Sez. 5, Sentenza n. 21745 del 09/11/2005 (Rv. 584953 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Funzione - Rilascio nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo - Necessità - Acquisizione nel corso del giudizio - Conseguenze - Avviso di accertamento - Originaria illegittimità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
L'autorizzazione del procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, prevista dall'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (richiamato, in materia di imposte sui redditi, dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), costituisce un provvedimento amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo. Pertanto, una volta accertato che detta autorizzazione sia stata tempestivamente rilasciata, l'acquisizione dell'atto nel corso del giudizio - a seguito di apposita ordinanza istruttoria - non è indicativa della originaria illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto non corredato di tale provvedimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)