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Sez. 2, Sentenza n. 2873 del 18/03/1991 (Rv. 471308 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute | In genere - Rapporti tra condomini - Obbligo di rispetto delle distanze - Sussistenza - Tenda scorrevole con comando a manovella - Costruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471308-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute

Le disposizioni sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti fra condomini di un edificio, non derogando l'art. 1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 stesso codice. Tuttavia non può considerarsi "costruzione" vietata da quest'ultima disposizione una tenda di tela scorrevole con comando a manovella, pure se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorché siano necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale tenda, non pregiudica permanentemente la "prospectio" né diminuisce l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)