diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26850 del 20/12/2007 (Rv. 601155 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Soprattasse e pene pecuniarie - Sospensione della riscossione nel caso di violazione dovuta a condotta illecita di terzi, ai sensi della legge n. 423 del 1995 - Ambito applicativo - Prova del mancato pagamento delle imposte per fatto addebitabile al professionista - Nel giudizio tributario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601155-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'art. unico della legge 11 ottobre 1995, n. 423, il quale, in tema di violazioni delle leggi tributarie, prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o ritardato versamento d'imposta) qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti ivi indicati opera esclusivamente sul piano della riscossione. La disposizione non osta, però, a che, in sede contenziosa, la non punibilità del contribuente possa essere dimostrata attraverso la prova che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista e denunciato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 legge 423 del 1995 (istanza del contribuente e correlativa procedura) e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione (giudicato penale a carico del professionista).

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1995 num. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)