Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 13 dicembre 1994, causa C-401/93
Epigrafe
Sentenza della Corte (Prima Sezione)
13 dicembre 1994
Nel procedimento C-401/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
GoldStar Europe GmbH
e
Hauptzollamt Ludwigshafen,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200, pag. 10), e sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione, del 28 luglio 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 291, pag. 12),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, facente funzioni di presidente di sezione, R. Joliét, presidente di sezione, e D. A. O. Edward (relatore), giudici,
avvocato generale: E G. Jacobs
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. Hans-Jürgen Rabe, dello studio legale Schön Nolte Finkelnburg & Clemm, Amburgo e Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della GoldStar Europe GmbH, rappresentata dal signor Hinrich Glashoff, consulente fiscale, studio Schürmann & Partner, Francoforte sul Meno, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'aw. Hans-Jürgen Rabe, all'udienza del 7 luglio 1994,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 27 agosto 1993, pervenuta alla Corte il 14 settembre successivo, il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200, pag. 10), e sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione, del 28 luglio 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 291, pag. 12), per la parte in cui i due suddetti regolamenti vertono sulla classificazione di talune merci nella sottovoce 85211039 della nomenclatura combinata.
punto 2
Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la società GoldStar Europe GmbH (in prosieguo: la «GoldStar») e lo Hauptzollamt di Ludwigshafen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito alla classificazione, sotto le voci della tariffa, di meccanismi di trascinamento di nastri magnetici, componenti di videoregistratori.
punto 3
La GoldStar ha importato dalla Corea del Sud, segnatamente nel periodo 25 ottobre 1988 — 25 ottobre 1991, meccanismi di tal tipo, denominati «deck ass'y» (deck assembly), soli o unitamente a pannelli principali, denominati «main board ass'y» (main board assembly).
punto 4
Ad eccezione di alcuni modelli specifici, gli «apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione a nastri magnetici» erano classificati nella sottovoce 85211039 della nomenclatura combinata, pubblicata originariamente come allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ad alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e non modificata sul punto dai regolamenti adottati successivamente dalla Commissione durante il periodo in oggetto. Le parti ed accessori di simili apparecchi erano classificati, ad eccezione di alcuni modelli specifici, nella sottovoce 85229099, rimasta parimenti immutata durante il periodo di cui trattasi.
punto 5
Le merci classificate nella sottovoce 85211039 erano assoggettate a dazi doganali comunitari di aliquota pari al 14%, mentre a quelle classificate nella sottovoce 85229099 venivano applicati dazi doganali di aliquota pari al 5,8%.
punto 6
punto 7
Nel punto 9 dell'allegato al citato regolamento n. 2275/88, la Commissione ha introdotto una nuova classificazione nella sottovoce 85211039. La merce di cui trattasi è stata descritta quale «insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione (...) equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione (mecadeck)».
punto 8
La motivazione fornita dalla Commissione in merito a detta classificazione risulta essere la seguente:
«La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2 a) e 6 e dal testo dei codici NC 8521, 852110 e 8521 10 39.
Tale insieme meccanico presenta le caratteristiche essenziali di un apparecchio per la videoregistrazione e videoriproduzione».
punto 9
La regola generale 2 a) dispone in particolare:
«Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito».
punto 10
Prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2275/88, lo Hauptzollamt aveva classificato i meccanismi di trascinamento importati dalla GoldStar come «parti» di videoregistratori nella sottovoce 85229099, assoggettandoli a un dazio doganale del 5,8%. In seguito all'entrata in vigore del suddetto regolamento, esso li ha classificati nella sottovoce 85211039, considerandoli come mecadeck. A detti sistemi di trascinamento venne pertanto applicato un dazio doganale di aliquota pari al 14%.
punto 11
Il 7 aprile 1991 il Consiglio di cooperazione doganale ha emanato un parere secondo il quale i mecadeck andavano classificati nella sottovoce 852290, come «parti» di videoregistratori.
punto 12
Il citato regolamento n. 3085/91 ha pertanto soppresso il punto 9 dell'allegato al regolamento n. 2275/88.
punto 13
A partire dal 23 ottobre 1991, data di entrata in vigore del regolamento n. 3085/91, lo Hauptzollamt ha nuovamente classificato i meccanismi di trascinamento importati dalla GoldStar nella sottovoce 85229099, applicandovi pertanto dazi doganali in misura pari al 5,8%.
punto 14
Il 25 ottobre 1991 la GoldStar ha presentato istanza presso lo Hauptzollamt per ottenere il rimborso della differenza tra i dazi riscossi con aliquota del 14% e quelli che avrebbero dovuto esserlo effettivamente, con aliquota del 5,8%, per tutti i «deck ass'y» importati dopo il 25 ottobre 1988, nonché per tutti i «board ass'y» importati unitamente a questi ultimi. Lo Hauptzollamt ha respinto detta domanda.
punto 15
Il rifiuto opposto dallo Hauptzollamt alla suddetta richiesta di rimborso ha dato origine alla controversia principale, pendente dinanzi al Finanzgericht del Land Renania-Palatinato.
punto 16
Ritenendo che la causa sollevasse questioni in merito alla vahdita e all'interpretazione del diritto comunitario, con ordinanza 27 agosto 1993 il suddetto Finanzgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata {Gazzetta affidale delle Comunità europee 26 luglio 1988, L 200, pag. 10), fosse valido in quanto classificava sotto il codice NC 85211039 ľ“insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione del codice NC 8521, equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione e riproduzione (‘mecadeck’)”, descritto nel punto 9 del suo allegato.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se il regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 ottobre 1991, L 291, pag. 12), abbia efficacia retroattiva, nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione:
Quali siano le caratteristiche essenziali (v. motivazione relativa al punto 9 del regolamento n. 2275/88), ai sensi della regola 2 a delle regole generali, che hanno indotto la Commissione a classificare i mecadeck come apparecchi completi per la videoregistrazione e videoriproduzione sotto la voce NC 8521».
Sentenza › Sulla prima questione
punto 17
Con la sua prima questione il giudice di rinvio vuol sapere, in sostanza, se il regolamento n. 2275/88 fosse valido, per la parte in cui classificava i mecadeck nella sottovoce 85211039 della tariffa; sottovoce concernente gli apparecchi completi a nastri magnetici per la videoregistrazione o la videoriproduzione.
punto 18
Occorre ricordare che, ove l'interpretazione della nomenclatura da parte del consiglio di cooperazione doganale faccia difetto, il legislatore comunitario è competente ad interpretare mediante regolamento, e con riserva del sindacato della Corte di giustizia, la nomenclatura come essa dev'essere applicata nella Comunità (v. sentenza 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Van de Kolk, Race. pag. I-265, punto 10).
punto 19
A tal fine il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce, a condizione soltanto che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della tariffa (v. sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland, Race. pag. I-3411, punto 13).
punto 20
Ne discende che nella fattispecie occorre esaminare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione classificando, in forza del regolamento n. 2275/88, i mecadeck nella sottovoce 85211039 della tariffa.
punto 21
Nelle osservazioni da essa presentate alla Corte, la Commissione ha rilevato che il mecadeck comprende tutti gli elementi del meccanismo di trascinamento, ivi compreso il motore che consente lo scorrimento del nastro, nonché il riavvolgimento in avanti e a ritroso. Esso comprende inoltre le due testine video (di riproduzione e di registrazione), la testina audio, la testina per la cancellazione, nonché la ruota di trazione che rende regolare la velocità di scorrimento del nastro.
punto 22
Gli altri elementi del videoregistratore sono essenzialmente l'alimentazione, il corpo e, in particolare, i circuiti elettronici.
punto 23
La Commissione allega che il mecadeck costituisce la parte essenziale del videoregistratore poiché contiene da solo tutti gli elementi che caratterizzano la funzione dell'apparecchio, vale a dire la registrazione e la riproduzione di immagini e suoni.
punto 24
L'argomento non può essere accolto.
punto 25
La designazione delle merci di cui alla posizione 8521 della nomenclatura combinata riguarda «apparecchi» per la videoregistrazione o la videoriproduzione, mentre la classificazione compiuta dalla Commissione nel regolamento n. 2275/88 concerne un «insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione».
punto 26
Occorre rilevare al riguardo che, se gli elementi meccanici che compongono un mecadeck sono indispensabili per le funzioni specifiche di un videoregistratore, ciò è altrettanto vero per gli elementi elettronici. Ebbene, le caratteristiche essenziali di un videoregistratore consistono nella combinazione di elementi meccanici ed elementi elettronici.
punto 27
La Commissione ha perfino riconosciuto che i mecadeck rappresentano solo il 30-40% del valore dei videoregistratori completi.
punto 28
Data la distinzione compiuta nella nomenclatura combinata tra gli apparecchi, da un lato, e le parti di apparecchi, dall'altro, e vista l'importanza evidente degli elementi elettronici, la Commissione non poteva ragionevolmente ritenere che l'insieme meccanico «mecadeck» presentasse da solo le caratteristiche essenziali di un videoregistratore, al punto da consentirle di classificarlo nella medesima voce della tariffa riservata ai videoregistratori completi.
punto 29
Ne consegue che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione classificando i mecadeck nella sottovoce 8521 10 39.
punto 30
Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che il regolamento n. 2275/88 era invalido per la parte in cui, nel punto 9 del suo allegato, classificava i mecadeck nella sottovoce 85211039 della tariffa.
Sentenza › Sulla seconda e terza questione
punto 31
In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre esaminare la seconda e la terza questione.
Sentenza › Sulle spese
punto 32
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato con ordinanza 27 agosto 1993, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, era invalido per la parte in cui, nel punto 9 del suo allegato, classificava i mecadeck nella sottovoce 85211039 della tariffa.
Firme
Rodríguez Iglesias
Joliét
Edward
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 1994.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente,
facente funzioni di presidente
della Prima Sezione
G. C. Rodríguez Iglesias