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Sez. L, Sentenza n. 6825 del 19/06/1993 (Rv. 482819 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 88 C.C.N.L. 30 aprile 1987 per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie in tema di comporto secco e per sommatoria.
Stato
decisa il 1993-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482819-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la violazione di tali criteri in relazione alla sentenza con cui è stata ravvisata nella clausola dell'art. 88 del C.C.N.L. 30 aprile 1987 per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie - che per il caso di malattia prevede la conservazione del posto per un determinato periodo, stabilendo ai fini del calcolo del comporto la somma delle assenze verificatesi nei sei mesi precedenti - la disciplina sia del comporto cosiddetto secco che per sommatoria, tale da escludere l'integrazione equitativa di detta regolamentazione ad opera del giudice ai sensi dell'art. 2110 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)