Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 ottobre 1975, cause riunite C-81/74, C-82/74, C-83/74, C-84/74, C-85/74, C-86/74, C-87/74 e C-88/74
Epigrafe
Nelle cause riunite 81 — 88-74,
GIULIANO MARENCO, ROSA MARIA MARENCO, NATA GUIDA, PIERO RAVAIOLI, DORANGELA VAN LOO, NATA LUCIONI, BERNHARD VON WÜLLERSTORFF UND URBAIR, ROLF WERNER, PIETER ALBERTI e KONRAD BAUMANN, con l'avv. Marcel Grégoire, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Raymond Baeyens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l'annullamento delle decisioni 22 ottobre 1973 — con cui la Commissione ha nominato i sigg. Piero Burigana, Francesco Conte, Eduardo Capuana, Raffaele De Santis, Claudio Guida, Francesco Pettini, Vito Saccomandi, Carlo Savoini e Dario Tosi ai posti di amministratore principale di cui agli avvisi di posto vacante COM/943/72, COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/939/72, COM/931/72, COM/940/72, COM/947/72 e COM/948/72 — nonché di tutte le decisioni connesse con i suddetti provvedimenti e della decisione con cui sono stati respinti i reclami presentati dai ricorrenti a tale riguardo,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori: R. Monaco, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Nel secondo semestre 1972, la Commissione pubblicava gli avvisi di posto vacante COM/943/72, COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/939/72, COM/931/72, COM/940/72, COM/947/72 e COM/948/72 relativi a taluni posti di amministratore principale di carriera A 5 - A 4 presso le direzioni generali agricoltura; affari industriali, tecnologici e scientifici; affari sociali; relazioni esterne.
paragrafo 2
Con decisioni 22 ottobre 1972, essa attribuiva tali posti, a norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, rispettivamente ai sigg. Piero Burigana, Francesco Conte, Eduardo Capuano, Raffaele De Santis, Claudio Guida, Francesco Pettini, Vito Saccomandi, Carlo Savoini e Dario Tosi, tutti cittadini italiani, che occupavano già i posti suddetti in qualità di dipendenti temporanei.
paragrafo 3
Taluni dipendenti di grado A 6 della Commissione presentavano reclamo contro tali decisioni, in forza dell'art. 90 dello statuto: si tratta dei sigg. Giuliano Marenco, Rosa Maria Marenco, Dorangela Van Loo, Rolf Werner (che hanno presentato reclamo il 18 gennaio 1974), Bernhard von Wüllerstorff und Urbair (reclamo del 20 gennaio 1974), Pieter Alberti (reclamo del 21 gennaio 1974), Piero Ravaioli (reclamo del 22 gennaio 1974) e Konrad Baumann (reclamo del 30 gennaio 1974).
paragrafo 4
Con provvedimento 30 luglio 1974, la Commissione respingeva tali reclami.
paragrafo 5
Il 28 ottobre 1974 ciascuno dei suddetti dipendenti presentava ricorso dinanzi alla Corte di giustizia; i ricorsi venivano registrati in cancelleria alla stessa data.
paragrafo 6
Con ordinanza 5 dicembre 1974, la Corte (prima sezione) disponeva la riunione delle cause.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la prima sezione ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare le decisioni 22 ottobre 1974 con cui la controparte ha nominato i sigg. P. Burigana, F. Conte, E. Capuano, R. De Santis, C. Guida, F. Pettini, V. Saccomandi, C. Savoini e D. Tosi ai posti di amministratore principale oggetto degli avvisi di posto vacante COM/943/72, COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/939/72, COM/931/72, COM/940/72, COM/947/72 e COM/948/72.
2. Annullare qualsiasi altra decisione precedente e/o contemporanea, connessa con i provvedimenti sub 1., in particolare le decisioni di non bandire concorsi per l'attribuzione dei posti in causa e quelle di ricorrere, a tal fine, al procedimento di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto.
3. Annullare le decisioni che hanno respinto i reclami dei ricorrenti, notificate loro con lettera 30 luglio 1974.
4. Porre le spese a carico della controparte.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Dichiarare i ricorsi irricevibili e comunque respingerli.
2. Condannare i ricorrenti alle spese del giudizio, fatta eccezione per quelle sostenute dalla Commissione che, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, restano a carico di questa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione assume che due dei ricorrenti, i sigg. Pieter Alberti e Konrad Baumann, non hanno alcun interesse ad agire: essi, infatti, hanno presentato ricorso dopo essersi dimessi volontariamente dal servizio e dopo che le loro decisioni sono state accettate e rese definitive.
paragrafo 2
Analoga eccezione essa solleva nei confronti degli altri ricorrenti, in quanto essi non hanno posto la propria candidatura a tutti i posti oggetto degli avvisi di posto vacante. In effetti, ai posti di cui all'avviso COM/396/72 si sono candidati solo i sigg. von Wüllerstorff und Urbair, Werner e Rosa Maria Marenco; ai posti di cui all'avviso COM/646/72, i sigg. Alberti, von Wüllerstorff und Urbair e Werner; ai posti oggetto dell'avviso COM/938/72, il sig. Baumann; ai posti di cui agli avvisi COM/939/72 e COM/940/72, il sig. Werner; ai posti di cui all'avviso COM/943/72, il sig. von Wüllerstorf und Urbair ed ai posti di cui all'avviso COM/947/72, la sig.ra Wüllerstorff Loo. Nessuna candidatura è stata avanzata per i posti oggetto delle vacanze di posto COM/931/72 e COM/948/72.
paragrafo 3
I sigg. Marenco e Ravaioli, inoltre, non hanno posto la candidatura nemmeno ad uno dei posti in causa.
paragrafo 4
Infine, la Commissione sostiene che alcuni dei ricorrenti che avevano avanzato la propria candidatura sono sprovvisti dei requisiti prescritti dagli avvisi di posto vacante.
paragrafo 5
Secondo i ricorrenti, i sigg. Alberti e Baumann, pur essendosi dimessi volontariamente dal servizio, sono tuttavia legittimati a presentare un ricorso in forza degli artt. 90 e 91 dello statuto, giacché tali norme si applicano anche agli ex dipendenti ed ai dipendenti «potenziali», oltre a quelli in servizio. Il loro interesse ad agire risiede nel fatto che essi erano in servizio quando sono state emanate le decisioni impugnate e quando hanno presentato reclamo, ed avrebbero potuto prendere parte ad un eventuale ricorso.
paragrafo 6
Poco importa accertare se i ricorrenti, nel loro complesso, abbiano posto la loro candidatura a questo o a quel posto (i sigg. Marenco e Ravaioli, peraltro, non potevano farlo in quanto non avevano l'anzianità prescritta dall'art. 45, 2o comma). Ciò che conta è che essi avrebbero potuto partecipare ad un eventurale concorso e che possono trarre vantaggio da una declaratoria di nullità.
paragrafo 7
Infine, solo la commissione giudicatrice di un concorso può stabilire se i candidati posseggono i requisiti elencati nel bando. Tale questione, del resto, attiene al merito e non alla ricevibilità dei ricorsi.
paragrafo 8
La convenuta ribatte che il criterio decisivo per stabilire se vi sia interesse ad agire sta nella possibilità di godere di una tutela, immediata o differita, in caso di accoglimento della domanda. Tale regola, generalmente accolta dai giudici nazionali, prevale sul principio secondo cui l'interesse ad agire deve sussistere il giorno della presentazione del ricorso. Gli argomenti contrari dedotti dai ricorrenti non sono pertinenti. In particolare, i due ricorrenti dimissionari non hanno certo intenzione di tornare alle dipendenze della Commissione. Quanto al Marenco e al Ravaioli, essi non possono impugnare la nomina relativa a dei posti ai quali non potevano legittimamente aspirare quando hanno presentato ricorso. Taluni altri ricorrenti, inoltre, non hanno interesse ad agire in quanto sprovvisti dei requisiti specificati negli avvisi di posto vacante.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Sul primo mezzo
paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che la Commissione, attribuendo i posti in questione a dei dipendenti temporanei, ha violato l'art. 29, n. 2 dello statuto. Tale norma, che prevede una procedura diversa dal concorso per l'attribuzione di posti di grado A 1 e A 2 nonché, in casi eccezionali, di posti che richiedono speciali requisiti, riguarda unicamente l'assunzione di persone estranee alla Comunità.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che nella sentenza 5 dicembre 1974, nella causa 176-73 Van Belle contro Consiglio (Racc. 1974, pag. 1361), la prima sezione della Corte ha respinto tale interpretazione restrittiva dell art. 29, n. 2, che non risulta «né equa, né conforme all'interesse del servizio».
paragrafo 3
I ricorrenti, tenuto conto della suddetta sentenza, si rimettono, per quanto riguarda tale mezzo, alla decisione della Corte.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › c) Sul secondo mezzo
paragrafo 1
I ricorrenti assumono inoltre che nella fattispecie mancavano i requisiti formali e sostanziali ai quali — a loro avviso — è subordinata l'applicazione dell'art. 29, n. 2, dello statuto.
paragrafo 2
In effetti, dagli avvisi di posto vacante non risulta né l'intenzione della Commissione di avvalersi eventualmente della facoltà conferitale da tale norma, né che i posti in causa richiedessero requisiti speciali. Peraltro, tali avvisi non sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.
paragrafo 3
In secondo luogo, la Commissione non ha motivato la decisione di applicare l'art 29, n. 2, e non ha neppure esposto le ragioni del mancato ricorso alla procedura del concorso generale, contemplata nell'ultima parte dell'art. 29, n. 1.
paragrafo 4
La procedura adottata nella fattispecie, infine, è prevista solo in casi eccezionali. Invero, dal testo stesso degli avvisi di posto vacante risulta che i posti in questione non richiedevano affatto capacità straordinarie, che potessero giustificare il ricorso ad una siffatta procedura di assunzione, bensì i requisiti normalmente necessari per un posto di amministratore principale. Né si trattava di una situazione eccezionale, giacché le persone nominate avrebbero potuto benissimo prendere parte ad un concorso interno.
paragrafo 5
La Commissione obietta che né l'art. 4, 2o e 3o comma, né alcuna altra norma dello statuto precisano il contenuto dell'avviso di posto vacante: in realtà è sufficiente che esso indichi con esattezza le funzioni inerenti al posto vacante ed i requisiti richiesti.
paragrafo 6
In secondo luogo, i progetti di decisione sottoposti all'approvazione della Commissione ed inclusi nel fascicolo personale dei dipendenti nominati ai posti in causa sono ampiamente motivati e consentono alla Corte di esercitare senza alcuna difficoltà il suo sindacato di legittimità.
paragrafo 7
L'importanza dei posti, con particolare riferimento alle funzioni descritte negli avvisi di posto vacante, è stata infine ribadita nella lettera 30 luglio 1974 della Commissione.
paragrafo 8
I ricorrenti replicano che l'obbligo della Commissione di rispettare i requisiti formali sopra ricordati risulta necessariamente — anche se implicitamente — dalle disposizioni dello statuto e dai principi generali cui esso s'informa. In particolare, gli artt. 4, nn. 2 e 3, dello statuto, e 1, nn. 2 e 3, dell'allegato III, sottolineano l'esigenza (peraltro ovvia) che alla vacanza di un posto sia data una pubblicità adeguata, onde consentire a tutti gli interessati di avanzare la propria candidatura. Di conseguenza, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta, nel caso in cui ritenga opportuno avvalersi della facoltà conferitale dall'art. 29, n. 2, a rendere noto, in un avviso di posto vacante o in una successiva comunicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, di potere o di dovere fare ricorso alla procedura di assunzione contemplata dalla norma suddetta, tenuto conto delle capacità eccezionali richieste per il posto in questione. A questo proposito, e significativo il raffronto con la procedura del concorso generale, cioè con l'unica altra procedura prevista per l'assunzione di persone estranee alla Comunità.
paragrafo 9
Per quanto concerne l'art. 27, n. 1, i ricorrenti, richiamandosi per analogia alle conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite 45 e 49-70, Bode contro Commissione (Racc. 1971, pag. 465), osservano che nella fattispecie si ignora come le candidature delle persone nominate siano pervenute ai servizi della Commissione, e se altri candidati estemi avrebbero risposto ad un appello adeguato.
paragrafo 10
Nelle cause suddette, la Corte ha affermato che la decisione di ricorrere alla procedura di cui all'art. 29, n. 2, deve essere motivata. La convenuta tuttavia confonde il requisito formale della motivazione — al quale attiene il presente mezzo e che nel caso di specie è inderogabile, considerato il carattere eccezionale della procedura suddetta — con i motivi determinanti che devono essere alla base di ogni atto amministrativo e che attengono quindi al merito dell'atto stesso.
paragrafo 11
Per quanto riguarda i requisiti sostanziali ai quali è subordinata l'applicazione dell'art. 29, n. 2, essi, com'è affermato nelle conclusioni dell'avvocato generale già citate, costituiscono l'espressione di un'unica condizione: il posto vacante, cioè, deve richiedere competenze tali che può venir occupato solo mediante un procedimento straordinario.
paragrafo 12
Se si ammettesse che i requisiti richiesti dalle vacanze di posto in questione hanno il carattere di eccezionalità previsto dall'art. 29, n. 2, si perverrebbe all'assurda conseguenza che la procedura straordinaria ivi contemplata si può applicare in ogni caso. Del resto, nel silenzio della convenuta, deve presumersi che finora i posti dello stesso tipo di quelli in oggetto sono stati attribuiti secondo le normali procedure di assunzione.
paragrafo 13
Il carattere normale o straordinario dei requisiti necessari per occupare un dato posto va valutato in base al solo avviso di posto vacante; è quindi irrilevante ogni ulteriore precisazione o considerazione che intervenga dopo che l'amministrazione ha già deciso, in pratica, di adottare la procedura ex art. 29, n. 2, com'è il caso dei progetti di decisione sottoposti all'approvazione della Commissione.
paragrafo 14
Ora, è significativo che nella fattispecie la Commissione paritetica abbia espresso all'unanimità meno un voto, parere negativo circa l'opportunità di ricorrere alla suddetta procedura.
paragrafo 15
Comunque, i motivi addotti nei progetti di decisione per dimostrare che i posti in causa richiedevano capacità straordinarie sono inaccettabili: si tratta di considerazioni generiche che possono farsi a proposito di ogni posto di amministratore principale e sono fondate sul presupposto che per essere destinati ad adempiere determinate mansioni occorre già avere la specializzazione e l'esperienza che in realtà si maturano solo dopo averle espletate per lungo tempo.
paragrafo 16
Se la Corte accogliesse una tesi siffatta, la procedura straordinaria contemplata dall'art. 29, n. 2, finirebbe col diventare la procedura normale di assunzione. Infine le proposte di decisione non chiariscono sufficientemente i motivi per i quali è stato ritenuto inopportuno bandire un concorso interno o un concorso generale.
paragrafo 17
La Commissione ribatte che un avviso di posto vacante non può descrivere dettagliatamente tutte le mansioni attualmente o potenzialmente inerenti al posto in causa, né precisare in anticipo le modalità di assunzione che potrebbero venir validamente prese in considerazione. Lo statuto non impone affatto di segnalare sulla Gazzetta ufficiale l'eventuale adozione di qualsiasi procedura di assunzione diversa dal concorso interno. Tale pubblicazione, del resto, sarebbe incompatibile con lo scopo stesso della procedura straordinaria di cui all'art. 29, n. 2, cui si fa ricorso per attribuire posti di alta responsabilità o che richiedono capacità eccezionali: infatti il numero dei candidati potenziali a siffatti posti è evidentemente molto ristretto, e, d'altra parte, l'amministrazione agisce, in tali casi, nel libero esercizio del suo potere discrezionale. Inoltre, i posti litigiosi sono stati per la maggior parte creati nel 1972 a carico del bilancio 1973 e non possono logicamente essere stati attribuiti, in passato, con una procedura di assunzione ex art. 29, n. 1.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › d) Sul terzo mezzo
paragrafo 1
I ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver violato gli artt. 7 e 27, 3o comma, dello statuto, in forza dei quali nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro né attribuito secondo il criterio della cittadinanza. Essa ha commesso uno sviamento di potere riservando in anticipo i posti in causa a cittadini italiani, come si desume, in particolare, da una frase contenuta nella lettera della Commissione 30 luglio 1974: «…l'autorità che ha il potere di nomina, scegliendo dei candidati muniti di requisiti speciali fra i cittadini italiani …». I posti attribuiti mediante i provvedimenti impugnati fanno parte di un complesso di più di 20 posti creati dal Consiglio alla fine del 1972 per ristabilire, in favore dell'Italia, l'equilibrio geografico nell'organico della Commissione.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, per quanto riguarda tre dei posti in causa si richiedeva, fra l'altro, una conoscenza approfondita di taluni problemi esistenti, in Italia, nel settore dell'agricoltura. Essa comunque non aveva affatto l'intenzione di riservare i posti, in via di principio, ai cittadini di un determinato Stato membro, bensì di rimediare ad una notoria situazione di squilibrio geografico scegliendo fra i cittadini italiani i candidati che rispondessero pienamente ai requisiti speciali richiesti dai posti in causa. Tale procedura è conforme all'art. 27, n. 1, dello statuto in quanto salvaguarda sia l'quilibrio geografico nella composizione del personale della Commissione — esigenza ribadita dalla Corte (prima sezione) nelle sentenze 15 dicembre 1966 e 6 maggio 1969 nelle cause 62-65, Serio contro Commissione (Racc. 1966, pag. 757), e 17-68, Reinarz contro Commissione, (Racc. 1969, pag. 71) — sia l'interesse del servizio.
paragrafo 3
Secondo i ricorrenti, dalle memorie della convenuta si desume non solo che la scelta del candidato è stata fatta in base alla cittadinanza, ma, per di più, che i posti in causa erano riservati a cittadini italiani. Lo scopo perseguito dalla Commissione traspare d'altronde chiaramente dalla prassi seguita nella fattispecie: dapprima, infatti, essa ha assunto determinate persone in qualità di dipendenti temporanei e in seguito, senza organizzare alcun concorso, ma ricorrendo alla procedura di cui all'art. 29, n. 2, le ha nominate ai posti in questione. La cittadinanza ha rappresentato il criterio esclusivo per l'attribuzione di tali posti, altrimenti non si spiegherebbe come mai non sia stato bandito un concorso e non si sia pubblicato un avviso di posto vacante che avrebbe consentito ad altre persone estranee alla Comunità di avanzare la propria candidatura. Tali considerazioni dimostrano inoppugnabilmente che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere. Senza tenere alcun conto dell'interesse del servizio, essa ha inteso unicamente favorire determinate persone di una determinata cittadinanza.
paragrafo 4
La Commissione ribatte che nel 1972 essa si era trovata a dover sanare, prima dell'ingresso dei tre nuovi Stati membri nella Comunità, una situazione di squilibrio geografico nel suo organico acuitasi a seguito dell'attuazione del trattato di fusione, come risulta dalle statistiche prodotte. A tal fine, d'accordo col Consiglio in veste di autorità finanziaria, essa ha creato venti posti straordinari di carriera A 5 - A 4. Per l'attribuzione di tali posti, tuttavia, essa ha fatto ricorso alla procedura ex art. 29, n. 2, solo quando ciò è apparso indispensabile. Del resto essa non si è mai discostata, in generale, da questa regola.
paragrafo 5
Poiché dai fascicoli personali dei dipendenti nominati con le decisioni 22 ottobre 1973 risulta che gli avvisi di posto vacante in causa erano stati portati a conoscenza del personale delle altre istituzioni, in applicazione dell'art. 29, n. 1, lettera c) dello statuto, la Corte ha chiesto alla Commissione di comunicarle le date di tale pubblicazione. In risposta, la Commissione ha precisato che:
paragrafo 6
l'avviso di posto vacante COM/943/72 è rimasto affisso dal 7 al 25. 5.1973
paragrafo 7
l'avviso di posto vacante COM/396/72 è rimasto affisso dal 6 al 20.6.1973
paragrafo 8
l'avviso di posto vacante COM/646/72 è rimasto affisso dal 6 al 20.6.1973
paragrafo 9
l'avviso di posto vacante COM/938/72 è rimasto affisso dal 6 al 20.6.1973
paragrafo 10
l'avviso di posto vacante COM/939/72 è rimasto affisso dal 6 al 20. 6. 1973
paragrafo 11
l'avviso di posto vacante COM/931/72 è rimasto affisso dal 14.4. al 3.5.1973
paragrafo 12
l'avviso di posto vacante COM/940/72 è rimasto affisso dal 6 al 20.6.1973
paragrafo 13
l'avviso di posto vacante COM/947/72 è rimasto affisso dal 13 al 27. 3.1973
paragrafo 14
l'avviso di posto vacante COM/948/72 è rimasto affisso dal 13 al 27.3.1973.
paragrafo 15
I ricorrenti, rappresentati dall'aw. Marcel Grégoire, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Raymond Baeyens, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 25 settembre 1975.
paragrafo 16
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 ottobre 1975.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 I ricorsi promossi con istanze 28 ottobre 1974, registrate in cancelleria lo stesso giorno, mirano all'annullamento delle decisioni 22 ottobre 1973 con cui la Commissione ha nominato i sigg. P. Burigana, F. Conte, E. Capuano, R. De Santis, C. Guida, F. Pettini, V. Saccomandi, C. Savoini e D. Tosi ai posti di amministratore principale di carriera A 5 - A 4 di cui agli avvisi di posto vacante COM/943/72, COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/939/72, COM/931/72, COM/940/72, COM/947/72 e COM/948/72.
Tali nomine sono state effettuate in forza dell'art. 29, n. 2 dello statuto, a norma del quale si può far ricorso ad una procedura di assunzione diversa dal concorso, fra l'altro, in casi eccezionali, quando si tratti di posti che richiedono una speciale competenza.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
paragrafo 3
5/8 Ai termini degli artt. 90 e 91 dello statuto, l'espressione «ogni persona cui si applica il presente statuto» si riferisce non solo ai dipendenti in servizio, ma anche agli ex dipendenti ed ai dipendenti potenziali.
Tuttavia un ex dipendente è legittimato a promuovere un ricorso in forza delle norme suddette solo se ha un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato.
Questo non è il caso di un dipendente che, rassegnando le dimissioni, ha manifestato la volontà di abbandonare definitivamente il servizio presso l'istituzione nel cui ambito si sono resi vacanti i posti attribuiti con l'atto impugnato.
I ricorsi 87-74 e 88-74 sono pertanto irricevibili.
paragrafo 8
13/14 Tale assunto, benché la Commissione fosse tenuta a dimostrarne la veridicità, non è suffragato da un sia pur minimo elemento di prova.
Pertanto i ricorsi 81 — 86-74 sono ricevibili.
punto 3
La convenuta assume in primo luogo che i ricorsi 87-74 e 88-74 sono irricevibili in quanto alla data della presentazione dell'istanza introduttiva i ricorrenti, avendo rassegnato le dimissioni con effetto, rispettivamente, al 1o marzo ed al 1o ottobre 1974, non erano più dipendenti comunitari.
punto 4
I due ricorrenti suddetti ribattono che il loro interesse ad agire risiede nel fatto che essi erano in servizio quando sono state emanate le decisioni impugnate e quando hanno presentato reclamo, e che essi avrebbero potuto, al pari degli altri ricorrenti, prendere parte ad un eventuale concorso.
punto 9
La convenuta solleva del pari un'eccezione di irricevibilità, per difetto di interesse personale, nei confronti di altri sette ricorrenti, in quanto nessuno di essi ha avanzato la propria candidatura a tutti i posti in questione ed alcuni di essi non hanno nemmeno posto la candidatura ad uno di tali posti.
punto 10
Tali ricorrenti hanno interesse ad agire in quanto, se la convenuta avesse organizzato un concorso interno a norma dell'art. 29, n. 1, lettera b), essi avrebbero potuto avanzare la propria candidatura ai posti ai quali non ritenevano di poter legittimamente accedere mediante promozione o trasferimento.
punto 11
L'eccezione va quindi respinta.
punto 12
La convenuta sostiene infine che alcuni dei ricorrenti che avevano presentato la propria candidatura sono sprovvisti dei requisiti prescritti dagli avvisi di posto vacante.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
paragrafo 2
16/17 I requisiti per accedere ad un posto che implica una speciale preparazione possono essere tali che, in casi eccezionali, determinate procedure di concorso sono inadeguate a vagliare a fondo le attitudini dei candidati.
Se ne arguisce che l'applicazione dell'art. 29, n. 2, a chi è già dipendente non costituisce violazione della norma stessa da parte della convenuta.
paragrafo 3
18/19 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che nella fattispecie non sussistevano i requisiti formali e sostanziali ai quali, a loro avviso, è subordinata l'applicazione dell'art. 29, n. 2, dello statuto.
In particolare, essi fanno anzitutto carico alla convenuta di non aver preannunciato, negli avvisi di posto vacante e nelle successive comunicazioni, l'intenzione di ricorrere eventualmente alla procedura ex art. 29, n. 2, e di non aver pubblicato sulla Gazzetta ufficiale né la vacanza di posto, né le comunicazioni suddette.
paragrafo 6
22/23 Le decisioni in causa sono state adottate in base a progetti elaborati dalle direzioni generali interessate, nei quali sono esposti i motivi del mancato ricorso alla procedura di assunzione di cui all'art. 29, n. 1, lettera a).
L'applicazione dell'art. 29, n. 2, non è subordinata ad alcun obbligo di pubblicità, ma presuppone unicamente l'esistenza di posti vacanti di grado A 1 o A 2 o che «richiedono una speciale competenza».
paragrafo 10
27/28 È però all'autorità che ha il potere di nomina che spetta valutare, fatto salvo il sindacato della Corte, il carattere dei requisiti necessari per occupare un determinato posto.
Dagli avvisi di posto vacante si evince che nella fattispecie i requisiti speciali richiesti per ciascun posto sono stati debitamente precisati e non risulta che, sotto questo aspetto, l'autorità suddetta abbia ecceduto i limiti del suo potere di valutazione.
paragrafo 11
29/30 I ricorrenti ravvisano una violazione degli artt. 7 e 27, 3o comma, dello statuto nel fatto che i posti in causa sono stati riservati a persone di una determinata cittadinanza, nella fattispecie italiana.
La convenuta avrebbe in tal modo commesso uno sviamento di potere, e ciò spiegherebbe la mancata organizzazione di un concorso, interno o generale, ed il ricorso alla procedura ex art. 29, n. 2.
paragrafo 12
31/33 A norma degli artt. 7 e 27, 3o comma, dello statuto, nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro o attribuito in base al criterio della cittadinanza.
Dal fascicolo risulta che il 25 ottobre 1972 la Commissione, d'accordo con il Consiglio in veste di autorità finanziaria, ha creato venti posti straordinari di carriera A 5 - A 4, da autorizzarsi nell'ambito del bilancio 1973.
Come la stessa convenuta afferma testualmente, si intendeva in tal modo «porre rimedio ad una notoria situazione di squilibrio geografico che svantaggiava i cittadini di un determinato Stato, scegliendo i candidati che rispondessero pienamente ai requisiti particolari richiesti… fra le persone aventi la cittadinanza di tale Stato.»
paragrafo 13
34/37 Benché l'amministrazione comunitaria debba adoperarsi per ovviare, all'atto dell'assunzione di nuovi dipendenti, allo squilibrio geografico eventualmente esistente nella composizione del personale, essa è però tenuta in primo luogo a salvaguardare l'interesse del servizio ed a tenere nel debito conto i meriti personali dei candidati.
Tuttavia, per quanto riguarda gli avvisi di posto vacante COM/939/72, COM/940/72 e COM/943/72, in cui si richiedeva una conoscenza appropriata rispettivamente «dei problemi particolari attinenti alle strutture agricole in Italia ed alla politica di miglioramento di tali strutture», «dei problemi economici dell'agricoltura italiana» e «della normativa italiana nel settore vitivinicolo» poteva essere lecito preferire i candidati aventi la cittadinanza italiana i quali evidentemente, potevano rispondere meglio di chiunque altro ai requisiti richiesti.
Di conseguenza, i ricorsi vanno respinti per quanto concerne gli avvisi di posto vacante COM/939/72, COM/940/72 e COM/943/72.
Il terzo mezzo di ricorso deve essere accolto per quanto riguarda gli avvisi di posto vacante COM/396/72, COM/646/72, COM/931/72, CQM/938/72, COM/947/72 e COM/948/72, e le relative decisioni di nomina vanno annullate.
punto 15
I ricorrenti assumono che le decisioni impugnate non potevano venir adottate sulla base dell'art. 29, n. 2, in quanto tale disposizione concerne solo l'assunzione di personale non ancora in servizio presso la Comunità e non può essere applicata se il posto viene attribuito a chi è già dipendente della Comunità ed avrebbe quindi potuto partecipare ad un concorso interno.
punto 20
Dai fascicoli risulta che gli avvisi di posto vacante sono stati portati a conoscenza sia dei dipendenti della Commissione, a norma dell'art. 29, n. 1, lettera a), sia del personale delle altre istituzioni, in applicazione del n. 1, lettera c) dello stesso articolo.
punto 21
Nell'ambito di una procedura di assunzione, la decisione di applicare l'art. 29, n. 2, non deve necessariamente essere adottata nel momento della pubblicazione dell'avviso di posto vacante né pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
punto 24
I ricorrenti lamentano inoltre che la convenuta non ha motivato la decisione di applicare l'art. 29, n. 2, e non ha chiarito le ragioni che le hanno impedito di adottare la procedura del concorso generale contemplata dall'art. 29, n. 1, «in fine».
punto 25
In realtà, la proposta di nomina ai posti in questione, trasmessa alla Commissione il 12 ottobre 1973, illustrava a dovizia il carattere speciale dei requisiti richiesti.
punto 26
I ricorrenti negano che i posti in oggetto richiedessero capacità talmente eccezionali da costringere l'amministrazione a ricorrere alla procedura straordinaria di assunzione adottata nella fattispecie.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
38/41 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente.
I ricorrenti nelle cause 87-74 e 88-74 sono rimasti soccombenti.
La convenuta è rimasta soccombente per quanto concerne i posti COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/931/72, COM/947/72 e COM/948/72.
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
dichiara e statuisce:
1o Sono irricevibili i ricorsi 87-74 e 88-74;
2o sono annullate le decisioni di nomina ai posti oggetto degli avvisi di posto vacante COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/931/72, COM/947/72 e COM/948/72; per il resto, i ricorsi 81 — 86-74 sono respinti;
3o nelle cause 87-74 e 88-74 i ricorrenti e la convenuta sopporteranno le spese da essi rispettivamente incontrate;
4o per quanto concerne i ricorsi 81 — 86-74, le spese sono poste a carico della convenuta.
Firme
R. Monaco
J.Mertens de Wilmars
A. O'Keeffe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 ottobre 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della prima sezione
R. Monaco