Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 dicembre 1980, causa 1252/79
Epigrafe
Nella causa 1252/79,
SpA Acciaierie e ferriere Lucchini, con sede in Brescia (Italia), con l'avvocato Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avvocato Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Prozzillo, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto principale l'annullamento della dicisione 31 ottobre 1979 della Commissione delle Comunità europee, notificata il 16 novembre 1979, con cui è stata irrogata alla ricorrente un'ammenda per violazione della normativa comunitaria in materia di prezzi minimi obbligatori per taluni prodotti siderurgici e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere : H. A. Rühl, amministratore principale,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La presente controversia riguarda la vendita all'esportazione in altri paesi della Comunità, da parte della società italiana Lucchini, di laminati mercantili a prezzi inferiori a quelli stabiliti con la decisione n. 3000/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977 (GU n. L 352 del 31 dicembre 1977), «che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato».
paragrafo 2
In seguito a verifica effettuata presso l'impresa ed al controllo dei certificati di conformità, la Commissione avrebbe constatato che in occasione di esportazioni di laminati mercantili in Francia e in Austria nel corso del 1978, poi nella Repubblica federale di Germania nei mesi di settembre e ottobre 1978, la società Lucchini non aveva rispettato le disposizioni della decisione n. 3000/77/CECA. Ad essa viene in effetti rimproverato, quanto alle prime operazioni, di aver venduto al di sotto dei prezzi minimi stabiliti dalla decisione n. 3000/77/CECA e, quanto alle seconde, di aver praticato, omettendo di applicare determinati supplementi di dimensione, lunghezza, qualità e quantità, prezzi di vendita effettivi inferiori ai prezzi di allineamento, che sarebbero dovuti essere equivalenti o superiori ai prezzi minimi.
paragrafo 3
Conformemente all'art. 36 del Trattato CECA, la società Lucchini è stata posta dalla Commissione in condizione di presentare le proprie osservazioni. Dopo aver ottenuto chiarimenti e dopo aver sentito il direttore dell'impresa in un'audizione a Bruxelles il 7 maggio 1979, la Commissione ha lasciato cadere gli addebiti relativi alle vendite in Austria, mantenendo però quelli riguardanti le vendite effettuate in Francia e in Germania, ed ha inflitto alla società Lucchini, con decisione 31 ottobre 1979, notificata il 16 novembre 1979, un'ammenda di 25000 UCE, cioè 28770000 lire. La ricorrente impugna detta decisione con il presente ricorso, pervenuto nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1979.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.
paragrafo 5
Con ordinanza del 18 giugno 1980 la Corte, ai sensi dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha rimesso la causa alla Seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nel ricorso la ricorrente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 2
«In via principale, annullare la decisione 31 ottobre 1979 recante sanzione pecuniaria a carico della società, per illegittimità della decisione n. 3000/77/CECA, di cui viene imputata l'inosservanza nella specie e che. essa ritiene affetta dai vizi di violazione e misconoscimento patente del Trattato, sviamento di potere, violazione di forme essenziali».
«In via subordinata, annullare la predetta decisione 31 ottobre 1979 per illegittimità originata da vizi suoi propri, inerenti a violazioni delle norme giuridiche prese per l'applica-zione del Trattato, violazione dei principi generali del diritto e violazione di forme essenziali».
«In estremo subordine, riformare la decisione impugnata disponendo una sanzione meramente simbolica».
«In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio».
paragrafo 3
Nella replica, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«Annullare la decisione individuale 31 ottobre 1979 per illegittimità originata da vizi suoi propri, inerenti alla violazione di norme giuridiche prese per l'applicazione del Tratato, violazione dei principi generali del diritto e violazione delle forme essenziali».
«Riformare la decisione impugnata disponendo una sanzione meramente simbolica».
«Con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
«Rigettare il ricorso come infondato».
«Condannare la ricorrente alle spese».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti
paragrafo 1
Preso atto, nella replica, della sentenza 18 marzo 1980 nelle cause riunite dette dei «tondi per cemento armato», in cui la Corte ha respinto il mezzo fondato sul-l'illegittimatà della decisione n. 962/77/CECA del 4 maggio 1977 (GU n. L 114, pag. 1), di cui la decisione n. 3000/77/CECA non costituiva che un semplice prolungamento per quanto riguarda i tondi per cemento armato e l'estensione del regime dei prezzi minimi ai nastri larghi a caldo ed ai laminati mercantili, la ricorrente ha rinunciato al suo primo mezzo fondato sull'illegittimità della decisione n. 3000/77/CECA, limitandosi ad impugnare la decisione individuale di irrogazione della sanzione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Il mezzo fondato sulla violazione di norme giuridiche emanate in applicazione del Trattato e sulla violazione dei principi generali del diritto › a) Quanto all'allineamento in generale
paragrafo 1
La decisione n. 3000/77/CECA prevede per ogni paese produttore un prezzo minimo di vendita dei prodotti siderurgici, sulla cui base ciascuna impresa deve pubblicare il listino dei prodotti da essa posti in commercio. Tali listini stabiliscono un prezzo base, cui si applicano diversi supplementi di prezzo o extra in funzione della qualità, della dimensione e della quantità del prodotto venduto, non potendo comunque i prezzi, in nessun caso, essere inferiori ai prezzi minimi.
paragrafo 2
Per le esportazioni nei paesi della Comunità, la decisione n. 3000/77/CECA ha conservato per il produttore la possibilità già esistente di usare la procedura dell'allineamento, che gli consente di applicare, anziché il proprio listino, quello di un'impresa del paese destinatario.
paragrafo 3
La ricorrente sostiene che, contrariamente alle asserzioni della Commissione, essa ha rispettato il funzionamento del meccanismo dell'allineamento. A dimostrazione di ciò, essa afferma che, al momento dell'adozione della decisione n. 3000/77/CECA, le autorità comunitarie, vista la situazione particolare delle industrie bresciane, già descritta nelle cause dei «tondi per cemento armato», avevano solennemente assicurato ai produttori italiani che essi dovevano applicare, in caso di allineamento, non il listino di un'impresa del paese destinatario, ma i prezzi minimi di tale paese «e nulla piu».
paragrafo 4
Inoltre, la Commissione avrebbe essa stessa riconosciuto di aver agito in tale campo «praeter legem», avendo ammesso di aver «chiuso gli occhi» sulle violazioni delle norme relative alle modalità di allineamento e di aver accettato di non applicare alcuna sanzione ad eventuali sottoquotazioni di listini stranieri, allorché i prezzi così ottenuti fossero ancora superiori ai prezzi minimi.
paragrafo 5
La ricorrente precisa che il suo scopo non è quello di ritorcere contro la Commissione l'argomento dell'elasticità di cui essa è stata costretta a far prova nei confronti delle imprese, ma semplicemente quello di dimostrare che la Commissione stessa ha per prima abbandonato «il riferimento ad un preciso listino di altro produttore in materia di allineamento».
paragrafo 6
La Commissione contesta decisamente tale tesi ed afferma di non aver autorizzato l'allineamento sul prezzo minimo del paese destinatario. Essa ha solo tollerato che il venditore prendesse come riferimento non il prezzo base di un produttore (che può essere considerevolmente più elevato del prezzo minimo), bensì il prezzo minimo del paese produttore nella misura in cui tale venditore applicasse anche gli extra che, nel caso della Germania federale, erano sostanzialmente identici per tutti i listini. Essa ha fatto prova di elasticità nel rinunziare ad esigere che l'impresa la quale rispettasse le condizioni generali di vendita applicate in Germania provasse su quale listino si allineava e nel rinunziare a perseguire le imprese che avessero preso come prezzo base per le loro vendite il prezzo minimo, pur non avendo esse rispettato il prezzo base di produttori stranieri. Pur non sanzionando le infrazioni all'art. 60, la Commissione ha però sempre preteso il rispetto di tutti gli elementi del listino di allineamento rilevanti per l'applicazione delle decisioni sui prezi minimi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Il mezzo fondato sulla violazione di norme giuridiche emanate in applicazione del Trattato e sulla violazione dei principi generali del diritto › b) Quanto agli extra di qualità
paragrafo 1
La ricorrente sostiene anzitutto che l'extra di qualità è compreso nei prezzi minimi, come risulta dall'art. 2, n. 1, della decisione n. 3000/77/CECA. Questa tesi è confermata dal fatto che, nella decisione seguente n. 3139/78 del 29 dicembre 1978, il legislatore comunitario ha avuto cura di eliminare l'espressione «extra di qualità compreso».
paragrafo 2
Essa ritiene inoltre che, nell'autorizzare tale applicazione particolare dell'allineamento sul prezzo minimo nazionale, la Commissione abbia contemporaneamente rinunziato ad esigere che si tenesse conto di extra di qualità, i quali possono essere previsti soltanto nei listini dei produttori; così, non avendo sanzionato un tipo di allineamento che la ricorrente definisce «illegittimo», la Commissione non può poi esigere dai suoi amministrati che essi aplichino in modo intransigente una normativa lasciata da essa stessa inapplicata.
paragrafo 3
La Commissione contesta risolutamente l'interpretazione della ricorrente. L'art. 2, n. 1, della decisione n. 3000/77/CECA significa, a suo avviso, «che debbono ritenersi inclusi nel prezzo minimo legale gli extra che fossero eventuale-mente previsti — prima dell'entrata in vigore dei prezzi minimi — per le qualità in relazione alle quali il prezzo minimo stesso veniva fissato e che sono ricordate all'art. 1» di detta decisione: pertanto, se, anteriormente alla decisione n. 3000/77/CECA, un listino avesse previsto un prezzo di 198000 lire per i tondi per cemento armato ed un extra di 7000 lire per tondi ad aderenza migliorata, detto extra non avrebbe dovuto essere mantenuto, essendo il prezzo minimo per i tondi ad aderenza migliorata di 205000 lire e comprendendo quindi l'extra.
paragrafo 4
Essa ritiene inoltre che non vi sia contraddizione con la decisione n. 3139/78 ed argomenta, a contrario, dall'art. 4, n. 3, della decisione n. 3000/77/CECA, disposizione ad hoc che prevede il caso di listini contenenti prezzi effetivi, cioè listini in cui i prezzi di base comprendono gli extra di qualità e/o di dimensione, che il prezzo minimo comprende soltanto l'extra eventuale previsto per la qualità in funzione della quale è stabilito tale prezzo minimo. A sostegno della propria tesi essa cita, come esempio, il listino delle imprese «London Works» e «Cockerill».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Il mezzo fondato sulla violazione di norme giuridiche emanate in applicazione del Trattato e sulla violazione dei principi generali del diritto › c) Quanto agli extra di quantità
paragrafo 1
La ricorrente sottolinea anzitutto che i produttori italiani non sono sottoposti ad alcun onere supplementare rifornendo i propri clienti in piccole quantità e che non sarebbe quindi né giusto né equo esigere un supplemento di prezzo per una ragione inesistente, tanto più che, inversamente, essa consentiva loro riduzioni di prezzo per le forniture cospicue. A suo avviso, l'extra non risponde alla realtà del mercato: in effetti, la società Lucchini fabbrica 450 varietà di prodotti, cifra moltiplicata in funzione delle diverse qualità, e, normalmente, la domanda di ciascuno di questi profilati, soprattutto dei più piccoli, è considerevolmente inferiore alle 25 tonnellate, limite al di là del quale non è previsto alcun supplemento per piccole quantità. In realtà bisogna tener conto del volume delle forniture nel corso dell'anno e non in occasione di ogni singola consegna, poiché il cliente preferisce ricevere ciò che gli serve immediatamente anziché immagazzinare materiale il cui impiego è scaglionato nel tempo.
paragrafo 2
Essa mette poi in discussione il principio stesso dell'extra di quantità, a motivo «delle dichiarazioni delle autorità comunitarie miranti ad assicurare il rispetto dei prezzi minimi senza condizioni ulteriori».
paragrafo 3
Essa fa valere inoltre la propria buona fede, ricordando, da un lato, che supplementi di prezzo per forniture di limitata entità non esistono in Italia e sostenendo, dall'altro, che «i produttori degli altri Stati» non praticano neppure loro i supplementi di prezzo di cui trattasi, senza pertanto essere perseguiti. E così leso il principio generale dell'affidamento.
paragrafo 4
La ricorrente prende atto infine che la Commissione ha limitato, per quanto riguarda le sottoquotazioni punibili, il calcolo degli extra di quantità alla cifra massima di 60 DM per tonnellata, anche quando i listini tedeschi prevedevano somme più rilevanti.
paragrafo 5
La Commissione ribatte che nei casi di allineamento di cui si tratta si deve applicare non il proprio listino, ma quello di un produttore del paese destinatario. È irrilevante quindi che l'extra di quantità non esista nei listini italiani. Per contro, i listini tedeschi prevedono tutti supplementi di prezzo per piccole quantità.
paragrafo 6
Anche se fosse vero che, nel periodo di un anno, i clienti della Lucchini fanno ordinazioni superiori a 25 tonnellate, il supplemento per piccole quantità resterebbe dovuto, poiché i listini tedeschi lo prevedono per ogni specifica (Posten), cioè «per ogni lotto di materiale ordinato in una sola volta, avente un'unica lunghezza, larghezza e qualità, da consegnare in una sola volta e ad un solo indirizzo»; il quantitativo annuale è quindi irrilevante nella fatispecie. Essa precisa inoltre che le imprese tedesche applicano tale disposizione e che dai controlli effettuati non è risultata alcuna infrazione in proposito.
paragrafo 7
La Commissione aggiunge che, anche includendo gli extra di quantità nei prezzi di vendita praticati dalla società italiana, la facoltà di allineamento ha consentito alla ricorrente di praticare prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi minimi, prendendo a suo carico elevati costi di trasporto.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Il mezzo fondato sulla violazione di norme giuridiche emanate in applicazione del Trattato e sulla violazione dei principi generali del diritto › d) Quanto allo stato di necessità in cui si sarebbe trovata la Lucchini
paragrafo 1
La ricorrente sostiene, in subordine, di aver agito per necessità, poiché l'applicazione di simili extra di quantità l'avrebbe costretta a vendere ad un prezzo superiore al prezzo effettivo dei produttori stranieri, cosa che avrebbe inevitabilmente comportato il rischio di perdere «i mercati tradizionali CECA che costituiscono, per quel che riguarda la società Lucchini, un'esigenza vitale».
paragrafo 2
La Commissione ricorda anzitutto che, «a parte la questione di principio sull'ammissibilità dello stato di necessità come scriminante in mancanza di una norma espressa», le infrazioni constatate non concernono, a detta della ricorrente stessa, che una minima parte del suo fatturato; in realtà quindi la ricorrente non si è trovata in stato di necessità. D'altra parte, proprio per mantenere la competitività dei Bresciani, la Commissione aveva ammesso le summenzionate deroghe ai principi dell'allineamento.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Il mezzo fondato sulla violazione delle forme essenziali
paragrafo 1
La ricorrente contesta la legittimità della decisione del 31 ottobre 1979 per insufficienza della motivazione. Essa lamenta in effetti la mancata precisazione del metodo che ha consentito di determinare l'importo delle sottoquotazioni e, di conseguenza, dell'ammenda, nel senso che soltanto per una parte delle vendite litigiose la Commissione ha ricostituito gli elementi del prezzo che, a suo parere, si sarebbero dovuti applicare, mentre per la parte più cospicua delle sottoquotazioni è stata data soltanto la sottoquotazione globale, senza ulteriori spiegazioni. La ricorrente segnala inoltre che le spiegazioni fornite dalla Commissione nel suo controricorso, oltre ad essere ancora incomplete, sono intervenute dopo l'adozione della decisione individuale punitiva: non si può quindi negare la violazione di forme essenziali.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che la sua lettera del 14 dicembre 1978, inviata ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA, indicava chiaramente ciascun elemento della sottoquotazione e che precisazioni ulteriori sui modi di calcolo usati per ciascuna infrazione sono state fornite alla società Lucchini con lettera del 18 gennaio 1979. Del resto, il rappresentante dell'impresa, all'audizione del 7 maggio 1979, non poneva questioni in proposito, dimostrando con ciò che gli addebiti gli erano chiari. La Commissione soggiunge che la decisione di ammenda comprendeva allegati concernenti in dettaglio le vendite criticate.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › C — La ricorrente si pone infine la questione di come sia possibile imputare una violazione dei prezzi minimi in seguito ad una irregolarità di allineamento quando la Commissione ha «tralasciato le modalità di allineamento» previste dalla normativa comunitaria, e del motivo per cui la Commissione non abbia perseguito immediatamente la violazione delle norme sull'allineamento.
paragrafo 1
La Commissione ricorda anzitutto che le modalità di allineamento non sono state trascurate, ma alcune di esse non avevano ragion d'essere in un sistema di prezzi minimi; è di conseguenza possibile agire contro la violazione di prezzi minimi risultanti da irregolarità sull'allineamento. Essa aggiunge che finora ha represso soltanto la violazione dei prezzi minimi, ma che è disposta ad esaminare l'opportunità di una nuova ammenda in base all'art. 60.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › D — In estremo subordine la ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e la condanna ad una ammenda simbolica.
paragrafo 1
La Commissione conclude per la conferma dell'ammenda, stabilita, come nelle altre cause «tondi per cemento armato», nel 25 % delle sottoquotazioni. Essa rileva che il comportamento della ricorrente ha causato un danno sostanziale alla comunità delle imprese CECA, che deve essere sanzionato da un'ammenda sostanziale, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 12 luglio 1979, in causa 149/78, Rumi (Racc. pag. 2523).
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 9 ottobre 1980, la ricorrente, con l'avv. Marchesini, del foro di Milano, e la Commissione, rappresentata dal sig. Prozzillo, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 novembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1979, l'impresa italiana Lucchini ha proposto, in base all'art. 36 del Trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento, e in subordine alla modifica, della decisione individuale 31 ottobre 1979, con la quale la Commissione le ha inflitto un'ammenda di 25000 UCE, pari a 28770000 lire, per infrazioni della decisione generale CECA 28 dicembre 1977, n. 3000, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato (GU n. L 352, pag. 1). La decisione impugnata è stata adottata a seguito di un controllo effettuato presso l'impresa Lucchini, cui viene fatto carico, per quanto concerne talune vendite di laminati mercantili in Francia, di avere praticato prezzi inferiori ai prezzi minimi fissati dalla decisione n. 3000/77/CECA, e, per quanto riguarda talune vendite della stessa merce nella Repubblica federale di Germania, di avere praticato, omettendo di applicare determinati extra di qualità e di quantità contemplati dai listini tedeschi, prezzi di vendita effettivi inferiori ai prezzi d'allineamento, che avrebbero dovuto essere pari o superiori ai prezzi minimi.
punto 2
La ricorrente aveva inizialmente chiesto l'annullamento della decisione individuale per illegittimità della decisione di base n. 3000/77/CECA. Successivamente, essa ha preso atto, nella replica, della sentenza 18 marzo 1980 (cause riunite 154/78, 205 e 206/78, 226-228/78, 263 e 264/78, 31, 39, 83 e 85/79, SpA Ferriera Valsabbia e altre), nella quale la Corte ha respinto il mezzo dedotto dalle ricorrenti relativo all'illegittimità della decisione generale CECA 4 maggio 1977, n. 962 (GU n. L 114, pag. 1), di cui la decisione n. 3000/77/CECA costituisce solo la proroga, per quanto concerne i tondi per cemento armato, e l'estensione ai nastri larghi a caldo e ai laminati mercantili. Di conseguenza, la ricorrente ha limitato la sua domanda all'annullamento della decisione individuale di sanzione 31 ottobre 1979 per illegittimità «originata da vizi suoi propri»; in subordine, essa ha chiesto che la Corte voglia modificare la stessa decisione disponendo una sanzione «meramente simbolica».
punto 3
Occorre prendere atto di tale modifica delle conclusioni della ricorrente ed esaminare i quattro mezzi ch'essa deduce per contestare la legittimità della decisione individuale 31 ottobre 1979.
punto 4
In primo luogo, la ricorrente sostiene di aver rispettato la decisione n. 3000/77/CECA, avvalendosi della facoltà di allineamento contemplata dall'art. 60, n. 2, lett. b), del Trattato e prevista, nell'ambito della suddetta decisione, dall'art. 6, che recita:
«I prezzi minimi non ostacolano gli allineamenti sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità o dei paesi di cui all'articolo 5».
Essa sottolinea, al riguardo, di non aver tenuto conto, nel calcolo dell'allineamento, degli extra di qualità poiché dall'art. 2, n. 1, della decisione n. 3000/77/CECA risulta che i prezzi minimi sono prezzi base, fissati a partire dai punti di parità, «extra di qualità compreso»; tale interpretazione è, a suo avviso, confermata dal fatto che il legislatore comunitario ha eliminato l'espressione «extra di qualità compreso» nella successiva decisione CECA 29 dicembre 1978, n. 3139 (GU n. L 370, pag. 79). Dal canto suo, la Commissione sostiene che l'allineamento può essere effettuato non sul prezzo minimo praticato nello Stato membro destinatario, ma sui prezzi dei listini dei produttori di tale Stato, rispettando le condizioni generali di vendita ivi applicate; in particolare, non era lecito non tener conto delle differenze di prezzo corrispondenti agli extra di qualità e di quantità.
punto 5
A questo proposito va ricordato come dall'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione generale n. 3000/77/CECA risulti che gli aumenti, i sovrapprezzi e gli extra di qualsiasi tipo devono effettivamente figurare nei listini e nelle condizioni di vendita. L'allineamento sui listini dei produttori dello Stato membro destinatario poteva pertanto essere effettuato solo in relazione ai prezzi effettivi ivi figuranti per prodotti comparabili aventi caratteristiche precise, compreso qualsiasi extra. Diversamente, la facoltà di allineamento sui prezzi reali dei concorrenti, ricordata dall'art. 6 della decisione generale n. 3000/77/CECA, sarebbe stata privata di senso.
punto 6
Per quanto concerne l'argomento relativo al testo dell'art. 2, n. 1, della decisione n. 3000/77/CECA, si deve sottolineare che questa disposizione va intesa nel senso che il prezzo minimo legale comprendeva gli extra eventualmente contemplati nei listini pubblicati prima dell'istituzione dei prezzi minimi operata dalla decisione CECA 4 maggio 1977, n. 962, ma esclusivamente per le qualità il cui prezzo minimo legale era fissato e che sono enumerate limitativamente e specificamente all'art. 1, n. 2, della decisione;.tale provvedimento non concerne pertanto tutti i laminati mercantili, ma soltanto quelli in acciaio dolce comune, unica qualità di laminati mercantili menzionata dalla decisione che non può comportare supplementi di prezzo di nessun tipo. Peraltro, è in questo senso che va compresa l'interpretazione data da questa Corte all'art. 2, n. 1, della decisione n. 3000/77/CECA nella sentenza 18 marzo 1980 (Valsabbia e altre, 154/78, punto 176 della motivazione), che riguardava solo i tondi per cemento armato.
punto 7
L'allineamento intracomunitario non può comunque consentire di vendere a prezzi inferiori ai prezzi minimi, giacché tutti i listini delle imprese comunitarie devono essere conformi alla decisione che ha fissato tali prezzi. Ne consegue che qualsiasi vendita effettuata, mediante allineamento, a prezzi inferiori ai prezzi minimi costituisce non soltanto allineamento intracomunitário irregolare — violazione dell'art. 60 del Trattato — ma anche inosservanza dei prezzi minimi. Pertanto, il primo mezzo non è fondato.
punto 8
In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione di principi generali del diritto, e in particolare dei principi del legittimo affidamento e della non discriminazione. La Commissione avrebbe disatteso il suo legittimo affidamento usando di tolleranza, per un certo periodo di tempo, nei confronti di altre imprese che si comportavano alla stessa stregua della ricorrente ed abbandonando questa linea di condotta nei confronti di quest'ultima. Del pari, essa avrebbe discriminato la ricorrente rispetto a dette imprese per quanto concerne il supplemento per piccole quantità.
punto 9
Occorre osservare innanzitutto che l'eventuale atteggiamento tollerante dell'amministrazione non può legittimare una infrazione né, tanto meno, giustificare l'aggravamento di questa. Il fatto che la Commissione abbia potuto manifestare un certo lassismo in materia di allineamento non su listini specifici, ma su un prezzo base costituito dal prezzo minimo, non giustifica in alcun modo la vendita effettuata a prezzi inferiori ai prezzi minimi oppure non prendendo in considerazione gli extra di qualità o di quantità. D'altra parte, non è stato dimostrato che produttori di altri Stati membri abbiano potuto, grazie alla tolleranza della Commissione, astenersi dall'applicare gli extra di qualità o di quantità.
punto 10
Quanto all'asserita discriminazione, che deriverebbe dalla tolleranza, nei confronti di talune imprese, di cospicue sottoquotazioni per extra di quantità, si deve constatare che questa si è manifestata solo anteriormente alla messa in vigore della normativa su cui si fonda la decisione impugnata. Pertanto, il secondo mezzo è infondato.
punto 11
In terzo luogo, la ricorrente sostiene di aver agito in stato di necessità, per evitare la perdita dei mercati tradizionali che rivestono per la ricorrente stessa un'importanza vitale.
punto 12
Non è necessario accertare se questa eventualità potesse determinare uno stato di necessità tale da giustificare il comportamento della riccorrente: è sufficiente constatare che questa non ha dimostrato né di essersi trovata in pericolo di fallimento o di liquidazione né che'la sua esistenza fosse effettivamente in gioco; anzi, secondo quanto essa stessa ha dichiarato, l'importo delle vendite irregolari riguarda solo una minima parte del suo fatturato. Questo mezzo va pertanto respinto.
punto 13
Infine, la ricorrente deduce la violazione di forme sostanziali per insufficienza di motivazione. La decisione impugnata non consentirebbe di conoscere in maniera soddisfacente il metodo seguito per il calcolo delle sottoquotazioni e, quindi, dell'ammenda inflitta.
punto 14
Dalle lettere 14 dicembre 1978, 18 gennaio 1979 e 8 febbraio 1979, indirizzate alla ricorrente dalla Commissione, risulta che quest'ultima ha fornito spiegazioni circa i metodi di calcolo applicati. Queste spiegazioni devono essere apparse sufficienti poiché dal verbale dell'audizione del rappresentante della ricorrente, in data 7 maggio 1979, emerge che egli non ha posto quesiti a tale proposito. Se ne deve pertanto concludere che la riccorente, associata nel procedimento di elaborazione della decisione impugnata, conosceva i metodi di calcolo applicati dalla Commissione e che, di conseguenza, la motivazione della decisione stessa, sebbene succinta, dev'essere considerata sufficiente. Tale censura va quindi disattesa.
SENTENZA › In diritto › Sull'importo dell'ammenda
punto 15
In subordine, la ricorrente chiede la modifica della decisione impugnata e la condanna a un'ammenda simbolica. La Commissione conclude per la conferma dell'ammenda e invoca il precedente costituito dalla decisione adottata nella sentenza 12 luglio 1979 (causa 149/78, Rumi, Racc. pag. 2523).
punto 16
La ricorrente non ha dedotto argomenti idonei a giustificare, sia pure in parte, il suo comportamento in ragione di circostanze che la concernessero specificamente, e la Commissione, tenendo conto dell'importo delle vendite irregolari e della attuale capacità contributiva dell'impresa, ha equamente preso in considerazione i fatti di causa. Pertanto, non v'è motivo di accogliere la domanda di riduzione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 18
La ricorrente è rimasta coccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1° II ricorso è respinto.
2° La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Pescatore
Touffait
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'll dicembre 1980
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Seconda Sezione
P. Prescatore