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Sez. 3, Sentenza n. 2298 del 09/06/1975 (Rv. 376128 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376128-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione equitativa del danno da fatto illecito compete al giudice non soltanto quando il danneggiato sia nella impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando non sia dato riconoscere agli elementi forniti sicura efficienza probatoria; e tale Determinazione equitativa del danno opera come apprezzamento di fatto, che quando e immune da vizi logici o di diritto e esente dal Sindacato di legittimita. (Conf 721/70, mass n 345958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)