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Sez. 6, Sentenza n. 10129 del 24/07/1974 Ud. (dep. 21/12/1974) Rv. 129386 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-07-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129386-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LIMITI.*

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'ultimo comma dell'art 164 cod pen, e vietata tutte le volte che tra la prima condanna e quella nuova - che potrebbe in astratto essere sospesa non superando quantitativamente, aggiunta alla precedente pena gia sospesa, i limiti previsti dall'art 163 cod pen - si inseriscono una o piu condanne riportate dopo quella sospesa. Ove si consideri che a norma dell'art 164 cod pen la sospensione condizionale non puo essere concessa neppure per la prima volta a chi abbia gia riportato condanna a pena detentiva per delitto, un precedente del genere, cosi come avrebbe impedito il beneficio per la prima volta, a maggior ragione ne impedisce la reiterazione. Ma agli effetti in discorso non e dato distinguere a seconda della specie e natura delle precedenti condanne riportate (per delitto o per contravvenzione, detentive o pecuniarie), rilevando unicamente la constatazione che la nuova condanna da sospendere si leghi alla precedente gia sospesa senza soluzioni di continuita. Le ragioni, infatti, che sul piano formale e su quello razionale sono alla base della possibilita di reiterazione del beneficio, escludono che il giudice possa rinnovare la prognosi di non ricaduta nel reato quando la pena che va ad irrogare risulti preceduta non dalla sola pena gia sospesa, ma anche da altre riportate dopo questa. (fattispecie in cui la Corte di Cassazione escluse la possibilita di reiterazione del beneficio in favore di imputato che, dopo essere stato condannato a pena gia sospesa, aveva riportato altra condanna a pena pecuniaria per contravvenzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)