Sez. 1, Sentenza n. 1845 del 13/06/1985 Cc. (dep. 09/07/1985) Rv. 170064 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CARENZA - VALUTAZIONE IN SEDE DI RIESAME - NULLITÀ - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CON LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIESAME - RAGIONI - UNITARIETÀ DEI DUE PROVVEDIMENTI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE ADEGUATA E CORRETTA - IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 254, SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - VIZIO DI LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CARENZA - VALUTAZIONE IN SEDE DI RIESAME - NULLITÀ - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CON LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIESAME - RAGIONI - UNITARIETÀ DEI DUE PROVVEDIMENTI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE ADEGUATA E CORRETTA - IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 254, SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - VIZIO DI LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di provvedimento restrittivo della libertà personale, qualora il giudice di merito rilevi - in Sede di riesame - la nullità del provvedimento stesso per vizio di motivazione, non può limitarsi alla relativa declaratoria, ma deve integrare, con la propria, la motivazione lacunosa, secondo la regola generale della inseparabilità tra giudizio rescindente e rescissorio; regola che vale non solo per l'appello, ma anche per i casi di rimedio esteso al merito. Ne consegue che, solo se dall'unitaria configurazione dei due provvedimenti, non emerga una motivazione adeguata e corretta in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla opportunità di avvalersi della facoltà di coercizione, potrà ricorrere il vizio di legittimità. (V mass n 165660).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)