dell'allegato VII allo Statuto. Il raddoppio dell'indennità scolastica è stato rifiutato il 19 luglio 1977 con lettera del capo della divisione «Diritti individuali e privilegi», per il motivo che l'insegnamento in questione non poteva essere considerato «insegnamento superiore».
punto 5
II reclamo proposto contro tale rifiuto è stato respinto dalla Commissione il 27 febbraio 1978. Nel reclamo il ricorrente chiedeva che la Commissione riconoscesse il suo diritto al massimale doppio, sulla base dell'art. 5 delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica» adottate dalla Commissione («insegnamento superiore»), o dell'art. 4 delle stesse disposizioni («insegnamento elementare e secondario»).
punto 6
II 16 giugno 1978 il ricorrente presentava una nuova domanda per ottenere il beneficio del massimale doppio, allegando la non esistenza a Bruxelles, sua sede di servizio, né a meno di 50 km da quella città, di un istituto di insegnamento di lingua inglese paragonabile all'istituto frequentato dalla figlia a Londra, e che di conseguenza si doveva applicare l'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII dello Statuto, nel testo a quell'epoca vigente. Detta disposizione prevedeva il raddoppio del massimale dell'indennità scolastica per «il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, purché. il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio».
punto 7
La nuova domanda veniva respinta con lettera del capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» in data 6 ottobre 1978, in cui questi sosteneva che le condizioni prescritte per l'applicazione dell'art. 3, 3o comma, 1o trattino, dell'allegato VII non erano soddisfatte nella fattispecie. In risposta al reclamo dell'8 dicembre 1978 diretto contro tale nuovo rifiuto, il ricorrente riceveva una lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione, in data 26 marzo 1978, in cui si affermava che il reclamo, essendo identico a quello precedente, non poteva essere accolto e che, per di più, gli argomenti avanzati erano già stati esaminati dagli uffici della Commissione senza poter essere considerati tali da giustificare il beneficio del massimale doppio.
punto 8
La Commissione ritiene che, così stando le cose, il ricorso volto contro le decisioni del 6 ottobre 1978 e del 26 marzo 1979 sia tardivo. Essa fa osservare che il vero oggetto del ricorso è l'annullamento delle decisioni che hanno respinto la prima domanda ed il primo reclamo. Le decisioni impugnate costituiscono pertanto, secondo la convenuta, soltanto conferma delle decisioni prese anteriormente.
punto 9
Secondo il ricorrente, le decisioni impugnate non si possono affatto considerare atti confermativi. Le due domande successive, come i reclami che ad esse hanno fatto seguito, si sarebbero basate su mezzi giuridici diversi. Del resto, la seconda domanda sarebbe stata oggetto di un esame amministrativo distinto da parte degli uffici della Commissione, in seguito alla riapertura volontaria della pratica da parte dell'autorità amministrativa.
punto 10
Gli argomenti del ricorrente non sono fondati. Il primo reclamo del ricorrente non si basava esclusivamente sull'argomento secondo cui l'insegnamento impartito alla «Leith's School of Food and Wine» rivestiva carattere di «insegnamento superiore», ma affermava anche la possibilità per la Commissione di concedere il massimale doppio sulla base di altri argomenti giuridici. Nel secondo reclamo, il ricorrente si è limitato ad elaborare quegli stessi argomenti giuridici, senza allegare nuovi elementi.
punto 11
Così stando le cose, le comunicazioni della Commissione in risposta alla seconda domanda ed al secondo reclamo del ricorrente, hanno semplicemente confermato le precedenti decisioni e non possono quindi dar origine, a favore della ricorrente, ad una remissione in termini.
punto 12
Dalle considerazioni precedenti risulta che, essendo stato respinto il 27 febbraio 1978 il reclamo del ricorrente contro il rifiuto della concessione del massimale doppio dell'indennità scolastica, il ricorso proposto con istanza in data 21 giugno 1979 è da considerarsi tardivo.
punto 13
II ricorso è quindi irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Ai termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai termini dell'art. 70, di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi degli agenti delle Comunità restano a carico delle stesse.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è irrecevibile. 2o Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'll luglio 1980. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze