Sez. L, Sentenza n. 8908 del 14/04/2010 (Rv. 612881 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Condono ex art. 4 del d.l. n. 6 del 1993, convertito in legge n. 63 del 1993 - Regolarizzazione di contributi evasi per mancata esposizione di retribuzioni sul libro paga - Conseguenze - Contestuale sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti - Esclusione - Conseguenze - Necessità di ulteriore specifica domanda di condono.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La regolarizzazione dei contributi evasi per la mancata esposizione di retribuzioni sul libro paga, effettuata ex art. 4 del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63, non comporta altresì la sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti, posto che detta norma, a differenza di precedenti analoghe sanatorie in materia contributiva che contenevano una specifica disposizione al riguardo, non prevede, fra i benefici derivanti dal condono, anche la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi nono e decimo, della legge n. 389 del 1989, escludenti le riduzioni contributive previste dal medesimo art. 6 nel caso di lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, o denunciati con orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori al vero. Ne consegue che, in tali casi, l'indebita autoattribuzione di riduzioni contributive integra un'omissione contributiva, che il datore di lavoro deve sanare con specifica domanda di condono e pagamento dei corrispondenti oneri; tale domanda va distinta da quella relativa all'infrazione consistente nella mancata o irregolare corresponsione della retribuzione, che ha dato luogo alla decadenza dal beneficio delle riduzioni contributive.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 10, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 17/07/1993 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)