Sez. 2 - , Sentenza n. 2805 del 06/02/2018 (Rv. 647794 - 01)
COMUNE - TERRITORIO - IN GENERE | Modifica della circoscrizione territoriale - Creazione di Comune autonomo per distacco da altro Comune - Rapporti patrimoniali - Successione a titolo particolare e non universale – Conseguenze – Successione solo nei beni demaniali – Esclusione di altri beni – Fattispecie.
COMUNE - TERRITORIO - IN GENERE
La creazione di un Comune autonomo su parte del territorio di un altro Comune determina una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, la quale presuppone invece l'estinzione dell'ente preesistente. Ne consegue che, mentre si realizza la successione del nuovo Comune nei beni demaniali esistenti nel relativo territorio, i rapporti patrimoniali preesistenti, esclusa ogni successione a titolo universale, trovano la loro specifica regolamentazione nella legge comunale e provinciale, sicché nei riguardi dei beni patrimoniali il mutamento della titolarità può verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandati all'autorità prefettizia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il patrimonio del comune di Terracina sia rimasto nella titolarità dell'ente anche a seguito dell'istituzione del comune di Sabaudia in quanto l'art. 6 del R.d.l. n.1071 del 1933 non ha previsto alcuna ripartizione patrimoniale)
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/08/1933 num. 1071 art. 6, Legge 29/01/1934 num. 200, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 118, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 119, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)