Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 09/06/1972 (Rv. 358783 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - PRESUPPOSTO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - INAPPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - PRESUPPOSTO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - INAPPLICABILITA.*
La disposizione dell'art 2034 cod civ non e applicabile alla compravendita immobiliare nulla per difetto di Forma, sia perche la nozione di obbligazione naturale presuppone che si tratti di un pagamento spontaneo e non coatto e che la prestazione sia stata effettuata in esecuzione di doveri morali e non gia in esecuzione di un vincolo giuridico vero e proprio, assistito e tutelato da un'Azione, come nel negozio giuridico, e sia perche nel contrasto tra una norma di ordine pubblico ed un dovere di convenienza sociale, la prima deve prevalere sul secondo. (Conf 1165; 998'49; 1495'48).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)