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Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993 (Rv. 484257 - 01)

Conto corrente (contratto di) - Chiusura del conto - Approvazione del conto | Allegazione o produzione degli estratti conto nel procedimento monitorio - Equipollenza alla trasmissione ex art. 1832 cod. civ. - Presunzione di approvazione - Effetti vincolanti anche per il fideiussore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484257-01

Conto corrente (contratto di) - Chiusura del conto - Approvazione del conto

Nel rapporto di conto corrente, l'allegazione, nel procedimento monitorio per la pronuncia del decreto ingiuntivo, degli estratti conto a prova del credito, come la loro produzione in giudizio, costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. (applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente -art. 1857 cod. civ.), determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti anche per il fidejussore, al quale è preclusa, in presenza della approvazione del conto da parte del debitore principale, la possibilità di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto di impugnazione dello stesso conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)