Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 febbraio 1983, causa 149/82
Epigrafe
Nel procedimento 149/82,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Stephanie Robaros
e
Insurance Officer,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 73, n. 1, e 76 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché sull'interpretazione e, se del caso, sulla validità dell'art.; 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : G. F. Mancini
cancelliere : H. A. Rühl, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento nonché le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
L'art. 73, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, dispone:
«Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.»
L'art. 1, lett. f), dello stesso regolamento contiene la seguente definizione del termine «familiare»:
«il termine “familiare” designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate, o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39, dalla legislazione dello Stato membro nel cui terrirorio essa risiede; tuttavia se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente col lavoratore stesso, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore.»
Ai sensi dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71,
«Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari.»
Il regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, dispone:
«Il diritto alle prestazioni o assegni fami-lari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare:
a) sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 73 o 74 del regolamento [1408/71], Peraltro se il coniuge del lavoratore, o del disoccupato contemplato da tali articoli esercita un'attività professionale nel terrirorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati; sono corrisposte soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare ed a carico di detto Stato membro.»
punto 2
La signora Stephanie Robards, cittadina inglese, contraeva matrimonio nel 1967 col sig. Hugh John Robards. Dall'unione nascevano tre figli. Dal 1970 la famiglia risiedeva in Irlanda.
Nel 1978 i coniugi si separavano e la sig.ra Robards ritornava nel Regno Unito. Essa era accompagnata dai due figli minori, mentre il maggiore rimaneva in Irlanda. Nel Regno Unito, la sig.ra Robards svolgeva un lavoro dipendente. Il sig. Robards continuava a risiedere ed a lavorare in Irlanda.
Con decreto di divorzio 3 giugno 1980, la High Court inglese pronunciava lo scioglimento del matrimonio. Con provvedimento 4 febbraio 1980 dello stesso giudice, i due figli minori venivano, affidati alla madre, il maggiore al padre. Il sig. Robards doveva versare, a titolo di assegno alimentare, la somma di £9 la settimana per ciascuno dei due figli minori.
Dal suo ritorno nel Regno Unito, la sig.ra Robards percepiva per i due figli conviventi gli assegni familiari per figli a carico previsti nel Regno Unito. Dopo il divorzio, il sig. Robards chiedeva gli fossero corrisposti gli assegni familiari per figli a carico ai sensi della normativa irlandese per i tre figli, prestazione concessagli dal 1o luglio 1980 applicando, per i due figli minori, l'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Appresa tale circostanza, l'Insurance Officer decideva quindi, dal 6 luglio 1980, di non corrispondere più alla sig.ra Robards le prestazioni per figli a carico. Il provvedimento era basato, nei confronti dei due figli minori, sull'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/79 e sull'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, in quanto l'Insurance Officer riteneva non più applicabile dopo il divorzio la seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72.
L'interessata impugnava dinanzi al Locai Tribunal la decisione relativa ai due figli minori. L'Insurance Officer riconosceva allora che, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte in materia, la sig.ra Robards aveva diritto alla differenza fra il maggior importo delle prestazioni nel Regno Unito e l'assegno percepito dal sig. Robards in Irlanda. Il Local Tribunal respingeva peraltro il ricorso.
punto 3
Contro la suddetta decisione, la sig.ra Robards proponeva appello dinanzi al Social Security Commissioner.
Questo giudice riteneva che se la sig.ra Robards e suo marito fossero stati entrambi residenti nel Regno Unito, non vi sarebbe dubbio sul fatto che la sig.ra Robards avrebbe diritto alle prestazioni per i due figli con precedenza sull'ex marito.
In proposito il Social Security Commissioner riferiva che nel Regno Unito, ai sensi del Child Benefit Act 1975, gli assegni familiari sono dovuti alla persona «responsabile del figlio». Una persona è considerata responsabile di un figlio se convive con lo stesso o se contribuisce al suo mantenimento con un importo non inferiore a quello degli assegni familiari per i figli. Alle domande concorrenti di più persone responsabili di un figlio si applicano una serie di criteri di precedenza. In particolare, la persona convivente col figlio percepisce la prestazione con precedenza sulla persona che contribuisce al mantenimento dello stesso. Per il diritto alla prestazione per i figli nel Regno Unito non è necessario che l'interessato svolga un lavoro dipendente o abbia un'attività professionale.
In merito alla normativa irlandese, il Social Security Commissioner riferiva che, a norma del Children's Allowances Act del 1944 e del Children's Allowances (Amendment) Act del 1946, nella versione del Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 1963, gli assegni familiari spettano alla persona con cui dimora abitualmente il figlio avente diritto alla prestazione. Salvo il caso di chi provvede economicamente al mantenimento del figlio ospitato in istituto, ai sensi della suddetta normativa non si possono percepire assegni familiari per un figlio per il solo fatto di contribuire economicamente al suo mantenimento.
Il Social Security Commissioner riteneva che la decisione della causa dipendesse dalla questione se il diritto della sig.ra Robards agli assegni familiari a norma della legge del Regno Unito fosse sospeso ai sensi della normativa comunitaria ed in particolare dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, a seguito della concessione al sig. Robards, da parte dell'ente irlandese competente, degli assegni familiari per i due figli conviventi con la madre.
In proposito, nel procedimento dinanzi al Social Security Commissioner, la sig.ra Robards sosteneva in particolare quanto segue:
Ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, essa continua ad essere il «coniuge» del suo ex marito anche dopo lo scioglimento del matrimonio. Ammettendo la tesi contraria, si giungerebbe all'assurdo risultato che essa possa pretendere per il figlio maggiore che vive in Irlanda le prestazioni stabilite dalla normativa del Regno Unito, mentre il marito, per i figli che vivono nel Regno Unito, riceverebbe quelle previste in Irlanda.
I figli che con essa convivono non possono essere considerati, dopo lo scioglimento del matrimonio, come «familiari» del sig. Robards ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, conformemente alla definizione data al suddetto termine dall'art. 1, lett. f), dello stesso regolamento, e ciò indipendentemente dalle norme nazionali in proposito.
Non è sufficiente il solo fatto che a norma dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 i figli sono considerati residenti nel territorio irlandese, perché il sig. Robards soddisfi le condizioni poste dalla normativa irlandese che richiede che i due figli «risiedano abitualmente con lui».
É contrario al principio della parità dei sessi privarla del diritto agli assegni familiari per i figli che con essa convivono nel Regno Unito, Stato membro alla cui legislazione essa è sottoposta.
Stando così le cose, il Social Security Commissioner decideva, il 5 maggio 1982, di sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Come vada interpretato il vocabolo «familiare» di cui al regolamento n. 1408/71 in una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni di famiglia sono dovute, se tale normativa nazionale non attribuisce il diritto alle stesse prestazioni con espresso riferimento al fatto che il beneficiario di esse ed il figlio per il quale esse sono corrisposte sono dei familiari.
2. Se il diritto di un lavoratore sottoposto alla normativa di uno Stato membro (in questo caso la Repubblica d'Irlanda) diverso dalla Francia di percepire, conformemente all'art. 73 del regolamento n. 1408/71, gli assegni familiari in forza della normativa di quello Stato membro (in questo caso il Regno Unito) possa essere sospeso o
a) ai sensi dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71, se detti figli sono residenti in tale altro Stato membro con un lavoratore che ha diritto a norma della legge nazionale di quello Stato a percepire le prestazioni di famiglia per quei figli, ma il cui diritto a tali prestazioni non è sottoposto alla condizione che esso svolga attualmente un'attività professionale in detto Stato membro;
b) ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, se il coniuge divorziato di tale lavoratore svolge un'attività professionale nel suddetto altro Stato membro ed ha diritto in forza del diritto nazionale di quello Stato agli assegni familiari nei confronti degli stessi figli.
3. Se le soluzioni delle questioni 2, lett. a) e lett. b), fossero entrambe negative:
a) se le prestazioni di famiglia previste dalla legge di uno Stato mem bro vadano considerate (ai fini dell'art. 10 del regolamento n. 574/72) dovute ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 per i figli abitualmente residenti fuori del territorio di uno Stato membro, se la legge di tale Stato membro legittima una persona a percepire siffatte prestazioni di famiglia solo per i figli con essa abitualmente residenti ed essa risiede abitualmente in detto Stato membro.
b) Se, dal fatto che un lavoratore sottoposto alla legge di uno Stato membro (in questo caso la Repubblica d'Irlanda) ha percepito gli assegni familiari dovutigli ai sensi del suddetto art. 73, n. 1, nei confronti dei figli residenti in un altro Stato membro (in questo caso il Regno Unito), consegua che, á norma dell'art. 10 del regolamento n. 574/72, il lavoratore in tale altro Stato membro non ha diritto a percepire o a percepire integralmente nei confronti degli stessi figli prestazioni familiari analoghe alle quali esso avrebbero peraltro diritto ai sensi della normativa di quello Stato membro.
4. In caso di soluzione affermativa della questione 3, lett. b), se l'art. 10 del regolamento n. 574/72 sia valido nella parte in cui ha l'effetto di privare un lavoratore delle prestazioni di famiglia cui avrebbe diritto a norma del solo diritto nazionale.
punto 4
Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella Cancelleria della Corte il 13 maggio 1982.
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte l'Insurance Officer, con la sig.na Ann V. Windsor, Senior Legal Assistant al Department of Health and Social Security; il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal consigliere dell'Ufficio legale, sig. John Carbery, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal membro dell'Ufficio legale, sig. John Forman.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 28 ottobre 1982, ha deciso di assegnare la causa, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, alla Terza Sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 1. Osservazioni dell'Insurance Officer
paragrafo 1
Sulla prima questione, ľlnsurance Officer si richiama alla definizione di cui all'art. 1, leu. f), ed osserva che tutte le normative che pongono come condizione della concessione di una prestazione che l'interessato sia responsabile del figlio, ritenendolo responsabile se il figlio è con esso convivente, ammettono implicitamente che esso ed il figlio compongono un nucleo familiare ai sensi della suddetta disposizione. In virtù della legislazione del Regno Unito, un figlio va considerato componente il nucleo familiare nel quale vive. La questione se lo stesso figlio possa venir considerato familiare di una persona residente in un altro Stato membro va risolta alla luce delle leggi di detto Stato.
paragrafo 2
Sulla seconda questione, ľlnsurance Officer osserva che, ai sensi dell'art. 73, n. 1, e conformemente al principio generale dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l'obbligo di versare gli assegni familiari per i figli residenti in uno Stato membro è trasferito ad un altro Stato membro, e le prestazioni restano sospese nel primo Stato. Gli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10, n. 1, leu. a), del regolamento n. 574/72 dispongono procedure particolari dirette ad impedire il cumulo di prestazioni ed assegni familiari corrisposti al lavoratore.
paragrafo 3
La disposizione della prima parte dell'art. 10, n. 1, lett. a), in forza della quale sono sospese le prestazioni del paese di residenza, è una norma generale anticumulo. Mentre l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 disciplina il caso in cui la prestazione dovuta ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 si sovrappone al diritto alla prestazione derivato dall'esercizio di un'attività professionale, l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 si applica all'ipotesi in cui le prestazioni sono corrisposte in base alla residenza. Pertanto, l'art. 76 non è pertinente ai fini della presente causa.
paragrafo 4
L'applicazione della seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a), si limita al solo coniuge. Se i due coniugi lavorano entrambi, si può ritenere che abbiano diritti concorrenti ed in tal caso i regolamenti attribuiscono la precedenza al paese di residenza, anche se, secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte (sentenza 19. 2. 1981, causa 104/80, Beeck, Racc. 1981, pag. 503), tale precedenza è accompagnata dalla garanzia del pagamento della differenza fra l'importo dovuto in forza della normativa dello Stato di occupazione e quello riscosso nello Stato di residenza.
paragrafo 5
La questione se una persona vada considerata coniuge di un'altra dipende dalla legge applicata dall'ente che intende valersi dell'art. 10 del regolamento n. 574/72. Così, secondo la legislazione del Regno Unito, una persona divorziata, considerata «ex coniuge», non rientra nel termine «coniuge».
paragrafo 6
Se si applicasse la seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 ai coniugi divorziati, l'uno o l'altro dei quali potrebbe risposarsi, è prevedibile che un ulteriore Stato membro si trovi in condizioni d'applicare l'art. 73. del regolamento n. 1408/71, il che avrebbe la conseguenza d'applicare una seconda volta per gli stessi figli l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72. L'importo complessivo dovuto potrebbe quindi, in definitiva, essere superiore all'aliquota più alta delle prestazioni considerate in ciascuno Stato membro. Un risultato del genere non sarebbe giustificato.
paragrafo 7
L'Insurance Officer ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 75, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, qualora le prestazioni non siano destinate dalla persona a cui devono essere erogate al mantenimento di un familiare, l'istituzione competente, tramite l'istituzione del paese di residenza, eroga le prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona che ha effettivamente a carico il familiare. E quindi possibile per l'avente diritto nel paese di residenza chiedere all'organo competente di quel paese di mettersi in contatto con l'istituzione dello Stato membro di occupazione perché la prestazione sia corrisposta direttamente nel paese di residenza.
paragrafo 8
Concludendo, l'Insurance Officer è del parere di risolvere negativamente le due parti della seconda questione.
paragrafo 9
In merito alla terza questione, sub a), il diritto alle prestazioni ed assegni familiari ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nasce quando un lavoratore presta la propria attività nello Stato membro alla cui legislazione esso è soggetto, mentre i componenti la sua famiglia risiedono in un altro Stato membro. Le condizioni da soddisfare in proposito sono quelle poste dalla legge dello Stato membro di occupazione che stabilisce anche chi ha la qualità di familiare. Il fatto che al lavoratore stesso non sia dovuta una prestazione perchè il figlio non convive con lui acquista rilevanza, ai sensi dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1408/71, solo se quello è il criterio seguito dalla legge considerata per stabilire se la persona sia un familiare del lavoratore. Ciò è privo d'interesse per l'applicazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 in quanto costituisce solo un criterio per determinare il beneficiario, ai fini delle modalità d'applicazione del regime di prestazioni familiari.
paragrafo 10
Circa la terza questione, sub b), ľlnsu-rance Officer sostiene che in caso di inesatta applicazione dell'art. 73, n. 1, il paese di residenza è ugualmente abilitato ad applicare le disposizioni relative al cumulo. La questione di quali siano «i familiari del lavoratore» va risolta alla luce della normativa che prevede il diritto alle prestazioni. Non si può contestare il diritto del paese di occupazione di stabilire se siano dovute prestazioni a norma della propria legislazione. Se detta legislazione non riconosceva il divorzio, lo Stato membro tenuto ad applicare l'art. 10 del regolamento n. 1408/71 poteva ugualmente applicarlo in modo rituale in quanto per lo stesso periodo e per gli stessi figli le prestazioni erano dovute a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 11
Per poter applicare le disposizioni sul cumulo, è sufficiente controllare se sono state concesse prestazioni familiari, ai sensi dell'art. 73, nel paese di occupazione del lavoratore. Il fatto che l'art. 73, n. 1, possa occasionalmente essere applicato erroneamente non deve per questo tradursi in un'interpretazione dell'art. 10 contraria agli scopi dallo stesso perseguiti.
paragrafo 12
L'Insurance Officer ritiene dunque che la questione vada risolta affermativamente.
paragrafo 13
Sulla quarta questione, l'Insurance Officer osserva che l'art. 10 del regolamento n. 574/72 costituisce ad un tempo una norma generale da applicare al cumulo ed un'eccezione al principio di precedenza dell'applicazione della legge del paese di occupazione. Né l'una, né l'altra possono essere considerate incompatibili con gli scopi perseguiti dall'art. 51. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, una norma del genere diretta ad evitare il cumulo va applicata solo se non priva senza motivo gli interessati del beneficio concesso da una legge nazionale. Di conseguenza, è, se del caso, opportuno applicare solo parzialmente la norma anticumulo dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 e concedere la differenza fra l'importo il cui pagamento è sospeso e quello percepito per l'esercizio di una attività professionale.
paragrafo 14
L'Insurance Officer ritiene pertanto che la quarta questione vada risolta nel senso che la norma di sospensione degli assegni familiari nel paese di residenza di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 può venir applicata solo sino alla concorrenza dell'importo dovuto in forza della legge dello Stato di lavoro, in modo da concedere all'interessato, come complemento, la differenza fra gli importi delle due prestazioni.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 2. Osservazioni del Consiglio
paragrafo 1
Il Consiglio osserva anzitutto che intende prendere posizione solo sulla quarta questione relativa alla validità dell'art. 10 del regolamento n. 574/72, e che le sue osservazioni sono volte a sostenere la validità dell'atto da esso adottato.
paragrafo 2
L'art. 10 del regolamento n. 574/72 ha lo scopo di stabilire le norme da applicare in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari, e riguarda l'attuazione del capitolo 7 del regolamento n. 1408/71 ed in particolare dell'art. 76. Le disposizioni degli artt. 10 del regolamento n. 574/72 e 76 del regolamento n. 1408/71 costituiscono una particolare applicazione del principio generale di cui all'art. 12 del regolamento n. 1408/71 ai sensi del quale detto regolamento non può conferire, né mantenere, il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo d'assicurazione obbligatoria: l'art. 76 dello stesso regolamento prevede che il diritto alle prestazioni dovute a norma dell'art. 73 è sospeso se sono dovute prestazioni anche per l'esercizio di un'attività professionale sul territorio dello Stato membro ove risiedono i familiari; l'art. 10 del regolamento n. 574/72 sospende il diritto a prestazioni o assegni familiari dovuti indipendentemente da requisiti d'assicurazione o di occupazione qualora siano dovute prestazioni ai sensi dell'art. 73 o 74 del regolamento.
paragrafo 3
Tuttavia, dall'art. 10, n. 1, lett. a), è prevista un'eccezione alla suddetta norma a favore del coniuge che svolge un'attività professionale. Tale eccezione diretta a coprire il caso più frequente di lavoratori migranti le cui famiglie risiedono in due o più Stati membri, secondo la yolontà del legislatore, non è strettamente limitata al coniuge del lavoratore. Essa va piuttosto interpretata come comprensiva della situazione dell'ex coniuge ed anche di quella delle persone che hanno la custodia dei figli, dovendosi, considerare un'omissione il fatto che tali casi eccezionali non siano espressamente menzionati. Gli assegni per i figli sono in definitiva concessi a favore del figlio e questo ha le maggiori possibilità di usufruirne quando vengono versati alla persona a carico della quale esso effettivamente si trova.
paragrafo 4
Siffatta interpretazione dell'art. 10 del regolamento n. 574/72 è conforme alla giurisprudenza della Corte ispirata al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori ed al fine, perseguito dall'art. 51 del Trattato CEE, secondo cui una norma diretta ad evitare il cumulo di assegni familiari può essere applicata solo in quanto non privi senza motivo gli interessati dei vantaggi del diritto alla prestazione riconosciuti dalle leggi di uno Stato membro, giurisprudenza che non ha fatto cenno dell'eventuale invalidità dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72.
paragrafo 5
Il Consiglio ritiene che la Corte debba interpretare il termine «coniuge» di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), come comprensivo delle persone che hanno l'affidamento legale dei figli per i quali sono dovute le prestazioni e coi quali risiedono, il che consente di raggiungere lo scopo della norma di colmare la lacuna esistente quando il matrimonio viene sciolto e la persona cui sono affidati i figli è un lavoratore ai sensi del regolamento de quo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 3. Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione sostiene che la nozione di «familiare» di cui all'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è definita all'art. 1, lett. f), del regolamento il quale rinvia alla «legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate». Occorre quindi chiedersi se la legislazione irlandese assimili il figliò o i figli di cui trattasi a «qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare». L'art. 1, lett. f), precisa in proposito che se la legislazione da considerare stabilisce che la persona debba essere convivente col lavoratore, la condizione è ritenuta soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore.
paragrafo 2
Sembra che la normativa irlandese non utilizzi espressamente le nozioni dell'art. 1, lett. f), del regolamento, poiché essa segue il criterio della «residenza abituale», come esposto dal Social Security Commissioner nel provvedimento di rinvio. Applicando.l'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le autorità irlandesi hanno quindi dovuto chiedersi se — ammettendo che la persona andasse considerata un familiare ai sensi della loro legislazione — i criteri giuridici di «residenza abituale» rientrassero nella nozione di «convivente col lavoratore». In caso di soluzione affermativa tale persona poteva comunque essere considerata un familiare anche quando, pur non risiedendo in realtà col lavoratore, era tuttavia «prevalentemente a carico» dello stesso.
paragrafo 3
Il significato delle norme comunitarie di cui trattasi è quindi ampiamente determinato dalle disposizioni nazionali in materia. Solo in forza della seconda parte dell'art. 1, lett. f), il legislatore comunitario può imporre una particolare interpretazione in quanto l'espressione «convivente col lavoratore» si può ritenere significhi «prevalentemente a carico del lavoratore».
paragrafo 4
Se, a questo punto, si ritenesse che l'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 vada applicato ai fatti di specie ed attribuisca al sig. Robards il diritto alle prestazioni di famiglia irlandesi per i due figli residenti nel Regno Unito, sorgerebbe la questione dell'interpretazione delle altre norme comunitarie menzionate nel provvedimento di rinvio.
paragrafo 5
In proposito la Commissione osserva anzitutto che l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 non può essere applicato alla fattispecie in quanto le prestazioni de quibus non sono dovute nel Regno Unito «per» l'esercizio di un'attività professionale.
paragrafo 6
Per quanto riguarda l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, esso ha comportato la sospensione, prima del divorzio, delle prestazioni irlandesi poiché la sig.ra Robards svolgeva un'attività professionale nel Regno Unito. Sorge quindi la questione se, ai fini dell'applicazione di tale norma, il «coniuge» possa in certi casi essere un «ex coniuge».
paragrafo 7
La Commissione è disposta a risolvere affermativamente la questione. Piuttosto che su un'interpretazione rigorosa del termine «coniuge» l'accento va posto sulla posizione «professionale» del lavoratore di cui trattasi. Il fatto che la sig.ra Robards lavorasse nel Regno Unito deve quindi prevalere sul fatto che non fosse più sposata. Inoltre, dopo l'elaborazione delle prime norme comunitarie di previdenza sociale, il carattere d'automaticità connesso alla nozione tradizionale di famiglia e dei suoi componenti ha spesso ceduto il passo a nozioni più elastiche di dipendenza e di responsabilità.
paragrafo 8
Alla parte b) della seconda questione va quindi data soluzione affermativa e non è pertanto più necessario occuparsi delle altre questioni.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La sig.ra Stephanie Robards, con il barrister Michael Douglas; l'insurance Officer, rappresentato dalla sig.na Ann V. Windsor; il Consiglio, rappresentato dal sig. John Carbery, e la Commissione, rappresentata dal sig. John Forman, hanno svolto osservazioni orali all' udienza del 25 novembre 1982.
paragrafo 2
La sig.ra Robards ha essenzialmente sostenuto che per evitare difficoltà nel caso di coniugi divorziati non basta interpretare l'art. 10, n. 1, leu. a) del regolamento n. 574/72, ma occorre constatare, in modo più generale che gli artt. 73 e 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72 non possono in alcun caso avere l'effetto di privare i membri di un nucleo familiare autonomo del quale il lavoratore non fa più parte — come avviene dopo il divorzio per l'ex coniuge cui non sono affidati i figli — dei vantaggi ai quali hanno diritto nell'ambito della normativa dello Stato membro di residenza.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 dicembre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 5 maggio 1982, pervenuto alla Corte il 13 maggio 1982, il Social Security Commissioner ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione degli artt. 1, lett. f), 73 e 76 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ė ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), e dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nonché la validità dell'articolo menzionata per ultimo.
punto 2
Le questioni venivano sollevate nell'ambito di una causa pendente dinanzi al Social Security Commissioner, fra la sig.ra Robards, cittadina britannica residente nel Regno Unito, e l'Insurance Officer, e vertente sul diritto della Robards di fruire di assegni familiari secondo la legislazione britannica per i due figli ad essa affidati.
punto 3
La Robards era coniugata col sig. Hugh Robards. Dal matrimonio nascevano tre figli. La famiglia risiedeva in Irlanda. Nel 1978, i coniugi si separavano e la Robards, insieme ai due figli minori, rientrava nel Regno Unito ove svolgeva e svolge tuttora un lavoro dipendente. Il figlio maggiore rimaneva in Irlanda dove continuava a risiedere e a lavorare il Robards. Con provvedimento 3 giugno 1980 la High Court d'Inghilterra dichiarava lo scioglimento del matrimonio. I due figli minori venivano affidati alla madre ed il maggiore al padre, il quale era peraltro tenuto a versare un assegno alimentare per i due figli minori.
punto 4
Al suo rientro nel Regno Unito, la Robards percepiva le prestazioni inglesi per figli a carico. Dopo il divorzio, il Robards chiedeva che gli fossero versate le prestazioni per figli a carico a norma della legislazione irlandese, e queste gli venivano concesse dal 1o giugno 1980. Per quanto riguarda i due figli minori, residenti nel Regno Unito, esse venivano attribuite ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. In seguito a questo provvedimento, l'Insurance Officer revocava alla Robards le prestazioni britanniche, Per i due figli minori, il provvedimento veniva adottato ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72. Tuttavia, esso ammetteva, successivamente, in conformità al principio enunciato dalla Corte nella sentenza 19 febbraio 1981 (Beek/Bundesanstalt für Arbeit, causa 104/80, Race. 1981, pag. 503) di sospendere il pagamento delle prestazioni britanniche solo sino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni irlandesi versate al Robards.
punto 5
La Robards impugnava il provvedimento che sospendeva il pagamento delle prestazioni britanniche per i due figli minori.
punto 6
II Social Security Commissioner, investito della causa, riteneva che il diritto della Robards alle prestazioni britanniche per i figli a carico sollevasse questioni di diritto comunitario. Decideva quindi di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una serie di questioni relative alle disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 in fatto di prestazioni e assegni familiari e più in particolare concernenti
1) l'interpretazione del vocabolo «familiare» di cui alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative agli assegni familiari;
2) l'applicazione agli assegni familiari dovuti ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 delle norme anticumulo di cui
a) all'art. 76 del regolamento n. 1408/71,
b) all'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72;
3) l'interpretazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 ai fini dell'applicazione della norma anticumulo dell'art. 10 del regolamento n. 574/72;
4) la validità dell'art. 10 del, regolamento n. 574/72, nella parte in cui ha l'effetto di privare un lavoratore degli assegni familiari cui avrebbe diritto a norma del solo diritto nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulla normativa comunitaria relativa alle questioni
punto 7
Ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le prestazioni di famiglia contemplate dalla legislazione di uno Stato membro sono dovute ad un lavoratore «per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro ... come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo». Tuttavia il criterio di precedenza in caso di cumulo di prestazioni, di cui all'art. 76 del regolamento n. 1408/71, sospende il diritto alle prestazioni dovute a norma dell'art. 73 «se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni... sono dovute anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari». Invece, l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72 dispone che:
«il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare:
a) sono dovute prestazioni in applicazione degli artt. 73 o 74 del regolamento [1408/71]. Peraltro se il coniuge del lavoratore, o del disoccupato contemplato da tali articoli esercita un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro, è sospéso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati; sono corrisposte soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare ed a carico di detto Stato membro;
b) ...».
punto 8
Come si desume dal provvedimento di rinvio del Social Security Commissioner, secondo la normativa britannica, per fruire del diritto di percepire le prestazioni per figli a carico non è necessario che l'interessato sia un lavoratore o svolga un'attività professionale, poiché le prestazioni vengono corrisposte alla persona responsabile del figlio, indipendentemente da requisiti d'assicurazione o d'impiego. Il fatto che tali prestazioni siano dovute non può quindi comportare, a norma dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71, la sospensione delle prestazioni dovute ai sensi dell'art. 73 dello stesso regolamento. Viceversa, a norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, il diritto alle suddette prestazioni potrebbe venire sospeso se per i medesimi figli fossero dovute prestazioni ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e se non si potesse applicare la deroga di cui alla seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a).
punto 9
Stando così le cose, le questioni sollevate dal Social Security Commissioner tendono quindi in sostanza ad accertare se il fatto che assegni familiari siano dovuti, ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, ad un lavoratore per i figli residenti col coniuge divorziato, che lavora in un altro Stato membro, comporti, in forza delle norme anticumulo dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72, la sospensione delle prestazioni di famiglia dovute secondo la legislazione nazionale dell'altro Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima parte dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72
punto 10
La prima parte dell'art. 10, n. 1, leu. a) del regolamento n. 574/72 che contempla tale clausola sospensiva, si riferisce all'art. 73 del regolamento n. 1408/71. Il vocabolo «familiare», menzionato nell'ultima disposizione, è definito dall'art. 1, leu. f) di quest'ultimo regolamento. Detta definizione si rifa anzitutto alla normativa nazionale in forza della quale sono corrisposte le prestazioni.
punto 11
Poiché l'attribuzione di prestazioni di famiglia a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 è subordinata all'interpretazione ed all'applicazione della normativa nazionale, l'ente preposto di un altro Stato membro non è in grado di valutare se ne sussistano tutti i presupposti. Ai fini dell'art. 10, n. 1, leu. a) del regolamento n. 574/72, il suddetto ente può quindi limitarsi a constatare che l'ente preposto di un altro Stato membro ha effettivamente concesso ad un lavoratore, per il medesimo figlio, a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, prestazioni di famiglia secondo la propria legislazione.
punto 12
Occorre quindi risolvere la questione dichiarando che la clausola di sospensione di cui alla prima parte dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72, va interpretata nel senso che essa si applica quando l'ente preposto di un altro Stato membro ha effettivamente attribuito, a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, prestazioni di famiglia ad un lavoratore per il medesimo figlio, senza che sia necessario accertare se tutte le condizioni per la concessione di dette prestazioni siano soddisfatte ai sensi della normativa dell'altro Stato membro.
punto 13
Stando così le cose, non occorre risolvere le questioni relative all'interpretazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e del vocabolo «familiare».
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72
punto 14
Le questioni sollevate dal Social Security Commissioner tendono altresì ad accertare se la deroga prevista dalla seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 comprenda il caso del coniuge divorziato.
punto 15
La norma di cui trattasi, come l'art. 76 del regolamento n: 1408/71 che riguarda anch'esso un caso di cumulo di prestazioni di famiglia, mira a dare la precedenza alle prestazioni dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli ed in cui uno dei beneficiari svolge un'attività lavorativa. Il fatto che tra i genitori che potrebbero, se del caso, fruire delle prestazioni per lo stesso figlio sussista un vincolo matrimoniale non giustifica una soluzione diversa del problema del cumulo di prestazioni che la norma da qua è destinata a risolvere. Tenuto conto del fine perseguito da questa disposizione, non vi è motivo d'interpretarla restrittivamente.
punto 16
Contro l'interpretazione estensiva della nozione di «coniuge» in modo da includervi il coniuge divorziato, l'Insurance Officer ha sostenuto che potrebbero sorgere difficoltà qualora il coniuge divorziato si risposasse, in quanto più Stati membri potrebbero allora trovarsi nella situazione d'applicare l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e potrebbe quindi esservi un cumulo di prestazioni.
punto 17
Secondo il Consiglio, ľintento del legislatore era quello di garantire non solo il coniuge divorziato, ma anche qualsiasi persona diversa dal coniuge cui sia legalmente affidato un minore, e, solo per omissione, non sono espressamente menzionati nella disposizione di cui è causa i casi eccezionali nei quali tale persona non è uno dei coniugi.
punto 18
La Robards ha sostenuto che l'interpretazione estensiva dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72 non basta per risolvere tutte le difficoltà che possono sorgere in caso di divorzio per quanto riguarda le prestazioni di famiglia, per esempio nel caso di disoccupazione. Essa ha proposto di risolvere le questioni nel senso che gli artt. 73 e 76 del regolamento n. 1408/71, e 10 del regolamento n. 574/72 non possono in alcun caso avere l'effetto di privare i membri di un nucleo familiare autonomo, di cui il lavoratore non fa parte, dei benefici loro spettanti nell'ambito della legislazione dello Stato membro nel quale risiedono.
punto 19
Tuttavia, l'art. 177 del Trattato CEE non affida alla Corte il compito di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche, ma quello di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri. L'interpretazione della norma di cui è causa va quindi, nella fattispecie, limitata al caso pendente dinanzi al giudice nazionale, cioè quello di un coniuge divorziato, che non si è risposato e che svolge un'attività lavorativa. Spetterebbe alla Commissione ed al Consiglio adottare i provvedimenti necessari al fine di modificare la disposizione di cui è causa, qualora risultasse che una modifica del genere è necessaria per poter dare soluzioni soddisfacenti ad altri casi.
punto 20
La questione va pertanto risolta dichiarando che la seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72 va interpretata nel senso che essa si applica al coniuge divorziato.
punto 21
Vista questa soluzione, non occorre risolvere la quarta questione, relativa alla validità dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72, formulata per il caso in cui detta norma avesse l'effetto di privare il coniuge divorziato delle prestazioni familiari alle quali avrebbe diritto ai sensi del solo diritto nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 22
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner, con ordinanza 5 maggio 1982, dichiara:
1° La clausola sospensiva di cui alla prima parte dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, va interpretata nel senso che essa si applica qualora l'ente preposto di un altro Stato membro abbia effettivamente attribuito, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, prestazioni di famiglia ad un lavoratore per il medesimo figlio, senza che sia necessario accertare se tutte le condizioni per la concessione di dette prestazioni siano soddisfatte ai sensi della normativa di quest'altro Stato membro.
2° La seconda parte dell'art. 10, n. 1, lett. a) del regolamento n. 574/72 va interpretata nel senso che essa si applica al divorziato.
Firme
Everling
Mackenzie Stuart
Galmot
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1983.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Terza Sezione
U. Everling